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Estratto del documento

TFUE.

Art. 289 TFUE ci indica che cos’è una procedura legislativa ordinaria e speciale.

procedura legislativa ordinaria

La consiste nell’adozione congiunta di

un regolamento, di una direttiva o di una decisione, da parte del Parlamento

Europeo e del Consiglio, su proposte della Commissione, e secondo la

procedura prevista dall’art. 294 TFUE. La procedura ordinaria è quella che si

utilizza nella maggior parte dei casi.

procedure legislative speciali

Le consistono nell’adozione di un

regolamento, di una direttiva e di una decisione da parte del Parlamento

Europeo, con la partecipazione del Consiglio, o viceversa.

Le due istituzioni che partecipano all’esercizio del potere legislativo non hanno

lo stesso ruolo e lo stesso peso. 75

Non si tratta di una procedura unica e per sapere come esse si devono svolgere

occorre guardare la singola base giuridica, cioè la norma dei trattati.

Le procedure legislative sono tutte quelle procedure decisionali che conducono

all’adozione di un atto legislativo.

Quali sono gli atti legislativi ce lo dice l’art. 288 TFUE. Li ritroviamo però

anche nell’art. 289 TFUE. Essi sono:

- Regolamenti

- Direttive

- Decisioni procedure non legislative

Ci sono poi altre , ma comunque decisionali,

che caratterizzano soprattutto i settori di competenza in materie nelle quali

ancora emergono alcuni tratti tipici del metodo inter-governativo.

È un settore in cui si usano sicuramente procedure decisionali non legislative.

Mentre ad esempio un settore in cui si usano spesso strutture legislative

speciali sono quelle nell’ambito di libertà, sicurezza e giustizia, operazioni

giudiziarie in materia penale e civile.

Il principio è che ogni singola parte giuridica indica quale sia la procedura

legislativa, se è speciale o ordinaria.

Perché è importante capire quale sia la procedura corretta? Perché la scelta

non è libera, per adottare un atto in materia di pesca/concorrenza/operazione

giudiziaria civile/politica economica non si può usare qualsiasi procedura

legislativa.

La scelta dipende dalla base giuridica che attribuisce la procedura legislativa,

sappiamo che l’UE è un ente derivato e quindi non ha quella che prende il

nome di “capacità di autodefinire la propria competenza” anzi quest’ultima è

delimitata dagli stati membri secondo il principio di attribuzione.

In caso di violazione di questo principio le conseguenze possono essere

l’annullamento degli atti adottati dalle istituzioni.

Leggendo gli atti troviamo il preambolo in cui viene indicata la base giuridica

ovvero la norma degli atti costituivi sulla base della quale si attribuisce

competenza all’Unione per adottare quell’atto quindi leggendo tale preambolo

potremo capire se la procedura utilizzata sia o meno quella corretta.

Caso: ricorso di annullamento fatto dal parlamento Europeo contro una

direttiva in materia di asilo poiché si definivano le norme minime per la

procedura del rilascio di stato di rifugiato e all’interno di questa direttiva vi era

un elenco che prevedeva l’adozione dei paesi sicuri tramite una certa

procedura, secondo il consiglio era una procedura legislativa speciale.

Il parlamento europeo chiedeva l’annullamento dell’atto perchè quell’elenco

avrebbe dovuto essere adottato con una codecisione e la corte di giustizia in

quel caso ha dato ragione al parlamento annullando. Non è frequente che una

delle due istituzioni chiede alla corte un annullamento.

Le fasi da seguire sono:

1. Esame elementi oggettivi della proposta che si vuole adottare

guardando allo scopo e al contenuto

76

2. Se l’atto in questione è un atto che consente ad es alla commissione di

rilevare una serie di dati nell’ambito dei consumatori con fornitori di

energia elettrica, esiste una base giuridica del trattato che consente alla

commissione di adottare atti legislativi. L’atto in questione dovrebbe

consentire alla commissione di assumere informazioni rispetto a tale

rapporto ma se quell’atto ha lo scopo di raggiungere uno dagli obiettivi

previsti fra le competenze dell’UE in materia di energia, l’atto non va

adottato sulla base della norma che consente alla commissione il potere

di prendere informazioni ma va adottato secondo la norma che

attribuisce competenza all’UE nel settore di energia, se non c’è

diverrebbe un problema.

Quindi, in questa prima fase, scopro il contenuto dell’atto e non solo perché in

questo caso il contenuto avrebbe rimandato a una base giuridica che è quella

generale che consente in alcuni casi alla commissione di raccogliere

informazioni MA lo scopo dell’atto era funzionale al raggiungimento di alcuni

obiettivi stabiliti dalla politica sull’energia dell’UE. Quindi se l’UE vuole adottare

un atto di quella materia deve trovare una base giuridica nel settore di relativa

competenza.

Si esamina quindi il contenuto della proposta e si individua la base giuridica

che dà corretta competenza. Se ci sono più basi giuridiche, una generale che

prescinde dal settore materiale, e una più specifica, bisogna prediligere quella

più specifica. Queste sono le indicazioni che emergono dalla giurisprudenza

della corte di giustizia.

Se l’atto copre più settori, ovvero la base giuridica è plurima, bisogna

individuare il centro di gravità dell’atto, lo scopo principale; se ci sono

componenti dell’atto che sono accessori si deve privilegiare la base giuridica

che soddisfa lo scopo principale. Se non si riuscisse a fare ciò, è consentito

usare basi giuridiche plurime cioè norme del trattato su quale si fonda la

competenza dell’Unione.

Se fra queste basi giuridiche di potenziale concorrenza non si riesce a

individuare il centro di gravità ma una di queste da un ruolo più rilevante al

parlamento europeo, per salvaguardare la praticità del processo decisionale, la

corte consiglia di privilegiare quella base giuridica.

Questo discorso sottolinea l’importanza di tale operazione: quando si legge un

atto di diritto derivato ciò non si vede perché si salta direttamente al punto che

disciplina l’atto normativo ma questo atto si può mettere di lato se la base

giuridica è sbagliata.

La commissione lavora molto su questa cosa della scelta della base giuridica.

PROCEDURA ORDINARIA

Trova un suo precedente nella procedura di codecisione, avviene dal

Parlamento Europeo e Consiglio con i legislatori e ha una sua

procedura prevista dall’art 294 TFUE. Sostanzialmente prevede l’iniziativa

della commissione di potere generale e una procedura che si articola poi in 3

figure che potrebbero concludersi con la stesura o meno di un atto (cosa che

non avviene mai con la procedura della cooperazione perché la commissione

poteva superare il parlamento). 77

Vi sono 3 fasi:

1. Iniziativa legislativa: art 17, par. 2, è una prerogativa della

commissione salvo i casi previsti dai trattati. La commissione ha un potere

di iniziativa generale quindi esclusi i casi previsti dai trattati

Eccezioni dell’iniziativa (esempi):

Nell‘ambito della procedura ordinaria, art 289, par. 4, indica alcune

 “Nei casi specifici previsti dai trattati, gli atti legislativi possono

eccezioni

essere adottati su iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento

europeo, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta

della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti ”. Ad

esempio la possibilità da parte dell’art 256 del trattato sul funzionamento dà

la possibilità alla corte di istituire un tribunale specializzato.

Excursus: Le procedure che si possono fare davanti alla corte di giustizia sono:

ricordo all’annullamento (art 263) ma anche il ricordo per carenza (265). Sono

due strumenti che servono per controllare atti o comportamenti delle

istituzioni. Il primo controlla la legittimità degli atti, il secondo dei

comportamenti delle istituzioni. Ci si può quindi lamentare davanti alla corte di

una inattività di una istituzione. Se il parlamento e il consiglio sollecitano una

proposta alla commissione e questa decide di non fare nulla, parlamento e

consiglio non possono andare alla corte per agire contro la commissione perché

è libera di esercitare il suo potere. Il consiglio può sollecitare la commissione?

Questo certamente, soprattutto per sollecitarlo ad elaborare proposte nelle

materie che son funzionali agli orientamenti politici espressi dal consiglio. Il

trattato di Lisbona ha introdotto a tal proposito una novità: la possibilità di dare

a un certo numero di cittadini che rappresentano gli stati membri, di presentare

una proposta al fine di realizzare gli obiettivi di un trattato.

2. Formulata la proposta, questa finisce nelle mani del parlamento e del

consiglio. Prima si esprime il parlamento (in ordine temporale non di

importanza), poi il consiglio. Si può passare eventualmente in una seconda

lettura nel caso in cui le due istituzioni non siano d’accordo; in questo caso il

comitato di conciliazione apre una fase intermedia.

Entriamo ora nel vivo della procedura legislativa ordinaria.

Essa si articola in 3 stadi.

Prima però di entrare nel merito, analizziamo il ruolo del Consiglio e della

Commissione.

Proprio perché le procedure legislative sono espressione dell’equilibrio inter

istituzionale è importante capire fino a dove arrivano i poteri delle istituzioni,

l’una rispetto all’altra.

In particolare aspetto più interessante è fino a che punto il Consiglio può

La può stravolgere?

modificare la proposta della Commissione.

Se la stravolgesse allora si consentirebbe al Consiglio di legiferare senza

proposta della Commissione sostanzialmente, perché se la può modificare del

tutto tanto vale legiferare senza proposta.

78

Va però tenuto conto che la presenza della Commissione è garanzia della

rappresentazione degli interessi dell’Unione.

Fino a che punto può spingersi quindi?

Può modificare la proposta, può emendarla.

Alla domanda “può stravolgerla?” la risposta è stata data dalla giurisprudenza

della Corte di Giustizia: il Consiglio può emendare la proposta in prima e

seconda lettura.

Se non vuole emendarlo, di regola, il Consiglio delibera a maggioranza

qualificata nella procedura legislativa ordinaria.

Se da un lato vi è questo limite per il Consiglio che costituisce una garanzia,

dall’altro lato se non vuole emendare l’atto così com’&egr

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A.A. 2018-2019
208 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rosandim di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Honorati Costanza.