vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
RICORSO AVVERSO SILENZIO ART 117 CPA
il silenzio della pubblica amministrazione è un comportamento inerte che
si manifesta a fronte di uno specifico obbligo di provvedere, di emanare
un atto e di concludere il procedimento con l’adozione di un
provvedimento espresso entro il termine stabilito. L’ordinamento
distingue il silenzio in ipotesi legislativamente qualificate in senso
positivo (silenzio assenso), in senso negativo (silenzio diniego e silenzio
rigetto), in senso procedimentale (silenzio devolutivo) e ipotesi non
giuridicamente qualificate (silenzio inadempimento). Nei casi in cui la
legge non lo qualifica espressamente esso equivale ad un
inadempimento.
Il silenzio inadempimento, quindi, si concretizza allorquando l’inerzia
costituisce violazione ad un obbligo di provvedere a carico della P.A. ed
usando le parole del Consiglio di Stato il silenzio inadempimento riguarda
le ipotesi in cui, di fronte alla formale richiesta di un provvedimento da
parte del privato, costituente atto inziale di una procedura
amministrativa normativamente prevista per l’emanazione di una
determinazione autoritativa su istanza di parte, l’amministrazione,
titolare della relativa competenza, omette di provvedere entro i termini
stabiliti dalla legge; di conseguenza, l’omissione dell’adozione del
provvedimento assume il valore di silenzio inadempimento (o rifiuto)
solo nel caso in cui sussista un obbligo giuridico di provvedere, cioè di
esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla
competenza dell’organo amministrativo destinatario della richiesta,
attivando una procedura amministrativa in funzione dell’adozione di un
atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico.
L’obbligo di provvedere di talché sussiste in primo luogo, nel momento in
cui vi sia una norma che attribuisca espressamente al privato il potere di
presentare una istanza, ma a ben vedere anche in assenza di una
esplicita previsione normativa la giurisprudenza si è orientata a
riconoscere l’esistenza di ulteriori ipotesi per le quali vige il citato
obbligo. In tal senso, da ultimo, il T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 2293
del 2019 ha affermato che l’obbligo di provvedere da parte della pubblica
amministrazione (positivizzato in via generale dall’art. 2 della legge n.
241 del 1990) sussiste ove il procedimento consegua obbligatoriamente
ad un’istanza del privato ovvero debba essere iniziato d’ufficio, essendo
il silenzio rifiuto un istituto riconducibile a inadempienza
dell’amministrazione, in rapporto ad un sussistente obbligo di provvedere
3
che, in ogni caso, deve corrispondere ad una situazione soggettiva
protetta, qualificata come tale dall’ordinamento, rinvenibile anche al di là
di una espressa disposizione normativa che preveda la facoltà del privato
di presentare un’istanza, e, dunque, anche in tutte le fattispecie
particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione
di un provvedimento ovvero tutte le volte in cui in relazione al dovere di
correttezza e buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il
privato una legittima aspettativa a conoscere, il contenuto e le ragioni
delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’amministrazione anche
perché affinché possa sussistere il silenzio dell’amministrazione non è
sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una
istanza, non concluda il procedimento entro il termine previsto…ma è
necessario che essa contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere
sull’istanza del privato, che sussiste non solo nei casi previsti dalla legge,
ma anche nelle ipotesi che discendono dai principi generali.
Tuttavia sono stati individuati pure dei casi in cui l’obbligo di adottare un
provvedimento non è configurabile, come ad esempio laddove il privato
invochi l’emanazione, da parte della P.A., di un atto di riesame in
autotutela di un precedente provvedimento autoritativo non impugnato.
Sul punto il Consiglio di Stato ha previsto che il potere di autotutela
soggiace alla più ampia valutazione discrezionale dell’amministrazione
competente e non si esercita in base ad un’istanza di parte avente al più
portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad imporre alcun
obbligo giuridico di provvedere, con la conseguente inutilizzabilità del
rimedio processuale previsto avverso il silenzio inadempimento, nonché
quando all’amministrazione sia stata chiesta l’adozione di una attività
materiale e non già di un provvedimento ed in caso di omessa adozione
di atti normativi infatti, (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III n. 500 del 2019) il
silenzio inadempimento non può essere utilizzato per costringere le
amministrazioni intimate all’adozione di un decreto ministeriale, cui fa
riferimento una disposizione normativa, costituendo esso un atto di
natura normativa. Per pacifica giurisprudenza infatti, è esclusa, ai sensi
dell’art. 7, comma 1, ultimo periodo del codice del processo
amministrativo, la possibilità di sindacare con lo speciale rito del silenzio
la mancata adozione, da parte degli organi titolari del relativo potere, di
atti normativi (leggi, atti aventi forza di legge, regolamenti) venendo in
rilievo ambiti nei quali l’amministrazione esprime scelte di natura
politica.
Rimedi contro il silenzio inadempimento
A fronte del silenzio inadempimento vi sono due rimedi e più
precisamente agire in via amministrativa, dando attuazione al contenuto
di cui all’art. 2 della legge n. 241 del 1990 e procedere in via
giurisdizionale ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 del
d.lgs n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo).
Il comune denominatore per poter procedere è indissolubilmente legato
alle tempistiche procedimentali.
4
il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è di regola
30 giorni sia per le amministrazioni statali che per gli enti locali a meno
che non sia stabilito un diverso termine con legge o con diverso
provvedimento (art. 2, comma 2 della legge n. 241 del 1990). Le
amministrazioni statali possono individuare termini non superiori a 90
giorni per la conclusione del procedimento attraverso uno o più decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato, ai sensi dell’art. 17,
comma 3 della legge n. 400 del 1988, su proposta dei ministeri
competenti e di concerto con i ministeri della pubblica amministrazione,
l’innovazione e per la semplificazione normativa. Allo stesso modo gli
enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini
non superiori a 90 giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti
di propria competenza (art. 2, comma 3). In presenza di determinati
presupposti, sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della
complessità del procedimento, per la conclusione del procedimento di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali il
termine di 90 giorni può essere esteso fino ad un massimo di 180 giorni
mediate decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su
proposta anche dei ministri della pubblica amministrazione e
l’innovazione e per la semplificazione normativa, con esclusione,
comunque, dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di
quelli riguardanti l’immigrazione.
Di sicuro interesse per la materia de qua è il comma 6 il quale prevede
che i termini di conclusione del procedimento decorrono dall’inizio del
procedimento d’ufficio o dal ricevimento della domanda, se il
procedimento è ad iniziativa di parte sancendo il comma 7 che salvo il
disposto dell’art. 17 i termini possono essere sospesi, per una sola volta
e per un periodo non superiore a 30 giorni, al fine che via sia
l’acquisizione di informazioni o di certificati relativi a stati, fatti o qualità
non attestanti in documenti già in possesso della P.A. e non direttamente
acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
Ai sensi dell’art. 9 bis, nella circostanza in cui subentri l’inerzia della P.A.
attraverso il silenzio non qualificato e quindi inadempimento, l’istante si
potrà rivolgere al soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di
inerzia da parte dell’amministrazione procedente. Infatti, l’organo di
governo deve, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione,
individuare il soggetto in questione e nell’ipotesi in cui ciò non avvenga
tale potere è di competenza del direttore generale, in mancanza di
quest’ultimo è di competenza del dirigente preposto all’ufficio ed in
ultima istanza al funzionario più elevato di livello all’interno
dell’amministrazione. E’ bene affermare, altresì, che per ciascun
procedimento deve essere riportato sul sito web dell’amministrazione in
modo ben visibile nella home page chi sia il soggetto a cui è conferito il
potere sostitutivo.
5
Decorso il termine per la conclusione del procedimento il privato può
rivolgersi al “responsabile della tempistica” il quale entro un termine pari
alla metà di quello previsto conclude il procedimento o procede con la
nomina di un commissario.
Descritto il rimedio amministrativo, come poc’anzi affermato, vi è pure
quello giurisdizionale. La materia è trattata in due articoli e più
precisamente nel 31 e nel 117 del c.p.a.
Il ricorso avverso il presente silenzio non costituisce un’azione
impugnatoria ma dichiarativa e di condanna ed è esperibile solo contro il
silenzio in questione poiché, così come chiarito in giurisprudenza oggetto
del giudizio speciale introdotto dall’art. 21 bis della legge n. 1034 del
1971 è costitutito dall’inerzia dell’amministrazione, non diversamente
qualificata dalla legge, a fronte dell’obbligo di rispondere ad un’istanza
che sollecita l’esercizio di poteri procedimentali tipizzati.
Conseguentemente, si esclude l’ammissibilità del ricorso al rito speciale
in tutte le ipotesi di silenzio qualificato (silenzio assenso-silenzio diniego)
nelle quali l’omissione è legalmente equiparata ad un provvedimento
espresso…sebbene l’art. 2 della legge n. 205 del 2000 (che ha introdotto
l’art. 21 bis cit.) non indichi testualmente avverso quale tipo di silenzio il
ricorso sia proponibile, il nuovo rimedio processuale, funzionale ad una
condanna dell’amministrazione a provvedere, non si attaglia all’ipotesi
del silenzio significati