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Ministero

La presentazione del ricorso produce l'effetto di paralizzare, limitatamente a quella stessa vicenda, ogni altra attività processuale alternativa, nel senso che il legislatore, con l'articolo 22 comma 4 ha inteso evitare, rispetto al ricorso immediato della persona offesa, ogni possibile interferenza o sovrapposizione da parte del Pubblico Ministero, ad esempio con una richiesta di archiviazione o con una citazione a giudizio.

Naturalmente, se il procedimento avviato con il ricorso si interrompe, viene meno anche l'inapplicabilità delle disposizioni incompatibili.

E proprio per evitare la duplicazione di procedimenti e la dispersione di risorse investigative e processuali, se per il medesimo fatto la persona offesa ha già presentato querela, ha l'obbligo, peraltro privo di sanzione, di farne menzione nel ricorso, allegandone copia, ed ha anche l'obbligo, anch'esso non sanzionato, di depositare un'altra copia presso la

segreteria del Pubblico Ministero. In un momento successivo, e a cura del Giudice di Pace, potrà poi essere disposta l'acquisizione dell'originale della querela.

La procedura del ricorso immediato di regola sarà scelta dall'offeso per ottenere, in tempi più rapidi, la condanna e il ristoro dei danni subiti. La pretesa risarcitoria rappresenta quindi un elemento importante del ricorso che va immediatamente portato alla conoscenza del giudice per consentirgli un più efficace esercizio della funzione conciliativa. Si è ritenuto peraltro di prevedere nell'articolo 23 del decreto legislativo n. 274 che, nel caso di ricorso immediato al giudice, la costituzione di parte civile della persona offesa deve avvenire a pena di decadenza, contestualmente alla presentazione del ricorso.

Per semplificare ulteriormente la procedura, è stato anche previsto che la richiesta di restituzione o di risarcimento del danno contenuta nel ricorso, se

Adeguatamente motivata, è equiparata a tutti gli effetti alla costituzione di parte civile. Questo tipo di costituzione, in quanto inglobata nel ricorso, non necessita di un autonomo atto di notifica, in quanto il ricorso deve essere notificato insieme al decreto di convocazione emesso dal giudice (articolo 27 comma 4).

Tutto questo naturalmente non vale per la persona danneggiata dal reato che non sia anche persona offesa che, non essendo legittimata a proporre il ricorso immediato al giudice, si potrà costituire parte civile secondo le regole generali, fino al momento della costituzione delle parti (articolo 78 cpp).

Secondo l'articolo 24 il ricorso è inammissibile:

  • Se è presentato al giudice oltre il termine di 3 mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato.
  • Se risulta presentato fuori dei casi previsti (ricorso avanzato da chi non riveste la qualità di persona offesa o proposto fuori dai casi di procedibilità a querela, o per...
reati non di competenza del giudice di pace). Se non contiene i requisiti indicati dall'articolo 21 comma 2, ovvero non risulta sottoscritto a norma dei commi 3 e 4 del medesimo articolo. Se è insufficiente la descrizione del fatto o l'indicazione delle fonti di prova. Se manca la prova dell'avvenuta comunicazione al Pubblico Ministero. Il ricorso è improcedibile, e non inammissibile, se viene presentato per fatti per i quali è già intervenuto un procedimento di archiviazione, e non è stata autorizzata la riapertura delle indagini. Se però è stata presentata solo la richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero, a seguito della presentazione del ricorso, il giudice deve astenersi dal provvedere sulla richiesta di archiviazione, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 22. Il Pubblico Ministero, entro il termine ordinatorio di 10 giorni dalla comunicazione del ricorso, deve presentare algiudice di pace le sue richieste. In alternativa il Pubblico Ministero potrà:
  • Esprimere parere contrario alla citazione. Esprimerà parere contrario alla citazione se ritiene il ricorso:
    • Inammissibile secondo quanto previsto dall'articolo 24.
    • Manifestamente infondato.
    • Presentato dinnanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 8.
  • Formulare l'imputazione. Se non esprime parere contrario, il Pubblico Ministero deve formulare l'imputazione, confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso, esercitando in tal modo l'azione penale. Nel formulare l'imputazione, di regola, si limiterà a far proprio quanto ipotizzato dall'offeso dal reato, così assumendo formalmente l'iniziativa penale, ma di fatto, rimanendo alla descrizione della vicenda contenuta nel ricorso. Potrà certamente qualificare diversamente il fatto indicando altre norme e, se necessario,
potrà modificare l'addebito, inattuazione del principio di delega sulla previsione degli strumenti idonei a una puntuale formulazione dell'imputazione. Di sicuro però le modifiche dell'imputazione non potranno arrivare al punto di snaturare il contenuto dell'originaria accusa formulata dall'offeso del reato che è poi l'unico soggetto legittimato a delimitare la vicenda che intende sottoporre al giudice. Decorso il termine di 10 giorni dalla comunicazione del ricorso al Pubblico Ministero, per quella celerità che deve caratterizzare il rito dinnanzi al giudice onorario, anche in assenza delle richieste del Pubblico Ministero, il giudice dovrà provvedere in uno dei modi seguenti (articolo 26): Se il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato, il giudice di pace ne dispone la trasmissione al Pubblico Ministero per l'ulteriore corso del procedimento, il cui esito potrà

Essere l'archiviazione o la citazione a giudizio, evidentemente dopo una fase investigativa. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che non è ammissibile il ricorso per Cassazione avverso il provvedimento con cui il Giudice di Pace dichiara l'inammissibilità del ricorso immediato della persona offesa per la citazione a giudizio. Il Supremo Collegio ha, in proposito, precisato che tale decreto ha natura meramente interlocutoria e processuale che decide sul diritto potestativo della persona offesa di ottenere l'accesso al rito semplificato ed è dunque privo di contenuto decisorio e della capacità di incidere in via definitiva su diritti soggettivi.

Se il ricorso risulta presentato per un reato che appartiene alla competenza di altro giudice, il giudice di pace ne dispone, con ordinanza, la trasmissione al Pubblico Ministero. In tale ipotesi il giudice provvede con un'ordinanza che deve essere motivata ai sensi del comma 2.

Dell'articolo 22 cpp (l'ordinanza produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto). Se il giudice riconosce la propria incompetenza per territorio, la dichiara con ordinanza e restituisce gli atti al ricorrente che, se vorrà, potrà reiterare il ricorso davanti al giudice competente, ma dovrà farlo entro 20 giorni, altrimenti il suo ricorso verrà dichiarato inammissibile. Naturalmente, anche in caso di riproposizione del ricorso innanzi ad un diverso giudice, dovrà preventivamente darsi comunicazione del ricorso al Pubblico Ministero del luogo. Ricevuta l'imputazione del Pubblico Ministero, il Giudice di Pace con decreto convoca le parti in udienza entro 20 giorni dal deposito del ricorso (articolo 27); tra il giorno del deposito e l'udienza non devono intercorrere più di 90 giorni. Si tratta di termini rivolti al giudice, cosiddetti acceleratori, fissati nella prospettiva di immediata celebrazione dell'udienza.

conseguente al ricorso della persona offesa. La rinuncia del ricorrente al ricorso immediato presentato avanti il Giudice di Pace ex articolo 21 del decreto legislativo n. 274 del 2000 equivale alla remissione di querela derivandone, in caso di accettazione dell'imputato, l'estinzione del reato (Cassazione 17 novembre 2011 n. 42437). Il decreto di convocazione in udienza contiene: - L'indicazione del giudice che procede, nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione. - Le generalità della persona nei cui confronti è stato presentato il ricorso, con l'invito a comparire e l'avvertimento che non comparendo sarà giudicato in assenza. - L'avviso che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio nominato nel decreto. - La trascrizione dell'imputazione formulata dal Pubblico Ministero. - La data e la sottoscrizione del giudice.

dell'ausiliario che l'assiste.

Il decreto di convocazione delle parti, unitamente agli atti indicati nell'articolo 160 del codice penale, interrompe la prescrizione per i reati attribuiti alla cognizione del Giudice di Pace (articolo 61).

Il decreto, che assegna il momento in cui si assume la qualità di imputato (articolo 3), deve essere notificato, unitamente al ricorso, almeno 20 giorni prima dell'udienza: al Pubblico Ministero, alla persona citata a giudizio, al suo difensore.

La convocazione è nulla (articolo 27 comma 5) se:

  • È incerta l'identificazione dell'imputato.
  • Manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 3 lettere a, b, c, d dell'articolo 27.

L'udienza di comparizione e il dibattimento.

Nel disciplinare la fase del giudizio innanzi al Giudice di Pace secondo criteri di funzionalità e di massima semplificazione del rito, il legislatore ha tenuto presente i

Nell'articolo 111 della Costituzione sono stati introdotti nuovi principi, tra cui la necessità del contraddittorio e l'eccezionalità dei casi in cui la prova si forma al di fuori della dialettica tra le parti.

L'articolo 29 prevede che almeno 7 giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, il Pubblico Ministero o la persona offesa nel caso di ricorso immediato (articolo 21), devono depositare nella cancelleria del Giudice di Pace l'atto di citazione a giudizio con le relative notifiche, al fine di consentire al giudice di verificarne la regolarità e di conoscere l'oggetto del processo, anche per eventuali provvedimenti di riunione (articolo 9).

Poiché non vi è alcuna norma specifica per il procedimento innanzi al Giudice di Pace per quanto riguarda la costituzione delle parti, per il generale richiamo operato dall'articolo 2 comma 1, si applicheranno i principi fissati per il procedimento ordinario.

per cui, come previsto dall'articolo 484 cpp, prima di dare inizio all'udienza il giudice dovrà controllare la regolare costituzione delle parti e, se il difensore dell'imputato non è presente, dovrà nominare un difensore d'ufficio.
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SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca ghione di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Voena Giovanni Paolo.