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Ai sensi 2328 c.c., la S.p.A. può essere costituita per contratto o per atto
unilaterale. l’atto
Il contratto (o unilaterale) di società normalmente si articola in due
separati documenti:
l’atto
1) costitutivo: nel quale si manifesta la volontà delle parti di dare vita al
rapporto sociale;
2) lo statuto: nel quale sono consacrate le norme per il
funzionamento della società.
Le disposizioni dell’uno e dell’altro documento si compongono, tuttavia, in un
unitario atto giuridico (art.2328 c.c.) secondo il quale «lo statuto contenente le
norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto
considera parte integrante dell’atto costitutivo e deve essere a
separato, si
questo allegato». In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e
dello statuto prevalgono le seconde». dell’atto
Possono aversi due tipi di stipulazione costitutivo:
1) Costituzione simultanea: gli aspiranti soci sottoscrivono simultaneamente e
contestualmente l’atto pubblico davanti al notaio (rappresenta la forma
normale e generalmente adottata).
2) Costituzione successiva o per pubblica sottoscrizione: avviene al termine
lOMoAR cPSD| 9679654
e come conclusione di una complessa fase di raccolta delle sottoscrizioni.
Definire la disciplina del sovraprezzo nella s.p.a. dall’art.2431 c.c..
La disciplina del sovrapprezzo nella S.p.A. è regolamentata
La norma fa riferimento all’eccedenza del prezzo di emissione delle azioni
rispetto al valore nominale delle medesime: cioè l'esborso ulteriore dovuto in
occasione della sottoscrizione di azioni. Il valore nominale, normalmente, è
inferiore a quello reale perché il capitale sociale è inferiore al patrimonio
netto. In tal caso, se le azioni di nuova emissione venissero pagate al valore
nominale, si avrebbe una riduzione della partecipazione dei soci attuali al
patrimonio netto, a beneficio del nuovo sottoscrittore, il quale paga il valore
nominale per un'azione che in realtà vale di più. Di conseguenza nell'ipotesi
normale in cui il patrimonio netto sia superiore al capitale sociale nominale, è
obbligatoria l'emissione delle azioni ad un prezzo superiore a quello
nominale. Il sovrapprezzo è previsto nell'interesse esclusivo dei soci, che
possono rinunciarvi all'unanimità. Per quanto riguarda
la misura del sovrapprezzo, esso deve essere determinato in base al valore del
patrimonio netto. Per determinare tale valore sarà necessaria la redazione di
una situazione patrimoniale aggiornata.
Definire la disciplina delle azioni di s.p.a.
Partiamo dal fatto che le quote di partecipazione alla S.p.A. sono
rappresentate da azioni: titoli di credito causali nominativi (solo le azioni di
risparmio possono essere al portatore) sottoscritti da uno degli amministratori,
che rappresentano la misura della partecipazione dei singoli soci alla società.
Le azioni, in quanto titoli rappresentativi della partecipazione sociale,
assolvono ad una duplice funzione: 1) funzione di legittimazione, in quanto
chi le possiede può esercitare i diritti di socio; 2) funzione di trasferimento,
poiché con la trasmissione del documento si trasferisce la qualità di socio.
I caratteri essenziali delle azioni sono specificati dalla legge in
questo modo:
1) art. 2348, c.1° c.c., devono essere di eguale valore. Regola generale è
che le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Si possono, tuttavia,
creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di
diritti diversi anche per quanto concerne l’incidenza delle
azioni fornite di
perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge,
può determinare liberamente il contenuto delle azioni delle varie categorie.
2) art. 2348, c.2° c.c., tutte le azioni appartenenti ad una medesima
categoria, comunque, devono conferire uguali diritti;
3) art. 2347, c.c., sono indivisibili;
4) art. 2346, c.c., modificato dalla riforma del 2003) possono essere emesse
senza l’indicazione del valore nominale (quel valore, cioè, che è pari
all’importo del capitale sociale suddiviso per il numero di azioni in circolazione
e che pertanto esprime la parte di capitale che ciascuna azione rappresenta):
in tal caso il lOMoAR cPSD| 9679654
valore delle azioni non sarà determinato con riferimento alla frazione di
capitale sociale che rappresentano, bensì con riguardo al loro numero in
rapporto al totale delle azioni emesse. Tuttavia, se alle azioni è attribuito un
valore nominale, occorre che tale valore si riferisca a tutte le azioni emesse
dalla società, non essendo ammissibile la compresenza per la stessa società
di azioni con e senza valore nominale;
5) sono, per loro stessa natura, titoli liberamente trasferibili.
Definire la disciplina dei finanziamenti nella s.p.a.
Il finanziamento dei soci nelle S.p.A. è regolato dall’art.2497 quinquies c.c., che
regolamenta i finanziamenti eseguiti tra società dello stesso gruppo. La norma
prevede che ai finanziamenti effettuati in favore della società da parte di chi
esercita attività di direzione e coordinamento o da altri soggetti ad essa
l’art.
sottoposti, si applica 2467 c.c.
La finalità della norma è quella di limitare la prassi dei gruppi di imprese di
distribuire in maniera diseguale il rischio d’impresa tra le società del gruppo
che esercitano controllo e coordinamento e quelle che lo subiscono, in
situazione di sottocapitalizzazione. La norma, infatti, è diretta a garantire un
l’interesse
equilibrio tra due interessi incastrati: del creditore
a che il socio di controllo non assuma in maniera strumentale la posizione di
dell’attivo,
finanziatore al fine di sottrarsi alla posizione residuale sui valori e
quello del socio a poter adottare le politiche finanziarie della società che
reputa più efficienti. Per questo motivo, il legislatore ha previsto che il
finanziamento deve essere riqualificato qualora vi siano indizi tali da far
ritenere che il ricorso allo stesso sia volto ad eludere la disciplina sui
conferimenti, diventando in questo modo uno strumento diretto a perseguire
un abuso a danno dei creditori.
dell’art.
La disciplina 2467 c.c. si applica perciò ai finanziamenti effettuati, in
favore di una società: lOMoAR cPSD| 9679654
1) da parte delle società che esercitano su di essa attività di direzione e
coordinamento (cioè la capogruppo);
2) da parte delle società che sono sottoposte alla direzione e
coordinamento da parete dello stesso soggetto che esercita tale attività
sulla società finanziata (c.d. società sorelle).
Non viene applicata la norma ai finanziamenti erogati alla società da parte dei
soggetti che sono sottoposti alla sua attività di direzione e coordinamento. La
norma prescinde dalla qualità di socio nella società finanziata, richiedendo
condizione, per l’applicabilità della stessa, l’esercizio di attività
quale unica di
direzione e coordinamento da parte del finanziatore. La norma si riferisce
quindi non solo al socio della società finanziata, ma anche ai suoi
amministratori, titolari di strumenti finanziari e da qualsiasi altro soggetto, sia
persona fisica che ente o società, anche privo della qualità di socio, purché
eserciti attività di direzione e coordinamento. Con riferimento, infine, alla
l’art.
qualifica dei beneficiari del finanziamento,
2497-quinquies c.c., non specificando a quale tipo di società si riferisca
l’attività di direzione e coordinamento, si applica anche nel caso in cui il
soggetto finanziato sia una società di persone o una società consortile.
Definire la disciplina degli strumenti finanziari
partecipativi nella s.p.a.
Dovendo definire la disciplina degli strumenti finanziari partecipativi nella
S.p.A., si può dire che l'art 2346 c.c. consente che una S.p.A. a seguito
dell'apporto da parte di soci o di terzi anche di opera o di servizi possa
emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche diritti
amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.
Le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, la legge di
circolazione è rimessa allo statuto. La caratteristica delle azioni risiede nel
fatto che i
conferimenti azionari sono volti a costituire il capitale sociale, a differenza degli
apporti prestati a fronte dell'emissione
degli strumenti finanziari partecipativi che costituiscono un finanziamento
e come tale non imputabile a capitale sociale. Le azioni a differenza delle
obbligazioni conferiscono diritti patrimoniali in relazione all'andamento
della società.
Inoltre per le obbligazioni, a differenza degli strumenti finanziari partecipativi, è
previsto un limite quantitativo alla loro emissione. L'emissione di strumenti
finanziari partecipativi avviene a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi
anche di opera o di servizi. La terminologia è volutamente chiara nel
distinguere l'apporto dal conferimento prestato a fronte di sottoscrizione di
azioni sottolineando come l'apporto richiami l'associazione in partecipazione
e il conferimento la partecipazione societaria e il finanziamento. Comunque
resta il
fatto che colui che contribuisce e colui che conferisce non diventano
titolari dell'iniziativa economica non concorrendo ad un rischio superiore al
loro contributo e non avendo nessun potere a livello gestionale. I diritti di cui
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possono godere
coloro che detengono strumenti finanziari sono:
1) diritti patrimoniali: rimborso dell'apporto alla scadenza, si può inoltre
prevedere un diritto a una quota degli utili attraverso una remunerazione fissa
o indicizzata.
2) diritti amministrativi: la formula legislativa lascia ampio spazio agli
statuti che potranno riconoscere determinati diritti che andranno però
coordinati con quanto disposto nell'art 2346 c.c.: esclusione del voto
nell'assemblea generale.
3) diritti alla circolazione: lo statuto può optare per una qualsiasi delle leggi di
circolazione non ritenendosi applicabile il divieto di emissione dei titoli di
credito al portatore.
Definire la disciplina delle deliberazioni assembleari nella
s.p.a.
Le deliberazioni assembleari devono essere note da un verbale che ha la
funzione di documentare lo svolgimento della riunione assembleare e presenta
carattere obbligatorio e necessario, tanto è vero che la sua assoluta
mancanza determina nullità