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Domande di diritto della borsa e dei mercati finanziari

Prof. Vigo

Domande

  1. Descrivi, passo dopo passo, la sequenza imposta dal TUF e dal Regolamento Emittenti a chi voglia sollecitare il pubblico investimento.

  2. Il concetto di “pubblico” ai fini dell’applicazione delle regole in esame.

  3. Esamina l’ultima proposizione dell’art. 96 TUF.

  4. Esamina l’art. 84, co. 3 TUF.

  5. In quali casi la Consob può rifiutare l’autorizzazione alla pubblicazione del prospetto? Qual è la funzione del controllo che essa esercita?

  6. Il principio di mutuo riconoscimento del prospetto.

Risposte

  1. Prima del compimento di un’operazione di sollecitazione all’investimento deve essere data preventiva comunicazione alla Consob delle caratteristiche dell’operazione stessa (art. 94, c. 1 TUF). Congiuntamente a tale comunicazione deve essere trasmessa la bozza di un prospetto informativo che contenga le informazioni necessarie affinché gli investitori possano trarre il loro giudizio circa la qualità e l’affidabilità dell’emittente (profilo soggettivo) e circa le caratteristiche tecniche dei prodotti finanziari oggetto della sollecitazione e i relativi diritti (profilo oggettivo).

    Ai sensi dell’art. 94 c. 3, il prospetto informativo deve essere redatto secondo modalità prestabilite e indicate nel Regolamento emittenti (art. 5 reg. emittenti); spetta, inoltre, al responsabile del collocamento attestare, “mediante dichiarazione allegata alla comunicazione, che il prospetto informativo è redatto secondo i predetti schemi e contiene le informazioni rilevanti ai fini della sua predisposizione di cui sia venuto a conoscenza nel corso delle verifiche effettuate” (art. 5, c. 4 Reg. Emittenti).

    Tale documentazione è soggetta al controllo della Consob; la stessa emette un provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto o di diniego della medesima. Tale provvedimento di autorizzazione assume la forma del silenzio-assenso nell’ipotesi in cui i prodotti finanziari oggetto della sollecitazione siano quotati o diffusi. In caso di esito positivo del controllo, in capo all’emittente rimane, quindi, l’obbligo della pubblicazione del solo prospetto informativo (funzione pubblicistica del prospetto), che deve essere effettuata secondo quanto previsto dall’art. 8 Reg. Emittenti.

    • Deposito dell’originale e di una copia riprodotta su supporto informatico presso l’archivio della Consob;
    • Messa a disposizione del pubblico attraverso giornali a diffusione nazionale o in forma stampata nella sede legale dell’emittente e presso gli uffici degli eventuali intermediari incaricati del collocamento.
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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della Borsa e dei mercati finanziari e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Vigo Ruggero.
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