Università degli Studi di Messina
CdLM Biologia ed Ecologia dell'Ambiente marino-costiero
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
DELLA COSTRUZIONE DI UN PORTO
COMMERCIALE IN ZONA PENTIMELE-
REGGIO CALABRIA Tesina a cura di:
Cogliandro Stefania Benedetta
ANNO ACCADEMICO 2017/2018 1
Indice
Introduzione……………………………………………………………….3
Normative vigenti sulle opere di impatto ambientale……………………..3
Rete Natura 2000…………………………………………………………25
Descrizione dell'area sito………………………………………………....26
Descrizione dell'opera……………………………………………………39
Valutazione d'impatto ambientale ………………………………..……...42
Matrici………………………………………………………………..…..44
Analisi delle alternative………………………………………...………...46
Misure di Mitigazione………………………………...………………….47
2
Introduzione
Normative vigenti sulle procedure di V.I.A.
L'importanza della valutazione di impatto ambientale come strumento a supporto della
caratterizzazione di un'infrastruttura venne riconosciuta per la prima volta nel 1969 negli USA con
l'approvazione del National Environmental Policy Act (N.E.P.A.); se in un primo momento veniva
preso in considerazione solo l'aspetto economico della realizzazione di un'opera, tramite la N.E.P.A.
veniva messo sotto i riflettori agli occhi delle autorità competenti un ulteriore aspetto, quello del
rispetto dell'ambiente. In Italia dovremo aspettare il 27 giugno 1985 con la Direttiva 85/337/CEE
che in particolare sanciva:
Articolo 1
1. La presente direttiva si applica alla valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e
privati che possono avere un impatto ambientale importante.
2. Ai sensi della presente direttiva si intende per:
progetto:
- la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,
- altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo
sfruttamento delle risorse del suolo;
committente:
Il richiedente dell’autorizzazione relativa ad un progetto privato o la pubblica autorità che prende
l’iniziativa relativa a un progetto;
autorizzazione:
decisione dell’autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il
diritto di realizzare il progetto stesso.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio
dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in
particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione
e una valutazione del loro impatto
Articolo 3
La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per
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ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
- l’uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;
- i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- l’interazione tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo trattino.
Recepito successivamente in Italia con D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 che decretava:
Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985, concernente
la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 1988; Sulla proposta
del Ministro dell'ambiente, sentito il comitato scientifico di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1986,
n. 349;
1. Categorie di opere.
1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (2),
i progetti delle opere rientranti nelle seguenti categorie:
a) raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal
petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 t al giorno di
carbone o di scisti bituminosi;
b) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300
MW, nonché centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la
produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 KW
di durata permanente termica);
c) impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all'eliminazione definitiva
dei residui radioattivi;
d) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
e) impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione
dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione
annua di oltre 20.000 t di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre
50 t di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 t;
f) impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante
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processi di trasformazione chimica di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive
funzionalmente connesse tra di loro: per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base; per la
fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base; per la fabbricazione di fertilizzanti a base di
fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti); per la fabbricazione di prodotti di base
fitosanitari e di biocidi; per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento
chimico o biologico; per la fabbricazione di esplosivi (3);
g) tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio
superiori a 1.500 m di lunghezza; autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o
tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati
tra l'altro l'arresto e la sosta di autoveicoli; strade extraurbane, o tratti di esse, a quattro o più corsie
o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro
o più corsie (3);
h) porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna
accessibili a battelli con stazza superiore a 1350 t;
i) impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento
chimico o stoccaggio a terra;
l) impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza
superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 mc, nonché
impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole,
di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 mc (3);
m) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale di
esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km (3/a);
n) oleodotti e gasdotti di lunghezza superiore a 40 km e diametro superiore o uguale a 800
mm, esclusi quelli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526
(3/b); o) stoccaggio di prodotti chimici, petrolchimici con capacità complessiva superiore a 80.000
mc; stoccaggio superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 80.000 mc;
stoccaggio di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000 mc;
stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi di capacità complessiva superiore a 80.000 mc (3/b); 5
p) impianti termoelettrici con potenza elettrica complessiva superiore a 50 MW con
esclusione di quelli con potenza termica fino a 300 MW di cui agli accordi di programma previsti
dall'art. 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (3/b);
q) impianti per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore
a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti (3/b);
r) stoccaggio di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 t
(3/b); s) impianti di gassificazione e liquefazione (3/b);
t) impianti destinati: al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati; alla produzione o
all'arricchimento di combustibili nucleari; al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui
altamente radioattivi; esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di combustibile
nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione o l'arricchimento di
combustibili nucleari irradiati, per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi (3/b);
u) attività minerarie per la ricerca, la coltivazione ed il trattamento minerallurgico delle
sostanze minerali di miniera ai sensi dell'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443,
e successive modifiche, ivi comprese le pertinenziali discariche di residui derivanti dalle medesime
attività ed alle relative lavorazioni, i cui lavori interessino direttamente aree di superficie
complessiva superiore a 20 ettari (3/b).
2. La medesima procedura si applica anche agli interventi su opere già esistenti, non rientranti nelle
categorie del comma 1, qualora da tali interventi derivi un'opera che rientra nelle categorie stesse; si
applica altresì agli interventi su opere già esistenti rientranti nelle categorie del comma 1 qualora da
tali interventi derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente, con
esclusione, comunque, dei ripristini e delle terze corsie autostradali aggiuntive che siano richieste
da esigenze relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di esercizio.
3. Il comma 2 non si applica ad eventuali interventi di risanamento ambientale di centrali
termoelettriche esistenti, anche accompagnati da interventi di ripotenziamento, da cui derivi un
miglioramento dello stato di qualità dell'ambiente connesso alla riduzione delle emissioni.
4. Per agevolare l'applicazione dei commi 2 e 3 il Ministro dell'ambiente convoca apposite riunioni
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di coordinamento con il Ministero per i beni culturali e ambientali e con le amministrazioni
interessate all'esecuzione delle opere di cui al presente articolo, ai fini di individuare
anticipatamente, sulla base dei programmi delle amministrazioni interessate, i casi di esclusione
dalla procedura ai sensi dei citati commi.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale. 5-
bis. Con successivo provvedimento sono individuate le caratteristiche tecniche delle opere e degli
impianti di cui al comma 1, cui non si applica la procedura prevista dall'art. 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, in quanto hanno esclusivamente o essenzialmente lo scopo di sviluppare e provare
nuovi metodi o prodotti, salvo che se ne preveda l'utilizzazione per più di un anno (3/c).
2. Norme tecniche sulla comunicazione dei progetti.
1. Si intendono per progetti delle opere di cui all'art. 1 i progetti di massima delle opere stesse,
prima che i medesimi vengano inoltrati per i pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta e gli altri atti
previsti dalla normativa vigente e, comunque, prima dell'aggiudicazione dei relativi lavori. In
particolare:
a) per progetti delle centrali termoelettriche, si intendono quelli necessari per il
provvedimento di cui all'art. 5, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 880, così come
disciplinato dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, gli
stessi devono essere inoltrati prima del provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
b) per progetti delle raffinerie di petrolio greggio, degli impianti di gassificazione e
liquefazione, delle acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio e degli impianti
chimici integrati, si intendono quelli presentati al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per il decreto di concessione secondo quanto previsto dal regio decreto-legge 2
novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive
modificazioni ed integrazioni; gli stessi devono essere inoltrati prima della concessione da parte del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
c) per progetti di impianto per l'estrazione di amianto, si intendono quelli presentati al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; gli stessi devono essere inoltrati prima del
rilascio del permesso da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 7
d) per progetti degli impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi si intendono quelli
che vengono inoltrati alla regione per l'approvazione. Sono altresì soggette alla procedura le
richieste di autorizzazione inoltrate alla regione per l'eliminazione di rifiuti tossici e nocivi in
impianti i cui progetti sono stati in precedenza approvati per lo smaltimento di rifiuti urbani e/o di
rifiuti speciali (4);
e) per progetti delle autostrade e delle vie di rapida comunicazione, si intendono quelli,
riferiti all'intero tracciato, previsti dalle «Istruzioni per la redazione dei progetti strade» pubblicate
nel Bollettino ufficiale - Norme tecniche - del C.N.R. - Anno XIV n. 77 del 5 maggio 1980,
concernenti il progetto di massima, ovvero, nei casi in cui tale documentazione non sia disponibile
per cause oggettive, riferiti a tronchi funzionali da sottoporre alle procedure di riferimento, purché
siano comunque definite le ipotesi di massima concernenti l'intero tracciato nello studio di impatto
ambientale. Gli stessi devono essere inoltrati prima del relativo provvedimento di approvazione da
parte del Ministro dei lavori pubblici;
f) per progetti dei tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, si intendono quelli
riferiti alla costruzione di impianti ferroviari e delle opere connesse predisposti dall'ente Ferrovie
dello Stato e trasmessi alle regioni interessate ed agli enti locali nel cui territorio sono previsti gli
interventi, ai sensi dell'art. 25 della legge 17 maggio 1985, n. 210; gli stessi devono essere inoltrati
prima del relativo provvedimento di approvazione o conformità;
g) per progetti degli aeroporti, si intendono i nuovi piani regolatori o le varianti dei piani
esistenti, nonché i progetti di massima delle opere; gli stessi devono essere inoltrati prima della
approvazione da parte del comitato previsto dall'art. 5 della legge 22 agosto 1985, n. 449;
h) per progetti dei porti commerciali marittimi, i progetti stessi devono essere inoltrati prima
della concessione da parte dei Ministri competenti;
i) per progetti delle dighe e degli altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare
le acque, si intendono i progetti di massima allegati alla domanda di concessione di derivazione
d'acqua così come previsto all'art. 9 del regio decreto del 14 agosto 1920, n. 1285, al regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775, e all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959,
n. 1363; gli stessi devono essere inoltrati prima della concessione alla derivazione, anche
provvisoria, da parte del Ministro dei lavori pubblici;
l) per progetto di elettrodotto aereo esterno, si intende il progetto allegato alla domanda di
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autorizzazione inviata al Ministero dei lavori pubblici ai sensi del titolo III del R.D. 11 dicembre
1933, n. 1775 (5).
2. Nel caso di appalto concorso o di affidamenti in concessione disciplinati dalla legge 24 giugno
1929, n. 1137, così come modificata dalla legge 15 gennaio 1951, n. 34, nonché dalla legge 8 agosto
1977, n. 584, e dalla legge 17 febbraio 1987, n. 80, le amministrazioni competenti comunicano al
Ministro dell'ambiente e al Ministro per i beni culturali ed ambientali il progetto esecutivo delle
opere qualora contenga importanti variazioni rispetto alla progettazione di massima già oggetto di
pronuncia di compatibilità ambientale. Il Ministro dell'ambiente può stabilire, entro venti giorni
dalla comunicazione, che il progetto esecutivo sia sottoposto a sua volta alla procedura di cui all'art.
6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
3. La comunicazione di cui al comma 3 dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, oltre al progetto
come individuato al comma 1, comprende uno studio di impatto ambientale contenente:
a) l'indicazione della localizzazione riferita alla incidenza spaziale e territoriale
dell'intervento, alla luce delle principali alternative prese in esame, alla incidenza sulle risorse
naturali, alla corrispondenza ai piani urbanistici, paesistici, territoriali e di settore, agli eventuali
vincoli paesaggistici, archeologici, demaniali ed idrogeologici, supportata da adeguata cartografia;
b) la specificazione degli scarichi idrici e delle misure previste per l'osservanza della
normativa vigente, nonché le eventuali conseguenti alterazioni della qualità del corpo ricettore
finale; c) la specificazione dei rifiuti solidi e delle relative modalità di smaltimento rapportata alle
prescrizioni della normativa vigente in materia;
d) la specificazione delle emissioni nell
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