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1. Cosa succede in una s.p.a. in caso di perdita maggiore di 1/3 del capitale sociale?

In caso di azzeramento delle riserve, cioè riserve monetarie da utilizzare per non intaccare il

capitale sociale quando si ha una perdita di esercizio maggiore di 1/3 del capitale sociale, per

prima cosa si fa un’ipotesi quindi l’organo amministrativo

di scioglimento della società,

convoca l’assemblea straordinaria e redige una relazione sulla situazione patrimoniale,

prosecuzione dell’attività sociale

per decidere sulla (riducendo il capitale sociale e

contestualmente aumentandolo fino al minimo legale), su un eventuale fusione o provvedere

L’aumento del capitale sociale avviene direttamente in assemblea

alla liquidazione.

straordinaria, deve rispettare il diritto di opzione dei soci e deve avvenire in tempi veloci.

LA RIDUZIONE DEL CAPITALE Il capitale sociale può essere modificato anche a seguito di

una sua riduzione, che consegue all'esuberanza degli apporti dei soci o alla verificazione di

perdite. Si ha una riduzione volontaria quando i conferimenti originariamente promessi si

rivelino sovrabbondanti rispetto alle reali esigenze della società, il che può indurre a deliberare

il parziale rimborso dell'investimento. L'operazione può aver luogo sia per mezzo della

liberazione dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti sia con il parziale rimborso di quelli già

effettuati. Nelle società quotate che abbiano acquistato azioni proprie, la riduzione deve

essere effettuata con modalità tali che titoli eventualmente posseduti dopo l'operazione non

eccedano la quinta parte del capitale. Al fine di salvaguardare le aspettative di

soddisfacimento dei creditori, la deliberazione di riduzione del capitale può essere eseguita

soltanto trascorsi 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese e a condizione che entro

questo termine nessun creditore anteriore abbia esperito opposizione. In caso di opposizione

occorre attendere l'esito del giudizio: il tribunale può ritenere infondato il pericolo di pregiudizio

per i creditori oppure ritenere idonea la garanzia eventualmente prestata dalla società per il

disfacimento del creditore e quindi autorizzare l'operazione nonostante l'opposizione. La

riduzione del capitale su base volontaria è connessa all'emissione delle azioni di godimento:

possono essere attribuite ai soci che vedano rimborsate le proprie azioni ordinarie al valore

nominale (per esempio attraverso l’estrazione dei soci da rimborsare). Tali azioni vengono

attribuite al fine di “compensare” gli effetti del rimborso anticipato che preclude la

partecipazione del socio ai successivi risultati della società. Le azioni di godimento non

attribuiscono diritto di voto ma il solo diritto agli utili. Ulteriore ipotesi di riduzione del

capitale è la riduzione a causa di perdite. L’art. 2446 dispone che qualora il capitale sia

diminuito di oltre un terzo a causa di perdite, gli amministratori (e qualora essi restino

inerti, il collegio sindacale) devono convocare l’assemblea straordinaria per presentare la

situazione patrimoniale della società e decidere se procedere immediatamente ad una

riduzione di capitale o rinviare ogni determinazione all’esercizio successivo. Se entro

l’esercizio successivo le perdite non si sono ridotte a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria

che approva il nuovo bilancio deve provvedere immediatamente alla riduzione del capitale in

proporzione alle perdite accertate. In difetto di tale deliberazione, gli amministratori devono

chiedere l’intervento del tribunale che sentito il pubblico ministero disporrà la riduzione.

Qualora per effetto delle perdite il capitale si riduca al di sotto del minimo legale, non è

possibile il rinvio all’esercizio successivo, gli amministratori devono immediatamente

deliberare la riduzione del capitale ed il contestuale aumento ad una cifra non inferiore al

minimo. In alternativa ciò può costituire una causa di scioglimento della società, a meno che

questa non decida per la trasformazione in una società a responsabilità limitata (con minimo

legale inferiore) o in una società personale (per cui non si ha minimo legale).

Chi è l’institore? differenza con la

2. Da cosa dipende il suo potere rappresentativo? Qual è la

Cosa succede se l’institore agisce in nome proprio, ma per conto dell’imprenditore?

procura?

[La procura è l'atto con il quale un soggetto conferisce a un altro soggetto il potere di

rappresentarlo giuridicamente, ovverosia di compiere atti giuridici in suo nome e per suo

conto.]

Il codice si occupa esplicitamente delle tre categorie di ausiliari che detengono poteri di tipo

rappresentativo: l’institore, i procuratori ed i commessi che si collocano rispettivamente al

vertice dell’organigramma, in posizione intermedia ed al livello più basso. I poteri di tali ausiliari

1

non derivano tanto dalla procura (ovvero lo strumento con il quale i poteri sono conferiti ad un

terzo) ma dalla posizione loro attribuita all’interno dell’organizzazione imprenditoriale. Pertanto,

la procura serve a circoscrivere tali poteri ed attraverso la sua iscrizione nel registro delle

imprese a rendere opponibili tali limitazioni ai terzi che abbiano intrattenuto rapporti con

l’imprenditore. Infatti, la pubblicità dichiarativa da origine ad una presunzione assoluta di

conoscenza del fatto da parte dei terzi: qualora manchi la pubblicità si origina una presunzione

relativa di ignoranza che può essere vinta dimostrando che i terzi erano comunque a

conoscenza del fatto o dell’atto. Sono soggette a iscrizione presso il registro delle imprese

anche eventuali modifiche o revoche dei poteri di rappresentanza. L’art. 2207 cc stabilisce che

per la revoca o la modifica della procura, è necessaria l’iscrizione nel registro delle imprese

anche se all’atto del conferimento della procura stessa questa non fu pubblicata.

L’institore è colui che è preposto dal titolare ad esercitare un’impresa commerciale,

- la

preposizione può essere limitata ad un ramo dell’impresa, all’esercizio di un’impresa

secondaria. Egli si trova in una posizione di vertice nella compagine aziendale, è investito da

un notevole potere di gestione, di autonomia e iniziativa economica. Insieme all’imprenditore

deve ottemperare tutte le disposizioni relative al registro delle imprese e a curare le scritture

contabili. Nella stessa impresa possono quindi esservi più institori. Qualora vi siano più

In caso di fallimento l’institore è sanzionabile

institori questi agiranno disgiuntamente.

penalmente, senza però essere dichiarato fallito o rispondere personalmente con il proprio

patrimonio, cosa che spetta solo all’imprenditore. L’institore può compiere tutti gli atti

inerenti all’esercizio di impresa o al ramo per cui è preposto. Può prendere ogni decisione

utile per l’impresa nelle veci dell’imprenditore tranne che: vendere l’azienda, cambiarne

l’oggetto sociale, ipotecarne i beni senza autorizzazione dell’imprenditore mediante procura.

Il suo potere rappresentativo dipende solo ed esclusivamente dalla libertà d’azione che gli

-

da l’imprenditore. È investito di un importante potere di rappresentanza sostanziale in quanto

può compiere atti in nome e per conto dell’imprenditore nell’esercizio dell’attività di

impresa.

- I procuratori si collocano su un gradino intermedio della struttura gerarchica aziendale; sono

definiti dalla legge come coloro che sulla base di un rapporto continuativo abbiano il potere di

compiere per l’imprenditore atti pertinenti all’esercizio di impresa, pur non essendo preposti ad

esso. Ad essi si applicano le stesse norme previste per l’institore, in tema di pubblicità, revoca

all’esercizio dell’impresa

e modificazione dei poteri attribuitegli. Il procuratore non è preposto

nel suo complesso. Egli è titolare di poteri di gestione e di autonomia decisionale al pari

dell’institore, ma è dell’azienda.

preposto solo ad alcuni settori I procuratori hanno

rappresentanza sostanziale, ma non quella processuale. Non sono tenuti agli adempimenti

d’iscrizione nel registro delle imprese e nemmeno alla cura dei libri contabili. L’institore ha

maggiori responsabilità. Qualora il procuratore, nei rapporti con i terzi, non spenda il nome

dell’imprenditore, quest’ultimo non potrà essere chiamato a rispondere per gli atti anche

qualora siano pertinenti all’esercizio di impresa.

L’institore deve sempre far sapere ai terzi, con i quali viene in contatto, che egli non è

-

l’effettivo titolare del rapporto giuridico. dovrà usare la carta intestata dell’azienda e

Pertanto,

menzionarla in sede di trattazione degli affari. Se non spenderà il nome dell’azienda verrà

[L’institore, nei rapporti con i terzi, “impegna

ritenuto personalmente responsabile.

l’imprenditore” spendendo il suo nome; se omette di far conoscere ai terzi che egli tratta per il

proponente è personalmente obbligato. Tuttavia, il terzo può agire anche contro

l’imprenditore (obbligato in via solidale) se gli atti compiuti dall’institore siano pertinenti

all’esercizio dell’impresa a cui è preposto.]

un’attività

3. Quando agricola è ritenuta accessoria o secondaria a quella principale?

quando c’è una connessione diretta con l’attività principale.

È definita accessoria

Deve esserci un legame di interdipendenza nel senso che devono essere usati gli stessi

strumenti dell’attività principale. un'attività agricola può essere considerata

accessoria o secondaria quando è strettamente connessa all'attività principale e

contribuisce a completarla senza costituire un'attività autonoma e indipendente.

Alcuni dei criteri considerati per determinare l'accessorietà dell'attività agricola includono

la complementarità rispetto all'attività principale, la sua subordinazione, il contributo

marginale al reddito complessivo dell'azienda, e la sua connessione diretta con le

attività agricole. 2

ESEMPIO: Un esempio di attività agricola accessoria potrebbe essere la vendita di

prodotti agricoli direttamente dal produttore al consumatore attraverso un piccolo

negozio o un punto vendita all'interno dell'azienda agricola stessa. Supponiamo che un

agricoltore coltivi principalmente frutta e verdura. L'attività principale sarebbe la

produzione di frutta e verdura. L'attività agricola accessoria potrebbe essere la

creazione di uno spazio di vendita, come un negozio in loco, dove i consumatori

possono acquistare direttamente i prodotti freschi dell'azienda agricola. Questo negozio

potrebbe offrire anche prodotti collaterali, come marmellate fatte in casa, succhi di frutta,

prodotti da forno o artigianato locale. Questa attività accessoria sarebbe subordinata e

complementare all'attività principale di coltivazione di frutta e verdura. Contribuirebbe a

diversificare le fonti di reddito dell'azienda agricola, offrendo ai consumatori un accesso

diretto ai prodotti freschi e consentendo all'agricoltore di sfruttare meglio la produzione.

Differenza

4. tra attività agricole e attività commerciali (quindi tra imprenditore agricolo e

commerciale)?

L’imprenditore agricolo Nell’impianto originario del codice civile l’imprenditore agricolo

era caratterizzato dal forte legame con il fondo e si distingueva nettamene

dall’imprenditore commerciale non piccolo per non essere tenuto all’iscrizione nel

registro delle imprese e quindi al relativo regime pubblicitario, per non avere l’obbligo di

redigere le scritture contabili e per la non assoggettabilità al fallimento ed alle altre

procedure concorsuali. La nozione di imprenditore agricolo è stata integralmente

ridisegnata dal d.lgs. 228/2001 sia per effetto dell’attuazione del registro delle imprese

che per le modifiche apportate alla normativa fallimentare. E’ imprenditore agricolo colui

che esercita una delle attività agricole c.d. essenziali ovvero coltivazione del fondo,

selvicoltura, allevamento di animali e le c.d. attività connesse (art. 2135 c.c.). Nel

secondo comma dell’art. 2135 si identificano le attività essenziali o principali “per

coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette

alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico o una fase necessaria del ciclo stesso, di

carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le

acque dolci, salmastre o marine”. L’attività agricola non è più intesa in senso

tradizionale (e quindi strettamente collegata al fattore “fondo”) ma è sufficiente che essa

riguardi il ciclo biologico - o una sua fase- di un animale o un vegetale. Infatti oggi è

possibile ottenere prodotti agricoli con metodi che prescindono dallo sfruttamento della

terra (es. coltivazione di polli in batteria, coltivazione di piante in acqua) e l’allevamento

di animali che non rientrano nella definizione tradizionale di “bestiame” (allevamento di

– o l’allevamento di cavalli da corsa). Non può invece essere

cani cinotecnica -

considerata attività agricola la gestione di uno zoo. Le attività agricole per connessione

sono attività di per sé commerciali che si connotano come agricole per il fatto di essere

esercitate dall’imprenditore agricolo in via principale. Si tratta delle attività:

• dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e

valorizzazione, che abbiano per oggetto prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo o

del bosco o dall’allevamento di animali

• le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzo prevalente di

attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola

esercitata, ivi comprese quelle di valorizzazione del territorio, del patrimonio rurale e

forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge

• E’ quindi imprenditore agricolo chi coltiva le vigne e raccoglie l’uva per produrre e

rivendere il vino, purché questo sia prodotto utilizzando prevalentemente i suoi uvaggi;

• Unica eccezione al requisito soggettivo di connessione è previsto per le cooperative di

imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività

prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ad essi beni e

servizi diretti alla cura o allo sviluppo del ciclo biologico di carattere vegetale o animale.

In questo caso le cooperative agiscono per conto dei loro soci e sono quindi uno

strumento per la loro attività. All’imprenditore agricolo è equiparato l’imprenditore ittico

ovvero il titolare di licenza di pesca che esercita professionalmente ed in forma singola,

associata o societaria, l’attività di pesca e le relative attività connesse; così anche

3

l’acquacoltore ovvero chi alleva organismi acquatici. Quanto allo statuto

dell’imprenditore agricolo:

Gli imprenditori agricoli sono tenuti all’iscrizione in una sezione speciale del registro

-

delle imprese. tale pubblicità produce gli stessi effetti dell’iscrizione nella sezione

ordinaria ovvero ha effetto dichiarativo: i fatti non pubblicati non possono essere opposti

a terzi a meno che non si provi che ne erano egualmente a conoscenza; al contrario,

una volta che il fatto viene pubblicato nessun terzo può validamente sostenere di non

esserne a conoscenza.

Gli imprenditori agricoli sono sottratti all’obbligo di redigere le scritture contabili ma

-

numerose disposizioni fiscali ne impongono la tenuta;

- Gli imprenditori agricoli sono sottratti dal fallimento e dalle procedure concorsuali

(concordato preventivo) che sono riservati ai soli imprenditori che esercitano attività

commerciale. Gli imprenditori agricoli sono però ammessi a stipulare accordi di

ristrutturazione dei debiti e transazioni fiscali e possono ricorrere alla procedura di

composizione della crisi di sovraindebitamento (cui possono ricorrere solo i debitori non

fallibili). Il legislatore ha quindi accordato un regime di favore nei confronti degli

imprenditori agricoli che può essere visto come una “compensazione” con i maggiori

rischi che le attività agricole comportano.

L’imprenditore commerciale Il codice civile non definisce l’imprenditore commerciale

ma si limita ad elencare, all’art. 2195, le attività per cui è imposta l’iscrizione al registro

delle imprese e che comportano la qualificazione come imprenditore commerciale :

• attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi (settore delle imprese

industriali); • attività intermediaria nella circolazione dei beni (settore del commercio);

• attività di trasporto, per terra, per acqua, per aria, sia di persone che di cose;

• attività bancaria o assicurativa;

• altre attività ausiliarie alle precedenti (es. imprese di agenzia, di deposito, di

mediazione, di commissione, di spedizione, di pubblicità). L’elenco non è tassativo e si

pone talvolta il problema della qualificazione di attività non indicate nell’elenco di cui

sopra; eventuali attività non elencate dovranno essere considerate attività commerciali

qualora non siano qualificabili come agricole (art. 2135 c.c.) o piccole imprese (art. 2083

cc.). L’imprenditore commerciale non pic

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lucasolito01 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Zorzi Andrea.
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