RISPOSTA PIU’ ESAUSTIVA
La sentenza definitiva è il provvedimento con cui il giudice decide in modo conclusivo una controversia,
definendo il giudizio e pronunciandosi sul merito della domanda, ossia sull’esistenza o inesistenza del
diritto fatto valere in giudizio. Si contrappone alla sentenza non definitiva, che risolve solo alcune questioni
preliminari, lasciando aperta la decisione finale. La sentenza definitiva è disciplinata principalmente dagli
articoli 276 e 277 del Codice di procedura civile.
Il contenuto essenziale di una sentenza definitiva comprende l’enunciazione dei fatti, la motivazione in
diritto e le conclusioni, cioè il dispositivo. Essa può accogliere o rigettare la domanda, in tutto o in parte, e
può avere effetti di condanna, accertamento o costitutivi, a seconda della natura dell’azione. Una volta
emessa, la sentenza definitiva chiude il primo grado del giudizio e può essere impugnata con i mezzi previsti
(appello, ricorso per cassazione, revocazione).
Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza definitiva è che essa è idonea a produrre il giudicato, ossia
l’autorità della cosa giudicata. Dopo che sia decorso il termine per l’impugnazione, oppure se essa non è
prevista, la sentenza diventa irrevocabile e vincolante tra le parti, impedendo la riapertura del processo
sullo stesso oggetto e tra gli stessi soggetti. Questo principio garantisce la certezza del diritto e la stabilità
dei rapporti giuridici.
È importante sottolineare che una sentenza è definitiva anche quando decide su una sola domanda se, con
riferimento a quella specifica pretesa, esaurisce il potere giurisdizionale. Inoltre, la riforma Cartabia ha
introdotto disposizioni tese a semplificare e velocizzare la redazione delle sentenze, incoraggiando l’uso di
formule sintetiche e standardizzate, specialmente quando la motivazione si limiti a un rinvio alle
argomentazioni delle parti.
LEZIONE 47 DOMANDA 2. Sentenza non definitiva.
Il collegio pronuncia sentenza non definitiva quando definendo alcune questioni pregiudiziali o preliminari
di merito oppure questioni di giurisdizione non definisce del tutto il giudizio impartendo distinti
provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa con ordinanza.
RISPOSTA PIU’ ESAUSTIVA
La sentenza non definitiva è un provvedimento del giudice che decide solo una parte della controversia,
lasciando impregiudicate altre questioni ancora da trattare nel processo. Si tratta di una pronuncia parziale,
che può riguardare sia questioni preliminari (come la giurisdizione o la competenza) sia questioni di merito
(ad esempio, l’accertamento dell’esistenza del diritto senza però disporre la condanna o la liquidazione del
quantum). È disciplinata dall’art. 279, comma 2, n. 2, del Codice di procedura civile.
Questa tipologia di sentenza ha lo scopo di permettere una trattazione più efficiente del processo,
separando le questioni che possono essere definite immediatamente da quelle che richiedono ulteriori
istruttorie o approfondimenti. Ad esempio, in una causa per risarcimento danni, il giudice può con sentenza
non definitiva accertare la responsabilità del convenuto, rinviando a una fase successiva la determinazione
dell’ammontare del danno.
La sentenza non definitiva ha natura decisoria e vincola il giudice nella prosecuzione del processo, essendo
suscettibile di impugnazione immediata. Essa può essere impugnata con l’appello autonomamente oppure
congiuntamente alla sentenza definitiva, salvo che il giudice disponga l’immediata esecutività o che la parte
abbia interesse a impugnarla subito. Tuttavia, se non impugnata nei termini, acquista autorità di cosa
giudicata parziale, limitatamente alla parte decisa.
Uno degli aspetti più delicati è la sua corretta qualificazione rispetto agli altri provvedimenti interlocutori.
La sentenza non definitiva si distingue per avere un dispositivo che risolve in modo irrevocabile una
questione, anche se non chiude il processo. La riforma Cartabia ha rafforzato l’importanza della chiarezza e
della sinteticità nelle motivazioni anche per tali pronunce, incentivando l’adozione di forme più agili per
favorire la celerità del processo.
LEZIONE 47 DOMANDA 3. Sentenza parziale.
La sentenza parziale viene pronunciata in caso di processo cumulato e provvede su istanza di parte a
limitare la decisione ad alcune domande oppure a pronunciare una ordinanza con cui si dispone la
prosecuzione dell'istruzione per l'altra domanda.
RISPOSTA PIU’ ESAUSTIVA
La sentenza parziale è un tipo di sentenza non definitiva con cui il giudice decide una o più domande tra
quelle proposte nel processo, lasciandone altre ancora da trattare. Essa è disciplinata dall’art. 279, comma
2, n. 4, del Codice di procedura civile, e si distingue dalla sentenza non definitiva “classica” perché non
riguarda questioni preliminari o pregiudiziali, ma direttamente il merito di una delle domande avanzate.
Viene emessa quando, in una pluralità di domande o cause connesse, almeno una è già matura per la
decisione, mentre le altre richiedono ulteriori accertamenti.
Un esempio tipico è il giudizio in cui l’attore chiede sia il pagamento di una somma di denaro sia il
risarcimento di ulteriori danni futuri: il giudice può emettere sentenza parziale sulla prima domanda,
definendola con effetti immediati, e proseguire il giudizio per la seconda. La sentenza parziale è a tutti gli
effetti una sentenza sul merito, con valore di giudicato parziale, suscettibile di impugnazione autonoma
tramite appello nei termini ordinari.
La sua funzione è sia deflattiva che acceleratoria: consente, da un lato, di evitare inutili ritardi per domande
già pronte per essere decise; dall’altro, permette alle parti di iniziare a eseguire la sentenza su quegli
aspetti del giudizio che sono stati già accertati. A differenza dell’ordinanza o di altri provvedimenti
interlocutori, la sentenza parziale ha piena efficacia esecutiva sul punto deciso.
La giurisprudenza richiede, per la sua ammissibilità, che la domanda su cui si pronuncia sia autonoma
rispetto alle altre ancora pendenti, cioè che non sussista un legame logico o giuridico che renda necessaria
una decisione unitaria. In caso contrario, il rischio è che la decisione anticipata incida negativamente
sull’equilibrio complessivo del processo.
LEZIONE 47 DOMANDA 4. Sentenza parziale definitiva.
La sentenza parziale definitiva è un particolare tipo di sentenza che coniuga due caratteristiche
apparentemente distinte: da un lato è perché decide solo su una parte delle domande proposte o
parziale,
su una delle questioni controverse; dall’altro è in quanto chiude in modo stabile e irrevocabile
definitiva,
quella parte del giudizio. È disciplinata implicitamente dall’art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., che consente al
giudice di decidere con sentenza “una o più domande” tra quelle proposte.
Questa sentenza ha effetto di giudicato immediato e definitivo sulla questione decisa, anche se il processo
prosegue per le altre domande. È quindi diversa dalla semplice sentenza non definitiva, che invece può
essere revocata o modificata nel prosieguo del giudizio. Ad esempio, in un processo in cui l’attore propone
domanda di accertamento del credito e richiesta di danni ulteriori, il giudice può decidere in modo
definitivo solo sul credito già accertato (emettendo sentenza parziale definitiva) e rinviare a una successiva
fase l’istruttoria e la decisione sul quantum dei danni.
L’efficacia della sentenza parziale definitiva è immediata: essa è esecutiva e suscettibile di impugnazione
autonoma nei termini ordinari. In questo senso, è trattata a tutti gli effetti come una sentenza definitiva
ordinaria, ma limitatamente alla domanda o questione decisa. Questo tipo di provvedimento è
particolarmente utile nei casi in cui sia opportuno cristallizzare l’esito di una domanda già matura per la
decisione, consentendo l’esecuzione o la definizione di rapporti giuridici anche prima della conclusione del
giudizio sull’intero.
Affinché una sentenza possa qualificarsi come parziale definitiva, però, è necessario che la domanda decisa
sia rispetto alle altre ancora pendenti: non ci deve essere una dipendenza logico-giuridica che
autonoma
imponga una trattazione congiunta. In caso contrario, il frazionamento sarebbe inammissibile.
LEZIONE 48 DOMANDA 6. Sentenza di condanna.
La sentenza di condanna rientra nella categoria delle sentenze non definitive in quanto viene pronunciata
su istanza di parte quando viene accertata l'esistenza di un diritto di credito il cui non è stato però
quantum
ancora determinato.
Con tale sentenza infatti il giudice emana anche un'ordinanza dove si dichiara la prosecuzione del processo
per la liquidazione.
Su istanza di parte il giudice può condannare la parte al pagamento di una somma di denaro sulla base della
quantità già provata.
La sentenza di condanna NON vale come titolo esecutivo tant'è che si tratta di una sentenza di
accertamento.
LEZIONE 49 DOMANDA 1. Provvisoria esecutività della sentenza.
Ai sensi dell'art.282 c.p.c. la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti e la sua
esecuzione non è sospesa per effetto dell'impugnazione.
La sentenza diventerà vincolante per le parti al termine dell'iter formativo della stessa.
LEZIONE 50 DOMANDA 6. La sospensione.
La sospensione comporta una fase di quiescenza del processo per cui tranne ipotesi di urgenza non possono
essere compiuti atti e i termini sono interrotti.
La sospensione può essere legale o giudiziale a seconda che sia prevista dalla legge oppure sia rimessa alla
valutazione del giudice.
La sospensione si distingue poi in propria e impropria: la sospensione impropria riguarda tutte le ipotesi in
cui la controversia sia unica ma si innesta un secondo processo volto a definire una questione necessaria
per la decisione della causa principale; la sospensione propria invece presuppone una causa pregiudicata in
attesa della decisione sulla causa pregiudicante.
Infine la sospensione può essere necessaria nei casi previsti dalla legge, viene dichiarata con ordinanza ed è
impugnabile con regolamento di competenza.
LEZIONE 51 DOMANDA 1. L’interruzione.
L'interruzione del processo si verifica per eventi relativi alla parte, come ad esempio la morte della persona
fisica o l'estinzione della persona giuridica oppure la morte del rappresentante legale della parte, oppure si
può verificare per eventi relativi al difensore della parte costituita, come ad esempio la morte op
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