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Università degli Studi di Messina

CdLM Biologia ed Ecologia dell'Ambiente marino-costiero

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

DELLA COSTRUZIONE DI UN PORTO

COMMERCIALE IN ZONA PENTIMELE-

REGGIO CALABRIA Tesina a cura di:

Cogliandro Stefania Benedetta

ANNO ACCADEMICO 2017/2018 1

Indice

Introduzione……………………………………………………………….3

Normative vigenti sulle opere di impatto ambientale……………………..3

Rete Natura 2000…………………………………………………………25

Descrizione dell'area sito………………………………………………....26

Descrizione dell'opera……………………………………………………39

Valutazione d'impatto ambientale ………………………………..……...42

Matrici………………………………………………………………..…..44

Analisi delle alternative………………………………………...………...46

Misure di Mitigazione………………………………...………………….47

2

Introduzione

Normative vigenti sulle procedure di V.I.A.

L'importanza della valutazione di impatto ambientale come strumento a supporto della

caratterizzazione di un'infrastruttura venne riconosciuta per la prima volta nel 1969 negli USA con

l'approvazione del National Environmental Policy Act (N.E.P.A.); se in un primo momento veniva

preso in considerazione solo l'aspetto economico della realizzazione di un'opera, tramite la N.E.P.A.

veniva messo sotto i riflettori agli occhi delle autorità competenti un ulteriore aspetto, quello del

rispetto dell'ambiente. In Italia dovremo aspettare il 27 giugno 1985 con la Direttiva 85/337/CEE

che in particolare sanciva:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica alla valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e

privati che possono avere un impatto ambientale importante.

2. Ai sensi della presente direttiva si intende per:

progetto:

- la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,

- altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo

sfruttamento delle risorse del suolo;

committente:

Il richiedente dell’autorizzazione relativa ad un progetto privato o la pubblica autorità che prende

l’iniziativa relativa a un progetto;

autorizzazione:

decisione dell’autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il

diritto di realizzare il progetto stesso.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio

dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in

particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione

e una valutazione del loro impatto

Articolo 3

La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per

3

ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- l’uomo, la fauna e la flora;

- il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;

- i beni materiali ed il patrimonio culturale;

- l’interazione tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo trattino.

Recepito successivamente in Italia con D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 che decretava:

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985, concernente

la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; Vista la

deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 1988; Sulla proposta

del Ministro dell'ambiente, sentito il comitato scientifico di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1986,

n. 349;

1. Categorie di opere.

1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (2),

i progetti delle opere rientranti nelle seguenti categorie:

a) raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal

petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 t al giorno di

carbone o di scisti bituminosi;

b) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300

MW, nonché centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la

produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 KW

di durata permanente termica);

c) impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva

dei residui radioattivi;

d) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;

e) impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione

dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione

annua di oltre 20.000 t di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre

50 t di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 t;

f) impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante

4

processi di trasformazione chimica di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive

funzionalmente connesse tra di loro: per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base; per la

fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base; per la fabbricazione di fertilizzanti a base di

fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti); per la fabbricazione di prodotti di base

fitosanitari e di biocidi; per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento

chimico o biologico; per la fabbricazione di esplosivi (3);

g) tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio

superiori a 1.500 m di lunghezza; autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o

tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati

tra l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli; strade extraurbane, o tratti di esse, a quattro o più corsie

o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro

o più corsie (3);

h) porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna

accessibili a battelli con stazza superiore a 1350 t;

i) impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento

chimico o stoccaggio a terra;

l) impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza

superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 mc, nonché

impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole,

di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 mc (3);

m) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale di

esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km (3/a);

n) oleodotti e gasdotti di lunghezza superiore a 40 km e diametro superiore o uguale a 800

mm, esclusi quelli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526

(3/b); o) stoccaggio di prodotti chimici, petrolchimici con capacità complessiva superiore a 80.000

mc; stoccaggio superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 80.000 mc;

stoccaggio di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000 mc;

stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi di capacità complessiva superiore a 80.000 mc (3/b); 5

p) impianti termoelettrici con potenza elettrica complessiva superiore a 50 MW con

esclusione di quelli con potenza termica fino a 300 MW di cui agli accordi di programma previsti

dall'art. 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (3/b);

q) impianti per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore

a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti (3/b);

r) stoccaggio di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 t

(3/b); s) impianti di gassificazione e liquefazione (3/b);

t) impianti destinati: al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati; alla produzione o

all'arricchimento di combustibili nucleari; al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui

altamente radioattivi; esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di combustibile

nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione o l'arricchimento di

combustibili nucleari irradiati, per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi (3/b);

u) attività minerarie per la ricerca, la coltivazione ed il trattamento minerallurgico delle

sostanze minerali di miniera ai sensi dell'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443,

e successive modifiche, ivi comprese le pertinenziali discariche di residui derivanti dalle medesime

attività ed alle relative lavorazioni, i cui lavori interessino direttamente aree di superficie

complessiva superiore a 20 ettari (3/b).

2. La medesima procedura si applica anche agli interventi su opere già esistenti, non rientranti nelle

categorie del comma 1, qualora da tali interventi derivi un'opera che rientra nelle categorie stesse; si

applica altresì agli interventi su opere già esistenti rientranti nelle categorie del comma 1 qualora da

tali interventi derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente, con

esclusione, comunque, dei ripristini e delle terze corsie autostradali aggiuntive che siano richieste

da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di esercizio.

3. Il comma 2 non si applica ad eventuali interventi di risanamento ambientale di centrali

termoelettriche esistenti, anche accompagnati da interventi di ripotenziamento, da cui derivi un

miglioramento dello stato di qualità dell'ambiente connesso alla riduzione delle emissioni.

4. Per agevolare l'applicazione dei commi 2 e 3 il Ministro dell'ambiente convoca apposite riunioni

6

di coordinamento con il Ministero per i beni culturali e ambientali e con le amministrazioni

interessate all'esecuzione delle opere di cui al presente articolo, ai fini di individuare

anticipatamente, sulla base dei programmi delle amministrazioni interessate, i casi di esclusione

dalla procedura ai sensi dei citati commi.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale. 5-

bis. Con successivo provvedimento sono individuate le caratteristiche tecniche delle opere e degli

impianti di cui al comma 1, cui non si applica la procedura prevista dall'art. 6 della legge 8 luglio

1986, n. 349, in quanto hanno esclusivamente o essenzialmente lo scopo di sviluppare e provare

nuovi metodi o prodotti, salvo che se ne preveda l'utilizzazione per più di un anno (3/c).

2. Norme tecniche sulla comunicazione dei progetti.

1. Si intendono per progetti delle opere di cui all'art. 1 i progetti di massima delle opere stesse,

prima che i medesimi vengano inoltrati per i pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta e gli altri atti

previsti dalla normativa vigente e, comunque, prima dell'aggiudicazione dei relativi lavori. In

particolare:

a) per progetti delle centrali termoelettriche, si intendono quelli necessari per il

provvedimento di cui all'art. 5, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 880, così come

disciplinato dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, gli

stessi devono essere inoltrati prima del provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato;

b) per progetti delle raffinerie di petrolio greggio, degli impianti di gassificazione e

liquefazione, delle acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio e degli impianti

chimici integrati, si intendono quelli presentati al Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato per il decreto di concessione secondo quanto previsto dal regio decreto-legge 2

novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive

modificazioni ed integrazioni; gli stessi devono essere inoltrati prima della concessione da parte del

Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) per progetti di impianto per l'estrazione di amianto, si intendono quelli presentati al

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; gli stessi devono essere inoltrati prima del

rilascio del permesso da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 7

d) per progetti degli impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi si intendono quelli

che vengono inoltrati alla regione per l'approvazione. Sono altresì soggette alla procedura le

richieste di autorizzazione inoltrate alla regione per l'eliminazione di rifiuti tossici e nocivi in

impianti i cui progetti sono stati in precedenza approvati per lo smaltimento di rifiuti urbani e/o di

rifiuti speciali (4);

e) per progetti delle autostrade e delle vie di rapida comunicazione, si intendono quelli,

riferiti all'intero tracciato, previsti dalle «Istruzioni per la redazione dei progetti strade» pubblicate

nel Bollettino ufficiale - Norme tecniche - del C.N.R. - Anno XIV n. 77 del 5 maggio 1980,

concernenti il progetto di massima, ovvero, nei casi in cui tale documentazione non sia disponibile

per cause oggettive, riferiti a tronchi funzionali da sottoporre alle procedure di riferimento, purché

siano comunque definite le ipotesi di massima concernenti l'intero tracciato nello studio di impatto

ambientale. Gli stessi devono essere inoltrati prima del relativo provvedimento di approvazione da

parte del Ministro dei lavori pubblici;

f) per progetti dei tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, si intendono quelli

riferiti alla costruzione di impianti ferroviari e delle opere connesse predisposti dall'ente Ferrovie

dello Stato e trasmessi alle regioni interessate ed agli enti locali nel cui territorio sono previsti gli

interventi, ai sensi dell'art. 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210; gli stessi devono essere inoltrati

prima del relativo provvedimento di approvazione o conformità;

g) per progetti degli aeroporti, si intendono i nuovi piani regolatori o le varianti dei piani

esistenti, nonché i progetti di massima delle opere; gli stessi devono essere inoltrati prima della

approvazione da parte del comitato previsto dall'art. 5 della legge 22 agosto 1985, n. 449;

h) per progetti dei porti commerciali marittimi, i progetti stessi devono essere inoltrati prima

della concessione da parte dei Ministri competenti;

i) per progetti delle dighe e degli altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare

le acque, si intendono i progetti di massima allegati alla domanda di concessione di derivazione

d'acqua così come previsto all'art. 9 del regio decreto del 14 agosto 1920, n. 1285, al regio decreto

11 dicembre 1933, n. 1775, e all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959,

n. 1363; gli stessi devono essere inoltrati prima della concessione alla derivazione, anche

provvisoria, da parte del Ministro dei lavori pubblici;

l) per progetto di elettrodotto aereo esterno, si intende il progetto allegato alla domanda di

8

autorizzazione inviata al Ministero dei lavori pubblici ai sensi del titolo III del R.D. 11 dicembre

1933, n. 1775 (5).

2. Nel caso di appalto concorso o di affidamenti in concessione disciplinati dalla legge 24 giugno

1929, n. 1137, così come modificata dalla legge 15 gennaio 1951, n. 34, nonché dalla legge 8 agosto

1977, n. 584, e dalla legge 17 febbraio 1987, n. 80, le amministrazioni competenti comunicano al

Ministro dell'ambiente e al Ministro per i beni culturali ed ambientali il progetto esecutivo delle

opere qualora contenga importanti variazioni rispetto alla progettazione di massima già oggetto di

pronuncia di compatibilità ambientale. Il Ministro dell'ambiente può stabilire, entro venti giorni

dalla comunicazione, che il progetto esecutivo sia sottoposto a sua volta alla procedura di cui all'art.

6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. La comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, oltre al progetto

come individuato al comma 1, comprende uno studio di impatto ambientale contenente:

a) l'indicazione della localizzazione riferita alla incidenza spaziale e territoriale

dell'intervento, alla luce delle principali alternative prese in esame, alla incidenza sulle risorse

naturali, alla corrispondenza ai piani urbanistici, paesistici, territoriali e di settore, agli eventuali

vincoli paesaggistici, archeologici, demaniali ed idrogeologici, supportata da adeguata cartografia;

b) la specificazione degli scarichi idrici e delle misure previste per l'osservanza della

normativa vigente, nonché le eventuali conseguenti alterazioni della qualità del corpo ricettore

finale; c) la specificazione dei rifiuti solidi e delle relative modalità di smaltimento rapportata alle

prescrizioni della normativa vigente in materia;

d) la specificazione delle emissioni nell

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Stefaniaac94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof De Domenico Emilio.
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