INDICAZIONI PREVISTE DALL'ART. 366 C.P.C.
1. I giudizi in Cassazione si definiscono con SENTENZA O CON ORDINANZA.
2. Quando la Corte accoglie il ricorso per motivi diversi dalla giurisdizione o dalla competenza, può disporre il rinvio ad altro giudice DI PARI GRADO a quello che ha emesso la sentenza impugnata oppure cassare SENZA RINVIO.
3. Quando la Cassazione rinvia, a seconda dei casi, alla Commissione tributaria regionale o provinciale, la riassunzione deve essere fatta nei confronti di TUTTE LE PARTI PERSONALMENTE, entro il termine PERENTORIO DI SEI MESI dalla pubblicazione della sentenza, nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.
4. La revocazione è un mezzo di impugnazione ECCEZIONALE ed a critica LIMITATA.
5. Si ha revocazione ordinaria quando essa è ammessa in relazione ad UN VIZIO PALESE, come il caso di una sentenza effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
L'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà o una svista tanto grave da portare il giudice tributario ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo, fatto che però, risulta dagli atti in maniera incontestabile; e l'erronea percezione postula l'esistenza di un contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti rispettivamente l'una dalla sentenza impugnata, l'altra dagli atti processuali. Un errore di tal genere non deve riguardare né la violazione né la falsa applicazione di norme giuridiche.
Affinché una sentenza possa considerarsi contraria ad un precedente avente autorità:
- L'oggetto del secondo giudizio deve essere il medesimo rapporto tributario definito irrevocabilmente nel primo e la sentenza anteriore deve recare inoltre un accertamento radicalmente incompatibile con quello operante nel giudizio successivo.
La revocazione ordinaria:
- Si propone negli ordinari
Termini di impugnazione
- Tra i vizi occulti della revocazione straordinaria rientra:
- a) Se la sentenza è l'effetto del dolo di una parte nei confronti DELL'ALTRA
- La revocazione:
- c) È ammessa solo contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in un unico grado, mentre la sentenza di primo grado è suscettibile di tale rimedio solo se si tratta di REVOCAZIONE STRAORDINARIA per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c. e solo quando sia scaduto il termine per l'appello
- I motivi di revocazione:
- b) Non possono ESSERE NE' INTEGRATI NE' MODIFICATI dopo che sono stati proposti nella domanda iniziale, ad eccezione dei casi particolari previsti all'art. 24 del D. lgs. n. 546/1992
- Il principio di consumazione dell'impugnazione:
- c) Trova applicazione solo alla revocazione ORDINARIA
- La sentenza che pronuncia sulla revocazione:
- d) NON PUO' ESSERE impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione.
Contro di essa sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata PER REVOCAZIONE
Nel caso in cui la sentenza della CTP respinga il ricorso: il tributo, con i relativi interessi fiscali, deve essere pagato PER I DUE TERZI
Le imposte suppletive vanno pagate: dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso per CASSAZIONE
L'impugnazione in appello della sentenza: non sospende automaticamente l'esecuzione della sentenza, ma solo nei limiti della sospensione legale prevista dalle speciali norme del processo tributario
In relazione ai ricorsi proposti avverso avvisi di accertamento: l'Amministrazione deve procedere al rimborso di quanto risulti indebitamente versato a seguito della sentenza della Commissione provinciale entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza
Per la fattispecie concernente le controversie aventi ad oggetto il diniego di rimborso di somme versate spontaneamente
daicontribuenti:dIl pagamento delle somme dovute a seguito dellasentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dallasua notificazione ovvero dalla presentazione dellagaranzia di cui al comma 2, SE DOVUTA6
In caso di omesso rimborso il contribuente:a Può attivare il giudizio di OTTEMPERANZA7
Il ricorso per ottemperanza in caso di omesso pagamento delrimborso disposto a seguito di sentenza va rivolto:b Alla commissione tributaria provinciale OVVERO, SE ILGIUDIZIO è pendente nei gradi successivi, allacommissione tributaria regionale8
Per quanto riguarda le controversie in materia di rimborso:c Il pagamento di somme dell'importo superiore ADIECIMILA EURO, DIVERSE DALLE SPESE DI LITE,può essere subordinato dal giudice, anche tenuto contodelle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazionedi idonea garanzia9
Il contenuto della garanzia:a È stabilito con decreto del Ministro dell'economia eDELLE FINANZE10
Per l'ipotesi dicui all'art. 69 del D.Lgs. 546/92, in caso di mancata esecuzione: è POSSIBILE IL ricorso al giudizio di OTTEMPERANZA 1 Il giudizio di ottemperanza delle sentenze delle CT si svolge innanzi: ALLE CT 2 Il ricorso per ottemperanza è proponibile: Solo DOPO LA SCADENZA del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale dell'obbligo posto a carico della sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo NON SIA ESTINTO 3 Il giudizio per ottemperanza: Tutela, OLTRE AI DIRITTI DI CREDITO, anche gli interessi pretensivi e oppositivi del contribuente, proponendosi quindi in termini di coesistenza e concorrenza (E NON GIA' DI ALTERNATIVITA') con l'esecuzione forzata civile 4 L'ottemperanza: PUO' TROVARE applicazione in materia di atti negativi di rimborso o diammissione a benefici, IL CUI ANNULLAMENTO CERTAMENTE non realizza integralmente l'interesse del contribuente L'azione di ottemperanza: NON DEVE essere preceduta dall'azione esecutiva civile E NON NEMMENO SUBORDINATA alla decorrenza del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 14, primo comma, del D.L. n.669 del 1996 Il giudizio di ottemperanza è caratterizzato da: Poteri COGNITORI ED ESECUTIVI Il giudizio di ottemperanza si incardina con: RICORSO In caso di accoglimento del ricorso: Il Collegio, SENTITE LE PARTI in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta CONSENTENZA I PROVVEDIMENTI indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'Amministrazione che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge. Se lo ritiene opportuno può delegare un proprio componente O ANCHE NOMINARE un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti attuativi delgiudicato entro un congruo termine9. Avverso la sentenza di ottemperanza: è ammesso soltanto ricorso per Cassazione per inosservanza delle norme sul PROCEDIMENTO10. Le sentenze che contengono condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese processuali: sono soggette a giudizio di ottemperanza innanzi alla CT in composizione MONOCRATICA1. Per interpello, in termini generali, si intende: l'istanza che il contribuente rivolge all'Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, PER OTTENERE CHIARIMENTI in merito all'interpretazione di una norma obiettivamente incerta, relativa a tributi erariali, da applicare a casi concreti E PERSONALI2. Il controlled foreign companies consente: al SOGGETTO RESIDENTE di dimostrare preventivamente LA SUSSISTENZA dei presupposti per ottenere la disapplicazione della normativa sulle imprese estere partecipate, relativamente a CIASCUNA CONTROLLATA ESTERA3. Il controlled foreign companies può essereil comportamento del contribuente come abusivo o elusivo8 La presentazione dell'interpello antielusivo:b Deve essere corredata da una RELAZIONE TECNICA chegiustifichi la scelta interpretativa del contribuente e dimostri la sussistenza delle condizioni per ladisapplicazione delle disposizioni antielusive9 L'interpello antielusivo:c Può essere presentato anche in relazione a OPERAZIONI DI RIORDINO SOCIETARIO, come fusioni, scissioni o trasferimenti di sede, al fine di ottenere una conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla corretta applicazione delle norme antielusive10 L'interpello antielusivo:d Ha EFFETTI VINCOLANTI per l'Agenzia delle Entrate, che non può adottare provvedimenti di accertamento o di riscossione contrari alla risposta fornita nell'interpello, salvo che non siano emersi elementi nuovi o diversi rispetto a quelli esposti nel quesito11 La presentazione dell'interpello antielusivo:e Non sospende i termini di decadenza per l'accertamento e la riscossione delle imposte, ma può essere richiesta la sospensione dei termini in caso di motivi particolari e documentati12 L'interpello antielusivo:f Può essere presentato anche in forma ANONIMA, ma in tal caso non si avranno gli effetti vincolanti per l'Agenzia delle Entrate
Determinate spese tra quelle di pubblicità/propaganda o di rappresentanza
Si definisce consulenza giuridica interna:
Quella resa ad altri uffici dell'amministrazione finanziaria
La consulenza giuridica:
Si occupa dell'individuazione del corretto trattamento fiscale di fattispecie riferite a problematiche di carattere generale, prospettate anche nel corso di attività di controllo o in sede di esame di istanze di rimborso o di autotutela
La consulenza giuridica può essere attivata:
Da altre amministrazioni dello Stato, da enti pubblici, da enti pubblici territoriali ed assimilati, nonché da altri enti pubblici istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico
La finalità del ruling di standard internazionale:
Mira ad accrescere la cooperazione e il dialogo tra contribuenti e amministrazione finanziaria in Italia, garantendo la certezza giuridica nei rapporti tra le parti, riducendo il rischio di eventuali contenziosi
dall'esito incerto e attenuando il rischio di doppia imposizione
INTERNAZIONALE2 Il nuovo ruling di standard internazionale prevede:
a La possibilità per le imprese di raggiungere con il fisco accordi preventivi NON SOLO IN TEMA di transfer pricing, di interessi, royalties e dividendi erogati o ricevuti DA NON RESIDENTI, e di sussistenza di stabili organizzazioni ma anche in materia di quantificazione dei valori di uscita e di ingresso in caso di trasferimento della residenza; di applic
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