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Qualora la Consob conceda l’autorizzazione, il regolamento viene iscritto in un elenco gestito dalla
Consob. Se all’autorizzazione non fa seguito entro i successivi 12 mesi l’inizio dell’attività di gestione del
mercato, l’autorizzazione decade. Poiché il regolamento costituisce un atto di autonomia privata, qualora
emergessero delle controversi tra la società di gestione e i soggetti ammessi, si avrebbe una fattispecie di
causa tra privati di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria; in alternativa la gestione di tali
controversie sarà rimessa alle procedure arbitrali.
3. Il controllo della Consob sul prospetto informativo in caso di OPS/OPV. Il prospetto informativo è
sottoposto al preventivo controllo della Consob (art. 94 bis TUF), la Consob dovrà verificare che il
prospetto abbia tutte le informazioni necessarie, ma per quanto riguarda la veridicità delle informazioni
Consob deve solo vedere che non risultino errori evidenti. Il testo Unico affida a Consob il compito di
stabilire i termini dell’approvazione, avendo cura di precisare che la mancata approvazione di Consob dei
termini previsti non costituisce approvazione del prospetto ossia non vale il silenzio assenso.Nel TUF
abbiamo eccezioni e temperamenti in materia di approvazione del prospetto. Per quanto riguarda le
eccezioni, la pubblicazione dei prospetti relativi ad OICR italiani, FIA UE e non UE è preceduta da una
mera comunicazione a Consob mentre per quanto riguarda i temperamenti al fine di assicurare l’efficienza
del procedimento di approvazione del prospetto per i titoli bancari non destinati a negoziazione in un
mercato regolamentato, la Consob stipula accordi di collaborazione con BdI e la Consob, se il prospetto
si riferisce a SF comunitari, può trasferire il compito di approvazione all’autorità competente di un altro
stato membro. Il TUF non chiarisce né la natura della potestà della Consob né i controlli che è chiamata a
svolgere. Dal punto di vista della natura della potestà, se la Consob deve approvare un prospetto allora il
suo potere ha natura di autorizzazione. Dal punto di vista della natura del controllo, esso riguarda
principalmente il profilo della completezza e adeguatezza delle informazioni fornite al mercato, quindi la
Consob deve innanzitutto vedere che il prospetto sia conforme agli schemi previsti, che contenga tutte le
informazioni necessarie affinchè gli investitori possano sviluppare un giudizio, ma è escluso che debba
pronunciarsi sulla convenienza delle operazioni. Bisogna, infine, capire se la Consob deve controllare la
veridicità delle informazioni contenute nel prospetto e se debba estendersi anche alla legittimità
dell’operazione: la soluzione è che la Consob non deve verificare tutte le informazioni in quanto non
sarebbe compatibile con i limiti di tempo ristretti che ha per svolgere i propri compiti a meno che la non
veridicità risulti evidente, ad es. a causa di errori grossolani che possono essere facilmente individuati con
una semplice lettura. Per quanto riguarda la legittimità delle operazioni è opinione prevalente che è da
escludersi che il controllo della Consob si estenda anche a questo profilo
15/1/18
1. La regola di neutralizzazione
2. Concetto di banca depositaria
3. Servizi di investimento
29/1/18
1. Descrivere il concetto di riserva di attività previsto per l'esercizio di servizi di investimento. I servizi di
investimento sono quelle attività riservate agli intermediari finanziari che abbiano ottenuto
un’autorizzazione ad operare tali servizi, autorizzazione che presuppone che questi soggetti abbiano certi
requisiti. I servizi di investimento sono: negoziazione per conto proprio; esecuzione di ordini per conto dei
clienti; attività di sottoscrizione o collocamento di strumenti finanziari emessi da un emittente; gestione di
portafoglio; attività di ricezione e trasmissione di ordini; attività di consulenza in materia di investimenti;
attività di gestione dei sistemi multilaterali. Il concetto di riserva di attività previsto per i servizi di
investimento è individuato nell’art.18 co.1 del TUF che stabilisce che i servizi considerati possono essere
svolti solo ed esclusivamente dai soggetti che siano stati autorizzati al loro svolgimento previa verifica
della sussistenza di una serie di requisiti necessari. La riserva di attività si riferisce all’esercizio
professionale nei confronti del pubblico di tali servizi di investimento. Qualora la presenza dei requisiti
fosse confermata, il soggetto diventa un intermediario finanziario autorizzato a rende quel servizio di
investimento. Non sussiste un’unica autorizzazione generale che dia libero campo allo svolgimento di tutti
i servizi di investimento; colui che decidesse di voler svolgere una particolare attività di investimento deve
richiedere una singola e particolare autorizzazione a cui sono collegati dei particolari requisiti necessari.
L’art.18 stabilisce che l’esercizio nei confronti del pubblico di attività di investimento è riservato a: SIM,
imprese di investimento dell’UE, banche italiane e dell’UE, imprese di investimento e banche dei paesi
extra- comunitari. Oltre a queste, sussistono delle “estensioni”: le società di gestione del risparmio; gli
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 intermediari iscritti all’albo speciale previsto dall’art. ex-106 del TUB; società di gestione dei mercati
regolamentati; poste italiane, società di consulenza finanziaria; consulenti finanziari autonomi. Dai servizi
di investimento si distinguono i servizi accessori, attività ulteriori che l’intermediario può svolgere senza
correre il rischio di violare la regola dell’esclusività dell’oggetto sociale. Sono servizi tipicamente contigui
a quelli principali e pertanto si ritiene possano essere svolti dall’intermediario senza un’autorizzazione
ulteriore rispetto a quella già ricevuta per lo svolgimento del servizio principale.
2. L'esercizio dei diritti nel sistema di gestione accentrata di strumenti finanziari e la record date. I diritti
societari derivanti dalla detenzione delle azioni sono sostanzialmente diritti patrimoniali (dividendo) e
diritti amministrativi (diritto di voto, impugnativa, …). Ai sensi dell’art. 83-quater del TUF, l’esercizio dei
diritti patrimoniali, così come il trasferimento degli strumenti finanziari, si può effettuare solamente tramite
gli intermediari. Nel caso dei diritti patrimoniali, nel momento in cui la società di cui si detengono azioni
paga il dividendo, trasmette la somma alla Monte Titoli, la quale la alloca agli intermediari che, a loro
volta, immettono la somma nel conto dei clienti. Nel caso dei diritti amministrativi, la legittimazione
all’esercizio di tali diritti è attestata dall’esibizione di certificati che vengono rilasciati dagli intermediari, in
conformità con le scritture contabili della banca, in favore del soggetto a cui spetta tale diritto. La
legittimazione all’intervento in assemblea e al diritto di voto è attestata dalla comunicazione all’emittente.
Tale comunicazione attesta che ad una specifica data (record day), ossia al termine della giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l’assemblea, il soggetto
risulta essere titolare delle azioni.
19/2/18
1. Illustra principali differenze tra i mercati regolamentati e le altre sedi di negoziazione. La disciplina dei
mercati regolamentati è contenuta nel TUF e nella normativa secondaria che il TUF ha delegato alla
Consob, prevalentemente riportata nel Regolamento Mercati. L’art.1 del TUF definisce il mercato
regolamentato come un sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore che consente o
facilita l’incontro tra domanda e offerta di strumenti finanziari su basi e regole non discrezionali. Le
proposte di acquisto e vendita operano in modo tale da dare luogo a contratti aventi ad oggetto
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o allo scambio sulla base delle regole dello specifico
mercato. I mercati regolamentati devono essere autorizzati dalla Consob e operano sulla base delle
regole previste dal TUF e dal Regolamento Mercati della Consob. L’autorizzazione è subordinato
all’accertamento che: Il gestore del mercato rispetti i requisiti previsti; Il regolamento del mercato sia
conforme alla disciplina dell’Unione europea e idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l’ordinato
svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori. In particolare, le regole che disciplinano nello
specifico il mercato sono dettate dalla Società di Gestione che istituisce il mercato e ne redige un
Regolamento, il quale viene autorizzato dalla Consob al sussistere di determinate condizioni. L’art. 64 del
TUF prevede che l’attività di organizzazione e gestione del mercato deve essere svolta da società per
azioni, anche a scopo di lucro. Nella sede della prima direttiva MIFID il legislatore ha provveduto ad
individuare e regolare tra le trading venues i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione
(MTF), nonché ad introdurre la figura degli organizzatori sistemici. Successivamente, sia tramite
Regolamento UE che tramite Direttiva MIFID II e Regolamento MIFIR, è stata inserita la disciplina sui
Mercati OTC. In particolare, all’interno dei mercati non regolamentati rientrano i sistemi multilaterali di
negoziazione (MTF), gli Organized Trading Facilities (OTF), e i sistemi bilaterali di negoziazione, ossia gli
OTC e gli internalizzatori sistemici. Negli OTF vengono negoziati obbligazioni, strumenti finanziari
strutturati, quote dimissioni e strumenti derivati. La differenza sostanziale tra mercati regolamentati e non,
si riscontra nei maggiori vincoli, più stringenti e dettagliati, che disciplinano la categoria dei primi. I
mercati regolamentati devono disporre di una serie di misure che sono atte a garantire in ogni momento
l’ordinato funzionamento del mercato. Esistono numerose regole di funzionamento, di organizzazione, di
trasparenza, di vigilanza. I mercati non regolamentati sono mercati soggetti a regole e requisiti meno
pervasivi rispetto a quelli dei mercati regolamentati. I mercati non regolamentati prevedono un
autorizzazione meno stringente: possono essere gestiti sia dalle società di gestione dei mercati che da
intermediari abilitati alla prestazione di questo tipo di attività di investimento. Ammettono titoli non
soggetti ad autorizzazione da parte delle autorità di vigilanza e operatori non iscritti ad appositi albi.
All’interno degli stessi mercati non regolamentati, sussiste una differenza fondamentale tra MTF e OTF:
solo nei secondi le operazioni possono essere eseguite in maniera discrezionale; al contrario, gli MTF si
comportano c