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L'opposizione di terzo revocatoria

L'opposizione di terzo revocatoria è prevista dall'art. 404, comma 2, c.p.c., il quale dispone: "gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno".

L'opposizione di terzo revocatoria è volta ad eliminare il pregiudizio che la sentenza può generare nella sfera giuridica degli aventi causa o dei creditori di una delle parti. In particolare, gli aventi causa possono essere pregiudicati in caso di soccombenza del dante causa in relazione al diritto da essi acquistato; i creditori subiscono le conseguenze negative della riduzione del patrimonio del debitore. In entrambi i casi, trattandosi di un pregiudizio che si realizza secondo diritto, l'opposizione è concessa solo quando la sentenza sia frutto del dolo o della collusione delle parti in danno del terzo.

Anche in questo caso è terzo rispetto alla sentenza il soggetto.

che non ha acquisito la qualità di parte nel processo. Il terzo è il soggetto rimasto estraneo al processo, che subisce gli effetti riflessi della sentenza, in quanto egli è titolare di un diritto (permanentemente) dipendente da quello deciso sul punto.

Lezione 72 - REGOLAMENTO DI COMPETENZA

Mezzo di impugnazione ordinario che ha ad oggetto solo i provvedimenti resi in tema di competenza: interviene a seguito della decisione del giudice e ha la finalità di provocare un controllo da parte di un giudice diverso, cioè la Cassazione, sulla decisione emessa. È esperibile solo dalla parte a svantaggio della quale ha statuito la decisione resa sulla competenza (l'attore, se il giudice si è dichiarato incompetente; il convenuto, se il giudice si è dichiarato competente). Si propone alla Corte di Cassazione.

Il regolamento di competenza ad istanza di parte c.d. necessario

Il regolamento necessario di competenza è così

denominato poiché costituisce l'unico rimedio esperibile avverso i provvedimenti che abbiano ad oggetto soltanto la questione di competenza: sono tali le ordinanze con le quali il giudice adito declina o afferma la propria competenza, quelle con le quali dichiara la litispendenza, la continenza o la connessione. Quindi il carattere necessario non risiede nel fatto che la sua proposizione sia obbligatoria per il soccombente, ma nel fatto che costituisce l'unico mezzo di impugnazione proponibile avverso i provvedimenti che pronunciano soltanto sulla competenza, senza contestualmente decidere il merito della causa.

Il regolamento di competenza ad istanza di parte c.d. facoltativo

Il regolamento è facoltativo nel senso che è rimessa alla parte legittimata la scelta se impugnare il provvedimento soltanto in relazione al capo relativo alla competenza (cioè attraverso il regolamento stesso) oppure il capo sulla competenza unitamente al merito della causa.

(cioè nei modi ordinari): quindi, nonostante la diversità del nome rispetto al regolamento necessario, si tratta dello stesso istituto, solo che è facoltativo perché non rappresenta l'unico mezzo di cui la parte si può avvalere per contestare la decisione emessa, concorrendo, insieme al regolamento, anche un altro mezzo ordinario di impugnazione (l'appello), in relazione al quale è il capo della decisione che il soccombente vuole sottoporre a impugnazione. Per cui la facoltatività sta nel fatto che se insieme al capo che ha deciso sulla competenza il soccombente vuole impugnare anche il merito dovrà proporre impugnazione ordinaria, viceversa ove voglia impugnare solo il capo sulla competenza dovrà proporre il regolamento.

Lezione 73 - I PRESUPPOSTI DELL'ESECUZIONE FORZATA

Le caratteristiche della tutela esecutiva

forme ditutela apprestate dalla giurisdizione civile a protezione dei diritti soggettivi: in particolare, è la forma di tutela che è data a protezione dei diritti soggettivi insoddisfatti, perché pregiudicati dall’illecito altrui, e la cui funzione non è, come per la tutela dichiarativa, statuire quale sia la regola di condotta delle parti intorno allabene della vita, bensì di far conseguire all’avente diritto il bene della vita verso cui si indirizza il suo interesse, cioè di attuare il soddisfacimento dello stesso facendogli conseguire quella stessa utilità che avrebbe dovuto conseguire dallo spontaneo adempimento del dovere da parte di chi vi era tenuto.

- Nel processo esecutivo non è presente la fase istruttoria;

- Manca il contraddittorio, con la conseguenza che il debitore soggetto all’esecuzione diviene parte solo laddove proponga opposizione;

- È caratterizzato dalla non esclusività, in quanto un

medesimo bene può essere oggetto di diverse azioni esecutive;

Deve sussistere un titolo esecutivo che legittimi il processo esecutivo;

È retto dai principi della domanda (la richiesta di tutela esecutiva), dell'impulso di parte (la notificazione del titolo esecutivo e del precetto), e della disponibilità del diritto (comprovata dal titolo esecutivo).

Il procedimento si articola in tre fasi: 1) il pignoramento (atto con il quale i beni sottratti alla libera disponibilità del debitore vengono sottoposti al potere dell'ufficio esecutivo); la liquidazione dell'attivo (i cespiti pignorati vengono liquidati, cioè trasformati in somma di denaro); 3) la distribuzione della somma ricavata ai creditori.

La distinzione tra esecuzione diretta ed esecuzione indiretta

La tutela esecutiva può esplicarsi secondo due diverse forme: o come esecuzione diretta, o come esecuzione indiretta.

sostituzione1. L'esecuzione diretta è la tutela

che si attua mediante all'attività dell'obbligato con quella dell'ufficio esecutivo: l'inadempimento dell'obbligato è surrogato dall'attività di un terzo, la quale fa conseguire all'avente diritto l'utilità che egli avrebbe dovuto conseguire in via di spontaneo adempimento da parte dell'obbligato. Per cui, l'esecuzione in via diretta richiede necessariamente che fungibile, l'obbligo inadempiuto sia cioè che la prestazione inadempiuta, per sua natura o in base al concreto contenuto dell'obbligazione, non deve essere necessariamente adempiuta dal debitore.

2. L'esecuzione indiretta è la tutela che sia attua senza sostituzione dell'attività dell'obbligato da parte di un terzo e si realizza compulsando l'adempimento spontaneo dell'obbligato, cioè prevedendo che egli vada incontro a conseguenze negative, qualora perseveri nel proprio inadempimento.

È l’unica forma di tutela infungeibili, esecutiva che può venire in rilievo quando si tratta di obblighi cioè gli obblighi di non fare, gli obblighi di fare che, per la natura della prestazione o per volere delle parti, debba ritenersi che la prestazione personale dell’obbligato non sia surrogabile, in quanto quella prestazione, compiuta da un terzo diverso dall’obbligato, non soddisfa l’interesse del creditore.

Lezione 74 - LE CARATTERISTICHE DEL PROCESSO ESECUTIVO

Gli atti preliminari all'inizio dell'esecuzione forzata

Nel processo di esecuzione vi sono alcuni atti che, pur qualificandosi come esecutivi perché la loro funzione si ricollega al processo, devono tuttavia essere compiuti prima dell’inizio del processo stesso: ci si riferisce ad essi come ad atti «preliminari» o «preparatori».

- L’art. 479 cpc individua gli atti preliminari all’esecuzione forzata, sancendo che, a meno che la

legge nondisponga diversamente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione al debitore di due diversi atti, cioè il titolo esecutivo e l'atto di precetto. La notificazione del titolo esecutivo va fatta alla parte personalmente. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato unitamente a questo, a condizione che la notificazione sia fatta alla parte personalmente. Gli atti preliminari all'esecuzione rivestono una duplice funzione: servono a preannunciare al debitore il proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata e gli forniscono in tal modo, da un lato, la possibilità di adempiere spontaneamente la propria obbligazione, evitando così l'esecuzione e le relative spese, dall'altro lato, la possibilità di conoscere gli elementi dell'esecuzione preannunciata e di contestarne eventualmente la legittimità. Per conseguenza, la notifica di tali atti.

costituisce una condizione di procedibilità dell'azione esecutiva.- Il difetto di notificazione degli atti preliminari all'esecuzione legittima il debitore ad opporsi all'esecuzione.

Lezione 75 - TITOLO ESECUTIVO E PRECETTO

L'atto di precetto

L'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notifica, fatta personalmente al debitore, prima del titolo esecutivo e poi del precetto; se i due atti sono notificati insieme allora il titolo esecutivo deve precedere il precetto. La notificazione del titolo esecutivo e del precetto non appartengono ancora all'esecuzione in senso stretto, ma sono atti preliminari (ancorché indispensabili) all'esecuzione forzata.

Il precetto è un atto autonomo del creditore ed ha natura recettizia, in quanto non produce effetti finché non viene portato all'effettiva conoscenza del destinatario attraverso la notificazione al debitore a mezzo dell'ufficiale giudiziario.

Il precetto consiste

nella formale intimazione al debitore di adempiere all'obbligo previsto nel titolo esecutivo entro un termine non inferiore a 10 giorni con l'avvertimento che, scaduto detto termine, si procederà con l'esecuzione forzata, che deve avere inizio entro 90 giorni dalla notifica del precetto, pena l'inefficacia del precetto stesso che andrebbe perciò reiterato. I contenuti imprescindibili la cui mancanza determina la nullità del precetto sono: - indicare parti, titolo esecutivo e data in cui è avvenuta la sua notifica al debitore se effettuata separatamente dal precetto; - trascrizione integrale del titolo quando è costituito da una scrittura privata autenticata; - dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione; - avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista.ore e dal debitore e notificato ai creditori interessati.
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Publisher
A.A. 2022-2023
56 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher saramu28 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Caporusso Simona.