L'usucapibilità dell'azienda: l'intervento della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 5 marzo 2014, n.5087
Massima
Ai fini della disciplina del possesso e dell’usucapione, l'azienda, quale complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, deve essere considerata come un bene distinto dai singoli componenti, suscettibile di essere unitariamente posseduto e, nel concorso degli altri elementi indicati dalla legge, usucapito.
Nota di commento
La sentenza in epigrafe riveste particolare importanza in quanto con essa la Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, si è pronunciata su una questione oggetto di dibattito dottrinale ormai da svariati anni ma raramente affrontata dalla giurisprudenza sia di legittimità che di merito: il riferimento è alla tematica inerente il possesso e la conseguente usucapibilità dell’azienda.
Il fatto
La controversia è relativa alla titolarità di un’azienda farmaceutica. In particolare, alla morte dell’originario titolare di una farmacia, veniva rilasciata autorizzazione provvisoria per la gestione di essa al nipote del de cuius, figlio del fratello, e, successivamente, autorizzazione prefettizia al fratello dello stesso de cuius a continuare la farmacia vita natural durante ex art. 368 del T.U. Leggi Sanitarie (R.D. n.1625 del 1934).
Anni dopo, il fratello del de cuius, in forza di quanto disposto dall’art. 369, co° 1 R.D. citato, donava l’azienda alla figlia, laureata in farmacia a differenza del fratello. Il fratello, premesso di essere l’unico erede dello zio, proponeva azione contro gli eredi della sorella (nel frattempo deceduta) al fine di ottenere la declaratoria di nullità della donazione della farmacia che era stata effettuata a favore della sorella dal comune padre, in quanto eccedente la quota di proprietà di cui quest’ultimo avrebbe potuto disporre, dato che era contitolare, assieme al proprio fratello, del complesso aziendale.
L’attore pretendeva, altresì, che, in conseguenza dell’accertata nullità della donazione, il giudice lo dichiarasse unico titolare della farmacia e condannasse, inoltre, i convenuti al pagamento di quanto riscosso nell’esercizio dell’azienda e al risarcimento dei danni.
I convenuti si opponevano alle richieste ex adverso formulate eccependo l’intervenuta usucapione dell’azienda farmaceutica in quanto la sorella dell’attore aveva esercitato l’impresa per oltre trent’anni comportandosi quale unica proprietaria della stessa.
In primo grado, il Tribunale, pur dichiarando la nullità della donazione limitatamente alla quota del 50% spettante al fratello, accoglieva la tesi della parte resistente affermando l’intervenuta usucapione, della stessa quota, da parte della sorella.
La sentenza, confermata in appello, veniva successivamente impugnata con ricorso assegnato alla II Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione; essa, attesa la particolare rilevanza rivestita dalla questione dell’usucapibilità e l’assenza di precedenti in termini, con ordinanza del 16 maggio 2013, rimetteva gli atti al Primo Presidente. Quest’ultimo, qualificando la questione come “questione di massima di particolare importanza” rimetteva il ricorso alle Sezioni Unite che si pronunciavano con la sentenza in commento.
Le questioni giuridiche
La principale questione giuridica affrontata dalle Sezioni Unite in occasione della pronuncia in commento è quella concernente l’usucapibilità dell’azienda. Siffatta problematica è, peraltro, connessa con un’altra questione, derivante dalla speciale natura dell’azienda della cui titolarità si controverte: si tratta, infatti, come già precisato, di una farmacia, ossia di un’azienda la cui gestione imprenditoriale è sottoposta a regime di autorizzazione amministrativa.
L’interrogativo di cui sono investite le Sezioni Unite può essere sinteticamente riassunto nei seguenti termini: ci si chiede se la proprietà dei beni materiali concernenti l’universalità dei beni mobili aggregata per l’esercizio della farmacia costituisca o meno titolo per la disponibilità dell’azienda farmaceutica, che suppone il provvedimento amministrativo di autorizzazione insuscettibile di trasferimento.
Sull'usucapibilità dell'azienda
Profili essenziali dell’istituto dell’usucapione
L’usucapione costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà e dei diritti reali minori. Affinché si verifichi l’usucapione devono concorrere alcuni fondamentali presupposti e, in particolare: il possesso, sia di buona fede che di mala fede, da inte...
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