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Estratto del documento

La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante

dichiarazione sottoscritta e deposito della stessa. Il processo in questo caso si estingue,

solo se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongano. Il giudizio

comunque non si estingue finchè il giudice non ne prende atto e ne dichiara

ufficialmente l’estinzione.

Perenzione (o abbandono) del ricorso: estinzione in senso tecnico del processo per

inattività delle parti o, per meglio dire, per mancanza del necessario impulso

processuale di parte.

“Il ricorso si considera perento se nel corso di un atto non sia compiuto alcuno atto di

procedura”.

L’onere in capo alla parte interessata però trova applicazione solo nei casi in cui l’atto di

impulso processuale abbia, per qualche ragione, esaurito i suoi effetti propulsivi e non

sussista alcun ulteriore onere processuale in capo al giudice.

Se l’udienza non è fissata entro cinque anni dalla data di deposito del ricorso, per

impedire la perenzione, non basta il compimento di qualunque atto processuale, ma

rileva solo un atto che abbia il contenuto tipico di fissazione dell’udienza quale prevista

dall’art 82 cpa, che sia sottoscritto sia dalla parte che dal suo difensore + deposito. Si

tratta pertanto di atto di parte.

Perenzione opera di diritto e può essere rilevata dal giudice anche d’ufficio.

Mancata riassunzione o prosecuzione del processo: inattività della parti e mancanza

dell’impulso processuale, disciplinata dall’art 35 comma 2, secondo cui il giudice

dichiara estinto il giudizio se non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio

fissato dalla legge o assegnato dal giudice.

Tradizionalmente, tale causa di estinzione è individuata nella mancata prosecuzione del

giudizio a seguito della sospensione o interruzione.

Cessazione della materia del contendere: art 34 co. 5 prevede che, qualora nel corso del

giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara

cessata la materia del contendere.

L’estinzione del giudizio si determina in ragione di una successiva attività della parte

pubblica che è satisfattiva dell’interesse azionato con il ricorso. Dunque, la cessazione

può essere pronunciata soltanto nell’ipotesi in cui il ricorrente abbia ottenuto il bene

della vita atteso, così da rendere non utile o necessaria la prosecuzione del giudizio.

Si avrà quindi cessazione della materia del contendere quando l’amm, in pendenza di

giudizio, annulli o cmq riformi in maniera satisfattoria per il ricorrente il provvedimento

contro cui è stato proposto il ricorso + anche nel caso in cui il ritiro del provvedimento

impugnato sia stato disposto da amm o autorità diversa da quella che l’aveva emanato

o a seguito di pronuncia giurisdizionale di altro giudice.

Con riferimento al giudizio di appello la cessazione opera con riferimento all’intero

giudizio e comporta la rimozione della sentenza impugnata.

Carenza sopravvenuta di interesse: verificarsi di una situazione di fatto o diritto nuova

ediversa rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da

rendere certa e definitiva l’unitilità della pronuncia del giudice, per aver fatto venire

meno per il ricorrente qualsiasi, anche strumentale/morale/residua, utilità della

pronuncia del giudice.

Istituto di manifestazione del principio di unilateralità.

Estinzione e improcedibilità possono essere pronunciate con decreto emesso dal

presidente o da magistrato da lui delegato. Ciascuna parte può proporre opposizione al

decreto nel termine di 60 gg dalla comunicazione (giudizio di opp deciso con ordinanza).

Estinzione e impro. Sono dichiarate con sentenza se si verificano o vengono accertate

all’udienza di discussione.

15.Giurisdizione esclusiva GA

In presenza della giurisdizione esclusiva, il nostro sistema di giustizia amministrativa da

dualista qual è, torna ad essere monista. Ed infatti, in sede di giurisdizione esclusiva, il

giudice amministrativo è competente a giudicare sia della lesione dell’interesse

legittimo, sia della lesione del diritto soggettivo.

L’introduzione della giurisdizione esclusiva è antecedente all’entrata in vigore della

costituzione, anche se quest’ultima si è preoccupata della predetta giurisdizione. Ai

sensi dell’art. 103, infatti, il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa

hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli

interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti

soggettivi.

La Corte ha chiarito in proposito che l’art. 103 non ha conferito al legislatore ordinario

una assoluta ed incondizionata discrezionalità nell’attribuire al giudice amministrativo

materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma le ha conferito un potere che deve

considerare la natura delle situazioni giuridiche coinvolte, e non fondarsi

esclusivamente sul dato oggettivo delle materie.

Precisamente, le materie che possono essere devolute alla giurisdizione esclusiva

devono:

essere caratterizzate dalla circostanza che la pubblica amministrazione agisce come

autorità;

essere materie che, in assenza della previsione legislativa che le devolve giudice

amministrativo esclusivo, contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica

amministrazione-autorità, la giurisdizione generale di legittimità.

Giurisdizione esclusiva (assetto attuale): nella giurisdizione esclusiva il giudice si

pronuncia ora come giudice di legittimità, ora come giudice di merito, a seconda che le

materie in essa confluite siano state attribuite al giudice in cognizione piena o limitata.

L’art. 7, comma 1, del c.p.a., dispone, in termini generali, che sono devolute alla

giurisdizione amministrativa le controversie nelle quali si faccia questione di interessi

legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti

l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti,

atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all’esercizio di tale

potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni.

Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo poi: nelle materie di giurisdizione esclusiva,

il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle

quali si faccia questione di diritti soggettivi.

Infine, ai sensi del comma 7 sempre dell’art. 7: il principio di effettività è realizzato

attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela

degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, dei diritti

soggettivi.

Per quanto concerne le materie attualmente devolute alla giurisdizione esclusiva del

giudice amministrativo, esse sono elencate dall’art. 133 del c.p.a.: l’elenco non è

tassativo, giacché il comma 1 dell’articolo 133 fa salve ulteriori previsioni di legge.

Occorre richiamare le seguenti ipotesi concernenti le controversie in materia di:

risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o

colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo;

formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di

provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni;

diritto di accesso ai documenti amministrativi e violazione degli obblighi di trasparenza

amministrativa;

nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione ed elusione del

giudicato;

silenzio di cui all’art. 31, commi 1,2,3 e provvedimenti espressi adottati in sede di

verifica di segnalazione certificata, denuncia dichiarazione di inizio attività di cui all’art.

19 comma 6 ter della legge 241/1990.

16.Giurisdizione di merito GA eccezionale,

La giurisdizione di merito è costituendo una deroga alla giurisdizione

generale che è quella di legittimità. Essa può esercitarsi solo nelle controversie

riconducibili alle materie tassativamente stabilite dalla legge e tali materie non sono

suscettibili di estensione analogica per il carattere eccezionale delle norme in questione.

Senza soffermarci nel dettaglio su tutte le controversie già devolute alla cognizione di

merito del giudice amministrativo dagli artt. 27 e 29 del T.U. delle leggi sul Consiglio di

Stato, richiamate poi dalla legge istitutiva dei TAR, attualmente l’art. 7 comma 6 del

Codice dispone che il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione

estesa al merito nelle controversie indicate dalla legge e dall’articolo 134. Questo

articolo prevede soltanto 5 tipologie di controversie, aventi ad oggetto:

l’attuazione delle pronunce giurisdizionali esecutive o del giudicato nell’ambito del

giudizio di ottemperanza;

gli atti e le operazioni in materia elettorale, attribuite alla giustizia amministrativa;

 le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del giudice

amministrativo;

le contestazioni sui confini degli enti territoriali;

 il diniego di rilascio di nulla osta cinematografico di cui all’articolo 8 della legge

n.161/1962

Un ulteriore ipotesi di giurisdizione di merito sembra quella prevista dall’art. 4 della

legge 15/2009, che delega il governo ad introdurre un’azione collettiva nei confronti

delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici che sia devoluta alla

giurisdizione esclusiva e di merito del giudice amministrativo, ma il decreto che ha dato

attuazione a tale delega non chiarisce in modo espresso la natura di tale giurisdizione.

Oltre ad essere eccezionale, in quanto limitata alle controversie appena menzionate, la

aggiuntiva

giurisdizione di merito è rispetto alla giurisdizione di legittimità. Con ciò la

dottrina tradizionale intende che la cognizione di merito si aggiunge e non si sostituisce

a quella generale di legittimità, dovendo il giudizio di legittimità precedere quello di

merito.

Si deve ritenere che la giurisdizione di merito si differenzia da quella di legittimità non

già per la diversa natura dei sindacato, o addirittura del potere esercitato dal giudice

amministrativo, quanto per i maggiori poteri decisori che gli vengono riconosciuti:

giudice infatti, nell’esercizio della giurisdizione di merito può non solo

questo stesso

annullare l’atto amministrativo impugnato, ma anche riformarlo, ovvero può sostituirsi

all’amministrazione, come ora dispone l’art. 7, comma 6 del Codice.

17.Giudizio di ottemperanza

Costituisce l’ipotesi pi&ugrav

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A.A. 2023-2024
29 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher camillarallo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Giustizia amministrativa e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Cacciavillani Chiara.