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Diritti reali e potestativi

La categoria dei diritti reali comprende: il diritto di proprietà e i diritti reali su cose altrui.

Il diritto potestativo è: un diritto relativo, a cui corrisponde dal lato passivo una soggezione.

Concetti di potestà e interesse legittimo

Cosa si intende per «potestà»: un potere attribuito ad un soggetto per la cura di un interesse altrui.

L’interesse legittimo è una situazione giuridica soggettiva attiva, caratterizzata dalla tutela dell'interesse proprio in modo indiretto.

Possesso, obbligo e onere

Il possesso è: una situazione di fatto.

L’obbligo è: un dovere specifico ed a contenuto positivo.

L’onere è: un dovere specifico strettamente correlato ad un interesse proprio.

Soggezione e dovere

La soggezione è: la posizione giuridica soggettiva di chi subisce le conseguenze dell'esercizio di un potere altrui senza essere obbligato ad un determinato comportamento.

L’obbligo è una sottocategoria: del dovere generico.

Quando una situazione giudica soggettiva passiva fa capo ad una generalità di individui non determinabili a priori viene definita: dovere in senso stretto.

Fatto giuridico e atti giuridici

Categorie di fatti e atti giuridici

A categoria del fatto giuridico: comprende fatti umani e naturali a cui l'ordinamento ricolleghi il sorgere di effetti giuridici.

La categoria dell’atto giuridico (in senso lato): comprende qualsiasi atto consapevole e volontario cui l'ordinamento ricolleghi il sorgere di effetti giuridici.

Pagamenti e negozi giuridici

Il pagamento (che è un atto giuridico in senso stretto) eseguito da un incapace è: valido ed efficace.

Nel negozio giuridico: gli effetti giuridici seguono soltanto se il soggetto li ha previsti e voluti.

Accadimenti naturali e legittimazione

Gli accadimenti naturali a cui l’ordinamento attribuisce efficacia giuridica rientrano della categoria del: fatto giuridico.

La legittimazione è il potere di un soggetto di disporre di un diritto mediante un negozio giuridico.

Successioni e negozi giuridici

Testamenti e matrimoni

Il testamento è: il negozio con cui taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse, ovvero detta disposizioni di carattere non patrimoniale.

Il matrimonio è: un negozio giuridico.

Causa e forma dei negozi

La causa è: un requisito essenziale del negozio ed indica la ragione giustificatrice dello stesso.

Rispetto alla forma i negozi si distinguono in: formali e non solenni.

Contratti e obblighi

Il contratto perfetto è sempre valido?: no.

Il contratto perfetto è sempre efficace?: no.

L’efficacia di un atto giuridico indica che l'atto è produttivo di effetti.

Che cos’è il contratto reale?: il contratto che si perfeziona con la consegna della cosa.

Famiglia e separazione

Separazione e obblighi

Dopo la riforma del 1975 il modello adottato è stato quello della: separazione per oggettiva situazione di crisi della coppia.

La separazione giudiziale è ispirata al modello della: separazione per giusta causa.

Nella separazione consensuale, il giudice: non può sindacare nel merito la decisione dei coniugi di separarsi.

I coniugi possono separarsi con semplice dichiarazione dinanzi all’ufficiale di stato civile: in assenza di figli minori o incapaci oppure maggiorenni non economicamente autosufficienti e in assenza di patti di trasferimento patrimoniale.

Effetti della separazione

Con la separazione l’obbligo di fedeltà: cessa, ma non sono comunque ammesse condotte che violano la lealtà reciproca.

Con la separazione i figli: vanno affidati di regola ad entrambi i genitori.

I coniugi possono far cessare gli effetti della separazione: di comune accordo, senza che vi sia stato un provvedimento del tribunale.

Per divorziare è necessario che vi sia stato un preventivo provvedimento o accordo legalmente riconosciuto di separazione: no, perché in alcune ipotesi tassativamente previste dal legislatore si consente il divorzio anche se prima non vi è stata separazione.

Divorzio e mantenimento

Per addivenire al divorzio: non è necessario sempre iniziare un procedimento dinanzi al giudice, perché in alcune ipotesi è sufficiente l'accordo dei coniugi.

Nel caso di divorzio, ha diritto all’assegno di mantenimento: il coniuge non ha mezzi adeguati di sostentamento, o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

Filiazione e unioni civili

Rapporti di fatto e famiglie di fatto

I rapporti di fatto nascono: per il valore dato alla legge per il dato fattuale, indipendentemente dalla espressione di volontà.

Prima della l. n. 76/16, la famiglia di fatto era: una unione libera che si poteva costituire e sciogliere senza formalità.

Prima della l. n. 76/16, tra i conviventi di una famiglia di fatto: non sorgevano diritti e doveri.

Prima della l. n. 76/16, i rapporti patrimoniali tra i conviventi di una famiglia di fatto erano regolati dalla disciplina della obbligazione naturale e della donazione.

Prima della l. n. 76/16, nel caso di uccisione del partner convivente more uxorio, al partner sopravvissuto spettava il risarcimento del danno.

Normative sulla filiazione

A seguito del D.Lgs. 154/2013 vi è una completa equiparazione tra figli legittimi e figli naturali.

Dopo la L. n. 76/16 due persone che costituiscono una unione di fatto sono titolari di una serie di specifici diritti riconosciuti dal legislatore.

I presupposti previsti dalla L. n. 76/16 per la costituzione di una famiglia di fatto sono: sia la stabile convivenza, sia il vincolo affettivo, sia la maggiore età.

Dopo la L. n. 76/16 possono costituire una famiglia di fatto due persone maggiorenni dello stesso sesso: sì.

Dopo la L. n. 76/16 per la costituzione di una famiglia di fatto non è necessaria una dichiarazione di volontà di entrambi i conviventi.

Filiazione e riconoscimento

Nel testo originario del codice civile del 1942 i figli adulterini, cioè coloro che erano stati generati al di fuori del matrimonio da persone sposate, non potevano essere riconosciuti, se non in casi particolari.

A seguito della riforma del 1975, per i figli naturali, la relazione di parentela era limitata solo al genitore che aveva riconosciuto il figlio.

La presunzione di paternità è una presunzione relativa che può essere superata con l'azione di disconoscimento di paternità.

Con la novella del 2012 in materia di filiazione, la presunzione di concepimento ante nuptias prevista nella riforma del 1975 è stata abrogata.

La novella del 2012, in materia di filiazione, ha riformato l’azione di disconoscimento della paternità in senso più favorevole al favor veritatis.

Nell’attuale assetto il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio può essere effettuato da entrambi o anche da uno solo dei genitori.

Nell’attuale assetto il riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio è irrevocabile, ma può essere impugnato per difetto di veridicità, per violenza morale o per incapacità derivante da interdizione giudiziale.

Nel caso in cui nessuno dei genitori abbia voluto riconoscere il figlio naturale, quest’ultimo può ottenere l'accertamento della paternità o della maternità in tutti i casi in cui è consentito il riconoscimento.

Con la novella del 2012 alla potestà genitoriale è stata sostituita la responsabilità genitoriale.

La tutela si apre se entrambi i genitori sono morti o se per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale.

Unioni civili e leggi del 2016

Unioni civili e famiglie di fatto

Prima della L. n. 76/16 le unioni tra persone dello stesso sesso erano consentite, ma non potevano essere equiparate al matrimonio.

La legge n. 76/16 per le persone dello stesso sesso consente la costituzione sia di una unione civile che di una famiglia di fatto.

Dopo la L. n. 76/16 è previsto un sistema a tutela decrescente che vede al primo posto il matrimonio, al secondo l’unione civile e al terzo la famiglia di fatto.

Dopo la l. n. 76/16 l’unione civile si costituisce con dichiarazione resa dinanzi all’ufficiale di stato civile.

A seguito dell’unione civile i partner possono assumere un cognome comune scelto tra quello di uno dei partner.

Per poter contrarre una unione civile non sono necessarie le pubblicazioni.

Coloro che sono legati da una precedente unione civile non ne possono contrarre un'altra.

L’unione civile contratta da un soggetto già precedentemente legato da vincolo matrimoniale è nulla.

L’unione civile contratta da una parte il cui consenso è stato estorto con violenza è annullabile.

L’unione civile contratta da una parte il cui consenso è stato determinato da timore di eccezionale gravità è annullabile.

L’errore sullo stato di gravidanza di una parte che ha contratto l’unione civile non è causa di annullamento.

Se una parte di una unione civile, in costanza di quest’ultimo, si sposa o contrae una unione civile, l’altra parte può impugnare il nuovo matrimonio o la nuova unione civile.

Successione mortis causa

Fenomeno giuridico della successione

Il fenomeno giuridico della successione mortis causa indica il subentrare di un soggetto (C.D. successore o avente causa) ad un altro (autore o dante causa) in una determinata situazione giuridica.

Il patrimonio ereditario è l'insieme dei rapporti giuridici di cui il de cuius era titolare, a prescindere dall'entità più o meno modesta del patrimonio e addirittura anche se passiva.

Il termine "successione a titolo universale" indica la successione per universitatem e comprende tutti i diritti e doveri di natura patrimoniale che si incentravano nel defunto.

Il termine "successione a titolo particolare" indica la successione in determinati rapporti cui specificamente si riferisce la vocazione.

Possesso e legati

Il possesso dei beni ereditari per l’erede continua automaticamente ex art. 1146 c.c., indipendentemente dall'impossessamento di fatto e quale semplice effetto dell'accettazione dell’eredità.

Il possesso dei beni ereditari per il legatario non succede automaticamente al de cuius nel possesso del bene legato.

Il legatario non entra a far parte della comunione ereditaria, non partecipa alla divisione ereditaria e non risponde dei debiti ereditari ex art. 756 c.c.

Il legato si acquista automaticamente all'apertura della successione senza bisogno di accettazione, salvo il diritto di rinunciarvi.

Accettazione e rinuncia

L’acquisto dell’eredità avviene: non si acquista automaticamente, ma deve essere accettata o rinunciata (o può essere accettata con beneficio d’inventario).

Il prelegato è il legato di cui beneficiario sia un erede.

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.

La fase della delazione nel procedimento successorio indica il fenomeno secondo cui tutti i diritti, i doveri e le alte situazioni giuridiche vengono offerte, alla morte del de cuius, al soggetto che gli succederà.

La delazione può essere effettuata per legge (successione legittima) o per testamento (successione testamentaria), mentre è esclusa la successione per contratto.

La delazione è successiva quando è indicato un sostituto, chiamato all'eredità nel caso in cui l'erede istituito non possa o non voglia accettare.

Nel caso in cui l’erede sia istituto sotto condizione sospensiva, egli sarebbe chiamato all'eredità, ma non sussisterebbe ancora una delazione, poiché costui potrà adire l'eredità solo dopo l'avveramento della condizione sospensiva.

Il non concepito può essere chiamato a succedere: sì, se ricorrono due condizioni: si tratti di una successione che avviene per testamento e il non concepito sia figlio di una persona vivente al momento dell'apertura della successione.

L’indegnità non consegue automaticamente e la sentenza che pronuncia l'indegnità ha efficacia ex tunc.

Qualora il testatore abbia inserito l’indegno tra i successori, nonostante fosse a conoscenza della causa di indegnità, si ha riabilitazione implicita.

Ai fini della successione mortis causa, la morte presunta è ritenuta equivalente alla morte naturale.

Ai sensi dell’art. 462, 1° comma, c.c., è capace di succedere: tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione.

Accettazione e rinuncia dell'eredità

L’eredità si acquista tramite l'accettazione effettuata entro 10 anni.

L’accettazione si può impugnare quando è effetto di violenza o di dolo.

L’accettazione con beneficio di inventario impedisce la confusione del patrimonio ereditario con quello dell'erede.

Gli effetti dell’accettazione con beneficio di inventario conseguono al compimento di due formalità: accettazione di eredità con beneficio di inventario e redazione dell’inventario.

Affinché si abbia l’eredità giacente occorre che il chiamato non abbia ancora accettato l'eredità, che non sia nel possesso dei beni ereditari e che sia stato nominato un curatore dell'eredità giacente.

La rinuncia all’eredità è una dichiarazione unilaterale inter vivos non recettizia e formale.

L’accettazione è pura e semplice quando: l'erede succede in universum ius defuncti, sia nell'attivo che nel passivo.

Tramite la c.d. actio interrogatoria, gli altri successibili chiedono al giudice di imporre al chiamato la fissazione di un termine entro il quale egli deve dichiarare se intende accettare o meno.

Per trasmissione del ius delationis si intende che il diritto di accettare si può trasmettere.

La rinuncia può essere revocata: è possibile rinunziare e poi accettare entro il periodo di prescrizione decennale e purché non sia intervenuta l'accettazione di un eventuale ulteriore chiamato.

Eredi legittimi e legittimari

Gli eredi legittimi non coincidono, ma includono, i legittimari.

La quota disponibile è la quota di cui il testatore può disporre.

Il legittimario potrebbe anche non essere erede quando vi sia un’eredità passiva ovvero vi siano state donazioni in grado di soddisfare la sua quota di riserva.

Secondo la tesi prevalente, al momento dell’apertura della successione, i legittimari pretermessi non sono eredi.

La quota riservata al coniuge è pari alla metà, a un terzo, a un quarto del patrimonio a seconda che sia da solo, che concorra con un figlio, che concorra con più di un figlio.

Gli ascendenti sono legittimari solo se non concorrono con i figli.

La cautela sociniana prevede che il legittimario cui sia assegnata la nuda proprietà possa valutare se accettarla o abbandonarla e agire in riduzione.

Il legato in sostituzione di legittima è un legato che grava sulla indisponibile, sottoposto a condizione risolutiva del rifiuto.

Il calcolo del patrimonio su cui considerare la quota di riserva si effettua detraendo al relictum i debiti e aggiungendo il donatum.

L’azione di restituzione contro i terzi acquirenti è possibile solo se non siano trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione e non sia stata trascritta un'opposizione al decorso di tale termine.

Successione legittima e necessaria

Gli eredi legittimi possono essere anche legittimari.

La successione legittima può essere anche una successione a titolo particolare.

La successione legittima si apre se manca un testamento su tutto o parte il patrimonio del defunto ovvero se gli eredi testamentari e relativi chiamati in subordine non vogliono o non possono accettare.

Il titolo a succedere per successione legittima consiste nel legame familiare o nella cittadinanza.

Il fondamento della successione legittima, secondo la dottrina prevalente, consiste nell'esigenza di tutelare la famiglia.

La successione legittima, rispetto alla successione necessaria, riguarda un oggetto più ristretto.

La successione legittima, rispetto alla successione testamentaria, è in posizione di sussidiarietà e complementarietà.

In caso di concorso tra coniuge e tre figli, le quote di successione legittima sono rispettivamente: tre noni, e due noni a testa ai figli.

In caso di successione dei soli nonni, va la metà a ciascuna linea, materna e paterna.

La successione dello Stato non richiede l'accettazione e lo Stato non risponde dei debiti se non nei limiti di valore dei beni.

Testamento biologico e olografo

Il cd. testamento biologico non è un testamento, concretizzandosi in una procura.

Il testamento olografo dattiloscritto e sottoscritto di pugno dal testatore... [continua]

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LeoMe10x di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Bocchini Fernando.
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