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ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

Sono considerati elettori tutti i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di

età. Il voto è libero e segreto. L’esercizio del voto è un dovere civico.

Per elettorato attivo si intende la capacità di ogni cittadino maggiorenne di

esprimere, tramite il proprio voto, la preferenza per un candidato che ricoprirà le

cariche pubbliche. Quindi la capacità di eleggere i propri rappresentanti.

Possono votare dopo il diciottesimo anno di età sia alla Camera dei Deputati che al

Senato della Repubblica.

Per elettorato passivo invece si intende la possibilità per ogni cittadino di essere

eletto per ricoprire cariche pubbliche.

Per essere eletto alla Camera dei Deputati bisogna aver compiuto 25 anni.

Per essere eletto al Senato della Repubblica bisogna aver compiuto 40 anni.

Lezione 18

IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Il parlamento quando si riunisce in seduta comune significa che le due camere si

riuniscono congiuntamente.

Il presidente della Camera dei deputati presiede il parlamento in seduta comune.

I casi in cui quest’ultimo si riunisce sono: elezione del presidente della repubblica;

giuramento del presidente della repubblica; messa in stato di accusa del presidente

della repubblica; elezione di ⅓ dei dei componenti del Consiglio superiore della

magistratura; elezione di 5 giudici costituzionali.

SVOLGIMENTO DEI LAVORI NELLE CAMERE

Le sedute delle camere sono pubbliche, quindi possono essere viste e seguite da

tutti. Esistono anche le sedute segrete, su decisione delle due camere.

Alle sedute partecipa anche il Governo che ha diritto di essere sentito ogni volta

che lo chiede. Poiché le deliberazioni delle camere abbiano validità è necessario

che vi siano i seguenti requisiti: Quorum funzionale o strutturale.

Ovvero è necessario che siano presenti la maggior parte dei componenti o, nel

secondo caso, è necessario che la proposta sia votata dalla maggioranza.

Le votazioni possono essere palesi o anonime, solitamente si utilizza un sistema

elettronico. 7

Lezione 21

LO STATUS DI PARLAMENTARE

Con status di parlamentare si intende la posizione in cui i deputati della camera e

del senato si trovano in quanto appartengono alle camere elettive.

Questo status si acquista con le elezioni nel caso della camera e con la

comunicazione della nomina nel caso del senato.

Lezione 23

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI

ORDINARIE

Il procedimento di formazione delle leggi ordinarie prevede le seguenti fasi:

-Fase dell’iniziativa, essa spetta al Governo, CNEL, consigli regionali, al corpo

elettorale (almeno 50000 elettori) e ad ogni singolo deputato/senatore.

-Fase delll’istruttoria, il progetto di legge viene dato al Presidente della Camera

che lo assegnerà alla commissione parlamentare.

Quest’ultima può operare in:

● sede referente, dove viene analizzato il disegno di legge articolo per

articolo e infine si arriva al voto nella sua interezza;

● sede legislativa, la commissione si occupa di analizzare, votare e

approvare il disegno di legge;

● sede redigente, il testo che viene presentato alla camera sarà votato

nella sua interezza (quindi senza analizzare articolo per articolo).

Concluso il lavoro delle commissioni il progetto di legge passa alla votazione delle

Camere. Se ottiene la maggioranza (dei voti dei presenti in aula) il disegno di

legge si intende approvato e passa all'altra camera la quale se vota favorevolmente

al progetto senza apportarvi modifiche fa sì che sia completata la fase deliberativa.

-Fase dell’integrativa dell’efficacia, a questo punto il disegno di legge passa al

PDR per la promulgazione, egli però può decidere di chiedere (con un messaggio

motivato) una modifica. Le camere possono cambiare il disegno di legge o

approvarlo nuovamente, nel secondo caso il Presidente è obbligato a promulgarlo.

-Fase dell’entrata in vigore, subito dopo la promulgazione, o entro 30 giorni da

essa la legge deve essere pubblicata. Viene posto il sigillo alla legge (dal Ministro 8

della Giustizia), e successivamente viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Dopo

15 giorni la legge entra in vigore.

Lezione 24

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI

COSTITUZIONALI

Il procedimento è sempre affidato al Parlamento ma attraverso un procedimento

aggravato.

Come afferma l’art. 138 della Costituzione: le leggi costituzionali e le leggi di

revisione costituzionale devono essere adottate da due successive deliberazioni

con intervallo non inferiore ai 3 mesi. Inoltre devono essere approvate a

maggioranza assoluta dai membri di ciascuna camera nella seconda votazione.

L’intervallo serve per:

-ponderare maggiormente l’approvazione

- verificare che la maggioranza non sia stata occasionale

Si possono verificare vari casi tra cui:

1.La votazione non raggiunge la maggioranza, quindi la metà + 1 dei presenti

definita maggioranza semplice, la legge non è approvata perché nella seconda

votazione serve la maggioranza assoluta.

2.Il progetto è approvato con la maggioranza qualificata ⅔ dei presenti, la legge

viene immediatamente promulgata.

3. Il progetto viene approvato dalla maggioranza assoluta (la metà + 1 dei

votanti), la legge non viene promulgata ma pubblicata.

Dopo 3 mesi dalla pubblicazione si può:

- indire un referendum popolare, il quale può essere chiesto da 500000 elettori, ⅕

dei membri di ciascuna camera, 5 consigli regionali.

Se il referendum ha esito contrario, la legge non sarà promulgata

Se il referendum ha esito favorevole, la legge sarà promulgata

- la legge viene passata al Presidente della Repubblica che la promulgherà e la

legge entrerà in vigore. 9

Lezione 25

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il presidente della repubblica è capo dello stato e rappresenta l’unità nazionale,

rappresenta un organo autonomo e indipendente.

I requisiti che servono per diventare PDR sono:

-aver compiuto il 50 anno di età

-godere dei diritti civili e politici

-essere cittadino italiano

- carica è incompatibile con tutte le altre

L’elezione avviene per scrutinio segreto ed è necessaria la maggioranza ⅔ dei

votanti.

Il PDR resta in carica 7 anni e può essere rieletto (non ci sono leggi contrarie a

riguardo)

La cessazione della carica può avvenire per:

-scadenza del settennato

-messa in stato d’accusa per alto tradimento o attentato alla costituzione

-permanente impedimento permanente

- morte o dimissioni

- perdita di uno dei requisiti

Lezione 30

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: PRINCIPI

COSTITUZIONALI

La pubblica amministrazione non ha una definizione specifica.

Dal punto di vista soggettivo si intende tutti quegli enti che si occupano di svolgere

pubbliche funzioni.

Dal punto di vista oggettivo si intende quelle attivitià che si occupano degli interessi

pubblici.

I principi costituzionali sull’amministrazione sono:

-principio di legalità, tutti gli uffici sono organizzati con disposizioni di legge in

modo da garantire l’imparzialità e la professionalità.

-principio di imparzialità, tutti coloro che lavorano all’interno dei pubblici uffici

devono mantenere una certa distanza dai clienti e non possono compiere

favoritismi di alcun tipo. 10

-principio del pubblico concorso, agli uffici di amministrazione si accede per

concorsi pubblici

-principio della ragionevolezza, la pubblica amministrazione deve seguire i principi

di razionalità nell’eseguire il proprio lavoro

-principio di buon andamento, il lavoro deve tener conto dell'efficacia,

dell’efficenza e dei parametri di economicità.

Lezione 31

IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il provvedimento amministrativo è l’atto conclusivo del procedimento

amministrativo.

i caratteri del provvedimento sono:

-tipicità, atti predeterminati dalla legge;

-esecutivita, l’atto produce effetti in modo automatico e conseguente alla sua

adozione;

-unilateralità, attitudine dell’atto ad incidere in modo imperativo sulle situazioni

giuridiche dei soggetti destinatari;

-esecutorietà, la P.A. può eseguire gli atti anche se non eseguiti dai diretti

interessati.

Lezione 32

TUTELA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE

Contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e

degli interessi legittimi.

A tutti è data la possibilità di ricorso presso gli organi della giustizia amministrativa

o di azione presso i giudici ordinari.

In Italia vige un sistema dualistico di giustizia amministrativa per cui la tutela dei

cittadini contro gli atti della P.A. è divisa tra giudice ordinario e il giudice

amministrativo, competenti a seconda del tipo di situazione giuridica fatta valere.

Se il soggetto colpito da un atto amministrativo vede leso il proprio diritto

soggettivo, la competenza è del giudice ordinario che non può annullare l'atto

amministrativo impugnato, ma può solo disapplicarlo e procedere al risarcimento

del danno. 11

Se viene scalfito un interesse legittimo, la competenza è del giudice amministrativo

che può annullare l'atto.

Lezione 34

IL SISTEMA GIURISDIZIONALE → GIURISDIZIONE

ORDINARIA E SPECIALE

Il sistema giurisdizionale: l’ordinamento italiano è ispirato al principio di unicità

della giurisdizione secondo cui la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati

ordinari.

La giurisdizione si divide in:

● Ordinaria → è esercitata da magistrati ordinari e la Costituzione prevede, per

garantirne l’indipendenza, un organo di autogoverno il c.d. Consiglio supremo

della magistratura.

La giurisdizione ordinaria si divide in :

-penale: persegue i diritti soggettivi dell’individuo nelle controversie tra

pubblica amministrazione e privato

-civile: persegue l’interesse della collettività e prevede sanzioni penali in caso

di violazioni.

● Speciale → ciascun individuo deve conoscere preventivamente il giudice per

ogni tipo di controversia.

Vi sono giudici speciali preesistenti:

-giudici amministrativi: tutelano gli interessi legittimi lesi da un atto della P.A.

-Corte dei Conti: composta da magistrati contabili. Essi si occupano di

problemi riguardo le pensioni, la contabilità pubblica.

-tribunali militari: hanno specifiche competenze in tempo di guerra e in tempo

di pace (reati militari commessi dalle forze armate)

- tribunale superiore delle acque pubbliche

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA

Rappresenta l’organo di autogoverno della Magistratura e h

Dettagli
A.A. 2023-2024
20 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher irenevitali2003 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzione di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Turco Arnaldo.