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Estratto del documento

Il fallimento è dichiarato dal Tribunale del luogo in cui si

trova l’impresa, a seguito di un ricorso presentato dai

creditori, da un pubblico ministero o dall’imprenditore

stesso.

La sentenza dichiarativa di fallimento che va iscritta al

registro delle imprese, dà il via alla procedura fallimentare:

viene nominato un giudice delegato che deve controllare la

regolaritàà̀ della procedura e un curatore fallimentare che

assume l’amministrazione del patrimonio dell’imprenditore.

La procedura prevede l’inventario dei beni del fallito e la

determinazione del passivo (i creditori devono presentare

la domanda di insinuazione del passivo, per richiedere

l’adempimento dei loro crediti). Una volta dichiarato

esecutivo lo stato passivo si procede alla liquidazione

dell’attivo, ossia alla vendita dei beni del fallito. Il ricavato

viene, in primo luogo utilizzato per pagare le spese della

procedura e il curatore, il restante viene ripartito tra i vari

creditori (creditori privilegiati, creditori chirografari etc.).

Il fallimento si chiude quando si è compiuta la ripartizione o

quando la procedura non puòà̀ continuare per insufficienza

dell’attivo. Se si tratta di un fallimento di una societàà̀, il

curatore chiede anche la cancellazione dal registro delle

imprese. È da osservare che il fallito puòà̀ incorrere in

specifiche responsabilitàà̀ penali, ossia nel reato di

bancarotta che, tuttavia, si distingue in:

- Bancarotta semplice, se ha fatto spese personali o per la

famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica o

ha consumato una notevole parte del patrimonio in

operazioni imprudenti;

- Bancarotta fraudolenta, qualora abbia distrutto o

dissipato parte dei suoi beni per recare pregiudizio ai

creditori, oppure abbia distrutto o falsificato i libri contabili.

Capitolo 7

La pubblicità

Sin dall’antichitàà̀ nel commercio si sono utilizzate tecniche

di propagazione volte ad esaltare la propria merce. Nella

societàà̀ attuale, la pubblicità è divenuta uno strumento

strategico essenziale per far conoscere i propri prodotti e

renderli distintivi rispetto a quelli concorrenti, per tale

motivo si è avvertita la necessità di disciplinare questa

materia dettando della regole volte a tutelare i vari

interessi: gli interessi degli imprenditori, onde evitare che la

pubblicitàà̀ possa essere utilizzata come strumento di

concorrenza sleale; gli interessi dei consumatori, per

garantire la correttezza e la veritàà̀ delle informazioni. Gli

organismi aderenti si impegnano ad inserire nei loro

contratti o in quelli degli associati, una speciale clausola di

accettazione del codice e delle decisioni autodisciplinari.

La disciplina della pubblicità

Per pubblicitàà̀, si intende qualsiasi forma di messaggio che

sia diffuso in qualsiasi modo, nell’esercizio di un’attivitàà̀

commerciale, industriale, artigianale, con lo scopo di

promuovere la vendita dei beni. La pubblicitàà̀ deve essere

palese ( cioèà̀ lo scopo pubblicitario deve essere facilmente

identificabile dal destinatario), veritiera e corretta. Infatti, si

definisce pubblicità ingannevole, qualsiasi pubblicitàà̀ che, in

qualsiasi modo, compresa la sua presentazione, possa

indurre in errore le persone fisiche e giuridiche alle quali è

rivolta, e che, a causa del suo carattere ingannevole possa

pregiudicare il loro comportamento economico o ledere un

concorrente. La pubblicitàà̀ comparativa è lecita se soddisfa

i seguenti requisiti:

è ingannevole;

Non beni e servizi che soddisfano gli stessi bisogni;

Confronta oggettivamente una o più caratteristiche

Confronta

essenziali, pertinenti e rappresentative di tali

beni e servizi;

genera confusione sul mercato tra l’operatore

Non

pubblicitario e quello concorrente;

causa discredito o denigrazione di marchi, altri segni

Non

distintivi, beni o servizi di un concorrente;

trae indebitamente vantaggio dalla notorietàà̀

Non

connessa al marchio o ad un altro segno distintivo

di un concorrente.

I contratti di pubblicità

La realizzazione di una campagna pubblicitaria vede, in

genere, coinvolti una serie di soggetti specializzati (agenzie

e concessionarie di pubblicitàà̀), attraverso la stipulazione di

contratti ad hoc. Il contratto di pubblicitàà̀ (o contratto di

agenzia pubblicitaria) è il contratto con il quale l’agenzia

pubblicitaria assume l’incarico di progettare, realizzare la

pubblicitàà̀ di uno o più prodotti di un committente, dietro

pagamento di corrispettivo. Le prestazioni dell’agenzia

sono molteplici e vanno dall’analisi di mercato e del

prodotto, alla scelta della strategia migliore per la

diffusione del messaggio, alla contrattazione con i media

per l’acquisizione degli spazi pubblicitari. In genere, sono

previste delle clausole di esclusiva, nel senso che l’agenzia

si impegna a non assumere contemporaneamente incarichi

analoghi per servizi e prodotti di concorrenti diretti e il

committente a non avvalersi contemporaneamente di altra

agenzia per la pubblicità dei prodotti oggetto del contratto.

Il contratto stipulato viene denominato contratto di

diffusione pubblicitaria. Si tratta di un accordo con il quale

l’impresa che gestisce il mezzo si impegna alla diffusione

del messaggio pubblicitario, dietro pagamento di

corrispettivo.

La sponsorizzazione

Una particolare forma di propaganda pubblicitaria è

costituita dalla sponsorizzazione. Il contratto di

sponsorizzazione è un contratto atipico, a prestazioni

corrispettive con il quale un’impresa (sponsor), al fine di

promuovere i propri segni distintivi, i prodotti o la propria

immagine commerciale, corrisponde un importo economico

allo sponsorizzato a sua volta, si impegna a divulgare il

nome o segno distintivo dello sponsor.

Capitolo 4

L’impresa collettiva è l’impresa esercitata in forma

associativa da piùà̀ persone e la forma maggiormente

diffusa di impresa collettiva è rappresentata dalle “Societàà̀”

che consente una maggiore disponibilitàà̀ patrimoniale,

poichéé́ ottenuta sommando i capitai dei singoli soci, ed una

maggiore ripartizione del rischio legato all’attivitàà̀

imprenditoriale, motivi per i quali le societàà̀ sono spesso le

imprese piùà̀ diffuse ed importanti nella realtàà̀ del mercato.

Costituendo una societàà̀, i soci fanno nascere un nuovo

soggetto giuridico ed in relazione alle finalitàà̀ da essi

perseguite è possibile ricondurre (secondo il nostro

ordinamento) le diverse tipologie di societàà̀ in due macro-

categorie:

- Societàà̀ Lucrative che hanno come obiettivo la

realizzazione di un utile da ripartire tra i soci. Esempi di

societàà̀ lucrative sono: La Societàà̀ semplice ss., la Societàà̀ in

nome collettivo s.n.c, Societàà̀ in accomandita semplice

S.a.c, Societàà̀ a responsabilitàà̀ limitata S.r.l, Societàà̀ per

azioni S.p.A., Societàà̀ in accomandita per azioni S.a.s..

- Societàà̀ con scopo mutualistico, che hanno come

obiettivo la creazioni di vantaggi economici tra i soci.

Esempi di tali societàà̀ sono rappresentati dalla cooperative

o anche le mutue assicuratrici.

In relazione alle responsabilitàà̀ dei soci, è invece possibile

effettuare una distinzione delle diverse tipologie di societàà̀

in:

- Societàà̀ di persone, che sebbene abbiano una propria

soggettivitàà̀ giuridica, poichéé́ è la societàà̀ stessa ad

acquisire la qualitàà̀ di imprenditore, è caratterizzata dal

fatto che i soci che la costituiscono rispondono delle

obbligazioni sociali illimitatamente anche con il proprio

patrimonio personale. Esempi di societàà̀ di persone sono:

La Societàà̀ semplice e la Societàà̀ in nome collettivo.

- Societàà̀ di capitali che hanno una propria personalitàà̀

giuridica per cui godono della ”Autonomia patrimoniale

perfetta” per la quale i soci costituenti la societàà̀

rispondono solo nei limiti della propria quota di

conferimento. Vi è dunque una netta separazione tra il

patrimonio della societàà̀ e patrimonio personale dei soci.

Esempi di societàà̀ di capitali sono: La Societàà̀ per azioni, La

Societàà̀ in accomandita per azioni e la Societàà̀ a

responsabilitàà̀ limitata.

Un ulteriore differenza tra le societàà̀ di persone e di capitali

è inoltre legata al potere conferito ai soci nella gestione

della societàà̀ stessa ossia, al “Regime di Responsabilitàà̀”.

Mentre infatti nelle societàà̀ di persone i soci sono anche

amministratori, nelle societàà̀ di capitali vi è la nomina degli

amministratori cui spetta la gestione della societàà̀

Società semplice

La Societàà̀ Semplice è la forma piùà̀ elementare di societàà̀ e

non puòà̀ essere utilizzata per l’esercizio di attivitàà̀

commerciali per cui non è soggetta al fallimento, all’obbligo

di tenuta delle scritture contabili ed all’obbligo di redazione

del bilancio. Tipiche societàà̀ semplici sono le societàà̀

agricole, ittiche, societàà̀ tra professionisti, societàà̀ di

revisione contabile, di amministrazione di immobili o anche

di riscossione crediti. Altre caratteristiche della societàà̀

semplice riguardano:

- Il contratto costitutivo, che “non è soggetto a forme

speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni

conferiti” per cui, salvo il caso in cui vi siano conferimenti

di immobili, l’accordo puòà̀ essere raggiunto anche solo

verbalmente.

- L’iscrizione al registro delle imprese, ha una funzione

prettamente anagrafica e di pubblicitàà̀ notizia (rendere

informati sull’impresa chiunque lo voglia) ad esclusione del

caso in cui la societàà̀ svolga attivitàà̀ agricole o ittiche in cui

l’iscrizione al re

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Publisher
A.A. 2021-2022
13 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nb97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Fondamenti di diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Batà Antonella.