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ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
Sono considerati elettori tutti i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di
età. Il voto è libero e segreto. L’esercizio del voto è un dovere civico.
Per elettorato attivo si intende la capacità di ogni cittadino maggiorenne di
esprimere, tramite il proprio voto, la preferenza per un candidato che ricoprirà le
cariche pubbliche. Quindi la capacità di eleggere i propri rappresentanti.
Possono votare dopo il diciottesimo anno di età sia alla Camera dei Deputati che al
Senato della Repubblica.
Per elettorato passivo invece si intende la possibilità per ogni cittadino di essere
eletto per ricoprire cariche pubbliche.
Per essere eletto alla Camera dei Deputati bisogna aver compiuto 25 anni.
Per essere eletto al Senato della Repubblica bisogna aver compiuto 40 anni.
Lezione 18
IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE
Il parlamento quando si riunisce in seduta comune significa che le due camere si
riuniscono congiuntamente.
Il presidente della Camera dei deputati presiede il parlamento in seduta comune.
I casi in cui quest’ultimo si riunisce sono: elezione del presidente della repubblica;
giuramento del presidente della repubblica; messa in stato di accusa del presidente
della repubblica; elezione di ⅓ dei dei componenti del Consiglio superiore della
magistratura; elezione di 5 giudici costituzionali.
SVOLGIMENTO DEI LAVORI NELLE CAMERE
Le sedute delle camere sono pubbliche, quindi possono essere viste e seguite da
tutti. Esistono anche le sedute segrete, su decisione delle due camere.
Alle sedute partecipa anche il Governo che ha diritto di essere sentito ogni volta
che lo chiede. Poiché le deliberazioni delle camere abbiano validità è necessario
che vi siano i seguenti requisiti: Quorum funzionale o strutturale.
Ovvero è necessario che siano presenti la maggior parte dei componenti o, nel
secondo caso, è necessario che la proposta sia votata dalla maggioranza.
Le votazioni possono essere palesi o anonime, solitamente si utilizza un sistema
elettronico. 7
Lezione 21
LO STATUS DI PARLAMENTARE
Con status di parlamentare si intende la posizione in cui i deputati della camera e
del senato si trovano in quanto appartengono alle camere elettive.
Questo status si acquista con le elezioni nel caso della camera e con la
comunicazione della nomina nel caso del senato.
Lezione 23
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI
ORDINARIE
Il procedimento di formazione delle leggi ordinarie prevede le seguenti fasi:
-Fase dell’iniziativa, essa spetta al Governo, CNEL, consigli regionali, al corpo
elettorale (almeno 50000 elettori) e ad ogni singolo deputato/senatore.
-Fase delll’istruttoria, il progetto di legge viene dato al Presidente della Camera
che lo assegnerà alla commissione parlamentare.
Quest’ultima può operare in:
● sede referente, dove viene analizzato il disegno di legge articolo per
articolo e infine si arriva al voto nella sua interezza;
● sede legislativa, la commissione si occupa di analizzare, votare e
approvare il disegno di legge;
● sede redigente, il testo che viene presentato alla camera sarà votato
nella sua interezza (quindi senza analizzare articolo per articolo).
Concluso il lavoro delle commissioni il progetto di legge passa alla votazione delle
Camere. Se ottiene la maggioranza (dei voti dei presenti in aula) il disegno di
legge si intende approvato e passa all'altra camera la quale se vota favorevolmente
al progetto senza apportarvi modifiche fa sì che sia completata la fase deliberativa.
-Fase dell’integrativa dell’efficacia, a questo punto il disegno di legge passa al
PDR per la promulgazione, egli però può decidere di chiedere (con un messaggio
motivato) una modifica. Le camere possono cambiare il disegno di legge o
approvarlo nuovamente, nel secondo caso il Presidente è obbligato a promulgarlo.
-Fase dell’entrata in vigore, subito dopo la promulgazione, o entro 30 giorni da
essa la legge deve essere pubblicata. Viene posto il sigillo alla legge (dal Ministro 8
della Giustizia), e successivamente viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Dopo
15 giorni la legge entra in vigore.
Lezione 24
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI
COSTITUZIONALI
Il procedimento è sempre affidato al Parlamento ma attraverso un procedimento
aggravato.
Come afferma l’art. 138 della Costituzione: le leggi costituzionali e le leggi di
revisione costituzionale devono essere adottate da due successive deliberazioni
con intervallo non inferiore ai 3 mesi. Inoltre devono essere approvate a
maggioranza assoluta dai membri di ciascuna camera nella seconda votazione.
L’intervallo serve per:
-ponderare maggiormente l’approvazione
- verificare che la maggioranza non sia stata occasionale
Si possono verificare vari casi tra cui:
1.La votazione non raggiunge la maggioranza, quindi la metà + 1 dei presenti
definita maggioranza semplice, la legge non è approvata perché nella seconda
votazione serve la maggioranza assoluta.
2.Il progetto è approvato con la maggioranza qualificata ⅔ dei presenti, la legge
viene immediatamente promulgata.
3. Il progetto viene approvato dalla maggioranza assoluta (la metà + 1 dei
votanti), la legge non viene promulgata ma pubblicata.
Dopo 3 mesi dalla pubblicazione si può:
- indire un referendum popolare, il quale può essere chiesto da 500000 elettori, ⅕
dei membri di ciascuna camera, 5 consigli regionali.
Se il referendum ha esito contrario, la legge non sarà promulgata
Se il referendum ha esito favorevole, la legge sarà promulgata
- la legge viene passata al Presidente della Repubblica che la promulgherà e la
legge entrerà in vigore. 9
Lezione 25
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Il presidente della repubblica è capo dello stato e rappresenta l’unità nazionale,
rappresenta un organo autonomo e indipendente.
I requisiti che servono per diventare PDR sono:
-aver compiuto il 50 anno di età
-godere dei diritti civili e politici
-essere cittadino italiano
- carica è incompatibile con tutte le altre
L’elezione avviene per scrutinio segreto ed è necessaria la maggioranza ⅔ dei
votanti.
Il PDR resta in carica 7 anni e può essere rieletto (non ci sono leggi contrarie a
riguardo)
La cessazione della carica può avvenire per:
-scadenza del settennato
-messa in stato d’accusa per alto tradimento o attentato alla costituzione
-permanente impedimento permanente
- morte o dimissioni
- perdita di uno dei requisiti
Lezione 30
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: PRINCIPI
COSTITUZIONALI
La pubblica amministrazione non ha una definizione specifica.
Dal punto di vista soggettivo si intende tutti quegli enti che si occupano di svolgere
pubbliche funzioni.
Dal punto di vista oggettivo si intende quelle attivitià che si occupano degli interessi
pubblici.
I principi costituzionali sull’amministrazione sono:
-principio di legalità, tutti gli uffici sono organizzati con disposizioni di legge in
modo da garantire l’imparzialità e la professionalità.
-principio di imparzialità, tutti coloro che lavorano all’interno dei pubblici uffici
devono mantenere una certa distanza dai clienti e non possono compiere
favoritismi di alcun tipo. 10
-principio del pubblico concorso, agli uffici di amministrazione si accede per
concorsi pubblici
-principio della ragionevolezza, la pubblica amministrazione deve seguire i principi
di razionalità nell’eseguire il proprio lavoro
-principio di buon andamento, il lavoro deve tener conto dell'efficacia,
dell’efficenza e dei parametri di economicità.
Lezione 31
IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Il provvedimento amministrativo è l’atto conclusivo del procedimento
amministrativo.
i caratteri del provvedimento sono:
-tipicità, atti predeterminati dalla legge;
-esecutivita, l’atto produce effetti in modo automatico e conseguente alla sua
adozione;
-unilateralità, attitudine dell’atto ad incidere in modo imperativo sulle situazioni
giuridiche dei soggetti destinatari;
-esecutorietà, la P.A. può eseguire gli atti anche se non eseguiti dai diretti
interessati.
Lezione 32
TUTELA NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Contro gli atti della P.A. è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e
degli interessi legittimi.
A tutti è data la possibilità di ricorso presso gli organi della giustizia amministrativa
o di azione presso i giudici ordinari.
In Italia vige un sistema dualistico di giustizia amministrativa per cui la tutela dei
cittadini contro gli atti della P.A. è divisa tra giudice ordinario e il giudice
amministrativo, competenti a seconda del tipo di situazione giuridica fatta valere.
Se il soggetto colpito da un atto amministrativo vede leso il proprio diritto
soggettivo, la competenza è del giudice ordinario che non può annullare l'atto
amministrativo impugnato, ma può solo disapplicarlo e procedere al risarcimento
del danno. 11
Se viene scalfito un interesse legittimo, la competenza è del giudice amministrativo
che può annullare l'atto.
Lezione 34
IL SISTEMA GIURISDIZIONALE → GIURISDIZIONE
ORDINARIA E SPECIALE
Il sistema giurisdizionale: l’ordinamento italiano è ispirato al principio di unicità
della giurisdizione secondo cui la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati
ordinari.
La giurisdizione si divide in:
● Ordinaria → è esercitata da magistrati ordinari e la Costituzione prevede, per
garantirne l’indipendenza, un organo di autogoverno il c.d. Consiglio supremo
della magistratura.
La giurisdizione ordinaria si divide in :
-penale: persegue i diritti soggettivi dell’individuo nelle controversie tra
pubblica amministrazione e privato
-civile: persegue l’interesse della collettività e prevede sanzioni penali in caso
di violazioni.
● Speciale → ciascun individuo deve conoscere preventivamente il giudice per
ogni tipo di controversia.
Vi sono giudici speciali preesistenti:
-giudici amministrativi: tutelano gli interessi legittimi lesi da un atto della P.A.
-Corte dei Conti: composta da magistrati contabili. Essi si occupano di
problemi riguardo le pensioni, la contabilità pubblica.
-tribunali militari: hanno specifiche competenze in tempo di guerra e in tempo
di pace (reati militari commessi dalle forze armate)
- tribunale superiore delle acque pubbliche
IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA
MAGISTRATURA
Rappresenta l’organo di autogoverno della Magistratura e h