Estratto del documento

Questo articolo rappresenta uno dei cardini dell’intera Costituzione, della quale o re come chiave

di lettura il principio di uguaglianza (e di non discriminazione). La pari dignità sociale di tutti i

cittadini viene a ermata non tramite l’astrattezza della norma giuridica, ma additando

concretamente alcuni ambiti (sesso, religione, opinioni politiche ecc.), in cui le discriminazioni

risultano più di use e comuni. Il principio di uguaglianza formale rispetto all’ordinamento giuridico

impone a tutti i cittadini di osservare la legge: non può esistere, dunque, alcun tipo di privilegio

che consenta a singoli o a gruppi di porsi al di sopra della legge.

Il secondo comma trae ispirazione da un dato oggettivo: la disparità di condizioni economiche e

sociali determina diseguaglianze di fatto. Perciò la Repubblica è chiamata a svolgere un ruolo

politicamente attivo per promuovere un’uguaglianza sostanziale, creando le condizioni necessarie

per consentire a tutti di sviluppare la propria personalità e di realizzare le proprie aspirazioni: ne

deriva che il diritto alla salute (v. art. 32), al lavoro (v. artt. 4 e 38), all’istruzione (v. art. 34) deve

essere garantito a tutti, tramite idonei interventi dello Stato, volti ad o rire pari opportunità anche

ai soggetti più deboli. L’esplicito riferimento ai “lavoratori”, nella parte conclusiva dell’articolo, va

interpretato in senso estensivo, alla luce di quanto viene detto nel successivo art. 4, intendendo

cioè per “lavoratore” ogni cittadino che svolga o abbia svolto “un’attività o una funzione che

concorra al progresso materiale e spirituale della società”

22. Articolo 4 della Costituzione

“La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o

perquisizione personale, né qualsiasi altre restrizione della libertà personale, se non per atto

motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di

necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può

adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità

giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e

restano privi di ogni e etto. È punita ogni violenza sica e morale sulle persone comunque

sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

“ Circa l'inviolabilità della libertà personale, va rilevato che essa non viene enunciata in modo

generico, ma viene garantita da tre speci ci presidi giuridici: la riserva di legge, in forza della quale

unicamente il potere legislativo può stabilire casi e modalità con cui è possibile limitare la libertà

personale del cittadino; la riserva di giurisdizione, in base alla quale solo il giudice è legittimato ad

emettere o convalidare provvedimenti limitativi della libertà; la motivazione dei provvedimenti, per

la quale l'ordinanza del giudice deve indicare in modo esauriente i motivi che l'hanno portato a

privare l'individuo della libertà personale. Va osservato come questa norma presupponga e renda

indispensabile, a garanzia del cittadino, l'autonomia e l'indipendenza dell'autorità giudiziaria dagli

altri poteri dello Stato e, in particolare, da quello esecutivo (Governo), che dispone, viceversa,

dell'autorità di Pubblica Sicurezza. Inoltre, a dando alla tutela dell'imparzialità della legge le

restrizioni della libertà personale, la Costituzione intende impedire che si veri chino casi di

persecuzione nei confronti di un cittadino. Le leggi sull'argomento sono state, negli anni, di tenore

diverso, anche in rapporto a vere e propri emergenze determinate dalla necessità di combattere la

ma a o il terrorismo. Il terzo comma proibisce esplicitamente la tortura, in qualunque forma.

ff fi ff ff ff fi ffi fi fi ff ff ff fi

23. Articolo 23 della Costituzione

“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.”

A nessun cittadino può essere imposto arbitrariamente di fare qualcosa (prestazione personale)

oppure dare qualcosa (prestazione patrimoniale) allo Stato se non per legge e quindi attraverso lo

strumento legislativo che viene esercitato in Parlamento. Per prestazione personale sono da

intendere tutte quelle di carattere sico o intellettuale che possono essere imposte dalla Stato per

un superiore interesse pubblico. Ad esempio, sono prestazioni personali il servizio militare,

l’obbligo di rendere testimonianza, le prestazioni obbligatorie dei medici, l’intervento in caso di

calamità. Per prestazioni patrimoniali sono da intendere, in primo luogo, il pagamento dei tributi,

inteso come dovere di contribuire alla spese pubbliche. Il pagamento del tributo, ossia delle tasse,

delle imposte e dei contributi deve essere individuato e applicato dalla legge, in modo che non

possano esserci problematiche nella loro riscossione da parte degli enti preposti.

24. Articolo 41 della Costituzione

“L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in

modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i

programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere

indirizzata e coordinata a ni sociali.”

Anche se il II comma dell’art 41 non prescrive con quale mezzo possono porsi limiti all’iniziativa

economica privata, sembra implicito che in proposito sussiste una riserva di legge, in quanto si

tratta di condizionare l’esercizio di un diritto di libertà, tra l’altro caratterizzante il sistema

economico voluto dal costituente. L’introduzione di limiti può essere ammessa soltanto in caso di

acclarato contrasto dell’iniziativa economica con i parametri stabiliti dalla Costituzione. Sono

quindi vietati limiti non oggettivamente e razionalmente giusti cabili da speci che esigenze

pubbliche. Essi potranno, ad esempio, prevedere forme di autorizzazione per determinare attività

che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità o per la salute pubblica o individuale, o

attentare alla libertà o alla dignità dell’uomo. Con legge possono poi prevedersi varie forme di

intervento pubblico per regolare l’attività economica, tanto quella pubblica quanto quella privata.

Gli interventi potranno essere di indirizzo, di coordinamento, di stimolo; potrà prevedersi una

programmazione degli interventi generali e/o settoriali, ma non potrà impedirsi l’esercizio

dell’attività stessa. I tentativi e ettuati in Italia per attuare una programmazione economica

nazionale sono falliti. Vi è stata un’unica legge, la 685/1967, che approvò il programma

quinquennale 1966-1970, rimasto poi di fatto inattuato. Il legislatore è invece intervenuto per

attuare politiche di interventi settoriali nell’economia in ragion di speci che esigenze: per

l’agricoltura, per l’edilizia scolastica, per le case economiche e popolari, per i trasporti pubblici,

per gli acquedotti, per le riconversioni industriali e così via.

Dopo un primo periodo della vita costituzionale in cui lo Stato è intervenuto attivamente nel

mondo economico non solo per disciplinare la relativa attività, ma divenendo esso stesso

imprenditore, a seguito dell’a ermarsi in sede di Comunità europea dei principi della libera

concorrenza e del libero mercato, ha successivamente provveduto ad adeguare ad essi

l’ordinamento italiano. Tra i vari interventi vi è stato anche quello introduttivo di una disciplina

antitrust (l 287/1990). Si è proceduto inoltre alla trasformazione di numerosi enti pubblici in società

per azioni. L’IRI dopo la sua trasformazione in SPA è stato posto in liquidazione. L’ENI operante

nel settore petrolifero e chimico è stato trasformato in SPA. Nel settore creditizio gli istituti di

credito di diritto pubblico hanno creato società per azioni per gestire l’attività creditizia. Anche la

cassa depositi e prestiti è stata trasformata in SPA. Lo stato quindi da stato imprenditore si è

trasformato in stato regolatore dell’economia.

25. I gruppi parlamentari

I gruppi parlamentari sono associazioni di parlamentari che si costituiscono all'interno di ciascuna

camera per consentire alle forze politiche di svolgere le attività parlamentari. La costituzione si

limita a prevedere agli artt 72 e 82 la presenza di gruppi parlamentari. La loro disciplina è

contenuta nei regolamenti delle camere, che hanno dato esplicito riconoscimento al collegamento

tra gruppi parlamentari e partiti politici. Essi prevedono che ciascun deputato o senatore deve

dichiarare, rispettivamente entro due o tre giorni dalla prima seduta successiva alla sua lezione a

quale gruppo politico intende iscriversi. In mancanza di indicazione viene iscritto di u cio al

fi ff ff fi fi fi fi ffi

gruppo misto. Per la costituzione di un gruppo politico è richiesto il numero di almeno 20 deputati

o 10 senatori. È però prevista la possibilità che i presidenti delle camere autorizzano la formazione

di gruppi con minor numero di parlamentari, purché rappresentino un partito organizzato nel

paese che abbia presentato con il medesimo contrassegno in almeno 20 collegi (per la camera

dei deputati) e in almeno 15 regioni (per il senato) proprie liste di candidati ed abbia ottenuto un

certo numero di eletti e di voti. La posizione dei gruppi formato da parlamentari, i quali si

organizzarono in parlamento per svolgere assieme l'attività politica e perseguire nalità comuni, di

per sé mal si concilia non con una visione organica, secondo la quale occorre che l'attività è il ne

dell'organo si identi chino con l'attività e col ne dell'istituzione di cui esso fa parte. La loro

posizione è diversa da quella dei singoli parlamentari, che, in quanto membri del collegio, hanno

natura organica, poiché essi vengono in rilievo non come organi diversi e distinti dei parlamentari,

ma in quanto associazioni degli stessi. Situazione analoga a quella che si veri ca quando, per

l'esercizio di determinate attività, è richiesta una sottoscrizione di un certo numero di

parlamentari. Anche se per alcune funzioni e necessaria la manifestazione di volontà dei gruppi

come tali, ciò può stare a signi care che si assumono in tali casi la peste di organi indiretti delle

camere ma non come organi in senso speci co. Essi in realt&agr

Anteprima
Vedrai una selezione di 7 pagine su 26
Istituzioni di diritto pubblico Pag. 1 Istituzioni di diritto pubblico Pag. 2
Anteprima di 7 pagg. su 26.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto pubblico Pag. 6
Anteprima di 7 pagg. su 26.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto pubblico Pag. 11
Anteprima di 7 pagg. su 26.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto pubblico Pag. 16
Anteprima di 7 pagg. su 26.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto pubblico Pag. 21
Anteprima di 7 pagg. su 26.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Istituzioni di diritto pubblico Pag. 26
1 su 26
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ruggi4 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Guglielmo Marconi di Roma o del prof Salmoni Fiammetta.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community