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Queste due azioni hanno la funzione di ristabilire una condizione di calma e si distinguono dalle azione petitorie o di

nunciazione, che invece hanno la funzione di precauzione e sono prevista dagli artt.1171 (di nuova opera) e 1172 (di

danno temuto), cioè il possessore teme che alcune situazioni o nello specifico la costruzione di una nuova opera da altri

intrapresa, possa causare un danno alla sua cosa e agisce d’anticipo.

Unioni civili.

Con la legge Cirinnà del 2016 si è riconosciuta la possibilità, con le unioni civili, alle coppie omosessuali di vedersi

riconosciuti lo status di coniuge. Tuttavia, le unioni civili non possono essere equiparate al matrimonio, perché secondo

l’ordinamento italiano le coppie omosessuali non formano una famiglia e la famiglia è il fondamento del matrimonio ai sensi

dell’art.29 Cost.

Ad ogni modo, nella legge del 2016, mediante rinvio, si riconducono alle unioni civili quasi tutti gli impedimenti del

matrimonio e tutti gli obblighi (esclusi quelli relativi alla procreazione).

Altra distinzione, rispetto al matrimonio, è lo scioglimento. Le cause di scioglimento dell’unione civile sono le stesse del

matrimonio, quindi: per morte accertata e per tutte le cause descritte dall’art.3 della l.1970 n.898 (escluse l’inconsumazione

e la separazione - non contemplata per le unioni civili). Tuttavia, lo scioglimento in questo caso è molto più breve (anche

detto divorzio lampo), perché come già detto non è necessaria la separazione ed è sufficiente una dichiarazione ufficiale

davanti al sindaco e dopo 3 mesi lo scioglimento sarà ufficiale.

Il trattamento patrimoniale che segue è lo stesso che avviene in caso di divorzio per il matrimonio: la sentenza potrebbe

valutare una parte economicamente più debole e garantirle il diritto all’assegno di mantenimento.

Legittimari.

I legittimari (anche detti riservatari) sono i destinatari di una quota legittima (o di riserva) della quale il testatore non può

disporre a favore di altri. Questi sono i figli, gli ascendenti e i coniugi. Il coniuge, inoltre, ha la peculiarità di avere anche il

diritto alla casa del coniuge deceduto e ad usare i suoi mobili (legato ex lege).

Questi non possono essere diseredati e nel caso in cui la diseredazione avvenga la legge offre delle contromisure, in

quanto risulta inammissibile.

Come fa il legittimario ha sapere che la quota che gli è spettata è corretta? Semplicemente, ai sensi dell’art.556 tutti i beni

del defunto vengono, tramite “riunione fittizia”, disposti fittiziamente tutti insieme, si detraggono i debiti e si determina la

somma dei valori. A questo valore viene applicata la frazione e se il risultato di questa operazione è superiore alla mia

quota, vuol dire che la mia parte è stata lesa.

Riconoscimento del figlio.

Ai sensi dell’art.236 si attribuisce lo stato di figlio con l’atto di nascita: i genitori o chi ha assistito al parto devono entro 10

giorni andare a denunciare la nascita all’ufficiale di Stato civile con il giorno, l’ora e la madre.

In caso di mancanza dell’atto di nascita si fa ricorso al possesso di stato di figlio: cioè si dimostra la filiazione con una

serie di circostanze (ha sempre vissuto nella famiglia, porta il nome del padre, è sempre stato trattato e ritenuto figlio). Se

manca anche il possesso di stato, si può ricorrere alla prova in giudizio con ogni mezzo (art.246), come ad esempio la

prova del DNA.

In casi di concepimenti avvenuti con metodi artificiali (materia disciplinata dalla l.19.2.2004 n.40) c’è l’obbligo di

riconoscimento del figlio. Cioè se il bisogno di genitorialità è perseguito con con metodi artificiali, chi se ne avvale non può

rifiutare la filiazione, cioè il vincolo giuridico che lega genitore e figli.

Successione testamentaria.

Si chiama successione quell’effetto giuridico che determina necessariamente il subentro di qualcuno al posto del de cuius.

Il trasferimento può avvenire ai sensi dell’art.457 secondo i criteri stabiliti dalla legge e il Codice civile (successione

legittima) e secondo i criteri stabiliti dal testamento (successione testamentaria).

Nel caso in cui il testamento non comprenda tutto l’asse patrimoniale, si possono unire le due successioni, affinché nessun

bene resti vacante.

Il testamento è un negozio giuridico in cui viene espressa la volontà del singolo, ma prende effetto solo necessariamente

dopo la sua morte e a causa di essa. L’effetto è di destinare il suo patrimonio a coloro che ha indicato successori (eredi e

legati) una volta che avrà terminato di vivere.

Il testamento, essendo un atto di ultima volontà, può essere cambiato fino all’ultimo istante (è, dunque, revocabile), è

unisoggettivo e unilaterale, è personale (non può esser fatto da un rappresentante), non è ricettizio (i suoi effetti si

producono indipendentemente dal fatto che il chiamato all’eredità ne abbia conoscenza) ed è sempre scritto ai sensi

dell’art.601 (seppur possono esser fatte valer da un individuo, per ragioni morali, le ultime volontà se dette a voce in vita

dal de cuius). La forma scritta del testamento accetta tre ordinamenti: olografo, segreto o per atto di notaio e pubblico.

Trattative e responsabilità precontrattuale.

Spesso e volentieri le trattative per un contratto sono talmente lunghe che le parti decidono di fissare i punti su cui

raggiungono man mano un accordo e il documento su cui prendono nota è detto puntuazione.

Il Codice civile, ad ogni modo, disciplina agli artt. 1337 e 1338 il comportamento che le parti devono tenere nella fase delle

trattative.

Ai sensi dell’art.1337 si devono comportare secondo buona fede (distinguiamo la buona fede oggettiva, intesa come il

comportarsi lealmente e correttamente per salvaguardare l’interesse dell’altra parte, e la buona fede soggettiva, che è

dettata in tema di possesso all’art.1147 ed è l’ignoranza di ledere l’altrui diritto).

L’art.1338, invece, contempla la responsabilità precontrattuale di non concludere un contratto se si è consapevoli che vi

sia una causa di invalidità e non si è comunicata tale causa all’altra parte.

Se sussiste la mancanza di buona fede, la parte danneggiata, può ricevere un rimborso, sia delle spese vive (delle

trattative), che dell’interesse negativo, vale a dire di tutte le occasione che ha perso per aver fatto affidamento a quel

contratto invalido.

Separazione e diritto di eredità tra coniugi separati.

Si giunge alla separazione in un momento di crisi del rapporto coniugale. Tuttavia, la separazione (contemplata all’art.151)

non scioglie il vincolo del matrimonio, lo allenta soltanto. Infatti, la separazione è l’anticamera del divorzio, è la fase

precedente e necessario a questo, e solo il divorzio porta allo scioglimento del vincolo.

Distinguiamo la separazione di fatto (i coniugi decidono di non vivere insieme, ma non formalizzano la situazione, quindi

non rileva giuridicamente) e legale (è concepita come un periodo di riflessione e si verifica con una sentenza).

Si può giungere alla separazione legale in due modi:

• Consensuale - i due coniugi di comune accordo si rendono conto che la relazione non è più tollerabile e fanno ricorso

al tribunale per chiedere l’omologazione dell’accordo e con sentenza la separazione verrà annotata nei registri dello

stato civile.

• Giudiziale - un coniuge cita in giudizio l’altro. C’è una prima fase preliminare in cui il giudice autorizza i coniugi a

vivere separatamente. Nell’udienza successiva c’è la sentenza di separazione che in maniera definitiva autorizza una

nuova vita. Il giudice, nella sentenza, può dichiarare eventualmente a quale dei due coniugi sia addebitabile la

separazione. La separazione con addebito viene dichiarata su domanda specifica di uno dei due coniugi che imputa

all’altro di aver violato uno o più doveri nascenti dal matrimonio. Il coniuge al quale è stata addebitata la separazione

perde il diritto del mantenimento e gli residua soltanto il diritto agli alimenti.

Il coniuge al quale è stata addebitata la separazione perde i diritti successori.

Rescissione.

La rescissione è un rimedio che si applica ai contratti conclusi in circostanze anomale tali da costringere uno dei contraenti

ad accettare condizioni contrattuali molto svantaggiose e quindi accettare un grave squilibrio economico che penalizza un

contraente e avvantaggia l’altro.

Per circostanze anomale si intende:

- stato di pericolo (art.1447): una parte sottoscrive il contratto perché costretta dalla necessità di salvare sé stessa o altri da

un pericolo attuale;

- stato di bisogno (art. 1448): una parte fa il contratto perché si trova in stato di bisogno; la controparte ne approfitta per

trarne vantaggio.

L’azione di rescissione può essere proposta esclusivamente dalla parte protetta ed è soggetta a prescrizione di un anno.

Con la rescissione gli effetti contrattuali cadono: quanto promesso non deve essere pagato, quanto pagato deve essere

restituito; ma se il contratto è rescisso perché è concluso in stato di pericolo, il giudice può assegnare un equo compenso

all’altra parte per l’opera prestata.

La parte che ha approfittato della situazione può evitare la rescissione se offre una modificazione del contratto tale da

eliminare lo squilibrio economico (“offerta di riduzione ad equità”).

Diritti personali in generale e diritto alla salute nello specifico.

I diritti personali sono i diritti che attengono alla persona fisica in quanto tale, si acquistano con la nascita (art.1 C.c. - con

la nascita acquistiamo l’idoneità di essere titolare di situazioni giuridiche soggettive, di diritti) e sono assoluti, dunque non

hanno bisogno della cooperazione di nessuno per la loro realizzazione, valgono per tutti e nei confronti di tutti: l’individuo

può chiedere a chiunque si astenersi dai suoi diritti di personalità.

La tutela per questo tipo di diritti è inibitoria, un giudice con sentenza può ordinare chi ha leso il diritto di smettere e

risarcire la vittima, e in alcuni casi la vittima può anche ottenere un rimborso per tutto quello che ha affrontato in ragione

del danno.

L’ordinamento italiano non ha un elenco di tutti i diritti personali (a mo’ di Carta di Nizza), ma si possono ricavare (dalla

Costituzione, dal Codice civile, dal Codice penale, ecc.).

Fra i più importanti dei diritti personali abbiamo il diritto alla salute, contemplato all’art.32 Cost.

Questo prima s’intendeva esclusivamente come diritto all’“assenza di malattie”

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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