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TITOLO V DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

La ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni è regolamentata dall’articolo 117 della

Costituzione. Antecedentemente alla riforma, intervenuta e nel testo del 1948 erano elencate solo

materie di competenza regionale, da emanare nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato,

purché le medesime non fossero in contrasto con l’interesse nazionale. Prima della riforma, in

sostanza, l’articolo 117 indicava quali fossero le materie in cui le Regioni potevano legiferare nel

rispetto dei principi della legge nazionale, dell'interesse statale e delle altre Regioni. Nel novero della

riforma invece le materie sono tassativamente indicate, sia quelle di competenza esclusiva statale, sia

quelle concorrenti, indicando tra l’altro che le materie che non rientrano espressamente nella

competenza statale rientrano nella potestà regionale. La riforma del 2001 è andata quindi ad

intervenire sul criterio di ripartizione, producendo un vero e proprio elenco in cui si indicano le

competenze esclusive di competenza dello Stato centrale, le quali sono ad esso attribuite in virtù del

fatto che toccano valori che coinvolgono l’intera comunità e pertanto è stato suddiviso in base ad un

determinato criterio oggettivo facendo riferimento a puntuali ambiti (immigrazione, difesa, forze

armate ecc), mentre in altri casi le materie sono stati suddivise in considerazione del principio di

sussidiarietà verticale (quelle attribuite alle regioni). Nel novero della riforma inoltre, non va

tralasciato il carattere trasversale di alcune materie le quali fanno riferimento non ad oggetti precisi,

,

ma alle finalità che devono essere perseguite, andando ad intrecciarsi con una pluralità di interessi,

incidendo in tal modo su ambiti di competenza concorrente o residuale delle regioni. In tale ottica

proprio in virtù del raggiungimento di un ben determinato scopo, la potestà legislativa statale può

essere esercitata al di là dei confini della materia stessa, si pensi ad esempio ad un’interferenza che

possa realizzarsi per la tutela dell’ambiente, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse,

anche regionali, fermo restando che allo Stato spettano le determinazioni rispondenti ad esigenze

meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale.

77 - LA POTESTA’ LEGISLATIVA CONCORRENTE PRIMA E DOPO LA RIFORMA DEL

TITOLO V DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE

La ripartizione della potestà legislativa tra Stato e Regioni è regolamentata dall’articolo 117 della

Costituzione. Antecedentemente alla riforma intervenuta, nel testo del 1948 erano elencate solo

materie di competenza regionale, da emanare nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato,

purché le medesime non fossero in contrasto con l’interesse nazionale. Nel nuovo inquadramento post

riforma del 2001, invece si sono stabiliti dei criteri di ripartizione ben definiti, riservando allo Stato

alcune competenze in maniera esclusiva ed attribuendo alle Regioni la potestà sia esclusiva che

concorrente. Con tale riforma senz’altro le Regioni sono state dotate di un’autonomia più ampia,

seppur dettagliate le diverse competenze, lasciando tra l’altro in capo alla regione la possibilità di

intervenire in tutte le materie non espressamente attribuite allo Stato, ciò anche nell’ottica del

principio di sussidiarietà verticale che in via generale attribuisce le competenze generali alle autorità

amministrative più vicine ai cittadini.

Ulteriore evidenza va posta prima della riforma Costituzionale del 1999, in cui le forme di Governo

ordinarie erano determinare dalla medesima Carta Costituzionale, la quale imponeva un modello

assemblare, mentre a seguito della riforma, ogni Regione è libera di determinare la propria forma di

Governo tramite Statuto ed in attesa di tale determinazione, fu imposta la forma di governo

presidenziale.

78 – IL CONTENUTO DEGLI STATUTI REGIONALI

Gli Statuti Regionali, contengono la disciplina della propria organizzazione e del proprio

funzionamento per tutte le attività non regolate direttamente dalla Costituzione. Opera effettuare una

distinzione tra le Regioni a Statuto speciale e le Regioni a Statuto Ordinario. Le prima che sono

cinque, hanno forma e sostanza di leggi Costituzionali, non sono cioè espressione di autonomia, pur

costituendo la base dell’ordinamento regionale, le leggi dello Statuto, hanno tuttavia una limitazione

territoriale e sono in grado di derogare alla Costituzione purché ciò sia necessario per garantirne forme

e condizioni particolari di autonomia (art. 116 Cost). Mentre gli Statuti delle Regioni Ordinarie,

devono essere modificati ed approvati dal consiglio regionale con legge adottata a maggioranza

assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive ad intervallo non minore di due mesi.

La particolare procedura per l’approvazione e il contenuto vincolato alla Costituzione, fanno degli

Statuti delle fonti sovraordinate rispetto alle leggi ordinarie delle Regioni, con conseguente logica

che spetta alla Corte Costituzionale valutare la conformità di queste ultime rispetto alle disposizioni

dello Statuto.

79 – LA MOZIONE DI SFIDUCIA A LIVELLO REGIONALE

L’articolo 126 della Costituzione, al comma 2 stabilisce che il consiglio regionale, può esprimere la

sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante l’adozione di una mozione motivava,

sottoscritta almeno da un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza

assoluta dei componenti. A livello regionale la mozione di sfiducia viene disciplinata anche dagli

statuti regionali, in cui si fa espresso richiamo alla norma così come riportata nella costituzione.

L’approvazione della mozione di sfiducia, la cui discussione non può avvenire prima che siano

trascorsi tre giorni dalla sua presentazione, comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del

Consiglio.

80 – DESCRIVERE LE CARATTERISTICHE DELLA FORMA DI GOVERNO DELLE

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

Le regioni italiane sono dotate di un da uno statuto, che in armonia con la Costituzione, ne determina

la forma di governo. Per forma di governo è inteso il rapporto che intercorre tra gli organi di un ente.

Gli organi di Governo della Regione sono :

- Consiglio regionale, carica elettiva a cui si accede mediante elezione diretta a suffragio

universale, con sistema proporzionale unitamente all’elezione del Presidente della Regione;

- Giunta regionale, organo esecutivo della regione, i cui membri sono scelti dal presidente e

questi possono appartenere o meno al Consiglio;

- Presidente della Giunta Regionale (Presidente della Regione), la cui carica è elettiva e diretta

a suffragio Universale, il cui unico limite è le non rieleggibilità immediata al termine del

secondo mandato.

A livello regionale esistono due principali forme di Governo, una assemblare, (in cui si elegge

direttamente solo il consiglio regionale, il quale a sua volta elegge la giunta e il presidente della

giunta) e presidenziale (in questo caso si procede all’elezione diretta sia del Consiglio regionale che

del presidente della Giunta, il quale provvede alla nomina dei membri della Giunta).

Prima della riforma Costituzionale del 1999, le forme di governo ordinarie erano determinate dalla

stessa costituzione che imponeva il modello assemblare, mentre a seguito della riforma, ogni Regione

è libera di determinare la propria forma di governo tramite Statuto, ed in attesa di tale determinazione

è stato imposta la forma di governo presidenziale.

81 – IL RIPARTO DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI

La Costituzione attribuisce alla Regione la potestà di adottare atti aventi valore di legge ordinaria

nelle materie indicate nell’articolo 117, la cui efficacia è limitata al solo territorio regionale. A seguito

della riforma del titolo V, la potestà legislativa delle regioni può essere:

- Bipartita o concorrente, (art. 117 c.3) spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento

ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

- Esclusiva o residuale, potestà riservata solo alle regioni a statuto speciale prima della riforma.

L’articolo 117 cost, fornisce un primo elenco di materie di esclusiva competenza statale, cui

fa seguito un elenco di materie in cui vi è un’attività legislativa concorrente (stato e regioni),

per tutte le materie non indicate in tali elenchi la potestà legislativa rimane in capo alle regioni

escludendo qualsiasi vincolo introdotto da legge dello Stato. Unico limite inderogabile a tale

esercizio è il rispetto delle norme contenute nella Costituzione, quelli che derivano

dall’ordinamento Comunitario e dagli obblighi internazionali.

82- IL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI STATUTI DELLE REGIONI A

STATUTO ORDINARIO

Per procedere ad approvazione e modifica degli Statuti delle Regioni Ordinarie, l’articolo 123 della

Costituzione detta i principi a cui tali operazioni debbano attenersi, ovvero, gli statuti sono approvati

o modificati dal consiglio regionale con legge adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti,

con due deliberazioni successive ad intervallo non minore di due mesi. Come per le leggi di revisione

costituzionale, lo statuto è sottoposto a referendum popolare se entro tre mesi dalla sua pubblicazione

ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione, o un quinto dei componenti del

Consiglio Regionale. Qualora lo statuto non venga approvato dalla maggioranza dei voti validi non

sarà promulgato, qualora invece venga promulgato ed il Governo ritenga di dover promuovere

questioni di legittimità costituzionale in relazione alle modifiche apportate allo Statuto, potrà

procedere dinanzi alla Corte Costituzionale nel termine di trenta giorni.

83- I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

L’articolo 134 della Costituzione attribuisce alla Corte Costituzionale il compito di giudicare sui

conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, inoltre la legge nr. 87 del 1953 all’articolo 37 stabilisce

che Il conflitto di interessi tra poteri dello Stato è risolto dalla Corte Costituzionale se insorge tra

organi deputati a dichiarare definitivamente la propria volontà rispetto al potere di cui sono

espressione e per la delimitazione della sfera di competenza determinata dalle norme Costituzionali.

Le disposizioni in esame, non forniscono una nozione chiara di cosa si debba intendere per potere

dello Stato, pertanto la stessa Corte Costituzionale ha posto rimedio a tale lacuna attraverso la propria

giurisprudenza. È stato infatti precisato dalla suprema Corte che l’articolo 37, fa riferimento ad organi

i cui atti o comportamenti siano idonei a config

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A.A. 2025-2026
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher caruso.margherita di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Podetta Marco.