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DIRITTO DEL LAVORO
DOMANDE APERTE
Lez. 01
1. Possiamo annoverare tra le fonti del diritto del lavoro anche i contratti collettivi?
Si, i contratti collettivi sono considerati fonti del diritto.
Il diritto italiano, infatti, individua nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) la fonte normativa attraverso cui Organizzazioni sindacali
dei lavoratori e le Associazioni dei datori di lavoro definiscono concordemente le regole che disciplinano il rapporto di lavoro.
Normalmente i CCNL regolano sia gli aspetti normativi del rapporto, sia quelli di carattere economico
2. Come interagisce la normativa europea con le fonti del diritto italiano?
L’articolo 10 della Costituzione regola i rapporti che intercorrono fra il diritto internazionale e il diritto interno italiano. Detto articolo stabilisce la
volontà della nostra Repubblica di rispettare il diritto internazionale. Ci si riferisce in particolare alle cdd. "consuetudini internazionali", ossia
regole di condotta non scritte rivolte a tutti i soggetti della comunità internazionale e che ne regolano i rapporti per la convivenza pacifica tra i
vari Stati.
La normativa comunitaria entra a far parte del nostro ordinamento giuridico sulla base dell’art. 11 della Cost. che permette all’Italia di trasferire
e limitare sfere di sovranità nazionale a favore di un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra i popoli.
Per effetto dell’adesione del nostro Stato alla Comunità Europea e all’Unione Europea il sistema giuridico italiano si compone quindi di norme
derivanti da fonti del diritto italiano e di disposizioni derivanti da fonti del diritto comunitario (in special modo gli atti vincolanti, cioè i regolamenti,
le direttive e le decisioni).
In caso di controversie, l’art. 117 della Costituzione impone allo Stato (ma anche alle Regioni) di esercitare le competenze legislative nel rispetto
dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo. Questo primato tuttavia non deve essere inteso in senso assoluto, l’adesione all’Unione Europea
comporta un’autolimitazione e non una rinuncia alla sovranità nazionale.
3. Quali sono le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato?
Articolo 2094 c.c. - E’ lavoratore subordinato ‘’chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro
intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.
Il lavoro subordinato, disciplinato dall’art. 2094 c.c., è caratterizzato da:
• Prestazione di attività lavorativa inseparabile dalla persona del prestatore;
• Eterodirezione (alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro, il prestatore entra a far parte dell’organizzazione dell’impresa,
vincolo dell’orario, alienità del risultato);
• retribuzione (generalmente corrispondente a quanto previsto dai contratti di lavoro);
• controversie di competenza del giudice del lavoro)
Sono indici di subordinazione:
1. Inserimento del lavoratore nell’organizzazione predisposta dal datore di lavoro;
2. Sottoposizione alle direttive tecniche, al controllo e al potere disciplinare del datore;
3. Esclusività della dipendenza da un solo datore;
4. Modalità della retribuzione generalmente a tempo ed indipendente dal risultato (anche se nella contrattualistica più moderna alcune voci
retributive sono legate al risultato);
5. Vincolo dell’orario di lavoro;
6. Assenza di rischio d’impresa. Pag. 1 a 23
DIRITTO DEL LAVORO
4. Quali sono le fonti del diritto del lavoro?
Tra le fonti del diritto del lavoro si possono individuare: fonti internazionali o sovranazionali; fonti legislative, statuali e regionali;
fonti contrattuali, collettive e individuali.
Tra le fonti sovranazionali, rilevano: le norme internazionali di origine consuetudinaria, che sono fonti dirette in quanto in base alla la Costituzione
(art. 10), l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute; le norme internazionali di
natura pattizia (cioè i Trattati), che sono invece considerate fonti indirette, in quanto, per far sì che entrino a far parte dell’ordinamento giuridico
e diventino, quindi, vincolanti, deve essere loro data esecuzione (e, in genere, ciò avviene con la legge che ne autorizza la ratifica); il diritto
europeo, nell’ambito del quale rilevano non solo i Trattati istitutivi delle Comunità europee (es. atto costitutivo della CECA) e dell’Unione europea
(Trattato sull’Unione Europea), ma anche il diritto europeo cd. derivato (es. direttive).
Particolare rilevanza hanno poi le fonti legislative, e cioè: la Costituzione; le leggi ordinarie, nonché gli atti aventi forza di legge (es. decreti
legislativi); i regolamenti, emanati ad esempio dal Governo tramite decreto del Presidente della Repubblica; le leggi regionali.
Alla concreta regolamentazione della disciplina del rapporto di lavoro concorrono, inoltre, la contrattazione collettiva e il contratto individuale di
lavoro: in particolare, nella contrattazione collettiva, i lavoratori e i datori di lavoro sono rappresentati dalle rispettive associazioni di categoria
(sindacati e associazioni datoriali); nel contratto individuale di lavoro, invece, l’accordo viene raggiunto direttamente tra il singolo datore di lavoro
e il singolo lavoratore.
Da annoverare tra le fonti del diritto vi è poi la consuetudine (o uso), consistente nella ripetizione costante e uniforme di una determinata
condotta, con la convinzione dell’obbligatorietà della condotta medesima (cd. usi normativi) (art. 2078 c.c.).
Infine, per l’attuazione dei principi della Costituzione in materia di lavoro, un ruolo significativo è svolto dalla giurisprudenza costituzionale.
Lez. 02
1. Cosa si intende per rapporto di collaborazione coordinato e personale? Quali sono, se ci sono differenze con il contratto di
lavoro a progetto?
Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) sono quei rapporti di lavoro nei quali il collaboratore si impegna a compiere un'opera o un
servizio, a carattere prevalentemente personale e in via continuativa, a favore del committente ed in coordinamento con quest'ultimo,
ma senza che sussista alcun vincolo di subordinazione.
Le collaborazioni coordinate e continuative sono disciplinate dall’art. 409. Ne sono alcune tipologie:
• Contratto di agenzia (art. 1742 c.c.)
• Lavoro a progetto;
• le collaborazioni dei titolari di partita Iva;
• Collaborazioni coordinate e continuative nelle pubbliche amministrazioni;
• Professioni intellettuali con iscrizione all’albo;
• Collaborazioni per fini istituzionali a favore di società sportive;
• Amministratori di società, partecipanti a collegi e commissioni;
• Pensionati che lavorano con un contratto di collaborazione.
Il contratto di collaborazione a progetto è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2003 con il d.lgs. n. 276/2003 (articoli da 61 a 69) al fine
di sostituire nel settore privato la collaborazione coordinata e continuativa.
Il contratto di lavoro a progetto è una forma di collaborazione coordinata e continuativa svolta in modo prevalentemente personale e senza
vincolo di subordinazione per la realizzazione di uno o più progetti specifici determinati dal committente.
Come anche nella co.co.co., caratteristica principale del lavoro a progetto è che il collaboratore agisce in assenza di rischio economico, senza
mezzi organizzati d’impresa e in funzione del risultato da raggiungere.
Il co.pro., però, per essere tale deve svolgere la sua attività in base al progetto assegnatogli dal committente, gestendo autonomamente la propria
attività; il committente non deve esercitare su di lui potere direttivo o disciplinare (caratteristica questa del lavoro dipendente). Tuttavia, l’attività
del collaboratore è collegata funzionalmente al ciclo produttivo dell’impresa. Il coordinamento con l’organizzazione del lavoro del committente
va realizzato in funzione del risultato finale da raggiungere, ma indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
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DIRITTO DEL LAVORO
2. Quali sono le differenze tra rapporto di lavoro subordinato, autonomo e parasubordinato?
Lavoro subordinato (art. 2094 c.c.) è caratterizzato da:
• Prestazione di attività lavorativa inseparabile dalla persona del prestatore;
• Eterodirezione (alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro, il prestatore entra a far parte dell’organizzazione dell’impresa,
vincolo dell’orario, alienità del risultato);
• retribuzione (generalmente corrispondente a quanto previsto dai contratti di lavoro);
• controversie di competenza del giudice del lavoro).
Lavoro autonomo (art. 2222 c.c.) è caratterizzato da:
• Realizzazione di opera o servizio con prevalente personalità della prestazione lavorativa (il lavoratore autonomo potrebbe essere a sua volta
un datore di lavoro con dipendenti);
• Senza vincolo di subordinazione (il che non significa che al committente siano precluse indicazioni o direttive circa l’opus da svolgere,
secondo – qui sta la differenza – l’organizzazione del lavoro predisposta dal lavoratore autonomo);
• Corrispettivo pattuito (anche su base di tariffe professionali); - Controversie di competenza del giudice ordinario)
Sono indici di subordinazione:
1. Inserimento del lavoratore nell’organizzazione predisposta dal datore di lavoro;
2. Sottoposizione alle direttive tecniche, al controllo e al potere disciplinare del datore;
3. Esclusività della dipendenza da un solo datore;
4. Modalità della retribuzione generalmente a tempo ed indipendente dal risultato (anche se nella contrattualistica più moderna alcune voci
retributive sono legate al risultato);
5. Vincolo dell’orario di lavoro;
6. Assenza di rischio d’impresa.
Lavoro parasubordinato (articolo 409 c.p.c.) è caratterizzato:
• Prestazione d’opera coordinata e continuativa;
• Prevalente personalità della prestazione lavorativa;
• Prestazione a carattere coordinato e continuativo anche se non subordinato;
• Corrispettivo;
• Controversia di competenza del giudice del lavoro.
ALTRA RISPOSTA:
Il rapporto di lavoro si può definire come ogni attività umana economicamente rilevante, la cui caratteristica principale è la sua natura onerosa. In
base alla modalità di svolgimento i rapporti di lavoro sono distinti in rapporti di lavoro subordinato, autonomo e parasubordinato.
Il lavoro subordinato, è disciplinato principalmente dall’articolo n. 2094 del CC che definisce il prestatore di lavoro subordinato e non il
rapporto di lavoro subordinato. Dalla lettura dell’articolo si può inoltre desumere che il rappor