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IL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE
Sezione I
L’assetto istituzionale
Gli organi dell’Unione: quadro generale
Le istituzioni dell'Unione sono:
— il Parlamento europeo,
— il Consiglio europeo,
— il Consiglio,
— la Commissione europea (in appresso «Commissione»),
— la Corte di giustizia dell'Unione europea,
— la Banca centrale europea,
— la Corte dei conti.
Il quadro istituzionale è unico, nel senso che non muta a seconda dei settori di intervento
dell’Unione. Viceversa, varia il ruolo assegnato alle singole istituzioni e i poteri da esse esercitabili,
anche in funzione delle diverse procedure decisionali applicabili.
Accanto al ruolo assegnato agli organi dell’Unione, il Trattato di Lisbona introduce il contributo dei
funzionamento dell’Unione; essi:
parlamenti nazionali, che contribuiscono attivamente al buon
- vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà
- partecipano alla procedura di revisione dei trattati
sono informati sulle domande di adesione all’UE
- ricevono i progetti di atti legislativi dell’Unione
-
Le istituzioni dell’Unione possono essere distinte in:
- ISTITUZIONI POLITICHE: Parlamento europeo, Consiglio e Commissione che svolgono
funzioni di politica attiva, partecipando all’adozione di atti legislativi e/o amministrativi;
- ISTITUZIONI DI CONTROLLO: Corte di giustizia e Corte dei Conti, che svolgono funzioni di
controllo giurisdizionale e contabile. costituisce, invece, un’istituzione specializzata, atteso il
- LA BANCA CENTRALE EUROPEA
circoscritto ambito di operatività: agisce, infatti, soltanto nell’ambito dell’Unione
suo economica e
monetaria (UEM).
Principi regolatori
Il quadro istituzionale dell’Unione è regolato da tre principi riguardanti i rapporti tra le istituzioni:
richiede che nei settori di competenza dell’Unione le istituzioni
- il principio di coerenza
agiscano in modo coordinato tra loro;
- il principio di equilibrio istituzionale attiene ai rapporti tra le istituzioni, imponendo a
ciascuna istituzione di esercitare le competenze ad essa spettanti nel rispetto di quelle
attribuite alle altre istituzioni;
- il principio di leale collaborazione impone la cooperazione reciproca, sia nei rapporti tra le
varie istituzioni, sia nelle relazioni tra le istituzioni e gli Stati membri.
- Il principio di uguaglianza che si sostanzia nel dovere, incombente su ciascuna istituzione,
organo e organismo dell'Unione, di assicurare una riconsiderazione a ciascun cittadino
- Il principio di trasparenza che si configura come uno strumento di garanzia del diritto di
partecipazione della cittadinanza alla vita democratica dell'Unione, scaldandosi con i
principi democratici fondamento dell'Unione. Allo scopo di assicurare l'apertura la
trasparenza del processo decisionale dell'Unione, il Parlamento europeo, il Consiglio UE e
la Commissione hanno adottato il 13 aprile 2016 un nuovo accordo sul tema legiferare
meglio. In tale prospettiva le tre istituzioni convengono di promuovere la semplicità e la
chiarezza nella redazione della normativa europea, nonché la massima trasparenza nel
13
processo legislativo; valorizzano lo strumento della consultazione pubblica quale parte
integrante di un processo decisionale.
- Tra le misure di attuazione del principio di trasparenza assume rilievo l'Istituto dell'accesso:
qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia sede
sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e
organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto, secondo i principi alle condizioni da
definire a norma del presente paragrafo. Il richiamo ai principi e alle condizioni da definire
li mando a due tipologie di atti:
a) I regolamenti adottati in modo congiunto dal Parlamento europeo e del Consiglio,
volte la definizione di principi generali e delle limitazioni in materia di accesso, a
tutela di interessi pubblici o di interessi privati destinati a prevalere sul principio di
trasparenza
b) I regolamenti interni adottati da ciascuna istituzione, organo organismo, volte a
stabilire disposizioni specifiche in materia di accesso ai propri documenti, nel
rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento del Parlamento europeo e dal
Consiglio
Nell'ambito delle eccezioni previste si segnala la possibilità per le istituzioni di rifiutare
l'accesso per i documenti
a) La cui divulgazione arrechi pregiudizio la tutela dell'interesse pubblico
b) Ovvero la cui divulgazione arrechi pregiudizio e la tutela della vita privata e
dell'integrità dell'individuo in conformità con la legislazione europea sulla protezione dei
dati personali oggetto di una recente riforma operata mediante il regolamento generale
sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016 e la direttiva del 27 aprile 2013 specifica
sulla protezione dei dati nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale di
polizia. Tale riforma mira a superare la frammentazione dell'applicazione della
disciplina il territorio dell'Unione anche alla luce delle esigenze connesse alla rapidità
dell'evoluzione tecnologica la globalizzazione. Il Regolamento quindi introduce una
disciplina articolata volta a rafforzare i diritti degli interessati e gli obblighi dei soggetti
che Effettuano e determinano il trattamento dei dati personali
Alcune limitazioni di diritto di accesso sono volte in ragione della natura delle funzioni
esercitate da determinati istituzioni organi dell'Unione
IL PARLAMENTO EUROPEO
Ai sensi del’art. 14 TUE, il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini
dell’Unione.
I membri del Parlamento europeo vengono eletti in ogni Stato membro a suffragio universale
diretto, libero e segreto per un mandato di 5 anni.
L’elezione dei membri del Parlamento europeo dovrebbe avvenire “secondo una procedura
membri”: l’art. 223
uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati
TFUE rimette al Consiglio l’adozione delle disposizioni necessarie, secondo una procedura
legislativa speciale.
In base alla disciplina attualmente in vigore per l’elezione dei membri del Parlamento europeo,
l’Unione:
- si limita a stabilire principi comuni;
- rimette agli Stati membri la possibilità di applicare le rispettive disposizioni nazionali per gli
non regolati a livello dell’Unione.
aspetti
I principi comuni concernono i seguenti aspetti:
- sistema proporzionale di voto;
- attribuzione a ciascun elettore di un solo voto;
- incompatibilità della carica di membro del Parlamento europeo con quella di membro del
parlamento nazionale.
Il numero complessivo di componenti del Parlamento europeo non può essere superiore a
settecentocinquanta, più il presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo
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degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno
Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.
, si è tuttavia resa necessaria l’adozione di una
Per la legislatura precedente (2009-2014) disciplina
transitoria a livello dell’unione, al fine di confermare la composizione totale di 754 membri,
considerato che al momento delle votazioni la disciplina relativa al numero massimo dei
componenti del Parlamento europeo non risultava applicabile, in quanto il Trattato di Lisbona non
era ancora entrato in vigore.
Nella legislatura in corso (2014-2019) il numero dei parlamentari è tornato a 751, secondo quanto
stabilito dal citato art. 14 TUE.
La deliberazione del Parlamento europeo è assunta su iniziativa del Parlamento stesso, previo parere
della Commissione e l’approvazione del Consiglio.
Il Parlamento europeo dispone di due organi interni:
il Presidente, che dirige l’insieme dei lavori del Parlamento e lo svolgimento delle sue
- sedute, rappresenta l’istituzione nelle relazioni internazionali, nelle cerimonie, negli atti
amministrativi e giudiziari;
l’Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente del Parlamento e dai vice-presidenti
- che lo
assistono, che svolge compiti di organizzazione e di amministrazione interna.
Salvo diverse disposizioni dei trattati, le deliberazioni del Parlamento europeo sono adottate a
maggioranza dei suffragi espressi. Il quorum per la validità delle sedute è pari ad un terzo dei
membri del Parlamento.
Funzioni e poteri
Il Parlamento europeo:
1) esercita, congiuntamente con il Consiglio, la funzione legislativa e quella di bilancio;
2) esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati;
3) elegge il Presidente della Commissione.
Sono dunque tre le funzioni essenziali:
- funzione legislativa;
- funzione di bilancio;
- funzione di controllo politico. L’esercizio congiunto può seguire due
La funzione legislativa risulta condivisa con il Consiglio.
schemi: la procedura legislativa ordinaria e la procedura legislativa speciale.
ed il Consiglio sono posti sullo stesso piano e c’è, quindi,
Mentre nella prima il Parlamento
l’adozione congiunta dell’atto, nella seconda si configura l’adozione dell’atto da parte del
Parlamento con la partecipazione del Consiglio o da parte di quest’ultimo con la partecipazione del
Parlamento europeo.
La funzione di bilancio è parimenti condivisa con il Consiglio e consiste nella piena partecipazione
al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio dell’Unione.
delle istituzioni (in
Le funzioni di controllo politico consistono nel controllo sull’operato particolare
della Commissione) o degli altri organi dell’Unione.
La funzione di controllo risulta ulteriormente approfondita dall’attribuzione al Parlamento del
potere di nominare il Presidente della Commissione e di rivolgere interrogazioni e raccomandazioni
nei confronti delle altre istituzioni.
Le funzioni di controllo politico riguardano, in particolare, l’operato della Commissione nei cui
confronti può adottare una mozione di censura, la cui approvazione obbliga i membri della
Commissione alle dimissioni. Quanto alla procedura di approvazione della mozione di censura:
- il Parlamento europeo non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi
almeno tre giorni dal suo deposito e deve pronunciarsi con scrutinio pubblico;
- la mozione di censura deve essere approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a
maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo.
Il controllo del Parlamento europeo sull'attività del Consiglio assume valore solo morale : Non è
assistito ad alcun potere sanzionatorio
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