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• DESCRIVERE LE CARATTERISTICHE DELLA FORMA DI GOVERNO DELLE REGIONI
A STATUTO ORDINARIO: La legge costituzionale 1/1999 riconosce alle Regioni
l'autonomia statutaria, compresa la competenza a definire la forma di governo. Ogni
Regione ha il potere di scegliere la propria forma di governo, sebbene la Costituzione
preveda una forma transitoria fino a quando le Regioni non aggiornano il proprio Statuto.
Questa forma transitoria prevede l'elezione popolare diretta del Presidente della Regione e
un Consiglio regionale eletto direttamente dagli elettori, con funzione legislativa. Le
relazioni tra Consiglio regionale e Presidente/Giunta seguono il modello neoparlamentare,
ma ogni Statuto regionale può integrare o modificare questo modello, fino ad escludere
l'elezione diretta del Presidente. Tuttavia, la scelta statutaria non può influire sul rapporto
di fiducia tra Consiglio e Giunta.
• IL RIPARTO DI COMPETENZE STATO – REGIONI: In materia di legislazione
concorrente, le Regioni hanno la competenza legislativa, ad eccezione della
determinazione dei principi fondamentali che spetta allo Stato. Le Regioni possono quindi
legislatore su tutte le materie non espressamente riservate alla legislazione statale.
• PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEGLI STATUTI DELLE REGIONI A STATUTO
ORDINARIO: L'art. 123 Cost. stabilisce che la legge approvata a maggioranza assoluta dei
componenti del Consiglio regionale è necessaria per l'approvazione e la modifica dello
statuto regionale, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo di almeno 2
mesi. Non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo per
questa legge. Il Governo della Repubblica può sollevare la questione di legittimità
costituzionale degli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro 30 giorni dalla
loro pubblicazione.
• I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE: La Corte costituzionale è competente a giudicare i
conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e tra lo Stato e le Regioni. I conflitti possono
essere tra articolazioni organizzative dello stesso Stato o tra enti distinti con personalità
giuridica pubblica. Il giudizio è contenzioso e avviene su ricorso delle parti interessate.
L'obiettivo della Corte è ripristinare il corretto esercizio delle attribuzioni costituzionali per
garantire l'equilibrio tra i poteri statali.
• LE SENTENZE INTERPRETATIVE: Le sentenze interpretative sono decisioni in cui il
giudice costituzionale rigetta o accoglie una questione a seconda della norma che ricava
dal testo esaminato. Il giudice risolve antinomie e contrasti tra norme di diverso rango,
giudicando sulle norme e utilizzando le disposizioni per tale sindacato. La Corte è chiamata
ad interpretare il parametro e l'oggetto in ogni decisione.
• LE SENTENZE DI RIGETTO E I LORO EFFETTI: Le decisioni interpretative di rigetto
della Corte costituzionale non hanno effetto vincolante per tutti, a differenza di quelle che
dichiarano l'illegittimità costituzionale di norme. Queste decisioni determinano solo un
vincolo negativo per il giudice del procedimento in cui è stata sollevata la questione.
• LE SENTENZE DI ACCOGLIMENTO E I LORO EFFETTI: Le sentenze di accoglimento
sono diverse da quelle di rigetto poiché hanno effetto nei confronti di tutti e definiscono
definitivamente la questione trattata. Se una questione viene sollevata nuovamente dopo
essere stata accolta, la Corte Costituzionale dichiarerà la sua manifesta inammissibilità in
quanto è stata già accolta in precedenza.
• IL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM: L'art. 2 legge costituzionale n. 1
del 1953 stabilisce che la Corte costituzionale ha il compito di valutare l'ammissibilità dei
Referendum. Sono esclusi dalla possibilità di essere sottoposti a referendum le leggi
tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, e di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali, come previsto dall'art. 75 della Costituzione. La Corte costituzionale ha
individuato ulteriori tipologie di norme che non possono essere sottoposte a referendum,
quali le disposizioni di rango costituzionale, le leggi dotate di una forza passiva rinforzata,
e le norme a contenuto costituzionalmente vincolato.
• I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE FRA POTERI DELLO STATO: Il procedimento
contenzioso tra organi competenti si origina per la definizione delle attribuzioni dei vari
poteri da norme costituzionali e si conclude con la pronuncia della Corte che specifica a
quale potere spettano le attribuzioni contestate e, se necessario, annulla un atto emanato
in modo sbagliato. Il conflitto può essere causato da un'usurpazione del potere o da un
cattivo uso dello stesso da parte di un altro organo o soggetto. È importante che ci sia un
reale interesse da parte di chi ricorre. Il conflitto di attribuzione è un giudizio avviato da
una parte e continua fino alla decisione della Corte, a meno che l'altra parte non decida di
rinunciare al ricorso.
• LE FUNZIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE: L'art. 134 Cost. afferma che la Corte
Costituzionale ha il compito di giudicare sulle controversie riguardanti la legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, sui
conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e tra lo Stato e le Regioni, e sulle accuse
promosse contro il Presidente della Repubblica. Inoltre, secondo l'art. 2 della legge
costituzionale 1/1953, spetta alla Corte Costituzionale decidere se le richieste di
referendum abrogativo presentate in conformità all'art. 75 Cost. siano ammissibili ai sensi
del 2° comma dello stesso articolo.
• GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ IN VIA PRINCIPALE: Il ricorso in via principale per
legittimità costituzionale è disciplinato dall'art. 127 della Costituzione. Tale possibilità è
riservata allo Stato e alle Regioni per impugnare leggi regionali e statali che eccedano le
competenze legislative stabilite dalla Costituzione. Il ricorso può essere promosso entro 60
giorni dalla pubblicazione della legge o atto che si intende impugnare. Il giudizio in via
principale è promosso da una parte e si estingue in caso di rinuncia del ricorrente, senza
possibilità di intervento di altri soggetti.
• GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE: La questione di
costituzionalità nel giudizio in via incidentale si verifica durante un processo e può essere
sollevata da una delle parti o d'ufficio dal giudice. Perché possa essere individuato un
giudizio di costituzionalità, è necessario che ci sia un giudice incardinato nell'ordinamento
giuridico e un processo in corso. Le parti coinvolte e il giudice devono specificare le
disposizioni di legge considerate illegittime e il parametro costituzionale violato.
• LA COMPOSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE: L'art. 135, commi 1° e 2°,
Cost., stabilisce che la Corte Costituzionale è composta da 15 giudici, nominati per un
terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per
un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte sono
scelti tra magistrati, professori universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno
venti anni di esperienza. Questa composizione mista garantisce professionalità,
competenza tecnica e indipendenza dai partiti politici. I giudici sono nominati seguendo
una ripartizione precisa: 5 dal Presidente della Repubblica, 5 dal Parlamento e 5 dalle
supreme magistrature.
• COSA ACCADE SE UN GIUDICE AMMINISTRATIVO ACCERTA CHE UN INTERESSE
LEGITTIMO È LESO DA UN ATTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE? L'art. 103
comma 1 della Costituzione stabilisce che il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
amministrativa hanno competenza per la tutela degli interessi legittimi e, su specifiche
materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi nei confronti della pubblica
amministrazione. I giudici amministrativi sono quindi competenti per le controversie in cui
la P.A. è coinvolta, garantendo la tutela degli interessi legittimi dei cittadini rispetto alle
decisioni e atti amministrativi.
• COSA ACCADE SE UN GIUDICE ORDINARIO ACCERTA CHE UN INTERESSE
LEGITTIMO È LESO DA UN ATTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE? Il giudice
ordinario si occupa delle controversie relative ai diritti soggettivi, mentre il giudice
amministrativo si occupa delle controversie riguardanti gli interessi legittimi.
• COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA: L'art. 104
Cost. stabilisce l'indipendenza della magistratura come ordine autonomo e il ruolo del
Consiglio superiore della magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica. Il
Consiglio è composto dal primo presidente e dal procuratore generale della Corte di
cassazione di diritto, mentre gli altri membri sono eletti dai magistrati e dal Parlamento. I
membri del Consiglio durano in carica 4 anni e non possono essere immediatamente
rieletti, inoltre non possono essere iscritti negli albi professionali o far parte del Parlamento
o di un Consiglio regionale durante il loro mandato. L'art. 105 Cost. prevede che il
Consiglio superiore della magistratura abbia competenza sulle assunzioni, assegnazioni,
trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati, secondo le
norme dell'ordinamento giudiziario.
• GLI EFFETTI NEL TEMPO DELLE PRONUNCE DI ACCOGLIMENTO: Il principio
secondo cui le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione significa che la decisione di incostituzionalità
ha efficacia retroattiva anche sui rapporti giuridici sorti anteriormente, purché ancora
pendenti. Si intendono per tali quei rapporti per i quali non sono scaduti i termini di
prescrizione o decadenza per l'esercizio dei relativi diritti e per i quali non si è formato il
giudicato.
• QUALI ERANO LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA RIFORMA
COSTITUZIONALE BOCCIATA CON IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4
DICEMBRE 2016? Il referendum costituzionale in Italia del 2016, tenutosi il 4 dicembre,
riguardava la riforma costituzionale Renzi-Boschi che mirava a modificare la seconda parte
della Costituzione. Il disegno di legge era stato approvato definitivamente dalla Camera il
12 aprile precedente e prevedeva una radicale riforma del Senato della Repubblica,
riducendo il numero dei senatori da 315 a 100 e limitandone le funzioni a rappresentare le
istituzioni territoriali. La Camera dei Deputati avrebbe mantenuto il ruolo di indirizzo
politico e controllo sul Governo. Sono state anche apportate modifiche nel meccanismo di
elezione del Presidente della Repubblica e nella nomina dei giudici della Corte
costituz