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Udienza preliminare, dibattimento e riti speciali

Azione penale e udienza preliminare

La fase del processo inizia con l’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero. A tale iniziativa può conseguire la richiesta di udienza preliminare, l’attivazione di un rito speciale ovvero la citazione diretta a giudizio da parte del Pubblico Ministero. Secondo il disegno del legislatore, l’iter ordinario del processo prevede la celebrazione dell’udienza preliminare all’esito della quale il giudice stabilisce se l’imputato debba essere prosciolto ovvero rinviato a giudizio dibattimentale. La diretta citazione a giudizio da parte del Pubblico Ministero è vista come eccezione e riservata a quei reati di minore rilevanza ove il vaglio preventivo sulla fondatezza dell’azione penale da parte di un giudice appare superfluo ed incompatibile con le esigenze di semplificazione e celerità del processo.

Finalità dell’udienza preliminare ed evoluzione della sua disciplina

La disciplina dell’udienza preliminare è una delle normative che, rispetto all’originaria stesura del codice del 1988, ha subito nel corso degli anni le maggiori modifiche. La funzione dell’azione è duplice: in primo luogo sottoporre ad un giudice, il GUP, la valutazione della fondatezza dell’azione penale esercitata dal Pubblico Ministero; in secondo luogo consentire una deflazione del dibattimento, attraverso il proscioglimento in udienza preliminare o l’eventuale celebrazione dei riti speciali del patteggiamento e del giudizio abbreviato. L’udienza preliminare, infatti, è vista dal legislatore come la sede naturale di tali riti speciali.

In origine la funzione dell’udienza era meramente procedurale, nel senso che il GUP doveva valutare la fondatezza dell’azione penale, senza svolgere una vera e propria valutazione di merito sull’accusa. La riprova di ciò si rinveniva nell’articolo 425, ove era previsto che il giudice poteva prosciogliere l’imputato, solo quando risultava evidente la sua innocenza. Tale previsione apparve subito fallimentare per la finalità deflattiva del dibattimento, in quanto ben di rado ricorreva l’evidenza dell’innocenza e quindi quasi tutti i processi giungevano alla fase dibattimentale.

Fu questo il motivo per cui il legislatore, con la legge 8 aprile 1993 n. 105, soppresse l’inciso “evidente” nel corpo dell’articolo 425, rivitalizzando la funzione di filtro dell’udienza preliminare. Essa però pur sempre non si trasformò in un giudizio di merito sull’accusa formulata dal Pubblico Ministero e ciò essenzialmente per due motivi: i limitati poteri di integrazione probatoria da parte del GUP (articolo 422) e l’impossibilità di prosciogliere l’imputato in caso di fonti di prova di accusa contraddittorie ma pur sempre presenti a carico dell’imputato.

La situazione è completamente cambiata con la riforma introdotta dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479. La nuova disciplina consente al giudice, se non ritiene di poter adottare una decisione allo stato degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, di ordinare a quest’ultimo di svolgere indagini integrative ovvero di svolgere egli stesso in udienza attività di integrazione probatoria, sotto la sua direzione e vigilanza (articolo 422). Sicché, contrariamente al passato, nella nuova disciplina è incentivata l’integrazione probatoria attraverso l’acquisizione, ove ritenuto necessario, di nuove fonti di prova. Inoltre al GUP, ai sensi dell’articolo 425 comma 3, è consentito disporre il proscioglimento dell’imputato anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte costituzionale ha affermato che la mutata fisionomia che l’udienza preliminare è venuta assumendo, ha determinato che le decisioni che ne costituiscono l’esito devono così essere annoverate tra quei giudizi idonei a pregiudicarne altri ulteriori, con la conseguenza dell’applicazione del regime delle incompatibilità di cui all’articolo 34 cpp. Di conseguenza la Corte ha ritenuto l’incompatibilità ad esercitare la funzione del magistrato che nell’udienza preliminare ha pronunciato il decreto che dispone il giudizio e che, a seguito di dichiarazione di nullità del decreto stesso, si trova nuovamente a celebrare nello stesso procedimento l’udienza preliminare, con poteri identici a quelli già precedentemente esercitati.

Pur sempre l’udienza preliminare non si è trasformata in un vero e proprio giudizio di merito. Nonostante l’ampliato potere del GUP, l’udienza preliminare ha conservato la sua natura eminentemente processuale. In sostanza ciò che il proscioglimento di tale udienza deve evitare è la celebrazione di un dibattimento inutile; ove invece le fonti di prova raccolte nelle indagini, sebbene insufficienti o contraddittorie, hanno possibilità di svilupparsi e chiarirsi in dibattimento, il GUP, che non è il giudice del merito dell’accusa, deve disporre il rinvio a giudizio, così affidando alla naturale sede dibattimentale il compito di accertare l’innocenza o la colpevolezza dell’imputato.

Il giudice dell’udienza preliminare

La funzione di giudice dell’udienza preliminare è svolta da un magistrato addetto alla sezione dei GIP. Poiché la nuova disciplina dell’udienza consente una valutazione più penetrante sulla fondatezza dell’accusa e si risolve in un vero e proprio giudizio, si è sentita la necessità di garantire in misura maggiore la terzietà del giudice, chiamato a svolgere in modo imparziale un’importante funzione.

È questo il motivo per il quale il decreto legislativo 51/98, nel corpo dell’articolo 34, ha inserito il comma 2bis, ove è previsto che non possa celebrare l’udienza preliminare come GUP il magistrato che, nello stesso processo, abbia svolto in precedenza le funzioni di GIP. In precedenza le funzioni di GUP erano esercitate dallo stesso giudice che aveva seguito la fase procedimentale come GIP. Quest’ultimo però, avendo adottato provvedimenti incidenti sulla posizione dell’accusato, inevitabilmente si era formato un pregiudizio sulla sua responsabilità; sicché la novella normativa, che ha sancito l’incompatibilità GIP – GUP, mira a garantire la celebrazione dell’udienza preliminare innanzi ad un magistrato scevro da pregiudizi e quindi neutrale tra accusa e difesa.

L’incompatibilità tra le funzioni di GUP e quelle già esercitate di GIP non opera se il giudice, in quest’ultima qualità, nel corso delle indagini, ha adottato provvedimenti i quali non implicano valutazioni di merito sull’accusa.

La richiesta di rinvio a giudizio

L’atto che attiva la procedura che porta alla celebrazione dell’udienza preliminare è costituito dalla richiesta di rinvio a giudizio che il Pubblico Ministero deve depositare nella cancelleria del giudice (articolo 416). Tale richiesta costituisce uno dei modi di esercizio dell’azione penale perché con essa il Pubblico Ministero individua uno o più imputati e formula a loro carico una specifica imputazione, descrivendo analiticamente il fatto reato commesso ed indicando le norme penali violate. La richiesta ha anche un effetto penale di natura sostanziale, in quanto è uno degli atti idonei ad interrompere la prescrizione del reato.

Qualora si proceda per il reato di cui all’articolo 589 comma 2 589 bis cp, la richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero deve essere depositata entro 30 giorni dalla chiusura delle indagini preliminari. La legge 479/1999 riformulando il comma 1 dell’articolo 416 ha previsto che la richiesta è nulla se non è preceduta dall’avviso previsto dall’articolo 415 bis, nonché dall’invito a presentarsi per rendere l’interrogatorio ai sensi dell’articolo 375 comma 3 qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio. Tale riforma vuole evitare la prassi consolidatasi sotto la vigenza della vecchia norma, e che cioè fosse dal Pubblico Ministero richiesto il rinvio a giudizio di un imputato, senza neanche avergli contestato, preventivamente in un interrogatorio, i reati attribuitigli ed averlo sentito a sua difesa.

Odiernamente il Pubblico Ministero è tenuto ad inviare all’indagato, al termine delle sue indagini, l’avviso della conclusione delle indagini, informandolo che ha facoltà di prendere visione degli atti e che può richiedere di essere interrogato sulle contestazioni. Di fronte a valide giustificazioni addotte dall’accusato, ben può il Pubblico Ministero chiedere l’archiviazione, invece del rinvio a giudizio, ovvero disporre ulteriori indagini.

A norma dell’articolo 417 la richiesta di rinvio a giudizio deve contenere:

  • Le generalità dell’imputato onde consentire la sua precisa identificazione.
  • Le generalità della persona offesa dal reato.
  • L’imputazione in cui viene descritta analiticamente la condotta criminosa, vengono richiamati gli articoli di legge violati; essa deve essere enunciata in modo chiaro e preciso, con l’indicazione anche delle circostanze aggravanti e di quelle che potrebbero comportare l’applicazione di misure di sicurezza. In caso di generalità o indeterminatezza dell’imputazione, il GUP può invitare il Pubblico Ministero a precisare l’accusa ai sensi dell’articolo 423 cpp. In tal caso, se il Pubblico Ministero, dopo essere stato ritualmente sollecitato all’integrazione dell’atto imputativo, rimanga inerte, il GUP è legittimato a dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, restituendo gli atti, in via di regressione al Pubblico Ministero, onde consentire il nuovo esercizio dell’azione penale. Nel caso in cui il GUP non solleciti i poteri del Pubblico Ministero, il provvedimento di restituzione a questi degli atti è abnorme e, quindi, ricorribile in Cassazione.
  • L’indicazione delle fonti di prova che il Pubblico Ministero ritiene possano consentire di sostenere l’accusa in dibattimento.
  • La domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio.
  • La data e la sottoscrizione del Pubblico Ministero.

Con la richiesta di rinvio a giudizio il Pubblico Ministero deve depositare nella cancelleria del giudice il suo fascicolo, contenente tutti gli atti delle indagini preliminari espletate. In particolare la notizia di reato, la documentazione delle indagini, i verbali di eventuali atti compiuti innanzi al GIP, il corpo di reato ed altre cose pertinenti al reato. Su tali atti e su quelli acquisiti nel corso dell’udienza preliminare, le parti articoleranno la loro discussione ed il giudice fonderà la propria decisione.

Con il deposito degli atti da parte del Pubblico Ministero si realizza quella che negli ordinamenti anglosassoni viene chiamata la discovery, cioè la piena conoscenza degli atti delle indagini, peraltro già resi noti all’indagato in precedenza ai sensi dell’articolo 415 bis.

Con l’esercizio dell’azione penale, dopo la richiesta di rinvio a giudizio, il Pubblico Ministero non perde il potere di svolgere ulteriori indagini suppletive. Da non confondere con l’attività integrativa di indagine, svolta dopo il rinvio a giudizio, ai sensi dell’articolo 430. Per consentire all’imputato di difendere anche in ordine ad ulteriori acquisizioni di fonti di prova, nell’avviso di fissazione di udienza il giudice deve invitare il Pubblico Ministero a depositare in cancelleria gli atti di tali ulteriori indagini.

Poiché il Pubblico Ministero potrebbe ritardarne l’invio, depositandoli a ridosso della data di celebrazione dell’udienza, la Corte costituzionale ha ritenuto che in tal caso il GUP sia tenuto a differire o rinviare l’udienza per consentire alle parti di preparare la difesa sui nuovi elementi, in tal modo contemperando le esigenze di celerità con la garanzia dell’effettività del contraddittorio.

Lo svolgimento dell’udienza preliminare: fase introduttiva

Nella visione dinamica del suo svolgimento, l’udienza preliminare si articola in attività introduttiva della stessa, l’udienza e in attività decisionale, a chiusura. Ricevuta la richiesta di rinvio a giudizio, spetta al GUP provocare la formazione del contraddittorio innanzi a lui. A tale scopo egli fissa l’udienza con decreto. Sono previsti termini brevi: 5 giorni per l’emanazione del decreto e 30 giorni per la celebrazione dell’udienza (articolo 418). La pienezza del contraddittorio è assicurata sia dalla previsione della vocatio in ius anche della persona offesa, oltre che, ovviamente, dell’imputato, soggetto passivo di quest’ultima, sia della possibilità di intervento provocato (citazione) delle parti private accessorie, ovvero di intervento volontario della parte civile e del responsabile civile.

Per consentire di apprestare la difesa delle parti private e del soggetto convocati in giudizio, l’avviso dell’udienza deve essere ad essi notificato almeno 10 giorni prima, a pena di nullità, a tutte le parti e ai difensori. L’omessa notificazione dell’avviso dell’udienza preliminare all’imputato è causa di nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del processo. Invero la Cassazione equipara l’omesso avviso alla mancata citazione di cui agli articoli 178 lettera c e 179 cpp. L’imputato deve essere avvisato che non comparendo verranno applicate le disposizioni di cui agli articoli 420 bis e seguenti.

Non sempre alla richiesta di rinvio a giudizio segue la celebrazione dell’udienza preliminare, l’udienza iniziata ha la sua naturale conclusione. La mancanza di udienza preliminare può dipendere dalla volontà della controparte, e cioè dell’imputato, allorché costui rinuncia all’udienza e richiede il giudizio immediato con atto notificato tempestivamente ai suoi contraddittori naturali, saltando così l’udienza preliminare. Il giudizio abbreviato, all’opposto, evita il dibattimento, e comporta la definizione del processo proprio all’udienza preliminare. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato quale sia il termine entro il quale, nell’udienza preliminare, può essere richiesto il rito abbreviato. È stato affermato che nell’udienza preliminare la richiesta di giudizio abbreviato può essere presentata dopo la formulazione delle conclusioni da parte del Pubblico Ministero e deve essere formulata da ciascun imputato al più tardi nel momento in cui il proprio difensore formula le proprie conclusioni definitive.

Lo stesso procedimento di applicazione di pena patteggiata può innestarsi nel corso dell’udienza preliminare, alterandone il suo usuale svolgimento, o anche precederne l’evenienza, se il patteggiamento ha luogo in sede di indagini preliminari (articoli 447 e 448). Analogamente non si svolge l’udienza se il giudice accerta che il Pubblico Ministero l’abbia erroneamente richiesta, trattandosi di reato per il quale è prevista la citazione diretta. In tal caso gli atti sono restituiti al Pubblico Ministero che doveva emettere il decreto di citazione a giudizio.

Ci si è chiesto se il giudice dell’udienza possa, una volta ricevuta dal Pubblico Ministero la richiesta di rinvio a giudizio, senza fissare e celebrare l’udienza, de plano disporre il proscioglimento dell’imputato. È da premettere che l’articolo 129 stabilisce che in ogni stato e grado del processo il giudice che riconosca l’esistenza di una causa di non punibilità deve immediatamente dichiararlo con sentenza. L’esistenza di una causa di non punibilità il GUP potrebbe valutarla sussistente dopo aver analizzato gli atti del fascicolo del Pubblico Ministero, ritenendo così di dover emettere immediata sentenza di proscioglimento.

Sulla sussistenza di tale potere in capo al GUP la giurisprudenza ha manifestato una sicura ostilità. Si è osservato che richiesto il rinvio a giudizio, il GUP non può decidere il proscioglimento de plano ed omisso medio senza udienza, ma deve seguire il rito abbreviato con la richiesta del Pubblico Ministero; tale limitazione non sarebbe incompatibile con la lettera dell’articolo 129, ove è detto che la pronuncia della causa di non punibilità deve essere immediata, in quanto con riferimento all’udienza preliminare starebbe solo a significare che il giudice è tenuto alla pronuncia di proscioglimento nel corso dell’udienza, senza procrastinarla adottando altri provvedimenti.

Parte della giurisprudenza ha evidenziato che la necessità della celebrazione dell’udienza si ricaverebbe dai seguenti argomenti:

  • L’articolo 129 nulla dice in ordine al rito da seguire per la pronuncia immediata di proscioglimento, sicché questo andrebbe determinato in relazione alle regole della fase in cui si trova il processo.
  • L’articolo 2 n. 52 della legge delega per l’emanazione del cpp prevede le modalità con cui il GUP deve definire il processo davanti a sé, tra cui che il provvedimento sia adottato sentite le parti comparse.
  • L’esito favorevole per il Pubblico Ministero di un’impugnazione di una sentenza emessa senza udienza, imporrebbe alla Corte di Appello di disporre il rinvio a giudizio; sicché l’omissione dell’udienza avrebbe la sfavorevole conseguenza di privare l’imputato della possibilità di chiedere il giudizio abbreviato.
  • La richiesta del Pubblico Ministero prima ancora che una richiesta di rinvio a giudizio è una domanda di fissazione di udienza preliminare, dotata di una sua forza propria.
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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesca ghione di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Voena Giovanni Paolo.
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