1. Cosa succede in una s.p.a. in caso di perdita maggiore di 1/3 del capitale sociale?
In caso di azzeramento delle riserve, cioè riserve monetarie da utilizzare per non intaccare il
capitale sociale quando si ha una perdita di esercizio maggiore di 1/3 del capitale sociale, per
prima cosa si fa un’ipotesi quindi l’organo amministrativo
di scioglimento della società,
convoca l’assemblea straordinaria e redige una relazione sulla situazione patrimoniale,
prosecuzione dell’attività sociale
per decidere sulla (riducendo il capitale sociale e
contestualmente aumentandolo fino al minimo legale), su un eventuale fusione o provvedere
L’aumento del capitale sociale avviene direttamente in assemblea
alla liquidazione.
straordinaria, deve rispettare il diritto di opzione dei soci e deve avvenire in tempi veloci.
LA RIDUZIONE DEL CAPITALE Il capitale sociale può essere modificato anche a seguito di
una sua riduzione, che consegue all'esuberanza degli apporti dei soci o alla verificazione di
perdite. Si ha una riduzione volontaria quando i conferimenti originariamente promessi si
rivelino sovrabbondanti rispetto alle reali esigenze della società, il che può indurre a deliberare
il parziale rimborso dell'investimento. L'operazione può aver luogo sia per mezzo della
liberazione dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti sia con il parziale rimborso di quelli già
effettuati. Nelle società quotate che abbiano acquistato azioni proprie, la riduzione deve
essere effettuata con modalità tali che titoli eventualmente posseduti dopo l'operazione non
eccedano la quinta parte del capitale. Al fine di salvaguardare le aspettative di
soddisfacimento dei creditori, la deliberazione di riduzione del capitale può essere eseguita
soltanto trascorsi 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese e a condizione che entro
questo termine nessun creditore anteriore abbia esperito opposizione. In caso di opposizione
occorre attendere l'esito del giudizio: il tribunale può ritenere infondato il pericolo di pregiudizio
per i creditori oppure ritenere idonea la garanzia eventualmente prestata dalla società per il
disfacimento del creditore e quindi autorizzare l'operazione nonostante l'opposizione. La
riduzione del capitale su base volontaria è connessa all'emissione delle azioni di godimento:
possono essere attribuite ai soci che vedano rimborsate le proprie azioni ordinarie al valore
nominale (per esempio attraverso l’estrazione dei soci da rimborsare). Tali azioni vengono
attribuite al fine di “compensare” gli effetti del rimborso anticipato che preclude la
partecipazione del socio ai successivi risultati della società. Le azioni di godimento non
attribuiscono diritto di voto ma il solo diritto agli utili. Ulteriore ipotesi di riduzione del
capitale è la riduzione a causa di perdite. L’art. 2446 dispone che qualora il capitale sia
diminuito di oltre un terzo a causa di perdite, gli amministratori (e qualora essi restino
inerti, il collegio sindacale) devono convocare l’assemblea straordinaria per presentare la
situazione patrimoniale della società e decidere se procedere immediatamente ad una
riduzione di capitale o rinviare ogni determinazione all’esercizio successivo. Se entro
l’esercizio successivo le perdite non si sono ridotte a meno di un terzo, l’assemblea ordinaria
che approva il nuovo bilancio deve provvedere immediatamente alla riduzione del capitale in
proporzione alle perdite accertate. In difetto di tale deliberazione, gli amministratori devono
chiedere l’intervento del tribunale che sentito il pubblico ministero disporrà la riduzione.
Qualora per effetto delle perdite il capitale si riduca al di sotto del minimo legale, non è
possibile il rinvio all’esercizio successivo, gli amministratori devono immediatamente
deliberare la riduzione del capitale ed il contestuale aumento ad una cifra non inferiore al
minimo. In alternativa ciò può costituire una causa di scioglimento della società, a meno che
questa non decida per la trasformazione in una società a responsabilità limitata (con minimo
legale inferiore) o in una società personale (per cui non si ha minimo legale).
Chi è l’institore? differenza con la
2. Da cosa dipende il suo potere rappresentativo? Qual è la
Cosa succede se l’institore agisce in nome proprio, ma per conto dell’imprenditore?
procura?
[La procura è l'atto con il quale un soggetto conferisce a un altro soggetto il potere di
rappresentarlo giuridicamente, ovverosia di compiere atti giuridici in suo nome e per suo
conto.]
Il codice si occupa esplicitamente delle tre categorie di ausiliari che detengono poteri di tipo
rappresentativo: l’institore, i procuratori ed i commessi che si collocano rispettivamente al
vertice dell’organigramma, in posizione intermedia ed al livello più basso. I poteri di tali ausiliari
1
non derivano tanto dalla procura (ovvero lo strumento con il quale i poteri sono conferiti ad un
terzo) ma dalla posizione loro attribuita all’interno dell’organizzazione imprenditoriale. Pertanto,
la procura serve a circoscrivere tali poteri ed attraverso la sua iscrizione nel registro delle
imprese a rendere opponibili tali limitazioni ai terzi che abbiano intrattenuto rapporti con
l’imprenditore. Infatti, la pubblicità dichiarativa da origine ad una presunzione assoluta di
conoscenza del fatto da parte dei terzi: qualora manchi la pubblicità si origina una presunzione
relativa di ignoranza che può essere vinta dimostrando che i terzi erano comunque a
conoscenza del fatto o dell’atto. Sono soggette a iscrizione presso il registro delle imprese
anche eventuali modifiche o revoche dei poteri di rappresentanza. L’art. 2207 cc stabilisce che
per la revoca o la modifica della procura, è necessaria l’iscrizione nel registro delle imprese
anche se all’atto del conferimento della procura stessa questa non fu pubblicata.
L’institore è colui che è preposto dal titolare ad esercitare un’impresa commerciale,
- la
preposizione può essere limitata ad un ramo dell’impresa, all’esercizio di un’impresa
secondaria. Egli si trova in una posizione di vertice nella compagine aziendale, è investito da
un notevole potere di gestione, di autonomia e iniziativa economica. Insieme all’imprenditore
deve ottemperare tutte le disposizioni relative al registro delle imprese e a curare le scritture
contabili. Nella stessa impresa possono quindi esservi più institori. Qualora vi siano più
In caso di fallimento l’institore è sanzionabile
institori questi agiranno disgiuntamente.
penalmente, senza però essere dichiarato fallito o rispondere personalmente con il proprio
patrimonio, cosa che spetta solo all’imprenditore. L’institore può compiere tutti gli atti
inerenti all’esercizio di impresa o al ramo per cui è preposto. Può prendere ogni decisione
utile per l’impresa nelle veci dell’imprenditore tranne che: vendere l’azienda, cambiarne
l’oggetto sociale, ipotecarne i beni senza autorizzazione dell’imprenditore mediante procura.
Il suo potere rappresentativo dipende solo ed esclusivamente dalla libertà d’azione che gli
-
da l’imprenditore. È investito di un importante potere di rappresentanza sostanziale in quanto
può compiere atti in nome e per conto dell’imprenditore nell’esercizio dell’attività di
impresa.
- I procuratori si collocano su un gradino intermedio della struttura gerarchica aziendale; sono
definiti dalla legge come coloro che sulla base di un rapporto continuativo abbiano il potere di
compiere per l’imprenditore atti pertinenti all’esercizio di impresa, pur non essendo preposti ad
esso. Ad essi si applicano le stesse norme previste per l’institore, in tema di pubblicità, revoca
all’esercizio dell’impresa
e modificazione dei poteri attribuitegli. Il procuratore non è preposto
nel suo complesso. Egli è titolare di poteri di gestione e di autonomia decisionale al pari
dell’institore, ma è dell’azienda.
preposto solo ad alcuni settori I procuratori hanno
rappresentanza sostanziale, ma non quella processuale. Non sono tenuti agli adempimenti
d’iscrizione nel registro delle imprese e nemmeno alla cura dei libri contabili. L’institore ha
maggiori responsabilità. Qualora il procuratore, nei rapporti con i terzi, non spenda il nome
dell’imprenditore, quest’ultimo non potrà essere chiamato a rispondere per gli atti anche
qualora siano pertinenti all’esercizio di impresa.
L’institore deve sempre far sapere ai terzi, con i quali viene in contatto, che egli non è
-
l’effettivo titolare del rapporto giuridico. dovrà usare la carta intestata dell’azienda e
Pertanto,
menzionarla in sede di trattazione degli affari. Se non spenderà il nome dell’azienda verrà
[L’institore, nei rapporti con i terzi, “impegna
ritenuto personalmente responsabile.
l’imprenditore” spendendo il suo nome; se omette di far conoscere ai terzi che egli tratta per il
proponente è personalmente obbligato. Tuttavia, il terzo può agire anche contro
l’imprenditore (obbligato in via solidale) se gli atti compiuti dall’institore siano pertinenti
all’esercizio dell’impresa a cui è preposto.]
un’attività
3. Quando agricola è ritenuta accessoria o secondaria a quella principale?
quando c’è una connessione diretta con l’attività principale.
È definita accessoria
Deve esserci un legame di interdipendenza nel senso che devono essere usati gli stessi
strumenti dell’attività principale. un'attività agricola può essere considerata
accessoria o secondaria quando è strettamente connessa all'attività principale e
contribuisce a completarla senza costituire un'attività autonoma e indipendente.
Alcuni dei criteri considerati per determinare l'accessorietà dell'attività agricola includono
la complementarità rispetto all'attività principale, la sua subordinazione, il contributo
marginale al reddito complessivo dell'azienda, e la sua connessione diretta con le
attività agricole. 2
ESEMPIO: Un esempio di attività agricola accessoria potrebbe essere la vendita di
prodotti agricoli direttamente dal produttore al consumatore attraverso un piccolo
negozio o un punto vendita all'interno dell'azienda agricola stessa. Supponiamo che un
agricoltore coltivi principalmente frutta e verdura. L'attività principale sarebbe la
produzione di frutta e verdura. L'attività agricola accessoria potrebbe essere la
creazione di uno spazio di vendita, come un negozio in loco, dove i consumatori
possono acquistare direttamente i prodotti freschi dell'azienda agricola. Questo negozio
potrebbe offrire anche prodotti collaterali, come marmellate fatte in casa, succhi di frutta,
prodotti da forno o artigianato locale. Questa attività accessoria sarebbe subordinata e
complementare all'attività principale di coltivazione di frutta e verdura. Contribuirebbe a
diversificare le fonti di reddito dell'azienda agricola, offrendo ai consumatori un accesso
diretto ai prodotti freschi e consentendo all'agricoltore di sfruttare meglio la produzione.
Differenza
4. tra attività agricole e attività commerciali (quindi tra imprenditore agricolo e
commerciale)?
L’imprenditore agricolo Nell’impianto originario del codice civile l’imprenditore agricolo
era caratterizzato dal forte legame con il fondo e si distingueva nettamene
dall’imprenditore commerciale non piccolo per non essere tenuto all’iscrizione nel
registro delle imprese e quindi al relativo regime pubblicitario, per non avere l’obbligo di
redigere le scritture contabili e per la non assoggettabilità al fallimento ed alle altre
procedure concorsuali. La nozione di imprenditore agricolo è stata integralmente
ridisegnata dal d.lgs. 228/2001 sia per effetto dell’attuazione del registro delle imprese
che per le modifiche apportate alla normativa fallimentare. E’ imprenditore agricolo colui
che esercita una delle attività agricole c.d. essenziali ovvero coltivazione del fondo,
selvicoltura, allevamento di animali e le c.d. attività connesse (art. 2135 c.c.). Nel
secondo comma dell’art. 2135 si identificano le attività essenziali o principali “per
coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette
alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico o una fase necessaria del ciclo stesso, di
carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le
acque dolci, salmastre o marine”. L’attività agricola non è più intesa in senso
tradizionale (e quindi strettamente collegata al fattore “fondo”) ma è sufficiente che essa
riguardi il ciclo biologico - o una sua fase- di un animale o un vegetale. Infatti oggi è
possibile ottenere prodotti agricoli con metodi che prescindono dallo sfruttamento della
terra (es. coltivazione di polli in batteria, coltivazione di piante in acqua) e l’allevamento
di animali che non rientrano nella definizione tradizionale di “bestiame” (allevamento di
– o l’allevamento di cavalli da corsa). Non può invece essere
cani cinotecnica -
considerata attività agricola la gestione di uno zoo. Le attività agricole per connessione
sono attività di per sé commerciali che si connotano come agricole per il fatto di essere
esercitate dall’imprenditore agricolo in via principale. Si tratta delle attività:
• dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione, che abbiano per oggetto prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo o
del bosco o dall’allevamento di animali
• le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzo prevalente di
attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola
esercitata, ivi comprese quelle di valorizzazione del territorio, del patrimonio rurale e
forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge
• E’ quindi imprenditore agricolo chi coltiva le vigne e raccoglie l’uva per produrre e
rivendere il vino, purché questo sia prodotto utilizzando prevalentemente i suoi uvaggi;
• Unica eccezione al requisito soggettivo di connessione è previsto per le cooperative di
imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività
prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ad essi beni e
servizi diretti alla cura o allo sviluppo del ciclo biologico di carattere vegetale o animale.
In questo caso le cooperative agiscono per conto dei loro soci e sono quindi uno
strumento per la loro attività. All’imprenditore agricolo è equiparato l’imprenditore ittico
ovvero il titolare di licenza di pesca che esercita professionalmente ed in forma singola,
associata o societaria, l’attività di pesca e le relative attività connesse; così anche
3
l’acquacoltore ovvero chi alleva organismi acquatici. Quanto allo statuto
dell’imprenditore agricolo:
Gli imprenditori agricoli sono tenuti all’iscrizione in una sezione speciale del registro
-
delle imprese. tale pubblicità produce gli stessi effetti dell’iscrizione nella sezione
ordinaria ovvero ha effetto dichiarativo: i fatti non pubblicati non possono essere opposti
a terzi a meno che non si provi che ne erano egualmente a conoscenza; al contrario,
una volta che il fatto viene pubblicato nessun terzo può validamente sostenere di non
esserne a conoscenza.
Gli imprenditori agricoli sono sottratti all’obbligo di redigere le scritture contabili ma
-
numerose disposizioni fiscali ne impongono la tenuta;
- Gli imprenditori agricoli sono sottratti dal fallimento e dalle procedure concorsuali
(concordato preventivo) che sono riservati ai soli imprenditori che esercitano attività
commerciale. Gli imprenditori agricoli sono però ammessi a stipulare accordi di
ristrutturazione dei debiti e transazioni fiscali e possono ricorrere alla procedura di
composizione della crisi di sovraindebitamento (cui possono ricorrere solo i debitori non
fallibili). Il legislatore ha quindi accordato un regime di favore nei confronti degli
imprenditori agricoli che può essere visto come una “compensazione” con i maggiori
rischi che le attività agricole comportano.
L’imprenditore commerciale Il codice civile non definisce l’imprenditore commerciale
ma si limita ad elencare, all’art. 2195, le attività per cui è imposta l’iscrizione al registro
delle imprese e che comportano la qualificazione come imprenditore commerciale :
• attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi (settore delle imprese
industriali); • attività intermediaria nella circolazione dei beni (settore del commercio);
• attività di trasporto, per terra, per acqua, per aria, sia di persone che di cose;
• attività bancaria o assicurativa;
• altre attività ausiliarie alle precedenti (es. imprese di agenzia, di deposito, di
mediazione, di commissione, di spedizione, di pubblicità). L’elenco non è tassativo e si
pone talvolta il problema della qualificazione di attività non indicate nell’elenco di cui
sopra; eventuali attività non elencate dovranno essere considerate attività commerciali
qualora non siano qualificabili come agricole (art. 2135 c.c.) o piccole imprese (art. 2083
cc.). L’imprenditore commerciale non pic
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