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Esempio di contratti a effetti reali

Innanzitutto i contratti a effetti reali sono quei contratti con cui un soggetto trasferisce la titolarità di un bene ad un'altra persona, oppure con cui si vanno a costituire dei diritti reali, per esempio di godimento di quel determinato bene. Esempi sono:

  1. La compravendita: con la quale un determinato soggetto vende una casa ad esempio e quindi si instaura un trasferimento dal vecchio proprietario al nuovo acquirente.
  2. Il comodato: attraverso il quale si trasferisce il diritto d'uso di una casa dal comodante al comodatario.
  3. Il pegno: che si definisce come un diritto reale su uno o più oggetti. Per esempio concedo in pegno un bene ottenendo in cambio del denaro e se alla restituzione non mi viene restituito il denaro, allora io mi tengo il bene.
  4. Il mutuo: con il quale una banca trasferisce la proprietà di una somma di denaro al mutuatario. Chi apre un mutuo in banca, solitamente, lo apre.
facendoun’ipoteca sulla casa e questa è un diritto reale di garanzia.

FIGURA DELLA DATIO IN SOLUTUMa. Viene anche detta dazione di pagamento o pagamento in luogodell’adempimento, è una prestazione differente rispetto a quella dovuta.

L’accordo ha natura negoziale e richiede il consenso del creditore el’iniziativa del debitore che si manifesta attraverso un comportamentoconcludente. L’effetto estintivo si produrrà con l’effettiva esecuzione dellaprestazione. È un contratto oneroso. E nel caso in cui consista neltrasferimento di proprietà o di un altro diritto si dice con funzionesolutoria tra creditore e debitore e si perfeziona con il consenso delleparti. Nell’ipotesi di cessione del credito l’obbligazione si estinguerà conl’effettiva riscossione da parte del creditore definita anche cessio prosolvendo, in ogni caso, il creditore e il debitore, possono convenire chel’estinzione si

verifichi in virtù del mero consenso e in questo caso sidefinisce cessio pro soluto.

25-LIBERTA’ CONTRATTUALI

a. L’autonomia contrattuale è sancita all’art. 1322 c.c. che dispone “le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”. Si manifesta a norma dell’art. 1321 c.c. con il compimento del contratto caratterizzato dalla pluralità delle parti e dalla patrimonialità del contenuto. Ha rilevanza costituzionale che si divide in due profili: quello positivo alla ricerca del fondamento e della tutela costituzionale e quello negativo vale a dire nei limiti di ordine costituzionale imposti.

26-LIMITE CONVENZIONALE A CONTRARRE

a. Esistono sia divieti legali cioè

I dettati dalla legge che divieti convenzionali vale a dire nati da un accordo tra le parti. Molto diffuso nella prassi è il divieto di non alienare anche conosciuto come patto di inalienabilità. Un esempio tipico è quello della vendita delle case automobilistiche. Nel contratto di vendita si inserisce il divieto di rivendere le vetture nei sei mesi successivi all'acquisto. Questo ha effetto soltanto tra le parti ed è valido se inserito in convenienti limiti temporali. Se il contraente violando il divieto, aliena a terzi prima del tempo necessario, allora i terzi acquisteranno validamente, ma l'alienante inadempiente è tenuto al risarcimento. Un altro esempio è la prelazione volontaria, in cui si va a configurare una clausola contrattuale o un autonomo contratto in cui il promittente, o concedente, si obbliga a dare nei confronti di un soggetto la preferenza rispetto ad altri a parità di condizioni. Il vincolo attiene alla scelta del

Il mandato è un contratto con il quale un soggetto (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un altro soggetto. Può essere speciale quando riguarda il compimento di uno o più atti specifici, generale quando riguarda il compimento di tutti gli atti del mandante. Può essere con rappresentanza, quando il mandatario agisce per nome e per conto del mandante e l'atto produrrà gli effetti direttamente nella sfera giuridica del mandante, o senza rappresentanza, quando il mandatario agisce per conto del mandante e l'atto andrà a produrre gli effetti sulla sfera giuridica del mandatario, che avrà poi l'obbligo di trasmettere gli effetti al mandante con successivo e distinto atto. Il mandato è un contratto oneroso, in quanto al mandatario spettano dei compensi; è consensuale ad effetti obbligatori e non formale. Produce obbligazioni per entrambe le parti. La differenza tra mandato e procura è che la procura è un atto con il quale una persona conferisce a un'altra il potere di rappresentarla in determinati atti giuridici. La procura può essere generale, quando conferisce il potere di rappresentare il mandante in tutti gli atti della sua sfera giuridica, o speciale, quando conferisce il potere di rappresentare il mandante solo in determinati atti specifici. La procura può essere revocata in qualsiasi momento dal mandante, mentre il mandato può essere revocato solo se previsto dalle parti o per giusta causa.

Il mandato è un contatto a forma libera, che può essere realizzato in qualsiasi momento; la procura, invece, è un atto unilaterale, attraverso il quale si conferisce una rappresentanza. Non è a forma libera in quanto necessita di una data forma per poter essere efficace. Il mandato produce obbligazione per entrambe le parti; esso si differenzia dalla procura perché nel mandato il mandatario ha l'obbligo di compiere atti per conto del mandante, mentre, nella procura, non ci sono obblighi per il procuratore di agire per conto del rappresentato. A differenza della procura, il mandato ha struttura bilaterale, perché disciplina il rapporto tra rappresentante e interessato.

29-IL LEGATO

a. Disposizione mortis causa a titolo particolare in base alla quale il legatario succede in uno o più determinati diritti reali. Può avere fonte legale ex lege o testamentaria in questo caso deve avere natura patrimoniale. Il legato si acquista nel momento

dell'apertura dell successione e non è richiesta l'accettazione da parte del beneficiario. Se ha ad oggetto un diritto reale su un bene determinato che appartiene al testatore, allora, il trasferimento si realizza fin l'apertura dell successione; se è un immobile, il legatario ha l'onere di trascrivere l'acquisto a suo favore e a carico del defunto; un bene altrui è valido se il testatore era a conoscenza dell'altruità della cosa. 30-SITUAZIONI REALI E DI CREDITO a. Le situazioni reali sono quei diritti reali al quale sono correlati dei doveri generici di astensione gravante sulla generalità dei consociati e presentano i caratteri di ASSOLUTEZZA intesa come il potere del titolare di far valere la situazione nei confronti dei consociati; IMMEDIATEZZA intesa quale potere del titolare di ricavare dalla cosa, oggetto del diritto, le utilità desiderate, in base ad una relazione diretta e immediata con la stessa; INERENZA

Intesa quale stretto legame o immanenza dellasituazione soggettiva con il bene che ne costituisce l'oggetto. Questocarattere si specifica nel diritto di seguito, nell'opponibilità dei terzi e neldiritto di preferenza. Le situazioni di credito sono quei diritti di credito alquale è correlato un dovere specifico imposto ad un soggettodeterminato. Presentano i caratteri di RELATIVITÀ per la quale lasituazione è esercitabile soltanto nei confronti di quella determinatapersona che si configura come debitore; MEDIATEZZA intesa qualeimpossibilità del titolare del diritto di realizzare un suo interesse se nonattraverso l'intermediazione dell'altrui prestazione.

31-COMPENSAZIONE

a. Fattispecie estintiva che richiede come presupposto necessario, ma nonsufficiente, l'esistenza di crediti e debiti reciproci che fanno capo a dueautonomi o separati centri di interesse. La sua funzione è quella direalizzare l'economia di

adempimento e di autotutela, attraverso la neutralizzazione degli effetti negativi di un eventuale inadempimento della controparte. Opera: IPSO IURE (automaticamente) quando si verifica la coesistenza di crediti e debiti reciproci con i caratteri legali, liquidabili, fungibili, esigibili ed omogenei; opera su eccezioni di compensazione che viene proposta da una delle parti dinanzi ad un giudice. Si parla di COMPENSAZIONE GIUDIZIALE quando si realizza dinanzi al giudice per crediti e debiti reciproci che pur non essendo liquidi, risultano di pronta e facile liquidazione da parte di costui; la pronuncia del giudice ha ruolo costitutivo e l'effetto estintivo si produce al momento dell'emanazione della sentenza effetto ex nunc. 32-REQUISITI DELLA COMPENSAZIONE LEGALE a. La compensazione può essere LEGALE quando presenta i presupposti di obbligazioni reciproche non in relazione sinallagmatica cioè quando la prestazione di una parte ha la sua giustificazione nella

controprestazione dell'altra; deve avere i requisiti di: LIQUIDITÀ intesa come esistenza ed esatta determinazione dell'ammontare del credito; ESIGIBILITÀ intesa come possibilità del titolare del credito di pretendere la prestazione dovuta dal debitore; OMOGENEITÀ intesa quale appartenenza dei beni oggetto delle prestazioni reciproche allo stesso genere; FUNGIBILITÀ intesa come equivalenza qualitativa fra i beni oggetto delle prestazioni reciproche.

33-CONTRATTO TIPICO A PIACERE

a. Con il termine Contratto tipico si intende far riferimento a uno schema contrattuale previsto espressamente dall'ordinamento giuridico, la cui disciplina è dettata dal codice o da una legge speciale. La necessità di ordinare i contratti in categorie tipiche e di dare un ruolo all'autonomia negoziale, ha origine nel diritto comune, con l'affermarsi del principio del primato della legge. I contratti di borsa sono contratti finalizzati alla vendita di

strumenti finanziari. La loro conclusione può avvenire esclusivamente tramite gli intermediari abilitati a operare nei mercati regolamentati e nel rispetto delle regole previste per gli stessi. Le tipologie dei contratti di borsa sono elencate nel regolamento predisposto dalla Borsa Italiana S.p.A., che ne indica, altresì, le regole di perfezionamento (negoziazione) e di esecuzione (liquidazione). Quanto alle prime, l'attuale disciplina prevede due sistemi di negoziazione: l'asta e la negoziazione continua. L'asta caratterizza le fasi di apertura e chiusura del mercato ed è finalizzata alla fissazione del cosiddetto prezzo teorico (di apertura o chiusura) che, in seguito a validazione, costituisce il prezzo d'asta al quale è negoziabile il maggior quantitativo di strumenti finanziari trattati. La negoziazione continua, invece, contraddistingue la contrattazione destinata a svolgersi tra le pre

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A.A. 2021-2022
28 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher So_permalosa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Calabria o del prof Lasso Anna Maria.