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Estratto del documento

La Costituzione italiana si occupa dei partiti politici in tre diverse disposizioni: l’art. 49 Cost. sancisce il diritto dei cittadini di

associarsi liberamente in partiti politici, al fine di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale;

l’art. 98, co. 3, Cost. prevede la possibilità di limitare con legge l’iscrizione di alcune categorie di impiegati pubblici come

magistrati, militari di carriera, funzionari e agenti di polizia e rappresentati diplomatici e consolari all’estero; la XII

disposizione transitoria finale della Costituzione vieta la ricostituzione del disciolto partito fascista.

6. Il diritto di difesa

L’art. 24 sancisce il diritto di azione e di difesa, ovvero la possibilità per la per la parte di far valere direttamente le proprie

ragioni e garanzie nei confronti di tutti; la garanzia del diritto di difesa deve essere applicata agli atti di polizia giudiziaria e

alla fase istruttoria del procedimento penale.

Lo Stato deve farsi carico delle spese per coloro che non raggiungono il reddito minimo stabilito dalla legge.

La Corte Costituzionale ha sancito che la difesa tecnica costituisce un diritto irrinunciabile perché assicura la piena difesa

della parte e il corretto andamento del processo.

7. La responsabilità penale, i diritti dell’imputato e del condannato

L’articolo 111 della Costituzione stabilisce che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Esso si fonda su due pilastri: Effettiva terzietà dell’organo giudicante; Effettiva parità delle parti del processo.

Il contraddittorio tra le parti è la prima evidente forma di “parità” tra le parti.

Parte fondamentale del giusto processo è l’informazione tempestiva, logica conseguenza del diritto di difesa.

L’uguaglianza è la parità tra le parti a manifestarsi nella sua pienezza. L’indagato deve poter agire in condizioni di parità con

chi sostiene l’accusa con la possibilità di acquisire con ogni mezzo le prove.

La prova si forma in contraddittorio, qualora chi abbia reso dichiarazioni di accusa rifiuti di “esporsi” al contraddittorio con

l’accusato, viola questo “cardine”, tale rifiuto determina l’inutilizzabilità delle sue dichiarazioni ai fini del raggiungimento di

una colpevolezza. La disposizione contiene una riserva di legge rinforzata. La legge non può prevedere a piacimento i casi

nei quali la prova si possa formare senza contraddittorio. Può farlo ma solo nei casi nei quali si manifesta un consenso

(esplicito) dell’imputato o per impossibilità oggettiva o per effetto di una condotta illecita.

Altro principio cardine: non basta dichiarare la decisione, occorre esplicitare in che modo si sia formata.

La motivazione assolve ad una duplice finalità: Funzione endo-processuale: dalle ragioni delle decisioni e dalle valutazioni si

traggono elementi utili per gli eventuali ulteriori gradi di giudizio; Funzione extraprocessuale: consentire a tutti di conoscere

discutere e criticare le ragioni che hanno ispirato una certa decisione giurisdizionale.

8. L’uguaglianza del voto

L'eguaglianza del voto è sancita dal'art. 48 Cost. e consiste nell'avere ogni voto lo stesso valore di tutti gli altri (una testa, un

voto). Pertanto sono esclusi il voto plurimo, cioè quello che vale più di uno, e il voto multiplo, cioè quello esercitato più

volte. Tutti i cittadini maggiori di età (per l'elezione del Senato è invece 25 anni), uomini e donne, sono elettori ed il voto è

personale ed uguale, libero e segreto. In Italia il voto per le donne è stato sancito solo nel 1946; personalità del voto, secondo

il quale l'unico modo per poter esprimere il proprio voto è quello di recarsi personalmente presso il seggio elettorale, salvo

assistenza per i disabili ecc.; eguaglianza del voto. ; segretezza del voto, onde garantire l'elettore da eventuali pressioni

esterne; libertà del voto, corollario del principio di libera manifestazione del pensiero. Il voto non deve essere frutto di

coercizioni; non obbligatorietà del voto, in quanto esso costituisce un mero dovere civico.

9. La disciplina costituzionale del diritto alla salute

L’art. 32 Cost. tutela il diritto alla salute sia come diritto del singolo che come interesse della collettività.

Include il diritto alle cure, alla prevenzione delle malattie e a non subire lesioni alla salute. Impone il diritto di ricevere

trattamenti sanitari e il diritto del paziente di rifiutare le cure.

La Costituzione, inoltre, garantisce cure gratuite agli indigenti.

Per la tutela della collettività, può chiedere di sottoporre le persone a trattamenti sanitari obbligatori, imposti quindi con

disposizioni di legge.

10. Le leggi costituzionali

Le leggi costituzionali sono leggi di pari rango rispetto alla Costituzione e servono per modificarla (leggi di revisione

costituzionale) o per integrarla (leggi costituzionali). Indipendentemente dal loro obiettivo le leggi costituzionali sono

approvate dal Parlamento con il c.d. procedimento aggravato, un sistema di votazione che richiede maggioranze più ampie

di quelle necessarie per l’approvazione delle leggi ordinarie e una doppia approvazione da parte di ciascuna delle due

Camere che deve avvenire con un intervallo di tempo tra una votazione e l'altra non inferiore a tre mesi.

Le leggi di revisione costituzionale e quelle costituzionali vengono sottoposte a referendum (detto sospensivo - consultivo)

qualora nella seconda votazione non venga raggiunta la maggioranza dei 2/3 in una delle due Camere e se entro tre mesi

dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - del testo di legge di revisione costituzionale approvato a maggioranza assoluta

- ne facciano richiesta 1/5 dei membri di una Camera, 500.000 elettori ovvero 5 Consigli regionali. Sarà l'elettorato e quindi

il popolo sovrano a decidere se praticare quella revisione della Costituzione, esprimendo la propria volontà in sede di

referendum (si vota per il “si” o per il “no”).

Tuttavia alcune disposizioni previste nella Costituzione non possono essere modificate neanche con una legge

costituzionale, in quanto contenenti principî supremi dell'ordinamento (principio di democrazia, principio dei diritti

fondamentali, etc.).

11. Il principio di uguaglianza

L’art. 3 della Costituzione sancisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociali e sono uguali davanti alla legge, senza

distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Impone pertanto al legislatore e a tutte le funzioni dello Stato il divieto di creare privilegi o discriminazioni ingiustificati e

incoraggia interventi legislativi volti a realizzare la parità di trattamento, avvantaggiando i “deboli” per mettere in atto la

parità tra le parti.

Il principio di ragionevolezza, ossia il divieto di trattare in modo diverso situazioni uguali e di trattare in modo uguale

situazioni diverse, lega l’uguaglianza in senso formale all’uguaglianza in senso sostanziale.

Lez. 34

1. Le caratteristiche della forma di governo direttoriale

Il corpo elettorale elegge il Parlamento. L’esecutivo (Consiglio federale), formato da 7 componenti e con la carica di

presidente a rotazione, è eletto dal parlamento (Assemblea federale).

L’esecutivo (composto da capo dello stato e governo) è collegiale ed è eletto dal parlamento.

Il parlamento non può sfiduciare il governo, quindi il governo non può sciogliere il parlamento.

La dinamica è quella della democrazia consensuale, di co-gestione del governo fra le principali del governo fra le principali

forze politiche, contrapposta ad una dinamica competitiva.

Si chiama direttoriale perché il titolare del potere esecutivo è un organo collegiale.

Un esempio di questo modello è la Svizzera.

2. Le caratteristiche della forma di governo parlamentare

Il corpo elettorale elegge il parlamento.

Il governo è legato al parlamento dal rapporto di fiducia e il parlamento può sfiduciare il governo.

L’esecutivo, nominato dal capo dello stato, deve avere la fiducia del parlamento, il quale può costringerlo a dimettersi

votando in qualsiasi momento la sfiducia del governo.

Il parlamento può essere sciolto prima della scadenza naturale.

Il capo dello stato ha funzioni relativamente limitate.

È una forma di governo a direzione tendenzialmente monocratica, con investitura di fatto elettiva, secondo la dinamica del

governo di partito.

Il nome deriva dalla circostanza che l’esecutivo è espressione del parlamento e dipende dalla disponibilità di questo

mantenerlo in vita.

Un esempio è il Regno Unito.

3. La mozione di fiducia

Ai sensi dell’art. 94 Cost., entro 10 giorni dalla sua formazione il Governo dove presentarsi alle Camere e chiedere il voto di

fiducia.

La fiducia dell’Esecutivo deve essere accordata separatamente da ciascuna camera, mediante approvazione a maggioranza

semplice di una mozione motivata di fiducia, votata con voto palese per appello nominale dai parlamentari.

Se una delle due Camere non accorda la fiducia al Governo, questo è obbligato a dimettersi: si apre una crisi di Governo

parlamentare.

4. La mozione di sfiducia

La mozione di sfiducia è l’atto con cui il Parlamento revoca la fiducia inizialmente accordata al Governo, obbligandolo alle

dimissioni. La mozione deve essere motivata e votata per appello nominale, al fine di garantire una chiara assunzione di

responsabilità politica, ed è votata a maggioranza semplice.

Deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima die

tre giorni dalla sua presentazione.

È ammessa la presentazione di una mozione di sfiducia individuale nei confronti del singolo Ministro.

5. Il “disbrigo degli affari correnti” e la “ordinaria amministrazione”

Quando il Governo presenta le dimissioni al Presidente della Repubblica, esso può accettarle invitando il Governo

dimissionario a restare in carica per svolgere le attività di ordinaria amministrazione, ovvero per il disbrigo degli affari

correnti: attività strettamente necessaria.

6. Le caratteristiche della forma di governo presidenziale

Il corpo elettorale elegge il presidente e il parlamento.

Il presidente è titolare del potere esecutivo (è sia capo dello Stato che capo di governo).

Non sussiste rapporto di fiducia tra parlamento e presidente.

La logica istituzionale è quella della ricerca di compromessi legislativi fra presidente e Congresso.

I singoli parlamentari godono ampia autonomia.

Il nome deriva dalla circostanza che il titolare del potere esecutivo è in prima persona il presidente ed è fondata su poteri

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A.A. 2023-2024
24 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sonia.Drago di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Podetta Marco.