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Udienza preliminare

La fase del processo inizia con l’esercizio dell’azione penale da parte del p.m. Tale iniziativa può conseguire la richiesta di udienza preliminare, l’attivazione di un rito speciale, ovvero il decreto di citazione diretta a giudizio da parte del p.m. (art. 550 ss.). L’iter ordinario del processo penale prevede la celebrazione dell’udienza preliminare all’esito della quale il giudice stabilisce se l’imputato debba essere prosciolto o rinviato a giudizio dibattimentale. La diretta citazione a giudizio è un’eccezione e riservata ai reati di minore rilevanza secondo l’elencazione contenuta nell’art. 550 cpp, puniti con pena detentiva non superiore a 4 anni, oltre altre specifiche ipotesi.

Cos’è l’udienza preliminare?

L’udienza preliminare è l’udienza che segue la richiesta di rinvio a giudizio del pm, che è il modo ordinario di esercizio dell’azione penale. È obbligatoria per tutti i reati diversi dal 550 cpp: riguarda quindi una fascia di reati di gravità elevata. Il pm esercita l'azione penale attraverso la richiesta di rinvio a giudizio nei procedimenti per i reati di competenza della corte d'assise e del tribunale collegiale e nei procedimenti per i reati di competenza del tribunale monocratico diversi da quelli menzionati nell'art. 550.

Qual è la sua funzione?

Ha una funzione di filtro: ha innanzitutto lo scopo di controllare la fondatezza dell’azione penale esercitata dal p.m. (controllo esercitato dal GUP). Il pm formula l’imputazione e il GUP ha il compito di verificare che il pm non ha preso un abbaglio. Ciò che tale udienza deve evitare è la celebrazione di un dibattimento inutile. Tale udienza è un’udienza vera e propria dove c’è una discussione e il giudice deve verificare quello che ha fatto il pm e si discute a porte chiuse se andare a giudizio o no. Si concluderà con il decreto che dispone il giudizio o con la sentenza di non luogo a procedere.

Vi sono dei procedimenti speciali, alternativi al procedimento ordinario (indagini preliminari, udienza preliminare, dibattimento e impugnazioni) in cui manca la celebrazione di detta udienza e altri (rito abbreviato e patteggiamento) dove l’udienza preliminare è il sito naturale dove avanzare la richiesta di rito alternativo.

Richiesta di rinvio a giudizio (art 416 cpp)

L’atto che attiva la procedura che porta alla celebrazione dell’udienza preliminare è la richiesta di rinvio a giudizio, che il p.m. deve depositare nella cancelleria del giudice (art. 416 cpp). Tale richiesta costituisce uno dei modi di esercizio dell’azione penale. L’art. 416 cpp dispone: Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate [357-373] e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. (Il pm deve trasmettere il suo fascicolo).

Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato [253] sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove. Questo perché il pm sta chiedendo al GUP di verificare la bontà della sua iniziativa e il GUP per verificare se il pm ha o meno esercitato correttamente l’azione penale, deve necessariamente avere a disposizione gli atti che ha compiuto il pm e tali atti sono gli stessi sulla base dei quali il pm si è formato il suo convincimento in merito alla rinviabilità a giudizio dell’imputato. Con il deposito degli atti da parte del p.m. si realizza quella che negli ordinamenti anglosassoni viene chiamata discovery cioè piena conoscenza degli atti delle indagini, già resi noti all’indagato ai sensi dell’art. 415 bis.

Contenuto 417 cpp

  • Le generalità dell’imputato per consentire la sua identificazione
  • Le generalità della persona offesa
  • L’imputazione in cui viene descritta la condotta criminosa, vengono richiamati gli artt di legge violati; essa deve essere enunciata in modo chiaro e preciso, con l’indicazione delle circostanze aggravanti e di quelle che potrebbero comportare l’applicazione di misure di sicurezza
  • L’indicazione delle fonti di prova che il p.m. ritiene possano consentire di sostenere l’accusa in dibattimento
  • La domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio
  • La data e la sottoscrizione del p.m.

Art 416 cpp: La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso previsto dall'articolo 415bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415bis, comma 3. Vuole evitare che il p.m. chieda rinvio a giudizio di un imputato senza neanche avergli contestato, preventivamente in un interrogatorio, i reati attribuitigli ed averlo sentito a sua difesa. Quindi ad oggi il p.m. è obbligato ad inviare all’indagato, al termine delle indagini, l’avviso della conclusione delle indagini, informandolo che ha facoltà di prendere visione degli atti e che può richiedere di essere interrogato sulle contestazioni. (415 bis).

Non sempre alla richiesta di rinvio a giudizio segue l’udienza preliminare, ad esempio per volontà dell’imputato che rinuncia all’udienza e richiede il giudizio immediato.

Fissazione dell’udienza

Come si fa a realizzare la conoscenza da parte del pm e dell’imputato del fatto che un certo giorno vi sarà una certa udienza nella quale si tratterà della rinviabilità a giudizio di quell’imputato? ATTI INTRODUTTIVI art 418 cpp.

  • Entro cinque giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera di consiglio, provvedendo a norma dell'articolo 97 quando l'imputato è privo di difensore di fiducia.
  • Tra la data di deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni. Ricevuta la richiesta di rinvio a giudizio, spetta al GUP, fissare la data dell’udienza tramite decreto. Sono previsti termini brevi: 5 giorni per l’emanazione del decreto e 30 giorni per la celebrazione dell’udienza (che decorrono dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio).

Art 419 cpp

L’avviso dell’udienza è inoltre notificato dal giudice all’imputato, alla persona offesa, al p.m. e al difensore dell’imputato, almeno 10 giorni prima della data dell’udienza.

L’udienza (art 420 cpp)

L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. L’udienza non è pubblica, e l'imputato e la persona offesa non devono essere necessariamente presenti, potendo questi liberamente scegliere di non presenziare all'udienza. Il verbale dell’udienza è redatto dagli ausiliari del giudice in forma riassuntiva ovvero con stenotipia, riproduzione fotografica o audiovisiva se vi è richiesta di parte.

Come avviene l’udienza e come il GUP verifica la fondatezza dell’iniziativa del p.m.: va detto che la scelta sulla rinviabilità o meno del giudizio, il giudice la deve prendere nel contradditorio delle parti. L’u.p. è una vera e propria udienza: sono presenti il pm che ha esercitato l’azione penale e che ipoteticamente cerca di sostenere la fondatezza della sua iniziativa, dall’altra parte è prevista come obbligatoria la presenza del difensore dell’imputato, che cercherà di sostenere l’infondatezza. Il giudice ha la necessità di ascoltare oralmente le parti. Ricapitolando abbiamo quindi un’udienza filtro, un’udienza nella quale deve essere assicurato il contradditorio, quest’ultimo deve essere orale.

Come fa il GUP a stabilire la fondatezza dell’accusa formulata dal pm? Il GUP per stabilire se il pm si è comportato o meno bene nel formulare la richiesta di rinvio a giudizio, deve andare a controllare il lavoro che ha fatto nel corso delle indagini preliminari il pm e la PG. In questa fase noi andiamo a controllare se il pm ha fatto bene ad esercitare l’azione penale, ha fatto bene a chiedere l’intervento della giurisdizione. Siccome è una valutazione sul suo operato bisogna avere come punto di riferimento quello che ha fatto il pm, eventualmente anche tramite la PG.

Cosa succede il giorno dell’udienza? Queste parti devono discutere, per il giudice deve verificare la regolare costituzione delle parti. Tale fase è importantissima perché la vedremo anche nel dibattimento: si tratta quindi di notificare la correttezza degli avvisi, la tempestività e la regolarità degli stessi. Si tratta di verificare che il giorno dell’udienza vi siano le parti che ha invitato. Se le parti sono comparse, non si pongono particolari problemi: si darà atto a verbale della relativa presenza. Se il giudice accerta la nullità di un avviso o di una notificazione, deve fissare una nuova udienza e ordinare la rinnovazione del relativo avviso o notificazione. Iniziamo però a fare delle distinzioni. Vediamo che succede quando manca una delle parti. Va innanzitutto precisato che l’udienza si deve svolgere con la necessaria partecipazione del p.m. e del difensore.

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

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