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RISPOSTA PIU’ ESAUSTIVA

La sentenza definitiva è il provvedimento con cui il giudice decide in modo conclusivo una controversia,

definendo il giudizio e pronunciandosi sul merito della domanda, ossia sull’esistenza o inesistenza del

diritto fatto valere in giudizio. Si contrappone alla sentenza non definitiva, che risolve solo alcune questioni

preliminari, lasciando aperta la decisione finale. La sentenza definitiva è disciplinata principalmente dagli

articoli 276 e 277 del Codice di procedura civile.

Il contenuto essenziale di una sentenza definitiva comprende l’enunciazione dei fatti, la motivazione in

diritto e le conclusioni, cioè il dispositivo. Essa può accogliere o rigettare la domanda, in tutto o in parte, e

può avere effetti di condanna, accertamento o costitutivi, a seconda della natura dell’azione. Una volta

emessa, la sentenza definitiva chiude il primo grado del giudizio e può essere impugnata con i mezzi previsti

(appello, ricorso per cassazione, revocazione).

Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza definitiva è che essa è idonea a produrre il giudicato, ossia

l’autorità della cosa giudicata. Dopo che sia decorso il termine per l’impugnazione, oppure se essa non è

prevista, la sentenza diventa irrevocabile e vincolante tra le parti, impedendo la riapertura del processo

sullo stesso oggetto e tra gli stessi soggetti. Questo principio garantisce la certezza del diritto e la stabilità

dei rapporti giuridici.

È importante sottolineare che una sentenza è definitiva anche quando decide su una sola domanda se, con

riferimento a quella specifica pretesa, esaurisce il potere giurisdizionale. Inoltre, la riforma Cartabia ha

introdotto disposizioni tese a semplificare e velocizzare la redazione delle sentenze, incoraggiando l’uso di

formule sintetiche e standardizzate, specialmente quando la motivazione si limiti a un rinvio alle

argomentazioni delle parti.

LEZIONE 47 DOMANDA 2. Sentenza non definitiva.

Il collegio pronuncia sentenza non definitiva quando definendo alcune questioni pregiudiziali o preliminari

di merito oppure questioni di giurisdizione non definisce del tutto il giudizio impartendo distinti

provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa con ordinanza.

RISPOSTA PIU’ ESAUSTIVA

La sentenza non definitiva è un provvedimento del giudice che decide solo una parte della controversia,

lasciando impregiudicate altre questioni ancora da trattare nel processo. Si tratta di una pronuncia parziale,

che può riguardare sia questioni preliminari (come la giurisdizione o la competenza) sia questioni di merito

(ad esempio, l’accertamento dell’esistenza del diritto senza però disporre la condanna o la liquidazione del

quantum). È disciplinata dall’art. 279, comma 2, n. 2, del Codice di procedura civile.

Questa tipologia di sentenza ha lo scopo di permettere una trattazione più efficiente del processo,

separando le questioni che possono essere definite immediatamente da quelle che richiedono ulteriori

istruttorie o approfondimenti. Ad esempio, in una causa per risarcimento danni, il giudice può con sentenza

non definitiva accertare la responsabilità del convenuto, rinviando a una fase successiva la determinazione

dell’ammontare del danno.

La sentenza non definitiva ha natura decisoria e vincola il giudice nella prosecuzione del processo, essendo

suscettibile di impugnazione immediata. Essa può essere impugnata con l’appello autonomamente oppure

congiuntamente alla sentenza definitiva, salvo che il giudice disponga l’immediata esecutività o che la parte

abbia interesse a impugnarla subito. Tuttavia, se non impugnata nei termini, acquista autorità di cosa

giudicata parziale, limitatamente alla parte decisa.

Uno degli aspetti più delicati è la sua corretta qualificazione rispetto agli altri provvedimenti interlocutori.

La sentenza non definitiva si distingue per avere un dispositivo che risolve in modo irrevocabile una

questione, anche se non chiude il processo. La riforma Cartabia ha rafforzato l’importanza della chiarezza e

della sinteticità nelle motivazioni anche per tali pronunce, incentivando l’adozione di forme più agili per

favorire la celerità del processo.

LEZIONE 47 DOMANDA 3. Sentenza parziale.

La sentenza parziale viene pronunciata in caso di processo cumulato e provvede su istanza di parte a

limitare la decisione ad alcune domande oppure a pronunciare una ordinanza con cui si dispone la

prosecuzione dell'istruzione per l'altra domanda.

RISPOSTA PIU’ ESAUSTIVA

La sentenza parziale è un tipo di sentenza non definitiva con cui il giudice decide una o più domande tra

quelle proposte nel processo, lasciandone altre ancora da trattare. Essa è disciplinata dall’art. 279, comma

2, n. 4, del Codice di procedura civile, e si distingue dalla sentenza non definitiva “classica” perché non

riguarda questioni preliminari o pregiudiziali, ma direttamente il merito di una delle domande avanzate.

Viene emessa quando, in una pluralità di domande o cause connesse, almeno una è già matura per la

decisione, mentre le altre richiedono ulteriori accertamenti.

Un esempio tipico è il giudizio in cui l’attore chiede sia il pagamento di una somma di denaro sia il

risarcimento di ulteriori danni futuri: il giudice può emettere sentenza parziale sulla prima domanda,

definendola con effetti immediati, e proseguire il giudizio per la seconda. La sentenza parziale è a tutti gli

effetti una sentenza sul merito, con valore di giudicato parziale, suscettibile di impugnazione autonoma

tramite appello nei termini ordinari.

La sua funzione è sia deflattiva che acceleratoria: consente, da un lato, di evitare inutili ritardi per domande

già pronte per essere decise; dall’altro, permette alle parti di iniziare a eseguire la sentenza su quegli

aspetti del giudizio che sono stati già accertati. A differenza dell’ordinanza o di altri provvedimenti

interlocutori, la sentenza parziale ha piena efficacia esecutiva sul punto deciso.

La giurisprudenza richiede, per la sua ammissibilità, che la domanda su cui si pronuncia sia autonoma

rispetto alle altre ancora pendenti, cioè che non sussista un legame logico o giuridico che renda necessaria

una decisione unitaria. In caso contrario, il rischio è che la decisione anticipata incida negativamente

sull’equilibrio complessivo del processo.

LEZIONE 47 DOMANDA 4. Sentenza parziale definitiva.

La sentenza parziale definitiva è un particolare tipo di sentenza che coniuga due caratteristiche

apparentemente distinte: da un lato è perché decide solo su una parte delle domande proposte o

parziale,

su una delle questioni controverse; dall’altro è in quanto chiude in modo stabile e irrevocabile

definitiva,

quella parte del giudizio. È disciplinata implicitamente dall’art. 279, comma 2, n. 4, c.p.c., che consente al

giudice di decidere con sentenza “una o più domande” tra quelle proposte.

Questa sentenza ha effetto di giudicato immediato e definitivo sulla questione decisa, anche se il processo

prosegue per le altre domande. È quindi diversa dalla semplice sentenza non definitiva, che invece può

essere revocata o modificata nel prosieguo del giudizio. Ad esempio, in un processo in cui l’attore propone

domanda di accertamento del credito e richiesta di danni ulteriori, il giudice può decidere in modo

definitivo solo sul credito già accertato (emettendo sentenza parziale definitiva) e rinviare a una successiva

fase l’istruttoria e la decisione sul quantum dei danni.

L’efficacia della sentenza parziale definitiva è immediata: essa è esecutiva e suscettibile di impugnazione

autonoma nei termini ordinari. In questo senso, è trattata a tutti gli effetti come una sentenza definitiva

ordinaria, ma limitatamente alla domanda o questione decisa. Questo tipo di provvedimento è

particolarmente utile nei casi in cui sia opportuno cristallizzare l’esito di una domanda già matura per la

decisione, consentendo l’esecuzione o la definizione di rapporti giuridici anche prima della conclusione del

giudizio sull’intero.

Affinché una sentenza possa qualificarsi come parziale definitiva, però, è necessario che la domanda decisa

sia rispetto alle altre ancora pendenti: non ci deve essere una dipendenza logico-giuridica che

autonoma

imponga una trattazione congiunta. In caso contrario, il frazionamento sarebbe inammissibile.

LEZIONE 48 DOMANDA 6. Sentenza di condanna.

La sentenza di condanna rientra nella categoria delle sentenze non definitive in quanto viene pronunciata

su istanza di parte quando viene accertata l'esistenza di un diritto di credito il cui non è stato però

quantum

ancora determinato.

Con tale sentenza infatti il giudice emana anche un'ordinanza dove si dichiara la prosecuzione del processo

per la liquidazione.

Su istanza di parte il giudice può condannare la parte al pagamento di una somma di denaro sulla base della

quantità già provata.

La sentenza di condanna NON vale come titolo esecutivo tant'è che si tratta di una sentenza di

accertamento.

LEZIONE 49 DOMANDA 1. Provvisoria esecutività della sentenza.

Ai sensi dell'art.282 c.p.c. la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti e la sua

esecuzione non è sospesa per effetto dell'impugnazione.

La sentenza diventerà vincolante per le parti al termine dell'iter formativo della stessa.

LEZIONE 50 DOMANDA 6. La sospensione.

La sospensione comporta una fase di quiescenza del processo per cui tranne ipotesi di urgenza non possono

essere compiuti atti e i termini sono interrotti.

La sospensione può essere legale o giudiziale a seconda che sia prevista dalla legge oppure sia rimessa alla

valutazione del giudice.

La sospensione si distingue poi in propria e impropria: la sospensione impropria riguarda tutte le ipotesi in

cui la controversia sia unica ma si innesta un secondo processo volto a definire una questione necessaria

per la decisione della causa principale; la sospensione propria invece presuppone una causa pregiudicata in

attesa della decisione sulla causa pregiudicante.

Infine la sospensione può essere necessaria nei casi previsti dalla legge, viene dichiarata con ordinanza ed è

impugnabile con regolamento di competenza.

LEZIONE 51 DOMANDA 1. L’interruzione.

L'interruzione del processo si verifica per eventi relativi alla parte, come ad esempio la morte della persona

fisica o l'estinzione della persona giuridica oppure la morte del rappresentante legale della parte, oppure si

può verificare per eventi relativi al difensore della parte costituita, come ad esempio la morte op

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Flower25 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Bonafine Luca.
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