Estratto del documento

Le persone

Il soggetto di diritto è un'espressione moderna che indica il centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive attive e passive. Si tratta di una rete multiforme di rapporti basati su una vasta gamma di norme e discipline che nel loro complesso formano l'ordinamento giuridico. Il termine di persona verrà individuato come personificazione, quindi lo strumento al quale l'ordinamento giuridico può attribuire delle situazioni giuridiche, attive e passive.

Il concetto di soggetto di diritto

Il concetto di soggetto di diritto implica l'esistenza della sfera protetta ed inattingibile di diritti, generalmente attribuiti a persone considerate formalmente uguali tra loro. È un concetto moderno nato nel giusnaturalismo, dove la persona venne sdoppiata in entità fisica e giuridica, inerenti alle facoltà, relazioni e volontà di quella persona. Nell'età della pandettistica, il termine persona faceva riferimento all'esistenza di una sfera giuridica determinata dalle scelte dell'ordinamento.

Nasce così anche l'idea della sovranità statale, e con essa la consapevolezza che solo da un'autolimitazione del potere sovrano derivante dall'ordinamento giuridico potessero nascere situazioni di libertà e autonomia privata concesse ai soggetti.

Il soggetto di diritto per i romani

Non era previsto nell'ordinamento giuridico romano il termine soggetto, che faceva riferimento alla persona soggetta a uno stato di coercizione materiale da parte di un potere esterno, indicando dunque la soggezione materiale.

  • Liberi e schiavi: I romani concepirono in modo diverso i problemi inerenti alla personalità e soggettività. Vi era una distinzione tra liberi e schiavi, ma il termine persona faceva riferimento all'individuo, anche a colui che non era dotato di capacità. Il termine persona deriva dalla maschera teatrale, in una situazione molto diversa rispetto a quella del diritto, e faceva riferimento all'idea di sostenere un ruolo, avvicinandosi all'attività dell'attore in teatro.
  • Significato di caput: Il termine caput non faceva riferimento alla capacità come la intendiamo noi oggi, ma individuava ancora l'individuo. Si aveva il servile caput, inteso come servo, oppure il liberum caput, la persona libera. Solo in età bizantina, il termine caput individua una serie di relazioni giuridiche attinenti alla persona, ossia la moderna capacità.
  • Capacitas: Vicino alla nostra idea di capacità, si ha il termine capacitas, ossia la possibilità di ricevere conseguenze da successioni mortis causa, pagamento o credito. Anche se l'impiego della capacità sarà limitato al concetto di personalità, intesa come capacità attribuita a individui e enti equiparati di essere soggetti di diritto. Era ignota alla mentalità romana che, per esprimere l'idea di godimento di una situazione giuridica attiva o passiva, si richiedevano requisiti specifici, come cittadinanza, libertà e non essere soggetti alla patria potestà.
  • Pater familias: Colui che era dotato di libertà di cittadinanza e della condizione sui iuris era il Pater Familia, che aveva un potere eliminabile o limitabile solo in caso di età o patologie mentali. Il pater familias aveva diverse capacità commerciali, negoziali e in materia ereditaria, poiché poteva costituire o essere costituito erede, aveva titolarità sui diritti reali, sui figli e sui servi, punibili con la morte, perché il pater familia aveva diritto di vita e di morte sui servi e poteva escludere i figli dalla comunità familiare.
  • Il conubium: I cittadini romani potevano godere in modo diverso di alcuni diritti fondamentali della persona rispetto ai latini e ai peregrini. Un esempio è il conubium, ossia il diritto di contrarre matrimonio, diritto inviolabile per i cittadini romani, ma era un diritto su concessione per i latini e peregrini. Questo elemento è inerente alla personalità del diritto, ossia l'idea che ogni nazione fosse sottoposta a un diritto diverso e quindi a una condizione diversa rispetto alla territorialità del diritto in cui viviamo oggi.
  • Diritti dei fili familias in ambito pubblicistico: Il pater familias viveva in una condizione di piena capacità nel diritto privato. Per il diritto pubblico non era necessario essere in una condizione sui iuris, quindi anche i figli potevano partecipare alle assemblee, avevano diritto di voto e potevano essere eletti alle cariche pubbliche.

Distinzione tra diritto privato e pubblico

Questa differenza tra diritto pubblico e diritto romano nell'attuazione dei propri interessi personali e nella gestione della cosa pubblica individua: il diritto pubblico come tutte le azioni e le regole inerenti alla regolamentazione dell'assetto organizzativo della Comunità, mentre il diritto privato era l'assetto degli interessi personali. Questa differenza fa riferimento agli interessi perseguiti: si persegue un interesse sociale nel diritto pubblico, mentre si persegue un interesse personale o patrimoniale nel diritto privato. In realtà questa distinzione non significa che le due sfere siano inconciliabili, nonostante vi siano degli interessi utili differenti tra diritto pubblico e privato. Queste due sfere sono conciliabili in una sfera unitaria, al centro che guida la realtà romana, al centro della quale vi è il pater familias con la famiglia romana.

Nascita di un individuo

  • Monstrum: In epoca romana, i soggetti come li consideriamo noi erano solo le persone libere, mentre gli schiavi erano considerati come oggetti parlanti. I neonati subivano una distinzione: i mostrum, ossia i neonati che nascevano senza fattezze umane, invalidi o con deformazioni, potevano essere affogati dal pater o abbandonati per l'idea superstiziosa di dover dividere il sano dall'inutile.
  • Il neonato: Al neonato libero e con fattezze umane era considerato soggetto solo se svolgeva qualsiasi movimento corporeo, incluso il respiro. In casi particolari, non era importante il momento della nascita per diventare soggetti di diritto, ma il momento del concepimento.
  • Protezione giuridica del feto: In questi casi in cui era fondamentale il momento del concepimento, veniva nominato un curatore dal pretore, perché il feto veniva considerato parte della moglie. In caso di divorzio, era necessario controllare il buon andamento di tutta la gestazione e assicurare la gravidanza, oltre al momento del parto, per garantire un erede al padre. Anche se il soggetto non era ancora nato, potevano essere attribuite situazioni giuridiche attive e passive, come acquistare beni o essere soggetto di successioni ereditarie. Fino al momento del parto, era il curatore che si occupava dei suoi crediti e debiti derivanti dalla successione ereditaria, perché, secondo Ulpiano, vi era un interesse pubblico nel fatto che il soggetto nascesse non solo per il padre, ma per la res publica.
  • Finzioni giuridiche: La condizione giuridica del feto era una finzione giuridica, l'idea di creare una finzione per raggiungere un determinato obiettivo. In ambito processuale, le finzioni venivano utilizzate per ottenere conseguenze rilevanti in favore o a sfavore di alcune categorie di soggetti. Era importante anche lo sdoppiamento concettuale tra soggettività di diritto e capacità di agire.

Capacità di agire

La capacità di agire prevedeva due limiti: l'infermità mentale e la minore età. Infatti, venivano considerati infantes i minori di 7 anni privi di capacità giuridica, in quanto non avevano ancora le capacità intellettuali per essere capaci giuridicamente. Poi vi erano gli infantes maiorum, compresi tra i 7 e i 10 anni con capacità giuridica ridotta; gli impuberi dai 10 anni fino al compimento della pubertà. Per gli impuberi, il problema della capacità giuridica si poneva solo nel momento in cui erano sui iuris; la pubertà arrivava per le ragazze a 12 anni, per i ragazzi a 14 anni.

  • Puberi: Raggiunta la pubertà si era capaci di agire, nonostante fossero previste tutele giudiziarie per i minori di 25 anni, come le eccezioni nei confronti dei minori chiamati in giudizio a seguito di un contratto con una persona che li avesse raggirati. Le restituzioni in integrum, ossia ristabilire la situazione giuridica antecedente al fatto da parte di coloro che li avessero raggirati. Per quanto riguarda la capacità giuridica, incontrano l'ulteriore limite della prodigalità o delle infermità mentali. In questi casi viene prevista un'assistenza dall'ordinamento giuridico.

Nozione di status e capitis diminutio

  • Status: Tra le tante accezioni di status, si fa riferimento alla posizione degli individui all'interno di un contesto rilevante per il diritto, ossia il modo di essere degli individui all'interno di un gruppo qualificato. L'espressione di status e personorum si traduce in una specifica condizione e situazione giuridica. Le situazioni giuridiche fondamentali erano la cittadinanza, la libertà e la famiglia, perché ogni persona veniva inserita in un contesto politico, civile o familiare.
  • Capitis diminutio: Un'altra espressione particolare fa riferimento alla diminuzione di capacità, che poteva intervenire, ad esempio, nello stato quando una persona passava dall'essere libero all'essere schiavo. In questo caso è molto importante il legame tra lo stato di una persona e la capacità.
Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 125
Appunti Scienze e tecnologie alimentari  Pag. 1 Appunti Scienze e tecnologie alimentari  Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 125.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Scienze e tecnologie alimentari  Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 125.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Scienze e tecnologie alimentari  Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 125.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Scienze e tecnologie alimentari  Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 125.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Scienze e tecnologie alimentari  Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 125.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Scienze e tecnologie alimentari  Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 125.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Scienze e tecnologie alimentari  Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 125.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Scienze e tecnologie alimentari  Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 125.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Scienze e tecnologie alimentari  Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 125.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Scienze e tecnologie alimentari  Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 125.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Scienze e tecnologie alimentari  Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 125.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Scienze e tecnologie alimentari  Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 125.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Scienze e tecnologie alimentari  Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 125.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Scienze e tecnologie alimentari  Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 125.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Scienze e tecnologie alimentari  Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 125.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Scienze e tecnologie alimentari  Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 125.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Scienze e tecnologie alimentari  Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 125.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Scienze e tecnologie alimentari  Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 125.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti Scienze e tecnologie alimentari  Pag. 91
1 su 125
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze agrarie e veterinarie AGR/15 Scienze e tecnologie alimentari

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Nihel99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Scienza e tecnologia dei materiali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Istituto Universitario Salesiano Venezia - IUSVE o del prof Mari Giuseppe.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community