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L'obiettivo del litisconsorzio è quello di garantire un risparmio di energia processuale e

l'omogeneità della decisione: questo è necessario se le cause riguardano

inscindibilmente più soggetti, quindi se manca uno di essi il giudice o le parti

solleciteranno la loro chiamata, verificando anche se questi abbiano impugnato

autonomamente l'atto e in questo caso si dovranno riunire i ricorsi: tutto questo vale a

condizione che il ricorso abbia ad oggetto questioni non personali, per esempio il caso di

un avviso di accertamento notificato ad una società di persone(che viene tassata per

trasparenza) e quindi se il litisconsorzio è necessario si dovranno chiamare in causa le

parti mancanti entro un termine stabilito a pena di decadenza perché si toccano principi

fondamentali come quello del giusto processo e del contraddittorio.

14. Contributo unificato

Il contributo unificato è parametrato al valore della lite ed è una tassa sul processo che

unifica tutte le modalità preesistenti(prima si apponevano alcune marche da bollo in via

cartacea) tramite un pagamento elettronico: si tratta di uno specifico contributo diverso

da quello civile, infatti gli enti a cui pervengono le somme sono diverse: nel processo

civile il ministero della giustizia, in quello tributario è il ministero dell’economia.

15. Petitum e causa petendi

Il petitum è l'oggetto dell'azione che corrisponde cioè con quello che si chiede, in

particolare il petitum immediato è il provvedimento che si chiede di emanare, quello

mediato corrisponde al bene della vita oggetto del processo, mentre la causa petendi è la

ragione su cui la domanda si fonda.

16. Reclamo e mediazione

È disciplinata dall’art.17-bis e riguarda le controversie di valore non superiore a 50.000 €,

per cui il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo automaticamente, mentre la

mediazione è facoltativa e se non si inserisce non ci sarà nessuna inammissibilità o

improcedibilità, non sono invece reclamabili le controversie di valore indeterminabile e si

escludono dalla mediazione i tributi che costituiscono risorse proprie dell’UE. Il ricorso

non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica dello

stesso, periodo in cui deve essere conclusa la procedura di reclamo/mediazione; se non

c'è nessun accordo non bisogna proporre un nuovo ricorso, ma il giudizio si incardinerà

automaticamente. Il problema grosso della mediazione è la figura del mediatore, che è la

stessa amministrazione finanziaria, anche se è un ufficio diverso da quello che si è

occupato dell'accertamento e se l'organo destinatario non intende accogliere la proposta

del contribuente potrà formulare d'ufficio una controproposta, seguendo dei criteri di

efficienza e guardando al grado di sostenibilità della pretesa. La mediazione si perfeziona

con il versamento entro 20 giorni dalla sottoscrizione se le controversie riguardano un

atto impositivo o di riscossione, se riguardano invece la restituzione di somme si

perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo, che è anche a titolo per il pagamento delle

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somme. In caso di mediazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del

35% del minimo edittale e in caso di rigetto la soccombenza di una parte, in

accoglimento delle ragioni già espresse, comporta la condanna al pagamento delle spese

e l'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario: l'obiettivo è far funzionare al

meglio la norma e creare un mediatore terzo ed imparziale.

17. Conciliazione

È l'ultimo istituto deflativo del contenzioso che permette di chiudere la lite anche in

secondo grado; si distingue tra conciliazione in udienza e fuori udienza: nel secondo caso

le parti arrivano ad un accordo e trasmettono il verbale al giudice, che non può far altro

che ratificarlo ed emetterà una sentenza di estinzione del giudizio per cessazione della

materia del contendere, che può essere anche parziale nel caso in cui la conciliazione

riguardi parte della controversia: tutto questo vale nel caso in cui sia stata già fissata

l'udienza di trattazione, se invece questa non è stata ancora fissata provvede con decreto

il presidente della sezione. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione

dell’accordo, che è titolo per la riscossione e si sostituisce all'atto originario. Nel caso di

conciliazione in udienza la parte fino a 10 giorni liberi prima può presentare istanza di

conciliazione oppure le parti vengono rinviate alla successiva udienza per il

perfezionamento dell’accordo: in questo caso si tratta di un'extrema ratio perché è il

giudice a proporre l’iniziativa. La conciliazione non è esperibile in cassazione e il pregio è

che le sanzioni amministrative si applicano al 40% del minimo edittale se si perfeziona in

primo grado ed al 50% se si perfeziona in secondo grado; il versamento delle somme

deve essere effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione ed in caso di mancato

pagamento si procederà all'iscrizione a ruolo.

18. Art.47-bis

La norma descrive il procedimento cautelare che riguarda gli atti di recupero di aiuti di

Stato per i quali a monte c'è una decisione della commissione che ha dichiarato l'aiuto

incompatibile o illegale e l'obiettivo è quello di ripristinare le condizioni di libera

concorrenza, in particolare lo Stato con un regolamento interno deve recepire l’atto di

recupero dell’aiuto, mentre l'unica cosa che può fare il contribuente è chiedere la

sospensione di tale recupero e la giurisdizione spetterà al giudice tributario se l'aiuto

aveva natura tributaria. L’art.47-bis però prevede una disciplina particolare: la prima

differenza si trova nei presupposti: mentre nell’art.47 si richiedono quelli tradizionali delle

misure cautelari, nel 47-bis è necessario che ricorrano cumulativamente i gravi motivi di

illegittimità della decisione di recupero o l'evidente errore nell'individuazione del soggetto

o nel calcolo della somma da recuperare e il pericolo di un pregiudizio imminente e

irreparabile e l'altra differenza è che in caso di legittimità l'unica cosa che può fare il

giudice è sospendere il processo e rinviare con ordinanza alla corte di giustizia, che

comunque potrà annullare la decisione della commissione solo per motivi formali. Per

l'istanza si prevedono alcune preclusioni, cioè questa non può essere accolta se l'istante

o lo stato(alternativamente) non ha fatto il ricorso ex art.230 TCE oppure ha proposto

l'impugnazione ma non ha richiesto la sospensione oppure ha richiesto la sospensione e

non gli è stata accordata e che non si applica la sospensione feriale dei termini. Anche il

rito è particolare, infatti si procede in pubblica udienza e in caso di impugnazione della

sentenza i termini di appello sono ridotti della metà, tranne quello per proporre ricorso.

19. Tutela cautelare

La modifica del 2022 ha accelerato i tempi della tutela cautelare, che ha l'obiettivo di

evitare pregiudizi gravi e irreparabili: con questi presupposti l'istanza viene formulata o nel

ricorso originario o con atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria;

dopodiché il presidente fissa un'udienza nella prima camera di consiglio utile non oltre 30

giorni dalla presentazione dell'istanza disponendo la comunicazione almeno cinque giorni

liberi prima e in ogni caso quest'udienza non può coincidere con quella che tratta il merito

della controversia perché si tratta di un processo sommario basato sulla non manifesta

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infondatezza. In caso di eccezionale urgenza il presidente può disporre con decreto la

sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio. L'udienza in camera di

consiglio è particolare perché le parti assistono e possono essere sentite. La sospensione

può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di una garanzia, che è invece

esclusa per i soggetti Isa con punteggio superiore o uguale a 9 negli ultimi tre periodi di

imposta. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza

di primo grado e comunque la decisione cautelare può essere cambiata perché si decide

allo stato degli atti. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al

tasso previsto per la sospensione amministrativa, che prevede la possibilità di proporre

istanza all'ente impositore chiedendo la sospensione della riscossione.

20. Differenza tra revocazione ordinaria e straordinaria

La differenza tra revocazione ordinaria e straordinaria è il termine per la proposizione,

infatti quella ordinaria può essere proposta entro 60 giorni dalla notifica della sentenza o

dal suo deposito, quella straordinaria si può proporre anche contro sentenze passate in

giudicato purché si rispetti il termine di 60 giorni dall'evento che giustifica la revocazione.

21. Requisiti per l’appello

L'appello è un'impugnazione ordinaria a tema libero; il termine entro cui impugnare può

essere breve, cioè 60 giorni dalla notifica della sentenza o lungo cioè sei mesi dal

deposito della sentenza; competenti sono le corti di giustizia di secondo grado alle quali

si può anche chiedere la sospensione dell'esecutività della sentenza in presenza di gravi e

fondati motivi.

22. Appello incidentale(tempestivo e tardivo)

L'impugnazione incidentale si propone in caso di soccombenza reciproca per impugnare i

capi di sentenza sfavorevoli e rispondere all'appello della controparte: questa può essere

tempestiva, cioè proposta entro il termine per impugnare, quindi diviene incidentale solo

per una questione cronologica e sarà autonoma dall'impugnazione principale; l'appello

incidentale è tardivo se invece si impugna entro 60 giorni dalla notifica dell'appello

principale e la cosa che cambia è che dipende dalle sorti dell'appello principale; l'appello

incidentale poi può essere ultra tardivo, cioè se proposto oltre i 60 giorni dalla notifica

dell'appello principale e in questo caso si trasforma in una semplice controdeduzione.

23. Applicabilità delle norme CEDU al processo tributario

Alcuni principi dell'Ue sono stati recepiti anche dalla CEDU, solo che in questo caso

tendenzialmente non si applicano alla materia tributaria, ma nonostante ciò la corte dei

diritti dell'uomo recentemente ne ha sancito l'applicazione in alcuni contesti, cioè nelle

cause di rimborso, in caso di irrogaz

Dettagli
A.A. 2021-2022
13 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher erikacastagnetta di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Giustizia tributaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Coppa Daria.