Domande di diritto della borsa e dei mercati finanziari
Prof. Vigo
Domande
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Descrivi, passo dopo passo, la sequenza imposta dal TUF e dal Regolamento Emittenti a chi voglia sollecitare il pubblico investimento.
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Il concetto di “pubblico” ai fini dell’applicazione delle regole in esame.
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Esamina l’ultima proposizione dell’art. 96 TUF.
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Esamina l’art. 84, co. 3 TUF.
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In quali casi la Consob può rifiutare l’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto? Qual è la funzione del controllo che essa esercita?
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Il principio di mutuo riconoscimento del prospetto.
Risposte
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Prima del compimento di un’operazione di sollecitazione all’investimento deve essere data preventiva comunicazione alla Consob delle caratteristiche dell’operazione stessa (art. 94, c. 1 TUF). Congiuntamente a tale comunicazione deve essere trasmessa la bozza di un prospetto informativo che contenga le informazioni necessarie affinché gli investitori possano trarre il loro giudizio circa la qualità e l’affidabilità dell’emittente (profilo soggettivo) e circa le caratteristiche tecniche dei prodotti finanziari oggetto della sollecitazione e i relativi diritti (profilo oggettivo).
Ai sensi dell’art. 94 c. 3, il prospetto informativo deve essere redatto secondo modalità prestabilite e indicate nel Regolamento emittenti (art. 5 reg. emittenti); spetta, inoltre, al responsabile del collocamento attestare, “mediante dichiarazione allegata alla comunicazione, che il prospetto informativo è redatto secondo i predetti schemi e contiene le informazioni rilevanti ai fini della sua predisposizione di cui sia venuto a conoscenza nel corso delle verifiche effettuate” (art. 5, c. 4 Reg. Emittenti).
Tale documentazione è soggetta al controllo della Consob; la stessa emette un provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto o di diniego della medesima. Tale provvedimento di autorizzazione assume la forma del silenzio-assenso nell’ipotesi in cui i prodotti finanziari oggetto della sollecitazione siano quotati o diffusi. In caso di esito positivo del controllo, in capo all’emittente rimane, quindi, l’obbligo della pubblicazione del solo prospetto informativo (funzione pubblicistica del prospetto), che deve essere effettuata secondo quanto previsto dall’art. 8 Reg. Emittenti.
- Deposito dell’originale e di una copia riprodotta su supporto informatico presso l’archivio della Consob;
- Messa a disposizione del pubblico attraverso giornali a diffusione nazionale o in forma stampata nella sede legale dell’emittente e presso gli uffici degli eventuali intermediari incaricati del collocamento.
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