Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 8
Esercitazione Diritto privato romano - Domande aperte Pag. 1 Esercitazione Diritto privato romano - Domande aperte Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 8.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Esercitazione Diritto privato romano - Domande aperte Pag. 6
1 su 8
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

L’usucapione era un modo di acquisto a titolo

originario del dominium ex iure Quiritium

riservato solo ai cives, che si realizzava attraverso

il possesso continuato nel tempo in presenza di

determinati requisiti: le res habilis, cioè tutte le

cose che potevano essere oggetto di dominium

ex iure Quiritium tranne le res furtivae e quelle vi

possessae; la possessio, cioè occorreva tenere la

cosa uti dominus (ovvero possedere il corpus

possessionis e l’animus possidendi); il tempus; il

termine fissato dalle XII Tavole per effettuare

l’usucapione era il possesso continuo della cosa di

due anni per i beni immobili (come i fondi) e di un

anno per i beni mobili. In età tardoclassica si

diffuse il principio dell’accessio possessionis in

virtù del quale l’acquirente a titolo particolare

(come il compratore o il legatario) poteva

sommare, ai fini del computo del tèmpus ad

usucapiònem, il tempo del possesso maturato dal

primo usucapiente (suo dante causa), al tempo

del suo possesso. A tal fine, era rilevante, per la

mediazione degli effetti propri dell’usucapione, la

buona fede anche nel momento iniziale del

possesso dell’avente causa; il titulus o iusta

causa, cioè la ragione oggettiva alla base

dell’acquisto del possesso; la fides, cioè la

convinzione di non ledere un diritto altrui al

momento dell’acquisto del possesso (requisito di

carattere soggettivo). Per questo motivo

l’usucapione non poteva verificarsi in caso di cose

rubate. La fides era l’unico requisito che chi

intendeva effettuare l’usucapione doveva

dimostrare. La difesa del possessore ad

usucapionem che avesse perso il possesso della

cosa prima del compimento dei termini per

l’usucapione era garantita dall’actio Publiciana.

L’actio Publiciana era un’azione utile fittizia nella

Dettagli
A.A. 2024-2025
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/18 Diritto romano e diritti dell'antichità

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vittovernucciozito di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato romano e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Sciandrello Enrico.