Risposte aperte paniere Diritto del lavoro
Partizioni della materia
Possiamo suddividere la materia del diritto del lavoro in varie parti, tra le più importanti ricordiamo: diritto sindacale, diritto del rapporto di lavoro, diritto della previdenza sociale e diritto processuale del lavoro. Il diritto sindacale è quella parte che può anche essere considerata autonoma dal diritto del lavoro. Essa riguarda il funzionamento delle organizzazioni sindacali sia nazionali che locali, ma anche degli imprenditori e dei lavoratori e studia mezzi di lotta sindacale come lo sciopero e la serrata. Il diritto del rapporto di lavoro è quella parte in cui troviamo le norme necessarie per la costituzione del rapporto di lavoro, per lo svolgimento del rapporto di lavoro e per l’estinzione del rapporto di lavoro. Il diritto della previdenza sociale è quella parte attraverso la quale vengono disciplinate le modalità con cui uno Stato attua la tutela dei cittadini in condizioni di bisogno. Ed infine, vi è il diritto processuale del lavoro che disciplina le controversie giudiziali, davanti al giudice del lavoro, riguardanti la materia del lavoro.
Le fonti del diritto del lavoro
Le fonti del diritto del lavoro possono essere suddivise in tre parti: fonti interne, fonti comunitarie e fonti internazionali. Nelle prime, troveremo quelle costituzionali tra le quali spiccano norme precettive come l’art. 36 Cost. sul diritto alla retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato e sufficiente a garantire al lavoratore ed alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa; l’art. 38 Cost. in materia di rimozione dello stato di bisogno generato da invalidità, vecchiaia, superstiti, infortuni sul lavoro e malattie professionali; l’art. 39 Cost. sulla libertà di organizzazione sindacale e l’art. 40 sul diritto di sciopero da esercitarsi nell’ambito delle leggi che lo regolano. Nelle seconde troveremo regolamenti e direttive ma anche trattati come quello Maastricht, di Nizza e di Lisbona che hanno profondamente innovato la materia del lavoro, così come la CEDU che all’art. 6 vieta e sanziona con la nullità ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta sul lavoro. Nelle terze troveremo consuetudini e trattati: rispetto alle prime diciamo che le norma di natura consuetudinaria sono fonti dirette del diritto del lavoro per effetto dell’art. 10 Cost, i secondi sono norme internazionali di natura pattizia ed hanno il valore di fonti indirette. Una volta data esecuzione, diventano vincolanti per i destinatari.
Evoluzione storica del diritto sindacale italiano
In concomitanza all’evoluzione del nostro modello statale si svilupparono le tappe principali del sindacalismo italiano. In Italia i rapporti collettivi furono caratterizzati inizialmente da forti conflitti ed interventi repressivi dello Stato nei confronti dell’organizzazione sindacale e dello sciopero. Il codice penale sardo del 1859, che venne poi esteso con l’unificazione del 1861 a tutto il paese, prevedeva come reato ogni forma di coalizione tra i datori di lavoro e gli operai per indurre ingiustamente ed abusivamente gli operai ad una diminuzione del salario e sospendere o ostacolare il lavoro senza valida motivazione. Successivamente lo Stato tolse i divieti penali all’organizzazione sindacale, sancendo la libertà di coalizione. Il codice penale Zanardelli del 1889 inaugurò un periodo di tolleranza legale verso il fenomeno sindacale, durato fino al fascismo. Con il nuovo secolo nasce la prima organizzazione sindacale dei lavoratori denominata CGIL. Con l’avvento del fascismo venne creato un sistema sindacale e contrattuale pubblicistico. Il sistema corporativo fascista comprendeva anche una Magistratura del lavoro, formata da giudici del regime, con la funzione di risolvere le controversie collettive di lavoro. Il fascismo cadde nel 1943. Uno dei primi atti del governo Badoglio fu quello di abrogare le corporazioni e le istituzioni tipiche della fase corporativa del regime. La disciplina dei rapporti sindacali è una parte importante del programma fatto dai costituenti sui rapporti sindacali e politici. Il modello costituzionale si basa sulla valorizzazione del lavoro come criterio ordinatore generale dei rapporti tra Stato e società e come fondamento di una maggiore partecipazione dei lavoratori alla vita produttiva e sociale. La disciplina costituzionale del sindacato costituisce uno degli elementi più tormentati è storicamente deboli.
La libertà sindacale
La libertà sindacale deriva direttamente dal precetto costituzionale di cui all’art. 39 Cost. e, nella sua dimensione individuale e collettiva, si caratterizza per il necessario perseguimento dell’interesse collettivo, avente natura unica ed indivisibile (non come somma ma come sintesi di interessi individuali) in vista della determinazione di trattamenti minimi inderogabili economico-normativi nei rapporti di lavoro. Il principio di libertà sindacale non ha un contenuto di pretesa. Infatti il dato letterale dell’art. 26 Statuto dei Lavoratori dispone che «i lavoratori hanno diritto di (…) svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale». Il Titolo II dello Statuto dei Lavoratori costituisce applicazione dell’art. 39 della Costituzione; Il Titolo III ne è invece un ulteriore sviluppo.
Distinguiamo due tipi di libertà sindacale:
- Che consiste nella possibilità per il lavoratore di: promuovere, costituire, aderire all’organizzazione sindacale; svolgere attività di proselitismo (Ricavabile dall’art. 15 Stat. Lav.).
- Che consiste nella libertà del lavoratore di: non svolgere alcuna attività sindacale; non aderire ad alcun sindacato o cessare di farne parte.
L'organizzazione sindacale
In Italia le organizzazioni sindacali possono essere di tipo associativo e non associativo. Quelle di tipo associativo sono caratterizzati dalla volontaria iscrizione dei soci, siano essi lavoratori o datori di lavoro. L’art. 39 Cost. co. 1, (che recita: «L’organizzazione sindacale è libera») è immediatamente precettivo e, a differenza dell’art. 18 Cost. (sulla libertà di associazione), conferisce una libertà più ampia della libertà di associazione poiché introduce nel nostro ordinamento il principio di autodeterminazione organizzativa a favore dei sindacati, cosicché nessuna legge potrà imperativamente stabilire la forma giuridica che il sindacato dovrà assumere, vigendo una assoluta libertà di forma organizzativa. Quelli invece di tipo non associativo rappresentano i lavoratori in base al mestiere da essi esercitato, anziché al comparto produttivo di appartenenza. Il sindacato è strutturato in due tipologie: orizzontale e verticale: in quella orizzontale, a livello nazionale ci sono le Confederazioni (es. CIGL, CISL, UIL, UGL), invece a livello locale ci sono: la camera di lavoro, l’unione del lavoro e l’unione sindacale territoriale, la quali si distinguono tra loro per la diversa sigla sindacale di riferimento.
La struttura del sindacato
I sindacati si sviluppano su due distinte linee: i sindacati dei lavoratori ed i sindacati dei datori di lavoro. Il sindacalismo dei lavoratori si articola secondo due diverse linee di sviluppo: una linea orizzontale (o intercategoriale) che comprende lavoratori appartenenti a settori merceologici diversi. Invece, per quanto riguarda le organizzazioni verticali, che è il meccanismo più diffuso nel nostro paese, si caratterizza per il raggruppamento nello stesso sindacato di lavoratori appartenenti allo stesso settore produttivo. Invece, il sindacalismo dei datori di lavoro è un sindacalismo legato alle federazioni cioè all’appartenenza al medesimo settore produttivo. Si può osservare che le confederazioni dei datori di lavoro a seconda del settore di interesse economico professionale, possono essere ad esempio: nell’industria la confederazione generale dell’industria, nel commercio la confcommercio che riguarda gli imprenditori commerciali; nel settore degli esercenti commerciali, la confesercenti che riguarda i titolari di esercizi commerciali; e nel settore dell’agricoltura la Coldiretti che riguarda gli imprenditori che esercitano attività di impresa nel settore agricolo ed altre organizzazioni che siedono al tavolo delle trattative.
L'attività sindacale in generale
Obiettivo principale dell’attività delle organizzazioni sindacali è quello di perseguire l’interesse collettivo. Le attività svolte dall’organizzazione sindacale sono quelle di contrattazione collettiva di livello nazionale (CCNL), locale o aziendale per regolare lo svolgimento del rapporto di lavoro (mansioni, preavviso, periodo di malattia, retribuzione base etc), includendo così la normativa di legge. Inoltre il sindacato si occupa di manifestazioni di lotta sindacale, come lo sciopero e partecipa alla c.d. funzione pubblica con la presenza di propri rappresentanti istituzionali all’interno del CNEL, INPS, INAIL, Ministero del Lavoro. Le Attività Sindacali sono regolate dal Titolo III dello Statuto dei Lavoratori rubricato proprio "Dell'attività sindacale".
L'attività sindacale nei luoghi di lavoro
Grazie alla L.300/1970, la quale ha consentito l’entrata in vigore dello Statuto dei Lavoratori, il sindacato ha fatto il suo ingresso istituzionale nei luoghi di lavoro. Tale norma ha istituito le rappresentanze sindacali aziendali (organizzazione costituita ad iniziativa dei lavoratori attraverso cui il sindacato è presente in azienda). Le RSA possono essere costituite nelle aziende con più di 15 dipendenti, nell’ambito delle organizzazioni sindacali che abbiano sottoscritto un contratto collettivo applicato all’azienda, ovvero abbiano partecipato attivamente alle trattative che hanno condotto alla stipula dei contratti collettivi applicati dall’azienda, anche se poi abbiano ritenuto di non sottoscriverli. Negli anni 80 il processo di unità sindacale, avviato nel decennio precedente, comincia ad entrare in crisi. Con l’accordo interconfederale del 1993, firmato dal governo, da Confindustria con CGIL, CISL ed UIL, che in seguito porterà alla creazione delle RSU, si trova una soluzione a questa situazione così complicata. Le Rappresentanze sindacali unitarie sono degli organismi rappresentativi di tutti i lavoratori occupati nella stessa unità produttiva. Possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori dell’azienda oppure ad iniziativa delle organizzazioni sindacali. Questo modello sindacale è stato previsto con un protocollo d’intesa raggiunta con un accordo Interconfederale tra CIGl Cisl e UIL. In base a questo accordo i diritti sindacali goduti dalle RSA vengono estesi alle RSU. In ogni singola unità produttiva si può adottare una sola forma di rappresentanza, e qualora non sia mai stata costituita nessuna forma di rappresentanza sindacale, ogni unità produttiva potrà decidere se costituire un RSU, oppure una RSA. All’interno dello statuto dei lavoratori sono previste delle tutele fondamentali che garantiscono ai Rappresentanti sindacali di svolgere il loro ruolo senza ricevere ritorsioni dal datore di lavoro.
Rappresentanza e rappresentatività sindacale
Con il termine rappresentanza sindacale si indica l’abilità del sindacato a svolgere l’attività di tutela degli interessi professionali. La rappresentanza volontaria degli iscritti non è altro che il supporto tecnico sul quale la dottrina quale precorporativa costruì la figura del contratto collettivo, così come la rappresentanza legale della categoria professionale costituì il supporto teorico sul quale il legislatore corporativo costruì l’efficacia erga omnes. Ma ormai, questa nozione non sembra più adeguata. Il sindacato, quando stipula un contratto collettivo esercita un potere diverso da quello dei singoli lavoratori iscritti gli avrebbero potuto conferire. Anche ai contratti o agli accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali di tipo istituzionale e da parte dei singoli lavoratori viene riconosciuta natura ed efficacia di contratto collettivo. A livello aziendale, uno dei canali di legittimazione è stato costituito dal requisito della “maggiore rappresentatività”. Lo stesso fenomeno si riscontra a livello nazionale. Il nostro sistema sindacale si appoggia sulla nozione di rappresentatività, la quale costituisce spesso il titolo per l’attribuzione per l’esercizio dei poteri sindacali e dei poteri di autonomia collettiva.
Le tipologie dei contratti collettivi
Il contratto collettivo di lavoro (CCNL) può essere definito come lo strumento utilizzato dal legislatore per regolamentare gli accordi che vengono raggiunti tra le organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori subordinati ed i datori di lavoro. Mediante il contratto collettivo del lavoro, le parti sociali concordano le singole voci contrattuali che caratterizzano il rapporto di lavoro, ossia:
- Viene determinata la retribuzione spettante al lavoratore, assieme alle altre condizioni della prestazione lavorativa;
- Viene regolamentato l’espletamento dell’attività sindacale e l’utilizzo di tutte le tutela sindacali.
I contratti collettivi hanno la funzione di stabilire le condizioni che sono alla base degli accordi stipulati tra organizzazioni sindacali dei lavoratori e datori di lavoro di una determinata categoria. Le condizioni che vengono inserite in questi accordi sono omogenee, ossia sono uguali per tutti i soggetti cui sono destinate, e sono anche obbligatorie. Lo scopo dell’omogeneità e dell’obbligatorietà per tutti i destinatari risiede nella volontà del legislatore di evitare una concorrenza dannosa, sicuramente, per i lavoratori e, potenzialmente, anche per i datori di lavoro. I contratti collettivi sono di due tipi: il contratto collettivo stipulato tra singolo datore di lavoro e l’organizzazione sindacale di lavoratori e il contratto collettivo stipulato dalle contrapposte organizzazioni sindacali dei datori di lavoro da un lato e dei lavoratori dall’altro.
Il contratto collettivo di diritto comune
Data la mancata attuazione dell’art. 39 Cost., commi 2,3,4, non si è potuto creare nel nostro ordinamento il contratto collettivo con efficacia erga omnes; dunque l’unico contratto collettivo realizzabile è quello di diritto comune. Quello di diritto comune è un contratto costruito su base civilistica e viene ritenuto contratto atipico ex art. 1322, comma 2 cc, dagli interpreti del diritto. Con Contratto Collettivo si intende quell'atto negoziale che rappresenta la massima espressione dell'attività sindacale. Il Contratto Collettivo ha come obiettivo quello di ottenere condizioni più favorevoli di quelle previste dalla legge o dai contratti di lavoro dei singoli lavoratori, sfruttando la forza dovuta alla massa di lavoratori rappresentanti dai sindacati firmatari. Il contratto collettivo mira a raggiungere l’interesse collettivo, ossia disciplinare i rapporti individuali di lavoro ed instaurare rapporti vincolanti in capo alle parti. Il motivo risiede nella volontà del legislatore di tutelare il singolo lavoratore che potrebbe essere indotto ad accettare condizioni meno vantaggiose rispetto a quelle ottenute con la contrattazione collettiva. Nei contratti collettivi, inoltre, troviamo due tipi di clausole: quelle normative (si occupano delle regole per i rapporti individuali tra soggetti diversi da chi li stipula) e quelle obbligatorie (che regolano il rapporto diretto tra le parti che stanno contrattualizzando). Per distinguere questi due tipi di clausole basta individuare i soggetti a cui sono indirizzate. In seguito sono nate diverse tipologie di contrattazione che ci hanno permesso di poter dire che oggi vi sia un sistema di contrattazione permanente a vari livelli; possiamo parlare di accordi a livello nazionale, aziendale e di accordi interconfederali.
Legge e contratto collettivo
Il contratto di lavoro viene regolamentato tenendo in considerazione del c.d. criterio di gerarchia delle fonti, ossia viene individuata la disciplina applicabile seguendo le fonti del diritto in base al loro valore gerarchico:
- Fonti comunitarie;
- Costituzione;
- Leggi;
- Contratti collettivi e contratti individuali di lavoro;
- Consuetudini.
In base al criterio gerarchico, la fonte di ordine superiore prevale su quella di fonte inferiore, se ne desume che le norme sovranazionali, costituzionali e le leggi ordinarie prevalgono sulle norme che compongono il contratto collettivo. Le norme del contratto collettivo e del contratto di lavoro individuale, invece, essendo un’emanazione dell’autonomia negoziale tra privati, sono in una posizione formalmente paritaria tra di loro. Conseguenza naturale dell’applicazione del criterio gerarchico delle fonti del diritto è la prevalenza della disposizione legislativa rispetto al contratto collettivo. In sostanza le disposizioni contenute nei contratti collettivi non possono mai contrastare le norme contenute nelle leggi, tanto meno possono derogarvi. Ne consegue che il sorgere di eventuali conflitti tra norme vedranno sempre la supremazia della legge nei confronti del contratto collettivo.
La struttura e l'evoluzione della contrattazione collettiva
Con l’avvento del Fascismo, venne promulgata la legge n. 563/1926 con la quale veniva istituito l’ordinamento corporativo. Con questa legge fu istituito il sindacato unico, alla quale venne conferita personalità di diritto pubblico e la rappresentanza legale dell’intera categoria. Così l’organizzazione professionale era legittimata a stipulare contratti collettivi, detti corporativi, che avevano efficacia erga omnes. Negli anni 50 il sistema di relazioni...
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