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IL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE

Sezione I

L’assetto istituzionale

Gli organi dell’Unione: quadro generale

Le istituzioni dell'Unione sono:

— il Parlamento europeo,

— il Consiglio europeo,

— il Consiglio,

— la Commissione europea (in appresso «Commissione»),

— la Corte di giustizia dell'Unione europea,

— la Banca centrale europea,

— la Corte dei conti.

Il quadro istituzionale è unico, nel senso che non muta a seconda dei settori di intervento

dell’Unione. Viceversa, varia il ruolo assegnato alle singole istituzioni e i poteri da esse esercitabili,

anche in funzione delle diverse procedure decisionali applicabili.

Accanto al ruolo assegnato agli organi dell’Unione, il Trattato di Lisbona introduce il contributo dei

funzionamento dell’Unione; essi:

parlamenti nazionali, che contribuiscono attivamente al buon

- vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà

- partecipano alla procedura di revisione dei trattati

sono informati sulle domande di adesione all’UE

- ricevono i progetti di atti legislativi dell’Unione

-

Le istituzioni dell’Unione possono essere distinte in:

- ISTITUZIONI POLITICHE: Parlamento europeo, Consiglio e Commissione che svolgono

funzioni di politica attiva, partecipando all’adozione di atti legislativi e/o amministrativi;

- ISTITUZIONI DI CONTROLLO: Corte di giustizia e Corte dei Conti, che svolgono funzioni di

controllo giurisdizionale e contabile. costituisce, invece, un’istituzione specializzata, atteso il

- LA BANCA CENTRALE EUROPEA

circoscritto ambito di operatività: agisce, infatti, soltanto nell’ambito dell’Unione

suo economica e

monetaria (UEM).

Principi regolatori

Il quadro istituzionale dell’Unione è regolato da tre principi riguardanti i rapporti tra le istituzioni:

richiede che nei settori di competenza dell’Unione le istituzioni

- il principio di coerenza

agiscano in modo coordinato tra loro;

- il principio di equilibrio istituzionale attiene ai rapporti tra le istituzioni, imponendo a

ciascuna istituzione di esercitare le competenze ad essa spettanti nel rispetto di quelle

attribuite alle altre istituzioni;

- il principio di leale collaborazione impone la cooperazione reciproca, sia nei rapporti tra le

varie istituzioni, sia nelle relazioni tra le istituzioni e gli Stati membri.

- Il principio di uguaglianza che si sostanzia nel dovere, incombente su ciascuna istituzione,

organo e organismo dell'Unione, di assicurare una riconsiderazione a ciascun cittadino

- Il principio di trasparenza che si configura come uno strumento di garanzia del diritto di

partecipazione della cittadinanza alla vita democratica dell'Unione, scaldandosi con i

principi democratici fondamento dell'Unione. Allo scopo di assicurare l'apertura la

trasparenza del processo decisionale dell'Unione, il Parlamento europeo, il Consiglio UE e

la Commissione hanno adottato il 13 aprile 2016 un nuovo accordo sul tema legiferare

meglio. In tale prospettiva le tre istituzioni convengono di promuovere la semplicità e la

chiarezza nella redazione della normativa europea, nonché la massima trasparenza nel

13

processo legislativo; valorizzano lo strumento della consultazione pubblica quale parte

integrante di un processo decisionale.

- Tra le misure di attuazione del principio di trasparenza assume rilievo l'Istituto dell'accesso:

qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia sede

sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e

organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto, secondo i principi alle condizioni da

definire a norma del presente paragrafo. Il richiamo ai principi e alle condizioni da definire

li mando a due tipologie di atti:

a) I regolamenti adottati in modo congiunto dal Parlamento europeo e del Consiglio,

volte la definizione di principi generali e delle limitazioni in materia di accesso, a

tutela di interessi pubblici o di interessi privati destinati a prevalere sul principio di

trasparenza

b) I regolamenti interni adottati da ciascuna istituzione, organo organismo, volte a

stabilire disposizioni specifiche in materia di accesso ai propri documenti, nel

rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento del Parlamento europeo e dal

Consiglio

Nell'ambito delle eccezioni previste si segnala la possibilità per le istituzioni di rifiutare

l'accesso per i documenti

a) La cui divulgazione arrechi pregiudizio la tutela dell'interesse pubblico

b) Ovvero la cui divulgazione arrechi pregiudizio e la tutela della vita privata e

dell'integrità dell'individuo in conformità con la legislazione europea sulla protezione dei

dati personali oggetto di una recente riforma operata mediante il regolamento generale

sulla protezione dei dati del 27 aprile 2016 e la direttiva del 27 aprile 2013 specifica

sulla protezione dei dati nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale di

polizia. Tale riforma mira a superare la frammentazione dell'applicazione della

disciplina il territorio dell'Unione anche alla luce delle esigenze connesse alla rapidità

dell'evoluzione tecnologica la globalizzazione. Il Regolamento quindi introduce una

disciplina articolata volta a rafforzare i diritti degli interessati e gli obblighi dei soggetti

che Effettuano e determinano il trattamento dei dati personali

Alcune limitazioni di diritto di accesso sono volte in ragione della natura delle funzioni

esercitate da determinati istituzioni organi dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO

Ai sensi del’art. 14 TUE, il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini

dell’Unione.

I membri del Parlamento europeo vengono eletti in ogni Stato membro a suffragio universale

diretto, libero e segreto per un mandato di 5 anni.

L’elezione dei membri del Parlamento europeo dovrebbe avvenire “secondo una procedura

membri”: l’art. 223

uniforme in tutti gli Stati membri o secondo principi comuni a tutti gli Stati

TFUE rimette al Consiglio l’adozione delle disposizioni necessarie, secondo una procedura

legislativa speciale.

In base alla disciplina attualmente in vigore per l’elezione dei membri del Parlamento europeo,

l’Unione:

- si limita a stabilire principi comuni;

- rimette agli Stati membri la possibilità di applicare le rispettive disposizioni nazionali per gli

non regolati a livello dell’Unione.

aspetti

I principi comuni concernono i seguenti aspetti:

- sistema proporzionale di voto;

- attribuzione a ciascun elettore di un solo voto;

- incompatibilità della carica di membro del Parlamento europeo con quella di membro del

parlamento nazionale.

Il numero complessivo di componenti del Parlamento europeo non può essere superiore a

settecentocinquanta, più il presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo

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degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno

Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.

, si è tuttavia resa necessaria l’adozione di una

Per la legislatura precedente (2009-2014) disciplina

transitoria a livello dell’unione, al fine di confermare la composizione totale di 754 membri,

considerato che al momento delle votazioni la disciplina relativa al numero massimo dei

componenti del Parlamento europeo non risultava applicabile, in quanto il Trattato di Lisbona non

era ancora entrato in vigore.

Nella legislatura in corso (2014-2019) il numero dei parlamentari è tornato a 751, secondo quanto

stabilito dal citato art. 14 TUE.

La deliberazione del Parlamento europeo è assunta su iniziativa del Parlamento stesso, previo parere

della Commissione e l’approvazione del Consiglio.

Il Parlamento europeo dispone di due organi interni:

il Presidente, che dirige l’insieme dei lavori del Parlamento e lo svolgimento delle sue

- sedute, rappresenta l’istituzione nelle relazioni internazionali, nelle cerimonie, negli atti

amministrativi e giudiziari;

l’Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente del Parlamento e dai vice-presidenti

- che lo

assistono, che svolge compiti di organizzazione e di amministrazione interna.

Salvo diverse disposizioni dei trattati, le deliberazioni del Parlamento europeo sono adottate a

maggioranza dei suffragi espressi. Il quorum per la validità delle sedute è pari ad un terzo dei

membri del Parlamento.

Funzioni e poteri

Il Parlamento europeo:

1) esercita, congiuntamente con il Consiglio, la funzione legislativa e quella di bilancio;

2) esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati;

3) elegge il Presidente della Commissione.

Sono dunque tre le funzioni essenziali:

- funzione legislativa;

- funzione di bilancio;

- funzione di controllo politico. L’esercizio congiunto può seguire due

La funzione legislativa risulta condivisa con il Consiglio.

schemi: la procedura legislativa ordinaria e la procedura legislativa speciale.

ed il Consiglio sono posti sullo stesso piano e c’è, quindi,

Mentre nella prima il Parlamento

l’adozione congiunta dell’atto, nella seconda si configura l’adozione dell’atto da parte del

Parlamento con la partecipazione del Consiglio o da parte di quest’ultimo con la partecipazione del

Parlamento europeo.

La funzione di bilancio è parimenti condivisa con il Consiglio e consiste nella piena partecipazione

al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio dell’Unione.

delle istituzioni (in

Le funzioni di controllo politico consistono nel controllo sull’operato particolare

della Commissione) o degli altri organi dell’Unione.

La funzione di controllo risulta ulteriormente approfondita dall’attribuzione al Parlamento del

potere di nominare il Presidente della Commissione e di rivolgere interrogazioni e raccomandazioni

nei confronti delle altre istituzioni.

Le funzioni di controllo politico riguardano, in particolare, l’operato della Commissione nei cui

confronti può adottare una mozione di censura, la cui approvazione obbliga i membri della

Commissione alle dimissioni. Quanto alla procedura di approvazione della mozione di censura:

- il Parlamento europeo non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi

almeno tre giorni dal suo deposito e deve pronunciarsi con scrutinio pubblico;

- la mozione di censura deve essere approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a

maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo.

Il controllo del Parlamento europeo sull'attività del Consiglio assume valore solo morale : Non è

assistito ad alcun potere sanzionatorio

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Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
70 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Gigis8846 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Cavallari Chiara.