Questo articolo rappresenta uno dei cardini dell’intera Costituzione, della quale o re come chiave
di lettura il principio di uguaglianza (e di non discriminazione). La pari dignità sociale di tutti i
cittadini viene a ermata non tramite l’astrattezza della norma giuridica, ma additando
concretamente alcuni ambiti (sesso, religione, opinioni politiche ecc.), in cui le discriminazioni
risultano più di use e comuni. Il principio di uguaglianza formale rispetto all’ordinamento giuridico
impone a tutti i cittadini di osservare la legge: non può esistere, dunque, alcun tipo di privilegio
che consenta a singoli o a gruppi di porsi al di sopra della legge.
Il secondo comma trae ispirazione da un dato oggettivo: la disparità di condizioni economiche e
sociali determina diseguaglianze di fatto. Perciò la Repubblica è chiamata a svolgere un ruolo
politicamente attivo per promuovere un’uguaglianza sostanziale, creando le condizioni necessarie
per consentire a tutti di sviluppare la propria personalità e di realizzare le proprie aspirazioni: ne
deriva che il diritto alla salute (v. art. 32), al lavoro (v. artt. 4 e 38), all’istruzione (v. art. 34) deve
essere garantito a tutti, tramite idonei interventi dello Stato, volti ad o rire pari opportunità anche
ai soggetti più deboli. L’esplicito riferimento ai “lavoratori”, nella parte conclusiva dell’articolo, va
interpretato in senso estensivo, alla luce di quanto viene detto nel successivo art. 4, intendendo
cioè per “lavoratore” ogni cittadino che svolga o abbia svolto “un’attività o una funzione che
concorra al progresso materiale e spirituale della società”
22. Articolo 4 della Costituzione
“La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altre restrizione della libertà personale, se non per atto
motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di
necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può
adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità
giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e
restano privi di ogni e etto. È punita ogni violenza sica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
“ Circa l'inviolabilità della libertà personale, va rilevato che essa non viene enunciata in modo
generico, ma viene garantita da tre speci ci presidi giuridici: la riserva di legge, in forza della quale
unicamente il potere legislativo può stabilire casi e modalità con cui è possibile limitare la libertà
personale del cittadino; la riserva di giurisdizione, in base alla quale solo il giudice è legittimato ad
emettere o convalidare provvedimenti limitativi della libertà; la motivazione dei provvedimenti, per
la quale l'ordinanza del giudice deve indicare in modo esauriente i motivi che l'hanno portato a
privare l'individuo della libertà personale. Va osservato come questa norma presupponga e renda
indispensabile, a garanzia del cittadino, l'autonomia e l'indipendenza dell'autorità giudiziaria dagli
altri poteri dello Stato e, in particolare, da quello esecutivo (Governo), che dispone, viceversa,
dell'autorità di Pubblica Sicurezza. Inoltre, a dando alla tutela dell'imparzialità della legge le
restrizioni della libertà personale, la Costituzione intende impedire che si veri chino casi di
persecuzione nei confronti di un cittadino. Le leggi sull'argomento sono state, negli anni, di tenore
diverso, anche in rapporto a vere e propri emergenze determinate dalla necessità di combattere la
ma a o il terrorismo. Il terzo comma proibisce esplicitamente la tortura, in qualunque forma.
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23. Articolo 23 della Costituzione
“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.”
A nessun cittadino può essere imposto arbitrariamente di fare qualcosa (prestazione personale)
oppure dare qualcosa (prestazione patrimoniale) allo Stato se non per legge e quindi attraverso lo
strumento legislativo che viene esercitato in Parlamento. Per prestazione personale sono da
intendere tutte quelle di carattere sico o intellettuale che possono essere imposte dalla Stato per
un superiore interesse pubblico. Ad esempio, sono prestazioni personali il servizio militare,
l’obbligo di rendere testimonianza, le prestazioni obbligatorie dei medici, l’intervento in caso di
calamità. Per prestazioni patrimoniali sono da intendere, in primo luogo, il pagamento dei tributi,
inteso come dovere di contribuire alla spese pubbliche. Il pagamento del tributo, ossia delle tasse,
delle imposte e dei contributi deve essere individuato e applicato dalla legge, in modo che non
possano esserci problematiche nella loro riscossione da parte degli enti preposti.
24. Articolo 41 della Costituzione
“L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i
programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere
indirizzata e coordinata a ni sociali.”
Anche se il II comma dell’art 41 non prescrive con quale mezzo possono porsi limiti all’iniziativa
economica privata, sembra implicito che in proposito sussiste una riserva di legge, in quanto si
tratta di condizionare l’esercizio di un diritto di libertà, tra l’altro caratterizzante il sistema
economico voluto dal costituente. L’introduzione di limiti può essere ammessa soltanto in caso di
acclarato contrasto dell’iniziativa economica con i parametri stabiliti dalla Costituzione. Sono
quindi vietati limiti non oggettivamente e razionalmente giusti cabili da speci che esigenze
pubbliche. Essi potranno, ad esempio, prevedere forme di autorizzazione per determinare attività
che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità o per la salute pubblica o individuale, o
attentare alla libertà o alla dignità dell’uomo. Con legge possono poi prevedersi varie forme di
intervento pubblico per regolare l’attività economica, tanto quella pubblica quanto quella privata.
Gli interventi potranno essere di indirizzo, di coordinamento, di stimolo; potrà prevedersi una
programmazione degli interventi generali e/o settoriali, ma non potrà impedirsi l’esercizio
dell’attività stessa. I tentativi e ettuati in Italia per attuare una programmazione economica
nazionale sono falliti. Vi è stata un’unica legge, la 685/1967, che approvò il programma
quinquennale 1966-1970, rimasto poi di fatto inattuato. Il legislatore è invece intervenuto per
attuare politiche di interventi settoriali nell’economia in ragion di speci che esigenze: per
l’agricoltura, per l’edilizia scolastica, per le case economiche e popolari, per i trasporti pubblici,
per gli acquedotti, per le riconversioni industriali e così via.
Dopo un primo periodo della vita costituzionale in cui lo Stato è intervenuto attivamente nel
mondo economico non solo per disciplinare la relativa attività, ma divenendo esso stesso
imprenditore, a seguito dell’a ermarsi in sede di Comunità europea dei principi della libera
concorrenza e del libero mercato, ha successivamente provveduto ad adeguare ad essi
l’ordinamento italiano. Tra i vari interventi vi è stato anche quello introduttivo di una disciplina
antitrust (l 287/1990). Si è proceduto inoltre alla trasformazione di numerosi enti pubblici in società
per azioni. L’IRI dopo la sua trasformazione in SPA è stato posto in liquidazione. L’ENI operante
nel settore petrolifero e chimico è stato trasformato in SPA. Nel settore creditizio gli istituti di
credito di diritto pubblico hanno creato società per azioni per gestire l’attività creditizia. Anche la
cassa depositi e prestiti è stata trasformata in SPA. Lo stato quindi da stato imprenditore si è
trasformato in stato regolatore dell’economia.
25. I gruppi parlamentari
I gruppi parlamentari sono associazioni di parlamentari che si costituiscono all'interno di ciascuna
camera per consentire alle forze politiche di svolgere le attività parlamentari. La costituzione si
limita a prevedere agli artt 72 e 82 la presenza di gruppi parlamentari. La loro disciplina è
contenuta nei regolamenti delle camere, che hanno dato esplicito riconoscimento al collegamento
tra gruppi parlamentari e partiti politici. Essi prevedono che ciascun deputato o senatore deve
dichiarare, rispettivamente entro due o tre giorni dalla prima seduta successiva alla sua lezione a
quale gruppo politico intende iscriversi. In mancanza di indicazione viene iscritto di u cio al
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gruppo misto. Per la costituzione di un gruppo politico è richiesto il numero di almeno 20 deputati
o 10 senatori. È però prevista la possibilità che i presidenti delle camere autorizzano la formazione
di gruppi con minor numero di parlamentari, purché rappresentino un partito organizzato nel
paese che abbia presentato con il medesimo contrassegno in almeno 20 collegi (per la camera
dei deputati) e in almeno 15 regioni (per il senato) proprie liste di candidati ed abbia ottenuto un
certo numero di eletti e di voti. La posizione dei gruppi formato da parlamentari, i quali si
organizzarono in parlamento per svolgere assieme l'attività politica e perseguire nalità comuni, di
per sé mal si concilia non con una visione organica, secondo la quale occorre che l'attività è il ne
dell'organo si identi chino con l'attività e col ne dell'istituzione di cui esso fa parte. La loro
posizione è diversa da quella dei singoli parlamentari, che, in quanto membri del collegio, hanno
natura organica, poiché essi vengono in rilievo non come organi diversi e distinti dei parlamentari,
ma in quanto associazioni degli stessi. Situazione analoga a quella che si veri ca quando, per
l'esercizio di determinate attività, è richiesta una sottoscrizione di un certo numero di
parlamentari. Anche se per alcune funzioni e necessaria la manifestazione di volontà dei gruppi
come tali, ciò può stare a signi care che si assumono in tali casi la peste di organi indiretti delle
camere ma non come organi in senso speci co. Essi in realt&agr
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