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L'obiettivo del litisconsorzio è quello di garantire un risparmio di energia processuale e
l'omogeneità della decisione: questo è necessario se le cause riguardano
inscindibilmente più soggetti, quindi se manca uno di essi il giudice o le parti
solleciteranno la loro chiamata, verificando anche se questi abbiano impugnato
autonomamente l'atto e in questo caso si dovranno riunire i ricorsi: tutto questo vale a
condizione che il ricorso abbia ad oggetto questioni non personali, per esempio il caso di
un avviso di accertamento notificato ad una società di persone(che viene tassata per
trasparenza) e quindi se il litisconsorzio è necessario si dovranno chiamare in causa le
parti mancanti entro un termine stabilito a pena di decadenza perché si toccano principi
fondamentali come quello del giusto processo e del contraddittorio.
14. Contributo unificato
Il contributo unificato è parametrato al valore della lite ed è una tassa sul processo che
unifica tutte le modalità preesistenti(prima si apponevano alcune marche da bollo in via
cartacea) tramite un pagamento elettronico: si tratta di uno specifico contributo diverso
da quello civile, infatti gli enti a cui pervengono le somme sono diverse: nel processo
civile il ministero della giustizia, in quello tributario è il ministero dell’economia.
15. Petitum e causa petendi
Il petitum è l'oggetto dell'azione che corrisponde cioè con quello che si chiede, in
particolare il petitum immediato è il provvedimento che si chiede di emanare, quello
mediato corrisponde al bene della vita oggetto del processo, mentre la causa petendi è la
ragione su cui la domanda si fonda.
16. Reclamo e mediazione
È disciplinata dall’art.17-bis e riguarda le controversie di valore non superiore a 50.000 €,
per cui il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo automaticamente, mentre la
mediazione è facoltativa e se non si inserisce non ci sarà nessuna inammissibilità o
improcedibilità, non sono invece reclamabili le controversie di valore indeterminabile e si
escludono dalla mediazione i tributi che costituiscono risorse proprie dell’UE. Il ricorso
non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica dello
stesso, periodo in cui deve essere conclusa la procedura di reclamo/mediazione; se non
c'è nessun accordo non bisogna proporre un nuovo ricorso, ma il giudizio si incardinerà
automaticamente. Il problema grosso della mediazione è la figura del mediatore, che è la
stessa amministrazione finanziaria, anche se è un ufficio diverso da quello che si è
occupato dell'accertamento e se l'organo destinatario non intende accogliere la proposta
del contribuente potrà formulare d'ufficio una controproposta, seguendo dei criteri di
efficienza e guardando al grado di sostenibilità della pretesa. La mediazione si perfeziona
con il versamento entro 20 giorni dalla sottoscrizione se le controversie riguardano un
atto impositivo o di riscossione, se riguardano invece la restituzione di somme si
perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo, che è anche a titolo per il pagamento delle
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somme. In caso di mediazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del
35% del minimo edittale e in caso di rigetto la soccombenza di una parte, in
accoglimento delle ragioni già espresse, comporta la condanna al pagamento delle spese
e l'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario: l'obiettivo è far funzionare al
meglio la norma e creare un mediatore terzo ed imparziale.
17. Conciliazione
È l'ultimo istituto deflativo del contenzioso che permette di chiudere la lite anche in
secondo grado; si distingue tra conciliazione in udienza e fuori udienza: nel secondo caso
le parti arrivano ad un accordo e trasmettono il verbale al giudice, che non può far altro
che ratificarlo ed emetterà una sentenza di estinzione del giudizio per cessazione della
materia del contendere, che può essere anche parziale nel caso in cui la conciliazione
riguardi parte della controversia: tutto questo vale nel caso in cui sia stata già fissata
l'udienza di trattazione, se invece questa non è stata ancora fissata provvede con decreto
il presidente della sezione. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione
dell’accordo, che è titolo per la riscossione e si sostituisce all'atto originario. Nel caso di
conciliazione in udienza la parte fino a 10 giorni liberi prima può presentare istanza di
conciliazione oppure le parti vengono rinviate alla successiva udienza per il
perfezionamento dell’accordo: in questo caso si tratta di un'extrema ratio perché è il
giudice a proporre l’iniziativa. La conciliazione non è esperibile in cassazione e il pregio è
che le sanzioni amministrative si applicano al 40% del minimo edittale se si perfeziona in
primo grado ed al 50% se si perfeziona in secondo grado; il versamento delle somme
deve essere effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione ed in caso di mancato
pagamento si procederà all'iscrizione a ruolo.
18. Art.47-bis
La norma descrive il procedimento cautelare che riguarda gli atti di recupero di aiuti di
Stato per i quali a monte c'è una decisione della commissione che ha dichiarato l'aiuto
incompatibile o illegale e l'obiettivo è quello di ripristinare le condizioni di libera
concorrenza, in particolare lo Stato con un regolamento interno deve recepire l’atto di
recupero dell’aiuto, mentre l'unica cosa che può fare il contribuente è chiedere la
sospensione di tale recupero e la giurisdizione spetterà al giudice tributario se l'aiuto
aveva natura tributaria. L’art.47-bis però prevede una disciplina particolare: la prima
differenza si trova nei presupposti: mentre nell’art.47 si richiedono quelli tradizionali delle
misure cautelari, nel 47-bis è necessario che ricorrano cumulativamente i gravi motivi di
illegittimità della decisione di recupero o l'evidente errore nell'individuazione del soggetto
o nel calcolo della somma da recuperare e il pericolo di un pregiudizio imminente e
irreparabile e l'altra differenza è che in caso di legittimità l'unica cosa che può fare il
giudice è sospendere il processo e rinviare con ordinanza alla corte di giustizia, che
comunque potrà annullare la decisione della commissione solo per motivi formali. Per
l'istanza si prevedono alcune preclusioni, cioè questa non può essere accolta se l'istante
o lo stato(alternativamente) non ha fatto il ricorso ex art.230 TCE oppure ha proposto
l'impugnazione ma non ha richiesto la sospensione oppure ha richiesto la sospensione e
non gli è stata accordata e che non si applica la sospensione feriale dei termini. Anche il
rito è particolare, infatti si procede in pubblica udienza e in caso di impugnazione della
sentenza i termini di appello sono ridotti della metà, tranne quello per proporre ricorso.
19. Tutela cautelare
La modifica del 2022 ha accelerato i tempi della tutela cautelare, che ha l'obiettivo di
evitare pregiudizi gravi e irreparabili: con questi presupposti l'istanza viene formulata o nel
ricorso originario o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria;
dopodiché il presidente fissa un'udienza nella prima camera di consiglio utile non oltre 30
giorni dalla presentazione dell'istanza disponendo la comunicazione almeno cinque giorni
liberi prima e in ogni caso quest'udienza non può coincidere con quella che tratta il merito
della controversia perché si tratta di un processo sommario basato sulla non manifesta
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infondatezza. In caso di eccezionale urgenza il presidente può disporre con decreto la
sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio. L'udienza in camera di
consiglio è particolare perché le parti assistono e possono essere sentite. La sospensione
può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di una garanzia, che è invece
esclusa per i soggetti Isa con punteggio superiore o uguale a 9 negli ultimi tre periodi di
imposta. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza
di primo grado e comunque la decisione cautelare può essere cambiata perché si decide
allo stato degli atti. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al
tasso previsto per la sospensione amministrativa, che prevede la possibilità di proporre
istanza all'ente impositore chiedendo la sospensione della riscossione.
20. Differenza tra revocazione ordinaria e straordinaria
La differenza tra revocazione ordinaria e straordinaria è il termine per la proposizione,
infatti quella ordinaria può essere proposta entro 60 giorni dalla notifica della sentenza o
dal suo deposito, quella straordinaria si può proporre anche contro sentenze passate in
giudicato purché si rispetti il termine di 60 giorni dall'evento che giustifica la revocazione.
21. Requisiti per l’appello
L'appello è un'impugnazione ordinaria a tema libero; il termine entro cui impugnare può
essere breve, cioè 60 giorni dalla notifica della sentenza o lungo cioè sei mesi dal
deposito della sentenza; competenti sono le corti di giustizia di secondo grado alle quali
si può anche chiedere la sospensione dell'esecutività della sentenza in presenza di gravi e
fondati motivi.
22. Appello incidentale(tempestivo e tardivo)
L'impugnazione incidentale si propone in caso di soccombenza reciproca per impugnare i
capi di sentenza sfavorevoli e rispondere all'appello della controparte: questa può essere
tempestiva, cioè proposta entro il termine per impugnare, quindi diviene incidentale solo
per una questione cronologica e sarà autonoma dall'impugnazione principale; l'appello
incidentale è tardivo se invece si impugna entro 60 giorni dalla notifica dell'appello
principale e la cosa che cambia è che dipende dalle sorti dell'appello principale; l'appello
incidentale poi può essere ultra tardivo, cioè se proposto oltre i 60 giorni dalla notifica
dell'appello principale e in questo caso si trasforma in una semplice controdeduzione.
23. Applicabilità delle norme CEDU al processo tributario
Alcuni principi dell'Ue sono stati recepiti anche dalla CEDU, solo che in questo caso
tendenzialmente non si applicano alla materia tributaria, ma nonostante ciò la corte dei
diritti dell'uomo recentemente ne ha sancito l'applicazione in alcuni contesti, cioè nelle
cause di rimborso, in caso di irrogaz