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UEFA6 Per i comportamenti qualificabili come discriminatori

In tali ipotesi, la norma prevede altresì: l'ammenda da € 10.000 ad € 20.000

Il primo calciatore al quale è stata comminata la squalifica ai sensi del previgente art. 11 CGS è stato: Gaetano Iannini

Durante la partita Sud Tirol-Matera, valida per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia. Nel corso del primo tempo, intorno al 20° minuto, un calciatore del Matera era stato espulso per insulti razzisti

La seconda parte del 2 comma dell'art. 11 CGS, oggi art. 28, infine, punisce i comportamenti discriminatori posti in essere dai dirigenti, tesserati di società, soci e non soci con la sanzione dell'inibizione o della squalifica: non inferiore ai quattro mesi

L'innalzamento della sanzione minima per i comportamenti discriminatori dei dirigenti è stata prevista per adeguarsi alla disciplina del art. 14 del Codice Disciplinare UEFA

Il quarto comma dell'art. 6, CGS stabilisce a carico

Il terzo comma dell'art. 11 CGS, oggi art. 28 CGS, subordina la configurabilità della responsabilità (oggettiva) della società al ricorrere del requisito della dimensione e percezione reale del fenomeno.

Perché un coro possa fondare la responsabilità oggettiva della società, occorre che lo stesso si riverberi negativamente sulla funzione dell'evento sportivo.

Il 3 comma dell'art. 11 CGS, oggi comma 4 dell'art. 28 CGS, introduce un'ipotesi di responsabilità oggettiva.

In ordine al regime sanzionatorio, la norma distingue tra prima violazione e violazioni successive alla prima.

In ipotesi di prima violazione, si applica la sanzione minima dell'obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori.

In ipotesi di violazioni successive alla prima, si applicano, fra le altre, l'ammenda di almeno € 50.000 per le società professionistiche e di almeno

€ 10008 Il CGS, all'art. 4, comma 2, prevede che: "le società rispondono oggettivamente, a fini disciplinari, dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 1 bis, comma 5".

9 L'ultimo comma dell'art. 11, oggi art. 28 CGS, prevede infine un'ipotesi di responsabilità diretta a carico delle società.

10 L'inosservanza dell'avvertimento al pubblico è punita con l'ammenda.

Secondo la giurisprudenza, il vincolo di giustizia rappresenta una clausola compromissoria per arbitrato irrituale.

A fondamento della tesi che configura il vincolo di giustizia quale clausola compromissoria per arbitrato irrituale, vi è la natura negoziale del vincolo.

Il vincolo sportivo prevede l'obbligo di adire gli organi di giustizia sportiva nelle materie riservate all'ordinamento sportivo ed ha subordinato al previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva il ricorso a quella statale.

La qualificazione come

arbitrato irrituale contrasta, però:con l'irrilevanza della controversia per l'ordinamento statale,tenuto conto della ricostruzione in termini contrattuali del lodoirrituale5 La giustizia sportiva è un'espressione della capacità delle associazioni -in quanto, o quando, assurgono - ad ordinamenti, di munirsi anche:di sistemi interni di risoluzione delle controversie6 Il vincolo di giustizia non è violato qualora l'omissione della richiestadi poter derogare al vincolo di giustizia trovi origine:in un errore scusabile fondato sull'incertezza della normativaapplicabile o su un temuto vuoto di tutela riscontrabilenell'ordinamento sportivo7 Il rapporto fra azione penale e vincolo di giustizia è:Dibattuto8 La Cassazione, in particolare ha affermato, al fine di valutarel'operatività del vincolo di giustizia:fra l'altro, che l'arbitrato non riveste carattere di obbligatorietà9 La Cassazione afferma «che le norme contenute nei

regolamenti delle federazioni sportive, nel prevedere un articolato sistema interno per la risoluzione delle controversie tra soggetti inquadrati nella stessa federazione, non importano alcuna deroga alle norme statuali sullagiurisdizione del giudice ordinario in ordine alle dette controversie. L'operatività del vincolo di giustizia anche rispetto alle azioni esecutive è controversa. La prima parte del comma 5 dell'art. 10 CGS (ex art. 17 CGS) prevede che quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità dello svolgimento della gara. Gli Organi di giustizia sportiva possono, fra l'altro, adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara. Viene rimesso alla discrezionalità degli Organi della giustizia sportiva il potere di verificare se i fatti non

valutabili con criteri esclusivamente tecnici abbiano influito sul regolare svolgimento della gara

Il Giudice Sportivo, può, fra l'altro: ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare

In base al sistema vigente, dunque, la decisione da adottare: deve costituire il frutto di un'indagine tendente ad accertare in prima battuta l'effettiva incidenza di quella circostanza sul regolare svolgimento della gara e sul risultato medesimo

Solo in un secondo momento, a seconda dell'esito conclusivo della partita e compiute le opportune valutazioni del caso: il giudicante potrà adottare uno dei provvedimenti che all'uopo ha previsto il legislatore federale

Il Giudice Sportivo riserva l'irrogazione della sanzione della perdita della gara: ai fatti che abbiano inciso in misura consistente sulla regolarità di svolgimento della gara stessa

I Giudici Sportivi: hanno piena discrezionalità nella valutazione della regolarità dello svolgimento della gara, salvo il

  1. limite della c.d. insidacabilità tecnica
  2. Secondo l'art. 29.3 CGS, oggi artt. 64 e 65 del nuovo CGS: "i Giudici Sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dellosvolgimento delle gare, con esclusione: dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del regolamento di Giuoco"
  3. Nell'ultima parte del comma 5, il Legislatore Federale riconosce ai giudici sportivi: anche il potere di deliberare l'annullamento della gara e di ordinare la ripetizione dell'incontro
  4. Le società possono essere sanzionate: Con tutte le sanzioni elencate all'art. 8 CGS FIGC in ragione della gravità dei fatti commessi
  5. Le società rispondono per il comportamento dei loro sostenitori: Anche per le condotte tenute nelle zone adiacenti agli impianti di gioco
  6. La sanzione più grave a carico dei dirigenti
è:L'inibizione fino a 5 anni4 Ai sensi dell'art. 35 CGS, la condotta verso l'abitro è violenta se:c'è dolo5 La sanzione minima per la condotta violenta di calciatori e tecnici è:di 1 anno di squalifica6 La condotta di calicatori e tecnici verso l'arbitro può essere:anche ingiuriosa e irriguardosa7 La sanzione minima per calciatori e tecnici in caso di espressioneblasfema è:1 giornata di squalifica8 Per la dottrina, l'irreprensibilità della condotta precedente tenuta dalcalciatore vale:Non rileva, contando i fatti commessi sul campo9 Rispetto alla condotta violenta, quella antisportiva:È meno grave10 La gravità della condotta antisportiva:È definita dalla giurisprudenza federale in base alla condottacocnreta1 La sanzione della perdita della gara è inflitta alla società:quando abbia impedito o oinfluito sul regolare svolgimentodella gara2 La società, per le condotte di accompagnatori o sostenitori dellasquadra, che abbiano alterato

Il potenziale tecnico dell'avversario: subiscono la sanzione meno grave della penalizzazione di punti in classifica.

In caso di concorso di colpa nella determinazione dell'evento che ha impedito il regolare svolgimento della gara: rispondono entrambe le società.

Nel caso Cagliese-Cingolana del 2011, la bomba carta lanciata in campo dai tifosi è stata punita: con due gare a porte chiuse.

In caso di mancata presentazione della squadra in campo, la sanzione prevista è: la perdita della gara e la penalizzazione di un punto in classifica.

Il tempo massimo di attesa prima di considerare rinunciataria la squadra che non si presenta è di: 45 minuti.

Se una squadra si presenta oltre il tempo massimo, l'altra squadra può rifiutarsi di disputare la partita.

Ai sensi dell'art. 10, comma 6, CGS FIGC, l'impiego di un calciatore squalificato è punito con: la perdita della gara.

Il giudice federale, nello stabilire la misura della sanzione, deve valutare: delle circostanze attenuanti.

aggravanti e della eventualerecidiva10 Ai sensi dell'art. 12, comma 3, CGS FIGC, in caso di lite temeraria:il giudice federale deve segnalare la condotta alla procurafederale1 A seguito della novella del 2019, il patteggiamento:È inibito per le ipotesi caratterizzate da alto tasso di disvaloresportivo2 Con il patteggiamento, le parti si accordano:sul quantum della sanzione3 Con la novella del 2019, il patteggiamento è possibile:anche prima che il Procuratore federale abbia notificato l'atto dideferimento4 L'efficacia dell'accordo raggiunto dalle parti e ratificato dal Tribunale:cessa se non vi è data completa esecuzione nel termineperentorio di 30 giorni5 In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione da parte deisoggetti incolpati, il giudice sportivo può:ridurre le sanzioni, commutarle in prescrizioni alternative odeterminarle in via equitativa6 Le infrazioni disciplinari relative allo svolgimento della gara siprescrivono:al termine della

cessi che si occupano di applicare le norme disciplinari nello sport12 Il Codice di Giustizia Sportiva:è il documento che contiene le norme disciplinari e le procedure da seguire nei procedimenti disciplinari13 La sanzione disciplinare più grave prevista dal Codice di Giustizia Sportiva è:l'espulsione14 La prescrizione dei procedimenti disciplinari:avviene dopo un determinato periodo di tempo, durante il quale non sono state intraprese azioni disciplinari15 La competenza territoriale per i procedimenti disciplinari:è determinata in base al luogo in cui si è verificata l'infrazione16 La competenza per i procedimenti disciplinari riguardanti gli atleti professionisti:spetta alla Commissione Disciplinare della Lega17 La competenza per i procedimenti disciplinari riguardanti gli atleti dilettanti:spetta alla Commissione Disciplinare della Federazione18 La competenza per i procedimenti disciplinari riguardanti le società sportive:spetta alla Commissione Disciplinare della Lega o della Federazione, a seconda del livello di competizione19 La competenza per i procedimenti disciplinari riguardanti gli allenatori:spetta alla Commissione Tecnica della Lega o della Federazione, a seconda del livello di competizione20 La competenza per i procedimenti disciplinari riguardanti gli arbitri:spetta alla Commissione Arbitri della Lega o della Federazione, a seconda del livello di competizione
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A.A. 2022-2023
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LeoMe10x di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Giustizia sportiva e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Del Vecchio Paolo.