APERTE-CAMPIONE
4. Il diritto di azione
Il diritto di azione è il diritto soggettivo pubblico di chiedere al giudice una tutela giurisdizionale.
Esso trova fondamento nell’art. 24 Cost., che garantisce a tutti la possibilità di agire in giudizio per
la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Il diritto di azione è autonomo rispetto al diritto
sostanziale fatto valere: anche chi non ha effettivamente un diritto può agire in giudizio, perché ciò
che viene garantito è l’accesso alla tutela giurisdizionale, non il suo esito favorevole.
Tradizionalmente si afferma che il diritto di azione si concreta nel diritto ad una decisione nel
merito, purché sussistano le condizioni dell’azione e i presupposti processuali. È un diritto astratto,
perché prescinde dalla fondatezza della pretesa, ma è anche strumentale, in quanto finalizzato
all’attuazione concreta del diritto sostanziale.
04. Le sentenze determinative
Le sentenze determinative sono quelle in cui il giudice non si limita ad accertare l’esistenza di un
diritto o a condannare a una prestazione, ma ne determina il contenuto quando questo non è
compiutamente definito. Si pensi ai casi in cui la legge rimette al giudice la quantificazione di
un’indennità o la determinazione dell’assegno di mantenimento. In tali ipotesi il potere del giudice
non è meramente dichiarativo, ma integrativo: egli integra il precetto normativo, determinando
concretamente il contenuto della situazione giuridica. La sentenza determinativa ha natura
costitutiva in senso lato, perché incide sulla configurazione concreta del rapporto.
04. Condanna con riserva e condanna in futuro
La condanna con riserva si verifica quando il giudice pronuncia una condanna, ma rinvia ad un
momento successivo la decisione su determinate questioni. Un esempio tipico è la condanna
generica al risarcimento del danno, con riserva di liquidazione in separato giudizio. La condanna in
futuro, invece, riguarda prestazioni non ancora esigibili ma che lo diventeranno, come nel caso delle
obbligazioni periodiche. In questo caso il giudice può condannare il debitore al pagamento delle
rate future, purché il diritto sia già certo nell’an e determinabile nel quantum. La ratio è evitare la
moltiplicazione dei giudizi e garantire effettività alla tutela.
05. Concorso di azioni e concorso di norme
Il concorso di azioni si verifica quando un medesimo fatto può essere fatto valere attraverso più
azioni diverse, ciascuna fondata su un differente titolo giuridico. Il concorso di norme, invece,
riguarda l’ipotesi in cui una stessa fattispecie concreta è disciplinata da più norme tra loro
potenzialmente applicabili. Nel concorso di azioni il soggetto può scegliere quale tutela esercitare,
salvo i limiti del ne bis in idem sostanziale. Nel concorso di norme, invece, il problema è
individuare la norma applicabile attraverso i criteri di specialità, sussidiarietà o prevalenza.
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06. Domande autodeterminate ed eterodeterminate
Le domande autodeterminate sono quelle in cui l’individuazione del diritto fatto valere dipende
esclusivamente dal petitum e dalla causa petendi, senza necessità di ulteriori specificazioni. Sono
tipiche dei diritti assoluti, come la proprietà. Le domande eterodeterminate, invece, richiedono la
specificazione del fatto costitutivo del diritto, poiché il diritto non è individuabile senza il
riferimento a un determinato titolo. Sono tipiche dei diritti di credito, dove è necessario indicare il
contratto o il fatto generatore dell’obbligazione. La distinzione è fondamentale ai fini della
modificabilità della domanda e dell’individuazione del giudicato.
06. Effetti sostanziali della domanda giudiziale
La proposizione della domanda giudiziale produce effetti anche sul piano sostanziale. Il principale è
l’interruzione della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 c.c. Inoltre si producono effetti conservativi,
come la litispendenza e la cristallizzazione della situazione giuridica dedotta in giudizio. La
domanda può anche impedire la decadenza in alcuni casi previsti dalla legge. Tali effetti si
ricollegano al principio secondo cui l’ordinamento tutela la parte che attiva tempestivamente la
giurisdizione.
06. L'onere della prova
L’onere della prova è disciplinato dall’art. 2697 c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto in
giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce deve provare i
fatti impeditivi, modificativi o estintivi. L’onere della prova non è un obbligo, ma una regola di
giudizio: indica chi sopporta le conseguenze della mancata prova. Se il fatto non viene dimostrato,
la domanda o l’eccezione sarà respinta. Il principio è espressione del criterio dispositivo che
governa il processo civile.
07. Il principio di non contestazione
Il principio di non contestazione, oggi codificato nell’art. 115 c.p.c., stabilisce che i fatti non
specificamente contestati dalla parte costituita si considerano ammessi. Ciò comporta un
alleggerimento dell’onere probatorio per la parte che ha allegato il fatto. Tuttavia la non
contestazione deve essere specifica e riguarda solo i fatti storici, non le qualificazioni giuridiche. Il
principio rafforza la lealtà processuale e la concentrazione del thema probandum.
08. L'eccezione di merito
L’eccezione di merito consiste nella deduzione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto
fatto valere dall’attore. Si distingue tra eccezioni in senso stretto, rilevabili solo su istanza di parte,
ed eccezioni in senso lato, rilevabili anche d’ufficio dal giudice. L’eccezione non amplia l’oggetto
del processo, ma si inserisce nel thema decidendum come strumento difensivo volto a paralizzare la
pretesa avversaria. 2
04. Condizioni dell'azione e presupposti processuali
Le condizioni dell’azione sono i requisiti necessari affinché il giudice possa pronunciarsi nel
merito: interesse ad agire, legittimazione ad agire e possibilità giuridica. I presupposti processuali,
invece, attengono alla regolare instaurazione del processo, come la giurisdizione, la competenza e la
capacità delle parti. La loro mancanza comporta una decisione in rito e non nel merito.
04. La perpetuatio iurisdictionis
Il principio di perpetuatio iurisdictionis, sancito dall’art. 5 c.p.c., stabilisce che la giurisdizione e la
competenza si determinano con riferimento alla situazione esistente al momento della proposizione
della domanda e non vengono meno per fatti successivi. Ciò garantisce stabilità al processo ed evita
spostamenti continui della causa tra giudici.
4. Il regolamento di giurisdizione
Il regolamento di giurisdizione è il mezzo attraverso cui le parti possono chiedere alla Corte di
cassazione di risolvere le questioni relative alla giurisdizione. Può essere richiesto finché la causa
non sia decisa nel merito in primo grado. Ha natura preventiva e mira a evitare che il processo
prosegua davanti a un giudice privo di giurisdizione.
06. Derogabilità e inderogabilità della competenza
La competenza per materia e per valore è inderogabile, mentre quella per territorio è di regola
derogabile, salvo i casi di competenza territoriale inderogabile previsti dalla legge. La derogabilità
consente alle parti di accordarsi su un foro diverso, entro certi limiti, mentre l’inderogabilità
risponde a esigenze di ordine pubblico processuale.
07. La rilevazione della questione di competenza
L’incompetenza può essere rilevata su eccezione di parte o d’ufficio nei limiti temporali stabiliti
dall’art. 38 c.p.c. Il giudice deve rilevarla entro la prima udienza di trattazione. Decorso tale
termine, la competenza si consolida, salvo i casi di incompetenza per materia o territorio
inderogabile.
05. La translatio iudicii con riferimento alla competenza
La translatio iudicii consente la prosecuzione del processo davanti al giudice competente,
conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Se il giudice si dichiara
incompetente, la causa può essere riassunta entro il termine fissato, evitando la decadenza e
l’estinzione degli effetti interruttivi della prescrizione.
06. Il regolamento facoltativo di competenza
Il regolamento facoltativo di competenza è lo strumento con cui le parti possono chiedere alla Corte
di cassazione di decidere sulla competenza quando il giudice abbia pronunciato sulla stessa. Si
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distingue da quello necessario, che opera in ipotesi tassative. Ha funzione acceleratoria e garantisce
uniformità nell’interpretazione delle norme sulla competenza.
04. Il regime di rilevazione dei vizi relativi alla costituzione del giudice
I vizi relativi alla costituzione del giudice, come l’incompatibilità o l’astensione non osservata,
possono comportare nullità della sentenza. Alcuni sono rilevabili d’ufficio, altri solo su istanza di
parte mediante ricusazione. Il principio fondamentale è quello del giudice naturale precostituito per
legge, sancito dall’art. 25 Cost.
05. Il pubblico ministero nel processo civile
Il pubblico ministero nel processo civile interviene nei casi previsti dalla legge, quando sono
coinvolti interessi pubblici o soggetti deboli, come nei procedimenti in materia di stato e capacità
delle persone. Può agire come parte o intervenire per esprimere il proprio parere. Il suo ruolo è
quello di garante della legalità e dell’interesse generale, pur nel rispetto del principio dispositivo
che caratterizza il processo civile.
04. La legittimazione straordinaria ad agire
La legittimazione straordinaria ad agire costituisce una deroga al principio generale secondo cui
ciascuno può far valere in giudizio soltanto un diritto proprio. In base all’art. 81 c.p.c., fuori dei casi
espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome
proprio. La legittimazione straordinaria ricorre dunque quando l’ordinamento attribuisce ad un
soggetto il potere di agire per la tutela di una situazione giuridica soggettiva facente capo ad un
altro soggetto.
Essa non implica una sostituzione processuale in senso tecnico, ma un fenomeno di attribuzione
legale del potere di azione, giustificato dall’esigenza di garantire una più efficace tutela del diritto
sostanziale o di salvaguardare interessi di rilievo pubblicistico. Esempi tipici sono l’azione
surrogatoria ex art. 2900 c.c., mediante la quale il creditore esercita i diritti del debitore verso terzi
al fine di conservare la garanzia patrimoniale, nonché le azioni collettive o inibitorie attribuite ad
associazioni rappresentative. In tali ipotesi il legittimato straordinario agisce in nome proprio ma
per un diritto altrui, con la conseguenza che gli effetti della sentenza si producono direttamente
nella sfera giuridica del titolare del diritto sostanziale.
05. L'interesse ad agire
L’interesse ad agire, previsto dall’art. 100 c.p.c., costituisce una condizione dell’azione e si
identifica nella necessità di ottenere una tutela giurisdizionale utile e concreta. Esso esprime
l’esigenza che il ricorso al giudice non sia meramente teorico o esplorativo, ma giustificato da una
lesione attuale o da una situazione di incertezza oggettiva che richieda l’intervento dell’autorità
giudiziaria. 4
L’interesse ad agire si concreta nell’idoneità del provvedimento richiesto a soddisfare una
situazione di bisogno di tutela, secondo un criterio di utilità concreta. Esso assume una particolare
rilevanza nelle azioni di mero accertamento, dove occorre dimostrare l’esistenza di uno stato di
incertezza oggettiva idoneo a pregiudicare il diritto dell’attore. La sua carenza comporta una
pronuncia di inammissibilità per difetto di una condizione dell’azione.
06. La litispendenza in senso tecnico
La litispendenza in senso tecnico si verifica quando una medesima causa, caratterizzata dall’identità
di parti, petitum e causa petendi, pende contemporaneamente davanti a due giudici diversi. L’art. 39
c.p.c. disciplina tale fenomeno prevedendo che, in presenza di identità oggettiva e soggettiva delle
due controversie, il giudice successivamente adito debba dichiarare la litispendenza e disporre la
cancellazione della causa dal ruolo.
La ratio dell’istituto è evitare il rischio di giudicati contrastanti e assicurare l’economia processuale.
La prevenzione si determina in base al momento della notificazione dell’atto introduttivo. La
litispendenza presuppone una perfetta identità delle domande; in difetto, possono ricorrere le
diverse figure della continenza o della connessione.
07. La litispendenza internazionale e comunitaria
La litispendenza internazionale concerne l’ipotesi in cui la medesima controversia sia pendente
davanti a un giudice italiano e a un giudice straniero. La disciplina varia a seconda che si tratti di
rapporti con Stati membri dell’Unione europea o con Stati terzi. Nell’ambito dell’Unione europea
trova applicazione il regolamento Bruxelles I bis, il quale prevede che il giudice successivamente
adito debba sospendere il procedimento fino all’accertamento della competenza del giudice
preventivamente adito e, ove questa sia confermata, dichiarare la propria incompetenza.
La litispendenza internazionale con Stati non appartenenti all’Unione è regolata dalla legge n. 218
del 1995, che consente al giudice italiano di sospendere il processo qualora ritenga che il
provvedimento straniero possa produrre effetti nell’ordinamento interno. In ambito europeo, la
disciplina è improntata al principio della fiducia reciproca tra ordinamenti, con meccanismi
automatici volti a prevenire conflitti di decisioni.
08. Giudicato formale e giudicato sostanziale
Il giudicato formale, disciplinato dall’art. 324 c.p.c., si verifica quando la sentenza non è più
soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari. Esso attiene alla stabilità interna della decisione
nell’ambito del processo in cui è stata pronunciata.
Il giudicato sostanziale, previsto dall’art. 2909 c.c., consiste nell’autorità della sentenza passata in
giudicato che fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa, relativamente all’accertamento del
diritto controverso. Esso produce un effetto vincolante esterno al processo, impedendo la
riproposizione della medesima controversia e vincolando il giudice in eventuali processi successivi.
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Il giudicato sostanziale si fonda sull’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di stabilità delle
decisioni.
05. Profili dinamici della continenza
La continenza si configura quando due cause pendenti presentano identità di parti e causa petendi,
ma differiscono quantitativamente nel petitum, in quanto una domanda è contenuta nell’altra. I
profili dinamici della continenza attengono agli effetti che essa produce nel corso del processo,
specialmente in relazione al coordinamento tra i giudizi pendenti.
L’art. 39, secondo comma, c.p.c. prevede che il giudice successivamente adito debba dichiarare la
continenza e rimettere le parti davanti al giudice preventivamente adito, se competente anche per la
causa più ampia. L’istituto realizza una concentrazione processuale e impedisce il frazionamento
della tutela giurisdizionale.
06. La connessione oggettiva propria qualificata
La connessione oggettiva propria qualificata ricorre quando tra più cause esiste un legame
particolarmente intenso, tale da giustificare la trattazione unitaria. Essa si distingue dalla
connessione semplice in quanto presuppone un vincolo derivante dal rapporto sostanziale dedotto in
giudizio, come nel caso delle obbligazioni solidali o delle cause tra loro dipendenti.
La connessione qualificata può incidere sulla competenza, determinando deroghe ai criteri ordinari
per ragioni di economia processuale e coerenza decisionale. L’ordinamento favorisce la trattazione
congiunta delle cause connesse per evitare giudicati contrastanti.
04. Pregiudizialità tecnica e pregiudizialità logica
La pregiudizialità tecnica si configura quando la decisione di una causa dipende giuridicamente
dall’esistenza o dall’inesistenza di un rapporto oggetto di un diverso giudizio, in modo tale che la
decisione su quest’ultimo costituisca un antecedente giuridico necessario. Essa può dar luogo alla
sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
La pregiudizialità logica, invece, riguarda un rapporto di antecedenza meramente logica tra
questioni, senza che vi sia un vincolo giuridico in senso stretto. In tal caso non si applica la
sospensione necessaria, ma il giudice può decidere incidentalmente la questione pregiudiziale ai fini
della decisione della causa principale.
04. L'efficacia riflessa del giudicato
L’efficacia riflessa del giudicato si riferisce agli effetti che la sentenza può produrre nei confronti di
soggetti terzi, pur non essendo formalmente vincolante nei loro confronti. Si tratta di un effetto
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