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Pertanto, se commettono un reato nell' esercizio delle loro funzioni, vengono
giudicati dal Tribunale. affinché possa avvenire un processo è però necessaria la
preventiva autorizzazione da parte della camera di appartenenza. L' autorizzazione
parlamentare è preceduta da accertamenti condotti da un apposito collegio di
magistrati, definito tribunale dei ministri, che al termine delle indagini, può disporre
l'archiviazione del caso se non si riscontrano elementi di colpevolezza, oppure può
disporre la trasmissione degli atti al Presidente della Camera competente. Questa
potrà negare l'autorizzazione e procede qualora ritenga che il ministro sotto accusa
abbia operato per tutelare un interesse dello Stato o per perseguire un interesse
pubblico.
15) Il regolamento di delegificazione
È stato introdotto il fenomeno dei regolamenti delegati o autorizzati. LA
particolarità di questi regolamenti è quella di declassare le leggi precedenti in
materia infatti l’assenza di una riserva di regolamentazione amministrativa ha
portato il legislatore ad occuparsi di aspetti marginali che hanno reso
ipertrofico l’ordinamento. La delegificazione si propone come rimedio
all’ipertrofia dell’ordinamento mediante declassamento delle leggi a
regolamento.
16) La ratifica dei trattati internazionali ed il loro significato giuridico:
È l'atto solenne del supremo organo dello Stato che interviene per impegnare
internazionalmente lo Stato stesso, vincolandosi così al trattato sottoscritto
precedentemente. La previa autorizzazione del Parlamento deve sussistere in alcuni
specifici casi, elencati dall'art. 80 Cost.
17) La revoca dell’atto amministrativo:
la revoca del provvedimento prescinde dall'esistenza di vizi di legittimità,
potendo essere disposta per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero
nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione
dell'interesse pubblico originario.
oltre al rispetto dell'obbligo motivazionale, l'adozione del provvedimento di
revoca è soggetta al rispetto di tutte le regole sul procedimento amministrativo:
fra queste, e in considerazione della forte incidenza che produce la revoca sulle
posizioni giuridiche soggettive, riveste grande importanza l'ottemperanza
dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del relativo procedimento; la revoca
produce effetti ex nunc, salvaguardando quelli medio tempore prodotti dal
provvedimento revocato;
18) Il Consiglio Superiore della Magistratura: composizione, natura e
compiti:
ferme restando le competenze del CSM; l'art. 101, comma 2, inoltre, garantisce
la piena autonomia e indipendenza dei giudici da ogni altro potere dichiarando
che essi sono soggetti soltanto alla legge. Il Consiglio superiore della
magistratura è l'organo che assicura l'autonomia dell'ordine giudiziario, e
quello a cui compete l'autogoverno dei magistrati ordinari, civili e penali. è
composto da 27 membri e presieduto dal Presidente della Repubblica che vi
partecipa di diritto. Altri membri di diritto sono il primo presidente e il
procuratore generale della Corte suprema di cassazione. Gli altri 24
[9]
componenti sono eletti per i 2/3 da tutti i magistrati ordinari tra gli
appartenenti a tutte le componenti della magistratura (membri togati, 16) e per
1/3 dal Parlamento riunito in seduta comune tra i professori universitari in
materie giuridiche e avvocati che esercitano la professione da almeno quindici
anni (membri laici, 8).
19) Gli organi delle persone giuridiche: assemblea dei soci e amministratori 20)
Leggi di amnistia e indulto:
L’amnistia costituisce una causa di estinzione del reato, mentre l’indulto è una
causa di estinzione della pena: pertanto, con l’amnistia lo Stato rinuncia
all’applicazione della pena, mentre con l’indulto si limita a condonare, in tutto
o in parte, la pena inflitta, senza però cancellare il reato. Amnistia e indulto
sono provvedimenti generali ad efficacia retroattiva e, come tali, si distinguono
dalla grazia (Potere di grazia. Diritto costituzionale), che, invece, è un
provvedimento individuale.
Amnistia e indulto vengono concessi con una legge deliberata a maggioranza dei due
terzi dei componenti di ciascuna Camera in ogni articolo e nella votazione finale (art.
79, co. 1, Cost.); mentre, prima dell’entrata in vigore della l. cost. n. 1/1992 (che ha
modificato il testo dell’art. 79 Cost.), erano concessi dal Presidente della Repubblica,
previa legge di delegazione da parte delle Camere.
21) I regolamenti comunitari ed il loro valore giuridico nell’ordinamento
italiano:
L’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione è di fondamentale
importanza per l’UE, in quanto impedisce che il diritto da essa elaborato sia
scalzato dal diritto nazionale e ne garantisce l’applicazione uniforme in tutti gli
Stati membri. In virtù di tale autonomia, le nozioni di diritto dell’Unione sono,
quindi, sempre definite fondamentalmente in funzione delle necessità di tale
diritto e degli obiettivi dell’UE.
22) Il procedimento amministrativo: le fasi e la funzione del responsabile del
procedimento:
Il procedimento amministrativo, nell'ordinamento giuridico italiano, è una
sequenza ordinata di atti finalizzata all'emanazione di un provvedimento
amministrativo.
Esso definisce l'azione dell'amministrazione pubblica nel perseguimento
del pubblico interesse e la vincola al rispetto di regole preordinate,
caratteristica generale dei moderni ordinamenti, ed è supervisionato dal
responsabile del procedimento amministrativo. Da non confondersi con il
processo amministrativo, che è invece il procedimento giurisdizionale per
controversie di diritto amministrativo.
La struttura del procedimento varia secondo l'organo competente ad emanare l'atto
terminale, la forma di quest'ultimo, il potere che viene esercitato ecc. Si può però
articolare la sequenza di atti e operazioni in alcune fasi, riscontrabili nella generalità
dei casi:
fase dell'iniziativa;
• fase istruttoria;
• fase costitutiva;
• fase integrativa dell'efficacia.
•
1) La fase dell'iniziativa è quella in cui viene avviato il procedimento. L'avvio può
essere deciso dallo stesso organo competente ad adottare l'atto terminale (avvio
d'ufficio) o essere conseguenza di un atto d'impulso, che può provenire da un privato
(istanza) o da un altro organo pubblico (richiesta, detta proposta quando, oltre a
chiedere l'avvio del procedimento, indica anche il contenuto del suo atto terminale).
2) La fase istruttoria comprende le attività volte alla ricognizione e alla
valutazione degli elementi rilevanti per la decisione finale. È questa la fase che
presenta maggior variabilità secondo la natura del procedimento.
Nella fase istruttoria l'organo competente (detto organo attivo) può acquisire il
giudizio di un altro organo, di solito collegiale (detto organo consultivo), per decidere
con cognizione di causa. L'atto con il quale viene manifestato tale giudizio è detto
"parere", che può essere:
parere facoltativo, se l'organo attivo non è tenuto a chiederlo;
• parere obbligatorio, se l'organo attivo è tenuto a chiederlo ma non a
• decidere in conformità ad esso;
parere vincolante, se l'organo attivo è tenuto a chiederlo e a decidere in
• conformità ad esso.
3) La fase costitutiva (detta anche fase deliberatoria o decisoria) è quella in cui
l'organo competente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, assume la sua
decisione e adotta l'atto terminale. Quest'ultimo, al termine della fase costitutiva, è
perfetto, ma non necessariamente efficace, ossia in grado di produrre i suoi effetti.
L'atto che conclude il procedimento può non avere natura di provvedimento.
4) La fase integrativa dell'efficacia comprende gli eventuali atti e operazioni,
successivi all'adozione dell'atto terminale, necessari affinché questo divenga efficace.
Rientrano in questa fase, tra gli altri:
la comunicazione o pubblicazione, in varie forme, dell'atto, quando questo è
• recettizio, ossia quando la sua efficacia è condizionata alla conoscenza da
parte del destinatario;
i controlli preventivi nel corso dei quali un organo diverso da quello attivo
• (detto organo di controllo) verifica la conformità dell'atto all'ordinamento
(controllo di legittimità) o la sua opportunità (controllo di merito); l'esito
positivo di tale verifica è condizione necessaria affinché l'atto possa
divenire efficace;
l'esecuzione forzata del provvedimento, anche avvalendosi della forza
• pubblica, qualora uno o più privati non vi ottemperino
Non costituiscono, invece, una fase del procedimento ma, semmai, un procedimento
a sé i controlli successivi. Anch'essi possono essere di legittimità o di merito ma, in
questo caso, l'esito positivo della verifica non condiziona l'efficacia dell'atto mentre,
sulla base dell'esito negativo, può essere adottato un provvedimento di rimozione
dell'atto stesso (annullamento) o dei suoi effetti (revoca).
23) I comitati interministeriali:
comitati interministeriali Strutture collegiali del governo, composte da ministri,
esperti e rappresentanti delle amministrazioni, atte a svolgere funzione di
coordinamento tra settori dell’amministrazione, per la cura di determinate materie
(per il C. Interministeriale per gli Affari Comunitari Europei CIACE; per il C.
➔
Interministeriale per la Programmazione Economica CIPE; per il C.
➔
Interministeriale per il Credito e il Risparmio CICR; per il C. Interministeriale per
➔
la Sicurezza della Repubblica CISR)
➔
24) Tipologie e valore giuridico delle sentenze della Corte Costituzionale: Le
sentenze della Corte Costituzionale possono essere di diverso tipo e contenuto:
- sentenze di accoglimento con le quali la Corte Costituzionale, dopo aver compiuto
una valutazione sulla questione di costituzionalità, la accoglie, dichiarando pertanto
incostituzionale la legge in esame.
Queste sentenze hanno efficacia erga omnes, ovvero nei confronti di tutti dal giorno
successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. Ciò implica che
qualunque altro giudice che si trovi ad applicare quella norma per decidere una
controversia non potrà più utilizzarla, essendo stata ritenuta incostituzionale.
- sentenze di rigetto con le quali la Corte Costituzionale, dopo aver effettuato il