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Il fallimento è dichiarato dal Tribunale del luogo in cui si
trova l’impresa, a seguito di un ricorso presentato dai
creditori, da un pubblico ministero o dall’imprenditore
stesso.
La sentenza dichiarativa di fallimento che va iscritta al
registro delle imprese, dà il via alla procedura fallimentare:
viene nominato un giudice delegato che deve controllare la
regolaritàà̀ della procedura e un curatore fallimentare che
assume l’amministrazione del patrimonio dell’imprenditore.
La procedura prevede l’inventario dei beni del fallito e la
determinazione del passivo (i creditori devono presentare
la domanda di insinuazione del passivo, per richiedere
l’adempimento dei loro crediti). Una volta dichiarato
esecutivo lo stato passivo si procede alla liquidazione
dell’attivo, ossia alla vendita dei beni del fallito. Il ricavato
viene, in primo luogo utilizzato per pagare le spese della
procedura e il curatore, il restante viene ripartito tra i vari
creditori (creditori privilegiati, creditori chirografari etc.).
Il fallimento si chiude quando si è compiuta la ripartizione o
quando la procedura non puòà̀ continuare per insufficienza
dell’attivo. Se si tratta di un fallimento di una societàà̀, il
curatore chiede anche la cancellazione dal registro delle
imprese. È da osservare che il fallito puòà̀ incorrere in
specifiche responsabilitàà̀ penali, ossia nel reato di
bancarotta che, tuttavia, si distingue in:
- Bancarotta semplice, se ha fatto spese personali o per la
famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica o
ha consumato una notevole parte del patrimonio in
operazioni imprudenti;
- Bancarotta fraudolenta, qualora abbia distrutto o
dissipato parte dei suoi beni per recare pregiudizio ai
creditori, oppure abbia distrutto o falsificato i libri contabili.
Capitolo 7
La pubblicità
Sin dall’antichitàà̀ nel commercio si sono utilizzate tecniche
di propagazione volte ad esaltare la propria merce. Nella
societàà̀ attuale, la pubblicità è divenuta uno strumento
strategico essenziale per far conoscere i propri prodotti e
renderli distintivi rispetto a quelli concorrenti, per tale
motivo si è avvertita la necessità di disciplinare questa
materia dettando della regole volte a tutelare i vari
interessi: gli interessi degli imprenditori, onde evitare che la
pubblicitàà̀ possa essere utilizzata come strumento di
concorrenza sleale; gli interessi dei consumatori, per
garantire la correttezza e la veritàà̀ delle informazioni. Gli
organismi aderenti si impegnano ad inserire nei loro
contratti o in quelli degli associati, una speciale clausola di
accettazione del codice e delle decisioni autodisciplinari.
La disciplina della pubblicità
Per pubblicitàà̀, si intende qualsiasi forma di messaggio che
sia diffuso in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attivitàà̀
commerciale, industriale, artigianale, con lo scopo di
promuovere la vendita dei beni. La pubblicitàà̀ deve essere
palese ( cioèà̀ lo scopo pubblicitario deve essere facilmente
identificabile dal destinatario), veritiera e corretta. Infatti, si
definisce pubblicità ingannevole, qualsiasi pubblicitàà̀ che, in
qualsiasi modo, compresa la sua presentazione, possa
indurre in errore le persone fisiche e giuridiche alle quali è
rivolta, e che, a causa del suo carattere ingannevole possa
pregiudicare il loro comportamento economico o ledere un
concorrente. La pubblicitàà̀ comparativa è lecita se soddisfa
i seguenti requisiti:
è ingannevole;
Non beni e servizi che soddisfano gli stessi bisogni;
Confronta oggettivamente una o più caratteristiche
Confronta
essenziali, pertinenti e rappresentative di tali
beni e servizi;
genera confusione sul mercato tra l’operatore
Non
pubblicitario e quello concorrente;
causa discredito o denigrazione di marchi, altri segni
Non
distintivi, beni o servizi di un concorrente;
trae indebitamente vantaggio dalla notorietàà̀
Non
connessa al marchio o ad un altro segno distintivo
di un concorrente.
I contratti di pubblicità
La realizzazione di una campagna pubblicitaria vede, in
genere, coinvolti una serie di soggetti specializzati (agenzie
e concessionarie di pubblicitàà̀), attraverso la stipulazione di
contratti ad hoc. Il contratto di pubblicitàà̀ (o contratto di
agenzia pubblicitaria) è il contratto con il quale l’agenzia
pubblicitaria assume l’incarico di progettare, realizzare la
pubblicitàà̀ di uno o più prodotti di un committente, dietro
pagamento di corrispettivo. Le prestazioni dell’agenzia
sono molteplici e vanno dall’analisi di mercato e del
prodotto, alla scelta della strategia migliore per la
diffusione del messaggio, alla contrattazione con i media
per l’acquisizione degli spazi pubblicitari. In genere, sono
previste delle clausole di esclusiva, nel senso che l’agenzia
si impegna a non assumere contemporaneamente incarichi
analoghi per servizi e prodotti di concorrenti diretti e il
committente a non avvalersi contemporaneamente di altra
agenzia per la pubblicità dei prodotti oggetto del contratto.
Il contratto stipulato viene denominato contratto di
diffusione pubblicitaria. Si tratta di un accordo con il quale
l’impresa che gestisce il mezzo si impegna alla diffusione
del messaggio pubblicitario, dietro pagamento di
corrispettivo.
La sponsorizzazione
Una particolare forma di propaganda pubblicitaria è
costituita dalla sponsorizzazione. Il contratto di
sponsorizzazione è un contratto atipico, a prestazioni
corrispettive con il quale un’impresa (sponsor), al fine di
promuovere i propri segni distintivi, i prodotti o la propria
immagine commerciale, corrisponde un importo economico
allo sponsorizzato a sua volta, si impegna a divulgare il
nome o segno distintivo dello sponsor.
Capitolo 4
L’impresa collettiva è l’impresa esercitata in forma
associativa da piùà̀ persone e la forma maggiormente
diffusa di impresa collettiva è rappresentata dalle “Societàà̀”
che consente una maggiore disponibilitàà̀ patrimoniale,
poichéé́ ottenuta sommando i capitai dei singoli soci, ed una
maggiore ripartizione del rischio legato all’attivitàà̀
imprenditoriale, motivi per i quali le societàà̀ sono spesso le
imprese piùà̀ diffuse ed importanti nella realtàà̀ del mercato.
Costituendo una societàà̀, i soci fanno nascere un nuovo
soggetto giuridico ed in relazione alle finalitàà̀ da essi
perseguite è possibile ricondurre (secondo il nostro
ordinamento) le diverse tipologie di societàà̀ in due macro-
categorie:
- Societàà̀ Lucrative che hanno come obiettivo la
realizzazione di un utile da ripartire tra i soci. Esempi di
societàà̀ lucrative sono: La Societàà̀ semplice ss., la Societàà̀ in
nome collettivo s.n.c, Societàà̀ in accomandita semplice
S.a.c, Societàà̀ a responsabilitàà̀ limitata S.r.l, Societàà̀ per
azioni S.p.A., Societàà̀ in accomandita per azioni S.a.s..
- Societàà̀ con scopo mutualistico, che hanno come
obiettivo la creazioni di vantaggi economici tra i soci.
Esempi di tali societàà̀ sono rappresentati dalla cooperative
o anche le mutue assicuratrici.
In relazione alle responsabilitàà̀ dei soci, è invece possibile
effettuare una distinzione delle diverse tipologie di societàà̀
in:
- Societàà̀ di persone, che sebbene abbiano una propria
soggettivitàà̀ giuridica, poichéé́ è la societàà̀ stessa ad
acquisire la qualitàà̀ di imprenditore, è caratterizzata dal
fatto che i soci che la costituiscono rispondono delle
obbligazioni sociali illimitatamente anche con il proprio
patrimonio personale. Esempi di societàà̀ di persone sono:
La Societàà̀ semplice e la Societàà̀ in nome collettivo.
- Societàà̀ di capitali che hanno una propria personalitàà̀
giuridica per cui godono della ”Autonomia patrimoniale
perfetta” per la quale i soci costituenti la societàà̀
rispondono solo nei limiti della propria quota di
conferimento. Vi è dunque una netta separazione tra il
patrimonio della societàà̀ e patrimonio personale dei soci.
Esempi di societàà̀ di capitali sono: La Societàà̀ per azioni, La
Societàà̀ in accomandita per azioni e la Societàà̀ a
responsabilitàà̀ limitata.
Un ulteriore differenza tra le societàà̀ di persone e di capitali
è inoltre legata al potere conferito ai soci nella gestione
della societàà̀ stessa ossia, al “Regime di Responsabilitàà̀”.
Mentre infatti nelle societàà̀ di persone i soci sono anche
amministratori, nelle societàà̀ di capitali vi è la nomina degli
amministratori cui spetta la gestione della societàà̀
Società semplice
La Societàà̀ Semplice è la forma piùà̀ elementare di societàà̀ e
non puòà̀ essere utilizzata per l’esercizio di attivitàà̀
commerciali per cui non è soggetta al fallimento, all’obbligo
di tenuta delle scritture contabili ed all’obbligo di redazione
del bilancio. Tipiche societàà̀ semplici sono le societàà̀
agricole, ittiche, societàà̀ tra professionisti, societàà̀ di
revisione contabile, di amministrazione di immobili o anche
di riscossione crediti. Altre caratteristiche della societàà̀
semplice riguardano:
- Il contratto costitutivo, che “non è soggetto a forme
speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni
conferiti” per cui, salvo il caso in cui vi siano conferimenti
di immobili, l’accordo puòà̀ essere raggiunto anche solo
verbalmente.
- L’iscrizione al registro delle imprese, ha una funzione
prettamente anagrafica e di pubblicitàà̀ notizia (rendere
informati sull’impresa chiunque lo voglia) ad esclusione del
caso in cui la societàà̀ svolga attivitàà̀ agricole o ittiche in cui
l’iscrizione al re