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TFUE.
Art. 289 TFUE ci indica che cos’è una procedura legislativa ordinaria e speciale.
procedura legislativa ordinaria
La consiste nell’adozione congiunta di
un regolamento, di una direttiva o di una decisione, da parte del Parlamento
Europeo e del Consiglio, su proposte della Commissione, e secondo la
procedura prevista dall’art. 294 TFUE. La procedura ordinaria è quella che si
utilizza nella maggior parte dei casi.
procedure legislative speciali
Le consistono nell’adozione di un
regolamento, di una direttiva e di una decisione da parte del Parlamento
Europeo, con la partecipazione del Consiglio, o viceversa.
Le due istituzioni che partecipano all’esercizio del potere legislativo non hanno
lo stesso ruolo e lo stesso peso. 75
Non si tratta di una procedura unica e per sapere come esse si devono svolgere
occorre guardare la singola base giuridica, cioè la norma dei trattati.
Le procedure legislative sono tutte quelle procedure decisionali che conducono
all’adozione di un atto legislativo.
Quali sono gli atti legislativi ce lo dice l’art. 288 TFUE. Li ritroviamo però
anche nell’art. 289 TFUE. Essi sono:
- Regolamenti
- Direttive
- Decisioni procedure non legislative
Ci sono poi altre , ma comunque decisionali,
che caratterizzano soprattutto i settori di competenza in materie nelle quali
ancora emergono alcuni tratti tipici del metodo inter-governativo.
È un settore in cui si usano sicuramente procedure decisionali non legislative.
Mentre ad esempio un settore in cui si usano spesso strutture legislative
speciali sono quelle nell’ambito di libertà, sicurezza e giustizia, operazioni
giudiziarie in materia penale e civile.
Il principio è che ogni singola parte giuridica indica quale sia la procedura
legislativa, se è speciale o ordinaria.
Perché è importante capire quale sia la procedura corretta? Perché la scelta
non è libera, per adottare un atto in materia di pesca/concorrenza/operazione
giudiziaria civile/politica economica non si può usare qualsiasi procedura
legislativa.
La scelta dipende dalla base giuridica che attribuisce la procedura legislativa,
sappiamo che l’UE è un ente derivato e quindi non ha quella che prende il
nome di “capacità di autodefinire la propria competenza” anzi quest’ultima è
delimitata dagli stati membri secondo il principio di attribuzione.
In caso di violazione di questo principio le conseguenze possono essere
l’annullamento degli atti adottati dalle istituzioni.
Leggendo gli atti troviamo il preambolo in cui viene indicata la base giuridica
ovvero la norma degli atti costituivi sulla base della quale si attribuisce
competenza all’Unione per adottare quell’atto quindi leggendo tale preambolo
potremo capire se la procedura utilizzata sia o meno quella corretta.
Caso: ricorso di annullamento fatto dal parlamento Europeo contro una
direttiva in materia di asilo poiché si definivano le norme minime per la
procedura del rilascio di stato di rifugiato e all’interno di questa direttiva vi era
un elenco che prevedeva l’adozione dei paesi sicuri tramite una certa
procedura, secondo il consiglio era una procedura legislativa speciale.
Il parlamento europeo chiedeva l’annullamento dell’atto perchè quell’elenco
avrebbe dovuto essere adottato con una codecisione e la corte di giustizia in
quel caso ha dato ragione al parlamento annullando. Non è frequente che una
delle due istituzioni chiede alla corte un annullamento.
Le fasi da seguire sono:
1. Esame elementi oggettivi della proposta che si vuole adottare
guardando allo scopo e al contenuto
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2. Se l’atto in questione è un atto che consente ad es alla commissione di
rilevare una serie di dati nell’ambito dei consumatori con fornitori di
energia elettrica, esiste una base giuridica del trattato che consente alla
commissione di adottare atti legislativi. L’atto in questione dovrebbe
consentire alla commissione di assumere informazioni rispetto a tale
rapporto ma se quell’atto ha lo scopo di raggiungere uno dagli obiettivi
previsti fra le competenze dell’UE in materia di energia, l’atto non va
adottato sulla base della norma che consente alla commissione il potere
di prendere informazioni ma va adottato secondo la norma che
attribuisce competenza all’UE nel settore di energia, se non c’è
diverrebbe un problema.
Quindi, in questa prima fase, scopro il contenuto dell’atto e non solo perché in
questo caso il contenuto avrebbe rimandato a una base giuridica che è quella
generale che consente in alcuni casi alla commissione di raccogliere
informazioni MA lo scopo dell’atto era funzionale al raggiungimento di alcuni
obiettivi stabiliti dalla politica sull’energia dell’UE. Quindi se l’UE vuole adottare
un atto di quella materia deve trovare una base giuridica nel settore di relativa
competenza.
Si esamina quindi il contenuto della proposta e si individua la base giuridica
che dà corretta competenza. Se ci sono più basi giuridiche, una generale che
prescinde dal settore materiale, e una più specifica, bisogna prediligere quella
più specifica. Queste sono le indicazioni che emergono dalla giurisprudenza
della corte di giustizia.
Se l’atto copre più settori, ovvero la base giuridica è plurima, bisogna
individuare il centro di gravità dell’atto, lo scopo principale; se ci sono
componenti dell’atto che sono accessori si deve privilegiare la base giuridica
che soddisfa lo scopo principale. Se non si riuscisse a fare ciò, è consentito
usare basi giuridiche plurime cioè norme del trattato su quale si fonda la
competenza dell’Unione.
Se fra queste basi giuridiche di potenziale concorrenza non si riesce a
individuare il centro di gravità ma una di queste da un ruolo più rilevante al
parlamento europeo, per salvaguardare la praticità del processo decisionale, la
corte consiglia di privilegiare quella base giuridica.
Questo discorso sottolinea l’importanza di tale operazione: quando si legge un
atto di diritto derivato ciò non si vede perché si salta direttamente al punto che
disciplina l’atto normativo ma questo atto si può mettere di lato se la base
giuridica è sbagliata.
La commissione lavora molto su questa cosa della scelta della base giuridica.
PROCEDURA ORDINARIA
Trova un suo precedente nella procedura di codecisione, avviene dal
Parlamento Europeo e Consiglio con i legislatori e ha una sua
procedura prevista dall’art 294 TFUE. Sostanzialmente prevede l’iniziativa
della commissione di potere generale e una procedura che si articola poi in 3
figure che potrebbero concludersi con la stesura o meno di un atto (cosa che
non avviene mai con la procedura della cooperazione perché la commissione
poteva superare il parlamento). 77
Vi sono 3 fasi:
1. Iniziativa legislativa: art 17, par. 2, è una prerogativa della
commissione salvo i casi previsti dai trattati. La commissione ha un potere
di iniziativa generale quindi esclusi i casi previsti dai trattati
Eccezioni dell’iniziativa (esempi):
Nell‘ambito della procedura ordinaria, art 289, par. 4, indica alcune
“Nei casi specifici previsti dai trattati, gli atti legislativi possono
eccezioni
essere adottati su iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento
europeo, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta
della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti ”. Ad
esempio la possibilità da parte dell’art 256 del trattato sul funzionamento dà
la possibilità alla corte di istituire un tribunale specializzato.
Excursus: Le procedure che si possono fare davanti alla corte di giustizia sono:
ricordo all’annullamento (art 263) ma anche il ricordo per carenza (265). Sono
due strumenti che servono per controllare atti o comportamenti delle
istituzioni. Il primo controlla la legittimità degli atti, il secondo dei
comportamenti delle istituzioni. Ci si può quindi lamentare davanti alla corte di
una inattività di una istituzione. Se il parlamento e il consiglio sollecitano una
proposta alla commissione e questa decide di non fare nulla, parlamento e
consiglio non possono andare alla corte per agire contro la commissione perché
è libera di esercitare il suo potere. Il consiglio può sollecitare la commissione?
Questo certamente, soprattutto per sollecitarlo ad elaborare proposte nelle
materie che son funzionali agli orientamenti politici espressi dal consiglio. Il
trattato di Lisbona ha introdotto a tal proposito una novità: la possibilità di dare
a un certo numero di cittadini che rappresentano gli stati membri, di presentare
una proposta al fine di realizzare gli obiettivi di un trattato.
2. Formulata la proposta, questa finisce nelle mani del parlamento e del
consiglio. Prima si esprime il parlamento (in ordine temporale non di
importanza), poi il consiglio. Si può passare eventualmente in una seconda
lettura nel caso in cui le due istituzioni non siano d’accordo; in questo caso il
comitato di conciliazione apre una fase intermedia.
Entriamo ora nel vivo della procedura legislativa ordinaria.
Essa si articola in 3 stadi.
Prima però di entrare nel merito, analizziamo il ruolo del Consiglio e della
Commissione.
Proprio perché le procedure legislative sono espressione dell’equilibrio inter
istituzionale è importante capire fino a dove arrivano i poteri delle istituzioni,
l’una rispetto all’altra.
In particolare aspetto più interessante è fino a che punto il Consiglio può
La può stravolgere?
modificare la proposta della Commissione.
Se la stravolgesse allora si consentirebbe al Consiglio di legiferare senza
proposta della Commissione sostanzialmente, perché se la può modificare del
tutto tanto vale legiferare senza proposta.
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Va però tenuto conto che la presenza della Commissione è garanzia della
rappresentazione degli interessi dell’Unione.
Fino a che punto può spingersi quindi?
Può modificare la proposta, può emendarla.
Alla domanda “può stravolgerla?” la risposta è stata data dalla giurisprudenza
della Corte di Giustizia: il Consiglio può emendare la proposta in prima e
seconda lettura.
Se non vuole emendarlo, di regola, il Consiglio delibera a maggioranza
qualificata nella procedura legislativa ordinaria.
Se da un lato vi è questo limite per il Consiglio che costituisce una garanzia,
dall’altro lato se non vuole emendare l’atto così com’&egr