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Norme nazionali e norme europee
Entrano nel nostro ordinamento grazie all'art.11 della Costituzione, tra norme nazionali e norme europee prevengono le seconde e le prime vengono disapplicate (ma esistono comunque).
Possiamo distinguere tra:
- Norme originarie: trattati
- Norme derivate: all'interno dei trattati
Le norme derivate possono essere:
- Obligatorie:
- Regolamenti: hanno portata generale (=colpiscono tutti: stati membri dell'UE, tutte le persone fisiche e giuridiche), obbligatori in tutti i loro elementi ed è direttamente applicabile in tutti gli stati membri
- Direttive: atti che vincolano gli stati membri e colpiscono solo essi (non persone fisiche e giuridiche) per quanto riguarda il risultato da raggiungere e non il modo; ogni stato spiega ai cittadini come raggiungere gli obiettivi attraverso una legge di recepimento
- Decisioni: obbligatorie in tutti i loro elementi (non hanno bisogno di legge di recepimento) solo per i destinatari (persona fisica, giuridica o stato). Possono essere positive o negative (=sanzione)
- Non vincolanti:
Basano i diritti fondamentali del nostro Stato caratteristiche:
- Scritta o non scritta/consuetudinaria
- Brevi o lunghe
- Flessibili (facilmente modificabili) o rigide
- Ottriate (stabilite da un re), pattizie o approvate con procedimento popolare (con referendum)
La Costituzione italiana è: scritta, rigida, lunga, votata, laica e democratica, composta da 139 articoli e approvata dall'assemblea costituente. I principi costituzionali sono contenuti nei primi 12 articoli della Cost.
- PRINCIPIO DEMOCRATICO: la sovranità appartiene al popolo che può esercitare democrazia DIRETTA (popolo partecipa direttamente alle decisioni politiche) o RAPPRESENTATIVA (il popolo sceglie i propri rappresentanti)
- PRINCIPIO PERSONALISTA: lo Stato deve riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che in formazioni sociali
- PRINCIPIO PLURALISTA: riconosce le formazioni sociali (gruppi intermedi, es: associazioni religiose, partiti politici)
sindacati..) nello Statodemocratico pluralista
PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, lingua, religione, razza, opinione politica, condizioni personali e sociali; è compito dello stato rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che limitano l'uguaglianza e la libertà dei cittadini
PRINCIPIO LAVORISTA: la Repubblica riconosce a tutti il diritto di lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto
4) Stato, Parlamento, elettorato passivo e attivo, seduta comune
Lo Stato può essere: assoluto, liberale, fascista, liberal-democratico, socialista, confessionale.
Gli elementi costitutivi dello Stato sono:
- POPOLO: cittadini su cui la sovranità si esercita
- TERRITORIO: area geografica ben definita su cui si diffonde la sovranità
- SOVRANITÀ: comprende un ordinamento giuridico e un ordinamento politico, che insieme
Stabiliscono le norme alle quali i cittadini devono sottostare. Il Parlamento è costituito da un bicameralismo perfetto e indifferenziato; la durata in carica delle camere è di 5 anni e non può essere prorogata (solo in caso di guerra).
FUNZIONI: legislativa, di indirizzo, di controllo e informazione, altre funzioni.
I membri del Parlamento sono soggetti ad incompatibilità e ineleggibilità.
CAMERA DEI DEPUTATI
- 630 deputati componenti
SENATO DELLA REPUBBLICA
- 315 senatori
- senatori a vita (ogni presidente della Repubblica può nominarne 5)
Min 18 anni elettorato attivo (chi può votare)
Min 25 anni elettorato passivo (chi può essere votato)
= funzioni =↓ seduta comune:
- elezione presidente della Repubblica (scrutinio segreto)
- giuramento presidente della Repubblica
- messa in stato d'accusa presidente della Repubblica
- elezione 8 componenti consiglio superiore della magistratura
- elezione 5 giudici della corte
costituzionale● elezione della lista dei giudici aggregati e della cortecostituzionale5) iter legislativo
I. INIZIATIVA (con un disegno o proposta di legge) possono esserepresentati da: governo, ciascun parlamentare, consigli regionali,cnel, 50mila elettori.
II. A CHI? presidente di camera o Senato→ la assegna ad unacommissione competente in materia che può agire in:
A. SEDE REFERENTE: la maggior parte del lavoro viene fattoin assemblea di 1 delle 2 camere
B. SEDE LEGISLATIVA: (è + veloce ma + pericoloso, perchèpoche persone decidono per uno stato intero)viene tuttofatto in commissione
C. SEDE REDIGENTE: la maggior parte del lavoro viene svoltoin commissione
III. APPROVAZIONE: dopo che il disegno di legge è stato approvato dauna camera passa all’altra (sistema delle navette) e continuerà atraslare finchè non sarà approvato da entrambe le camere
IV. PROMULGAZIONE: spetta al presidente della Repubblica che può:
promulgare→ PUBBLICAZIONE in Gazzetta ufficiale, entreràin vigore dopo 15 giorni (vacatio legis)
non promulgare: può farlo solo una volta e la legge ritornaalle camere
6) decreto legislativo
E’ fatto dal Governo su proposta del Parlamento che presenta una legge didelegazione (approvata solo in sede referente) che specifica: oggetto(=cosaregola),principi e criteri direttivi (per evitare eccesso di delega →decreto diventaillegittimo) ei tempi. Il decreto legislativo ha forza di legge.Il Governo può accettare o no la legge di delegazione, se accetta il decreto verràfatto approvare dal presidente della Repubblica e successivamente pubblicato ingazzetta ufficiale.
7) decreto legge
Viene fatto dal Governo in caso di necessità o di urgenza e ha forza di legge.
approvato dal presidente della Repubblica
pubblicato in gazzetta ufficiale e valido da subito (VACATIO LEGIS ZERO)perchè decade dopo 60 giorni ↓lo stesso giorno della
pubblicazione viene presentato al Parlamento che ha 60 giorni per:
- CONVERTIRLO→ LEGGE DI CONVERSIONE (il decreto diventa una vera e propria legge e permangono gli effetti prodotti dal decreto dalla data della sua entrata in vigore)
- CONVERTIRLO CON MODIFICHE (=emendamenti) che avranno effetto dall’entrata in vigore (=ex nunc)
- NON CONVERTIRLO: decade dopo 60 giorni e i suoi effetti possono permanere o meno a seconda di quello che vi è scritto
8) referendum abrogativo
E’ il più importante strumento di democrazia diretta del popolo con il quale si possono abrogare leggi o atti aventi forza di legge.
Non possono essere abrogate:
- leggi tributarie e di bilancio
- leggi di amnistia e indulto
- fonti secondarie
- fonti regionali
- leggi di ratifica dei trattati internazionali
Il referendum è valido solo se votano il 50% +1 degli elettori (QUORUM)
come funziona:
- Può essere richiesto entro il 30 settembre di ogni anno da:
- 500 mila elettori
- Consigli regionali
- La Corte Costituzionale controlla la conformità della richiesta
- Presidente della Repubblica fissa il giorno della votazione tra il 15 aprile e il 15 giugno
- Governo
Ha il potere esecutivo (prendere decisioni), nei casi di decreto legge e di decreto legislativo gode anche della funzione legislativa, è un organo complesso composto da:
- Consiglio dei ministri
- Presidente del consiglio dei ministri (nominato dal presidente della Repubblica, funzioni: pone la "mozione di sfiducia", coordina i ministri, presenta alle camere i disegni di legge di iniziativa del Governo, dirige la politica del Governo)
- Ministri
Il Governo si forma con la MOZIONE DI FIDUCIA del Parlamento che deve essere:
- Motivata
- Ad appello nominale
- A maggioranza semplice
La MOZIONE DI SFIDUCIA invece implica lo scioglimento del Governo, deve essere:
- Firmata da almeno 1/10 dei componenti della camera
- Votata per appello nominale a maggioranza semplice
messa in discussione non prima di 3 giorni dalla presentazione
La “questione di fiducia” è uno strumento molto usato dal Governo, attraverso questa esso può dichiarare che il disegno di legge è fondamentale e ne esige l’approvazione altrimenti procederà a dimettersi/crisi di Governo (caso Renzi).
10) regioni
Le regioni Italiane sono 20 (15 a statuto ORDINARIO e 5 a statuto SPECIALE (approvati con legge costituzionale)).
Gli organi regionali sono 3:
I. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (vertice dell’esecutivo e capo della regione)
II. GIUNTA REGIONAL