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APERTE-CAMPIONE

4. Il diritto di azione

Il diritto di azione è il diritto soggettivo pubblico di chiedere al giudice una tutela giurisdizionale.

Esso trova fondamento nell’art. 24 Cost., che garantisce a tutti la possibilità di agire in giudizio per

la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Il diritto di azione è autonomo rispetto al diritto

sostanziale fatto valere: anche chi non ha effettivamente un diritto può agire in giudizio, perché ciò

che viene garantito è l’accesso alla tutela giurisdizionale, non il suo esito favorevole.

Tradizionalmente si afferma che il diritto di azione si concreta nel diritto ad una decisione nel

merito, purché sussistano le condizioni dell’azione e i presupposti processuali. È un diritto astratto,

perché prescinde dalla fondatezza della pretesa, ma è anche strumentale, in quanto finalizzato

all’attuazione concreta del diritto sostanziale.

04. Le sentenze determinative

Le sentenze determinative sono quelle in cui il giudice non si limita ad accertare l’esistenza di un

diritto o a condannare a una prestazione, ma ne determina il contenuto quando questo non è

compiutamente definito. Si pensi ai casi in cui la legge rimette al giudice la quantificazione di

un’indennità o la determinazione dell’assegno di mantenimento. In tali ipotesi il potere del giudice

non è meramente dichiarativo, ma integrativo: egli integra il precetto normativo, determinando

concretamente il contenuto della situazione giuridica. La sentenza determinativa ha natura

costitutiva in senso lato, perché incide sulla configurazione concreta del rapporto.

04. Condanna con riserva e condanna in futuro

La condanna con riserva si verifica quando il giudice pronuncia una condanna, ma rinvia ad un

momento successivo la decisione su determinate questioni. Un esempio tipico è la condanna

generica al risarcimento del danno, con riserva di liquidazione in separato giudizio. La condanna in

futuro, invece, riguarda prestazioni non ancora esigibili ma che lo diventeranno, come nel caso delle

obbligazioni periodiche. In questo caso il giudice può condannare il debitore al pagamento delle

rate future, purché il diritto sia già certo nell’an e determinabile nel quantum. La ratio è evitare la

moltiplicazione dei giudizi e garantire effettività alla tutela.

05. Concorso di azioni e concorso di norme

Il concorso di azioni si verifica quando un medesimo fatto può essere fatto valere attraverso più

azioni diverse, ciascuna fondata su un differente titolo giuridico. Il concorso di norme, invece,

riguarda l’ipotesi in cui una stessa fattispecie concreta è disciplinata da più norme tra loro

potenzialmente applicabili. Nel concorso di azioni il soggetto può scegliere quale tutela esercitare,

salvo i limiti del ne bis in idem sostanziale. Nel concorso di norme, invece, il problema è

individuare la norma applicabile attraverso i criteri di specialità, sussidiarietà o prevalenza.

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06. Domande autodeterminate ed eterodeterminate

Le domande autodeterminate sono quelle in cui l’individuazione del diritto fatto valere dipende

esclusivamente dal petitum e dalla causa petendi, senza necessità di ulteriori specificazioni. Sono

tipiche dei diritti assoluti, come la proprietà. Le domande eterodeterminate, invece, richiedono la

specificazione del fatto costitutivo del diritto, poiché il diritto non è individuabile senza il

riferimento a un determinato titolo. Sono tipiche dei diritti di credito, dove è necessario indicare il

contratto o il fatto generatore dell’obbligazione. La distinzione è fondamentale ai fini della

modificabilità della domanda e dell’individuazione del giudicato.

06. Effetti sostanziali della domanda giudiziale

La proposizione della domanda giudiziale produce effetti anche sul piano sostanziale. Il principale è

l’interruzione della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 c.c. Inoltre si producono effetti conservativi,

come la litispendenza e la cristallizzazione della situazione giuridica dedotta in giudizio. La

domanda può anche impedire la decadenza in alcuni casi previsti dalla legge. Tali effetti si

ricollegano al principio secondo cui l’ordinamento tutela la parte che attiva tempestivamente la

giurisdizione.

06. L'onere della prova

L’onere della prova è disciplinato dall’art. 2697 c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto in

giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce deve provare i

fatti impeditivi, modificativi o estintivi. L’onere della prova non è un obbligo, ma una regola di

giudizio: indica chi sopporta le conseguenze della mancata prova. Se il fatto non viene dimostrato,

la domanda o l’eccezione sarà respinta. Il principio è espressione del criterio dispositivo che

governa il processo civile.

07. Il principio di non contestazione

Il principio di non contestazione, oggi codificato nell’art. 115 c.p.c., stabilisce che i fatti non

specificamente contestati dalla parte costituita si considerano ammessi. Ciò comporta un

alleggerimento dell’onere probatorio per la parte che ha allegato il fatto. Tuttavia la non

contestazione deve essere specifica e riguarda solo i fatti storici, non le qualificazioni giuridiche. Il

principio rafforza la lealtà processuale e la concentrazione del thema probandum.

08. L'eccezione di merito

L’eccezione di merito consiste nella deduzione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto

fatto valere dall’attore. Si distingue tra eccezioni in senso stretto, rilevabili solo su istanza di parte,

ed eccezioni in senso lato, rilevabili anche d’ufficio dal giudice. L’eccezione non amplia l’oggetto

del processo, ma si inserisce nel thema decidendum come strumento difensivo volto a paralizzare la

pretesa avversaria. 2

04. Condizioni dell'azione e presupposti processuali

Le condizioni dell’azione sono i requisiti necessari affinché il giudice possa pronunciarsi nel

merito: interesse ad agire, legittimazione ad agire e possibilità giuridica. I presupposti processuali,

invece, attengono alla regolare instaurazione del processo, come la giurisdizione, la competenza e la

capacità delle parti. La loro mancanza comporta una decisione in rito e non nel merito.

04. La perpetuatio iurisdictionis

Il principio di perpetuatio iurisdictionis, sancito dall’art. 5 c.p.c., stabilisce che la giurisdizione e la

competenza si determinano con riferimento alla situazione esistente al momento della proposizione

della domanda e non vengono meno per fatti successivi. Ciò garantisce stabilità al processo ed evita

spostamenti continui della causa tra giudici.

4. Il regolamento di giurisdizione

Il regolamento di giurisdizione è il mezzo attraverso cui le parti possono chiedere alla Corte di

cassazione di risolvere le questioni relative alla giurisdizione. Può essere richiesto finché la causa

non sia decisa nel merito in primo grado. Ha natura preventiva e mira a evitare che il processo

prosegua davanti a un giudice privo di giurisdizione.

06. Derogabilità e inderogabilità della competenza

La competenza per materia e per valore è inderogabile, mentre quella per territorio è di regola

derogabile, salvo i casi di competenza territoriale inderogabile previsti dalla legge. La derogabilità

consente alle parti di accordarsi su un foro diverso, entro certi limiti, mentre l’inderogabilità

risponde a esigenze di ordine pubblico processuale.

07. La rilevazione della questione di competenza

L’incompetenza può essere rilevata su eccezione di parte o d’ufficio nei limiti temporali stabiliti

dall’art. 38 c.p.c. Il giudice deve rilevarla entro la prima udienza di trattazione. Decorso tale

termine, la competenza si consolida, salvo i casi di incompetenza per materia o territorio

inderogabile.

05. La translatio iudicii con riferimento alla competenza

La translatio iudicii consente la prosecuzione del processo davanti al giudice competente,

conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Se il giudice si dichiara

incompetente, la causa può essere riassunta entro il termine fissato, evitando la decadenza e

l’estinzione degli effetti interruttivi della prescrizione.

06. Il regolamento facoltativo di competenza

Il regolamento facoltativo di competenza è lo strumento con cui le parti possono chiedere alla Corte

di cassazione di decidere sulla competenza quando il giudice abbia pronunciato sulla stessa. Si

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distingue da quello necessario, che opera in ipotesi tassative. Ha funzione acceleratoria e garantisce

uniformità nell’interpretazione delle norme sulla competenza.

04. Il regime di rilevazione dei vizi relativi alla costituzione del giudice

I vizi relativi alla costituzione del giudice, come l’incompatibilità o l’astensione non osservata,

possono comportare nullità della sentenza. Alcuni sono rilevabili d’ufficio, altri solo su istanza di

parte mediante ricusazione. Il principio fondamentale è quello del giudice naturale precostituito per

legge, sancito dall’art. 25 Cost.

05. Il pubblico ministero nel processo civile

Il pubblico ministero nel processo civile interviene nei casi previsti dalla legge, quando sono

coinvolti interessi pubblici o soggetti deboli, come nei procedimenti in materia di stato e capacità

delle persone. Può agire come parte o intervenire per esprimere il proprio parere. Il suo ruolo è

quello di garante della legalità e dell’interesse generale, pur nel rispetto del principio dispositivo

che caratterizza il processo civile.

04. La legittimazione straordinaria ad agire

La legittimazione straordinaria ad agire costituisce una deroga al principio generale secondo cui

ciascuno può far valere in giudizio soltanto un diritto proprio. In base all’art. 81 c.p.c., fuori dei casi

espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome

proprio. La legittimazione straordinaria ricorre dunque quando l’ordinamento attribuisce ad un

soggetto il potere di agire per la tutela di una situazione giuridica soggettiva facente capo ad un

altro soggetto.

Essa non implica una sostituzione processuale in senso tecnico, ma un fenomeno di attribuzione

legale del potere di azione, giustificato dall’esigenza di garantire una più efficace tutela del diritto

sostanziale o di salvaguardare interessi di rilievo pubblicistico. Esempi tipici sono l’azione

surrogatoria ex art. 2900 c.c., mediante la quale il creditore esercita i diritti del debitore verso terzi

al fine di conservare la garanzia patrimoniale, nonché le azioni collettive o inibitorie attribuite ad

associazioni rappresentative. In tali ipotesi il legittimato straordinario agisce in nome proprio ma

per un diritto altrui, con la conseguenza che gli effetti della sentenza si producono direttamente

nella sfera giuridica del titolare del diritto sostanziale.

05. L'interesse ad agire

L’interesse ad agire, previsto dall’art. 100 c.p.c., costituisce una condizione dell’azione e si

identifica nella necessità di ottenere una tutela giurisdizionale utile e concreta. Esso esprime

l’esigenza che il ricorso al giudice non sia meramente teorico o esplorativo, ma giustificato da una

lesione attuale o da una situazione di incertezza oggettiva che richieda l’intervento dell’autorità

giudiziaria. 4

L’interesse ad agire si concreta nell’idoneità del provvedimento richiesto a soddisfare una

situazione di bisogno di tutela, secondo un criterio di utilità concreta. Esso assume una particolare

rilevanza nelle azioni di mero accertamento, dove occorre dimostrare l’esistenza di uno stato di

incertezza oggettiva idoneo a pregiudicare il diritto dell’attore. La sua carenza comporta una

pronuncia di inammissibilità per difetto di una condizione dell’azione.

06. La litispendenza in senso tecnico

La litispendenza in senso tecnico si verifica quando una medesima causa, caratterizzata dall’identità

di parti, petitum e causa petendi, pende contemporaneamente davanti a due giudici diversi. L’art. 39

c.p.c. disciplina tale fenomeno prevedendo che, in presenza di identità oggettiva e soggettiva delle

due controversie, il giudice successivamente adito debba dichiarare la litispendenza e disporre la

cancellazione della causa dal ruolo.

La ratio dell’istituto è evitare il rischio di giudicati contrastanti e assicurare l’economia processuale.

La prevenzione si determina in base al momento della notificazione dell’atto introduttivo. La

litispendenza presuppone una perfetta identità delle domande; in difetto, possono ricorrere le

diverse figure della continenza o della connessione.

07. La litispendenza internazionale e comunitaria

La litispendenza internazionale concerne l’ipotesi in cui la medesima controversia sia pendente

davanti a un giudice italiano e a un giudice straniero. La disciplina varia a seconda che si tratti di

rapporti con Stati membri dell’Unione europea o con Stati terzi. Nell’ambito dell’Unione europea

trova applicazione il regolamento Bruxelles I bis, il quale prevede che il giudice successivamente

adito debba sospendere il procedimento fino all’accertamento della competenza del giudice

preventivamente adito e, ove questa sia confermata, dichiarare la propria incompetenza.

La litispendenza internazionale con Stati non appartenenti all’Unione è regolata dalla legge n. 218

del 1995, che consente al giudice italiano di sospendere il processo qualora ritenga che il

provvedimento straniero possa produrre effetti nell’ordinamento interno. In ambito europeo, la

disciplina è improntata al principio della fiducia reciproca tra ordinamenti, con meccanismi

automatici volti a prevenire conflitti di decisioni.

08. Giudicato formale e giudicato sostanziale

Il giudicato formale, disciplinato dall’art. 324 c.p.c., si verifica quando la sentenza non è più

soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari. Esso attiene alla stabilità interna della decisione

nell’ambito del processo in cui è stata pronunciata.

Il giudicato sostanziale, previsto dall’art. 2909 c.c., consiste nell’autorità della sentenza passata in

giudicato che fa stato tra le parti, i loro eredi o aventi causa, relativamente all’accertamento del

diritto controverso. Esso produce un effetto vincolante esterno al processo, impedendo la

riproposizione della medesima controversia e vincolando il giudice in eventuali processi successivi.

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Il giudicato sostanziale si fonda sull’esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di stabilità delle

decisioni.

05. Profili dinamici della continenza

La continenza si configura quando due cause pendenti presentano identità di parti e causa petendi,

ma differiscono quantitativamente nel petitum, in quanto una domanda è contenuta nell’altra. I

profili dinamici della continenza attengono agli effetti che essa produce nel corso del processo,

specialmente in relazione al coordinamento tra i giudizi pendenti.

L’art. 39, secondo comma, c.p.c. prevede che il giudice successivamente adito debba dichiarare la

continenza e rimettere le parti davanti al giudice preventivamente adito, se competente anche per la

causa più ampia. L’istituto realizza una concentrazione processuale e impedisce il frazionamento

della tutela giurisdizionale.

06. La connessione oggettiva propria qualificata

La connessione oggettiva propria qualificata ricorre quando tra più cause esiste un legame

particolarmente intenso, tale da giustificare la trattazione unitaria. Essa si distingue dalla

connessione semplice in quanto presuppone un vincolo derivante dal rapporto sostanziale dedotto in

giudizio, come nel caso delle obbligazioni solidali o delle cause tra loro dipendenti.

La connessione qualificata può incidere sulla competenza, determinando deroghe ai criteri ordinari

per ragioni di economia processuale e coerenza decisionale. L’ordinamento favorisce la trattazione

congiunta delle cause connesse per evitare giudicati contrastanti.

04. Pregiudizialità tecnica e pregiudizialità logica

La pregiudizialità tecnica si configura quando la decisione di una causa dipende giuridicamente

dall’esistenza o dall’inesistenza di un rapporto oggetto di un diverso giudizio, in modo tale che la

decisione su quest’ultimo costituisca un antecedente giuridico necessario. Essa può dar luogo alla

sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c.

La pregiudizialità logica, invece, riguarda un rapporto di antecedenza meramente logica tra

questioni, senza che vi sia un vincolo giuridico in senso stretto. In tal caso non si applica la

sospensione necessaria, ma il giudice può decidere incidentalmente la questione pregiudiziale ai fini

della decisione della causa principale.

04. L'efficacia riflessa del giudicato

L’efficacia riflessa del giudicato si riferisce agli effetti che la sentenza può produrre nei confronti di

soggetti terzi, pur non essendo formalmente vincolante nei loro confronti. Si tratta di un effetto

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paolini.sonia72 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Campione Francesco.
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