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DOMANDE FONDAMENTI DI DIRITTO
Domande Cap. 2
Obbligazioni: fonti e obbligazioni complesse
l'obbligazione è un vincolo giuridico in forza del quale un soggetto è tenuto ad una prestazione nei
confronti di un altro oggetto. Per fonte si intende tutti gli atti o i fatti che, secondo una norma
giuridica, hanno per conseguenza un rapporto giuridico obbligatorio. L'articolo 1173 del Codice
civile definisce le fonti delle obbligazioni quali contratto, fatto illecito o qualsiasi altro atto idoneo a
produrre obbligazioni, ossia: Promessa al pubblico: è il caso in cui un soggetto promette
pubblicamente una determinata prestazione a colui che si troverà in una data situazione o che
compirà una determinata azione. Pagamento dell’indebito: nel caso in cui un soggetto esegua una
prestazione ha il diritto di ottenere la restituzione di ciò che ha pagato. Arricchimento senza causa:
chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un altro soggetto, è tenuto ad indennizzare
quest’ultimo della rispettiva diminuzione patrimoniale.
Se nell’obbligazioni sono coinvolti una pluralità di soggetti, si parla di obbligazione complessa. In
questi casi appare doveroso operare una distinzione tra obbligazione parziaria e solidale. -
Nell’obbligazione parziaria, laddove l’obbligazione risulti “divisibile”, ogni debitore è tenuto ad
effettuare solo una parte della prestazione, proporzionale alla sua quota di debito. -
Nell’obbligazione solidale, uno dei debitori effettua l’intera prestazione al creditore per poi chiedere
mediante l’azione di regresso il rimborso delle quote degli altri debitori. È da osservare che,
l’obbligazione parziaria nel caso di una pluralità di debitori è l’eccezione, mentre la regola è
costituita dall’obbligazione solidale. Nel caso contrario, in cui vi sono più creditori, vi è comunque
la distinzione tra obbligazione parziaria ed obbligazione solidale con la differenza, però, che in
questo caso la parziarietà rappresenta la regola.
Estinzione delle obbligazioni [particolare: mora del debitore]
Le obbligazioni possono estinguersi in diverse modalità ossia: - Adempimento, Inadempimento ed
Impossibilità sopravvenuta della prestazione - Modi satisfattivi, rappresentati dalla
Compensazione e dalla Confusione - Modi non satisfattivi, rappresentati dalla Novazione,
Prescrizione e Remissione del debito.
L’adempimento è il miglior modo di estinguere un’obbligazione e prevede che il debitore esegua
la prestazione soddisfacendo gli interessi del creditore. Affinché l’adempimento possa dirsi
correttamente determinato, occorre che esso sia eseguito secondo determinate regole,
relativamente ai soggetti, al luogo, alle modalità ed al tempo. Più nel dettaglio: a) Per quanto
riguarda i soggetti bisogna considerare il caso di incapacità di agire che può riguardare sia il
debitore che il creditore. Tuttavia, se lo stato di incapacità riguarda il debitore, l’adempimento
viene considerato valido poiché la prestazione del debitore è un comportamento dovuto.
Contrariamente, se lo stato di incapacità riguarda il creditore, l’adempimento è considerato
inefficace in quanto il creditore deve essere in grado di valutare l’esattezza della prestazione e,
successivamente, di utilizzarla coscientemente. b) il luogo è generalmente determinato dalle parti.
c) Per quanto riguarda la modalità di esecuzione la prestazione deve corrispondere sia
qualitativamente che quantitativamente a quanto previsto dall’obbligazione. d) Per quanto
riguarda il tempo dell’adempimento, normalmente la scadenza viene stabilita dalle parti. Se
l’adempimento non viene effettuato alla scadenza interviene la situazione di mora (ritardo) che,
tuttavia, può riguardare sia il debitore che il creditore. Infatti: Il debitore, si dice in mora quando
non esegue la prestazione nel termine stabilito. Tuttavia, dalla situazione di mora derivano una
•
serie di conseguenze a carico del debitore, ossia: Il risarcimento del danno provocato dal ritardo
•
di cui il debitore è responsabile; Il passaggio del rischio per impossibilità sopravvenuta della
prestazione dal creditore al debitore.
L’impossibilità sopravvenuta della prestazione è un’ulteriore modalità di estinzione
dell’obbligazione per la quale, il debitore è libero dall’obbligazione laddove si verifichi
l’impossibilità sopravvenuta di effettuare la prestazione per un caso fortuito o cause di forza
maggiore non imputabili al debitore. È da osservare però, che affinché le conseguenze della mora si
producano è necessaria la costituzione in mora, ossia una sollecitazione all’adempimento che il
creditore rivolge al debitore. Tuttavia, la costituzione in mora non è sempre necessaria, poiché gli
• •
effetti della mora si realizzano automaticamente quando: L’obbligazione deriva da fatto illecito;
•
Il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere; Nel caso di obbligazioni che devono
essere adempiute al domicilio del creditore, come nel caso di obbligazioni pecuniarie. Il creditore,
si dice in mora, quando, senza un comportamento giustificato, rifiuta di ricevere l’adempimento
offerto dal debitore oppure ostacola l’adempimento stesso. Per quanto riguarda le conseguenze, si
•
possono distinguere due ipotesi: Alla scadenza del termine, non scatta la mora del debitore, né le
•
relative conseguenze; Il debitore, costituisce in mora il creditore ed in tal caso alcune
conseguenze possono essere: Il debitore non risponde dei danni per mancato adempimento; Il
debitore non è tenuto a pagare gli interessi sulle somme depositate; Il debitore beneficia di un
risarcimento a carico del creditore per effetto del suo comportamento.
L’inadempimento consiste nella mancata o inesatta esecuzione della prestazione. Più nel
dettaglio si ha: - Inadempimento totale e definitivo: il debitore non esegue per nulla la prestazione
e non sussiste più alcun interesse del creditore a riceverlo; - Inesatto adempimento: il debitore
esegue la prestazione ma non rispetta gli standard quantitativi e qualitativi previsti. Di fronte
all’inadempimento o inesatto adempimento del debitore l’ordinamento prevede una serie di rimedi
volti a risarcire il creditore del danno ricevuto. In particolare: - Il creditore che abbia interesse alla
prestazione può attivare l’azione giudiziaria per ottenere l’adempimento coattivo, ossia la
realizzazione forzata del proprio credito. - Nel caso di obbligazioni a prestazioni corrispettive il
creditore può rifiutarsi di proseguire la controprestazione (il committente può rifiutarsi di pagare il
corrispettivo all’appaltatore finché questi non ha realizzato un’opera). - Qualora l’inadempimento
risulti di una certa gravita si può richiedere la risoluzione del contratto, ossia lo scioglimento del
contratto. Il debitore è, invece, esonerato dalla responsabilità per inadempimento qualora dimostri
che pur utilizzando la necessaria diligenza, quella prestazione non era realizzabile o esattamente
realizzabile per cause non dipendenti da sua colpa. L’onere della prova è a carico del debitore ossia
è il debitore che deve fornire la prova di non aver potuto adempiere per cause a lui non imputabili,
pur usando la necessaria diligenza.
I modi di estinzione satisfattivi, che generano un’utilità indiretta al creditore, si distinguono in
compensazione e confusione. Più nel dettaglio: a) La compensazione si realizza quando due
soggetti si trovano ad essere contemporaneamente creditore e debitore l’uno verso l’altro per due
obbligazioni distinte: i debiti si estinguono per le quantità corrispondenti al momento della loro
•
coesistenza. Il codice prevede 3 tipi di compensazione: Compensazione legale: opera
automaticamente quando si verifica la coesistenza di sue debiti, che abbiano ad oggetto prestazioni
•
omogenee, liquidi (ossia determinabili nel loro ammontare) ed esigibili (ossia entrambi scaduti).
Compensazione giudiziale: se i debiti sono omogenei ed esigibili, ma uno di essi non è liquido, ma è
di facile liquidazione, il giudice può su richiesta dell’interessato, liquidarlo e dichiararlo
•
compensato con l’altro. Compensazione volontaria: si realizza su accordo delle parti quando non
si verificano le condizioni sopra enunciate. b) La confusione, si ha quando, per qualsiasi motivo, la
posizione del creditore e quella del debitore coincidono con la stessa persona. In tal caso si dice che
l’obbligazione si estingue per confusione, in quanto il debitore dovrebbe pagare a se stesso, essendo
il debito ed il credito confluiti nello stesso patrimonio. La confusione si realizza ad esempio quando
il debitore diventa erede del creditore e viceversa, oppure nel caso di fusione di società, l’una
debitrice nei confronti dell’altra.
I modi di estinzione non satisfattivi, con i quali l’interesse del creditore non ottiene alcun
adempimento, si distinguono in: Novazione, Remissione del debito, Prescrizione. Più nel dettaglio.
a) La novazione si ha quando il debitore ed il creditore si accordano per estinguere l’obbligazione e
per sostituirla con una nuova obbligazione diversa per titolo o per oggetto. Viene indicato come
modo di estinzione non satisfattivo perché l’obbligazione si estingue senza alcun adempimento. Si
ha novazione, ad esempio, quando le parti di un’obbligazione avente ad oggetto una somma di
denaro si accordano per sostituirla con un certo quantitativo di merce. b) Con la remissione del
debito il creditore rinuncia al proprio credito; infatti, l’obbligazione risponde ad un interesse del
creditore, per cui questi può decidere, per qualsiasi motivo di rinunciarvi. c) Con la prescrizione,
l’obbligazione si estingue per inerzia del creditore, che non compie alcun atto di esercizio. Il
termine di prescrizione in materia di obbligazioni è quello originario di 10 anni, termini più brevi
sono, però, previsti in alcune specifiche ipotesi
Contratti: nozioni generali
Secondo il Codice civile, si definisce contratto un accordo tra due o più parti, volto alla costituzione,
regolazione o estinzione di un rapporto giuridico patrimoniale. La definizione sottolinea, quindi
che, il contratto: - È un accordo tra due o più parti (soggetti). - È un accordo diretto alla produzione
di effetti giuridici, il che evidenzia l’importanza della volontà delle parti la cui manifestazione
avviene attraverso l’autonomia contrattuale. - È un atto giuridico patrimoniale, ed infatti il
contratto &