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85) NEI CONTRATTI DI COMPRAVENDITA DOVE AVVIENE LA TRASCRIZIONE?

Ne i pubblici registri immobiliari

86) QUALE FORMA DI TRASCRIZIONE SI DEVE AVERE? E’ SUFFICIENTE LA FORMA

SCRITTA?

No, ci deve essere trascrizione anche da notaio o da pubblico ufficiale

87) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

PREMESSA; Interpretare il contratto vuol dire accertare in primo luogo il contenuto e il suo

significato giuridicamente rilevante. L’interpretazione del contratto può svolgersi secondo regole di

interpretazione soggettiva (art. 1362.1365), dirette cioè a palesare il significato della volontà delle

parti, oppure secondo regole di interpretazione oggettiva e cioè attraverso tecniche di intervento

sulla definizione dei contenuti contrattuali ispirate a soluzioni coerenti con l’ambito delle volontà.

La reale volontà delle parti emerge in primo luogo da una interpretazione formale e cioè dal

linguaggio e dai termini impiegati i quali costituiscono l’avvio al processo interpretativo: in secondo

luogo una interpretazione sostanziale evidenzia che cosa le parti abbiano realmente voluto e quali

interessi abbiano realmente coltivato.

L’art. 1366 stabilisce che il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, termine che

può riferirsi al canone oggettivo (= correttezza e lealtà) e al canone oggettivo (= ragionevole

affidamento che le parti hanno riposto o potevano riporre su quanto hanno lasciato intendere

attraverso le loro dichiarazioni). La buona fede è la clausola generale che si riferisce sia

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all’interpretazione del contratto secondo buona fede, sia all’esecuzione del contratto secondo

buona fede e diligenza(=esecuzione consiste nella realizzazione dei suoi effetti. Diligenza

consiste nell’impiego di tutto lo sforzo adeguato per realizzare gli interessi dell’altra parte, buona

fede è espressione di solidarietà contrattuale ed impone ad una parte di rispettare anche i vantaggi

e le utilità dell’altra nei limiti in cui ciò non importi per se stessa un apprezzabile sacrificio).

88) CRITERI OGGETTIVI DI INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Allorquando la volontà delle parti non sia accertabile o non risulti univoca, l’interprete può avvalersi

dei criteri di interpretazione previsti dagli artt. 1365 - 1371 c.c., detti anche criteri di interpretazione

oggettiva (= sono tecniche con cui si ricava il significato ed il contenuto del contratto con soluzioni

esegetiche ma coerenti lo stesso con le volontà delle parti). I criteri di interpretazione oggettiva

prevedono che l’interprete dovrà ricercare quale sia il significato attribuito a quelle espressioni nel

linguaggio comune, o nel linguaggio proprio della categoria cui appartengono i contraenti.

Il primo criterio oggettivo è quello della buona fede, imponendosi all'interprete di dare al contratto

il significato che gli attribuirebbero contraenti corretti e leali. Questo criterio può condurre a dare al

contratto un significato diverso dal significato testuale delle espressioni che in esso sono

contenute; questo differente significato è quello che al contratto darebbero le parti se fossero leali

e corrette. Es. A non conosce bene la lingua e cade in errore su una certa parola; B se ne accorge

ma trova conveniente approfittare dell’equivoco: se tale criterio non esistesse B potrebbe

pretendere di far valere comunque l’interpretazione oggettiva; al contrario se si accerta la mala

fede di B, il contratto si interpreterà nel modo che A aveva inteso. Altri criteri oggettivi sono: il

criterio degli usi interpretativi, per cui la clausola ambigua si interpreta secondo ciò che

generalmente si pratica nel luogo in cui il contratto è stato concluso; altro criterio è che le

condizioni generali di contratto, si interpretano, nel dubbio, contro l’autore della clausola e

quindi a favore dell’altro contraente che è più debole (art. 1370). Altro criterio oggettivo è la

regola della conservazione del contratto in base alla quale se l’interpretazione da luogo a due

possibili versioni, una delle quali conduce a non attribuire affetti al contratto o alla singola clausola,

occorre interpretare il contratto secondo l’altra che consente la produzione di effetti (art. 1367).

89) ART. 1341: DISCIPLINA LE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO. LE CLAUSOLE IN

ESSO CONTENUTE SONO VALIDE NEI CONFRONTI DELL’ALTRO O NO?

A volte si, a volte no.

Quando il contratto è predisposto da una sola delle Parti, questo è efficace nei confronti dell'altra

quando si può supporre che essa ne abbia conosciuto il contenuto usando l'ordinaria diligenza.

Cioè: il contratto gli deve essere stato consegnato e si suppone che lui, prima di firmare, lo abbia

letto. Questa presunzione (il fatto di averlo letto) non è neppure sufficiente quando le clausole sono

di particolare importanza. Ecco dunque che quelle clausole vanno evidenziate in modo specifico e

la parte debole deve approvarle in modo specifico: questo per richiamare ancora meglio

l'attenzione di chi firma. In questi casi l’efficacia del contratto è condizionata all’accertamento

positivo che l’aderente al momento della conclusione del contratto conoscesse o avrebbe dovuto

conoscere con l’uso dell’ordinaria diligenza le predette condizioni generali. Inoltre l’efficacia di

alcune clausole vessatorie non si produce in favore dell’impresa che le abbia predisposte se non

sono specificatamente approvate per iscritto da parte dell’aderente. L’art. 1341 trova applicazione

anche nel caso di contratto concluso tra privato con moduli o formulari prestampati che possono

ridurre l’attenzione delle parti sul carattere vessatorio di talune clausole.

90) FORME DI PUBBLICITA’

Pubblicità-notizia

La pubblicità-notizia (detta anche pubblicità notificativa) si limita a dare notizia di determinati fatti,

senza che la sua omissione impedisca ai medesimi di produrre i loro effetti giuridici o ne determini

l'invalidità. Essa, dunque, non costituisce un onere ma, semmai, un dovere laddove sia prevista

una sanzione in caso di omissione.

Sono esempi di pubblicità-notizia nell'ordinamento italiano:

• l'iscrizione degli imprenditori nella sezione speciale del registro delle imprese (art. 8,

comma 5, legge 29 dicembre 1993, n. 580);

23 • la pubblicazione di matrimonio (art. 93 c.c.);

• l'annotazione a margine dell'atto di nascita della sentenza di interdizione (art. 423 c.c.);

• la trascrizione nei registri immobiliari delle accettazioni di eredità e degli acquisti di legato

(art. 2648 c.c.).

Pubblicità dichiarativa

La pubblicità dichiarativa è volta a rendere opponibili a determinati soggetti i fatti per cui è prevista

(ad esempio, a rendere opponibile un negozio giuridico ai terzi): la sua omissione, pur non

determinando l'invalidità, impedisce che il fatto produca effetti giuridici nei confronti di tali soggetti.

L'ordinamento può configurare la pubblicità come condizione sufficiente ma non necessaria per

l'opponibilità, allorché consenta di provare, in alternativa, che il soggetto era comunque a

conoscenza del fatto, nonostante la mancata pubblicità; oppure può configurarla come condizione

necessaria, oltre che sufficiente, sicché la mancata pubblicità preclude in ogni caso l'opponibilità,

quand'anche il soggetto fosse venuto altrimenti a conoscenza del fatto. Nell'uno come nell'altro

caso, la pubblicità dichiarativa costituisce, dunque, un onere affinché il fatto possa produrre i suoi

effetti giuridici nei confronti di chiunque ed essere, quindi, pienamente efficace.

Sono esempi di pubblicità dichiarativa nell'ordinamento italiano:

• l'iscrizione degli imprenditori, diversi dalle società di capitali e dalle società cooperative,

nella sezione ordinaria del registro delle imprese (art. 2193 c.c.);

• la trascrizione nei registri immobiliari dei contratti che trasferiscono la proprietà di beni

immobili (art. 2644 c.c.).

Pubblicità costitutiva

La pubblicità costitutiva è requisito necessario affinché la fattispecie si perfezioni, sicché in sua

mancanza l'atto è privo di validità e non produce effetti nei confronti di chiunque (quindi né tra le

parti del negozio giuridico, né verso i terzi). Essa è, dunque, un onere al fine dell'efficacia e della

validità dell'atto.

Sono esempi di pubblicità costitutiva nell'ordinamento italiano:

• l'iscrizione delle società di capitali nella sezione ordinaria del registro delle imprese (art.

2331 c.c.);

• l'iscrizione delle ipoteche nei registri immobiliari (art. 2808 c.c.).

91) QUANDO SI ANNULLA IL CONTRATTO I TERZI DEVONO RESTITUIRE IL BENE

CEDUTO?IN QUALI CASI DEVONO RESTITUIRE IL BENE ED AVERE IL

RISARCIMENTO DEL DANNO?IN QUALI CASI SI TENGONO IL BENE?

(art. 1445)Non devono restituire il bene se lo hanno acquistato in buona fede e se lo hanno

acquistato a titolo oneroso; in tutti gli altri casi devono restituirlo, cioè la pronuncia di annullamento

implica l’obbligo a restituire le prestazioni già eseguite secondo il principio di ripetizione

dell’indebito

92) RESCISSIONE DEL CONTRATTO(art. 1447)

La rescissione del contratto può chiedersi per anomalie verificatesi al momento della

conclusione a) perché concluso in stato di pericolo, oppure b) per lesione/in stato di bisogno. In

alcuni casi accade che le prestazioni che sono poste in capo alle parti di un contratto siano inique,

nel senso che l’una parte debba all’altra molto più di quanto essa ha diritto a ricevere in

contraccambio.

Il Codice Civile prevede per queste ipotesi la rescissione del contratto, ovverosia la possibilità di

far venir meno il vincolo contrattuale in essere tra le parti attraverso una pronuncia del giudice.

Precisamente, la rescissione del contratto si può chiedere:

Stato di pericolo: un contratto è stato concluso a condizioni inique da una soggetto che vi è stato

costretto dalla necessità di salvare sé stesso od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla

persona; è necessario che il pericolo sia attuale, futuro o temuto purchè sia immanente ed è

necessario che il pericolo era noto alla controparte

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Stato di bisogno (o per lesione): vi è sproporzione tra la prestazione di una delle parti e quella

dell’altra e ciò consegua allo stato di bisogno della parte danneggiata, di cui l’altra parte abbia

approfittato per trarne vantaggio. La lesione deve essere particolarmente elevata, si richiede cioè

che il valore della prestaz

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A.A. 2013-2014
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luigi1046 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Macioce Francesco.