I rimedi contrattuali rappresentano gli strumenti «offerti dalla legge per reagire a un difetto
o disturbo che il contratto presenta
, e metterne in discussione gli effetti
»
Invalidità: è la categoria dogmatica che racchiude i rimedi attraverso i quali l’ordinamento
reagisce ad un difetto originario del contratto .
il contratto non è vincolante, non può produrre i suoi effetti.
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Legittimazione
: chi può far valere l’invalidità. Prescrizione
: i diritti si estinguono con un
preciso passaggio di tempo. Sanabilità
: modi per rendere valido un contratto invalido.
Il codice civile disegna due modelli di invalidità: nullità e annullabilità
.
Nullità : è il tipo di invalidità più grave, rappresenta la reazione dell’ordinamento ad un vizio
genetico dell’atto
e alla lesione di un interesse generale
.
In base alle cause di nullità si distinguono ( art 1418 ):
La nullità testuale ( comma 3 ), espressamente sancita dalla legge . La nullità
➔ strutturale ( comma 2 ), legata alla mancanza di uno dei requisiti del contratto o alla
illiceità della causa, dell’oggetto o del motivo comune delle parti . La nullità virtuale
( comma 1 ), conseguente alla contrarietà del contratto a norme imperative, salvo che
la legge disponga diversamente . Si parla di nullità politica per indicare il fatto che il
contratto è nullo perché disapprovato dall’ordinamento giuridico .
Nullità parziale
: non può darsi per i casi di annullabilità . Art 1419 : la nullità di singole
➔ clausole non importa la nullità dell’intero contratto, a meno che non venga provata
l’essenzialità della parte colpita da nullità o la sua inscindibilità rispetto alle altre
clausole del contratto ( comma 1 ) + in ogni caso, la nullità di singole clausole,
ancorché essenziali, non importa nullità dell’intero contratto quando sono sostituite di
diritto da norme imperative ( comma 2 ) principio di conservazione del contratto
.
⇒
Conversione di un contratto nullo
: art 1424 → si ha conversione di un contratto nullo
quando quest’ultimo può produrre gli effetti di un contatto diverso . Il contratto deve essere
nullo per vizio diverso dall’illiceità + sussistenza dei requisiti di forma e di sostanza del
contratto diverso + possibilità di ritenere , avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti,
che esse avrebbero voluto il contratto diverso se avessero conosciuto la nullità
. Non occorre
una nuova manifestazione di volontà delle parti.
Qualora i contraenti decidano di stipulare nuovamente il contratto, questa volta evitando la
causa di nullità → rinnovazione del contratto
.
Annullabilità : rappresenta la reazione dell’ordinamento ad un vizio genetico dell’atto e alla
lesione dell’interesse individuale di una delle parti. Il contratto annullabile produce tutti gli
effetti cui era diretto sino al momento in cui venga annullato ( c.d efficacia interinale o
precaria
). Inefficacia del contratto; devono essere restituite le prestazioni eventualmente
eseguite Cause (tipiche e tassative): incapacità, vizi del consenso, casi stabiliti dalla legge.
Incapacità legale di agire art 1425 . Art 1426 : eccezione se il minore ha occultato la sua
⇒
minore età.
Incapacità di intendere e di volere art 428 co.2 + art 1425 : invalido solo se l’altra parte è in
mala fede → tutela dell’affidamento dell’altra parte + se è derivato un danno grave per
l’incapace.
Vizi del consenso
:
Errore
: falsa rappresentazione della realtà di uno dei contraenti di quegli elementi della
realtà che hanno determinato la sua volontà. Causa di invalidità del contratto in alcuni casi.
Art 1428 : l’errore è causa di annullamento del contratto quando è essenziale ( art 1429 ) e
riconoscibile ( art 1431 ) dall’altro contraente → principio dell’affidamento incolpevole
.
Errore di fatto → essenziale quando cade sulla natura o sull’oggetto del negozio, o
sull’identità o qualità dell’oggetto della prestazione . Errore di diritto → essenziale quando
verte su un elemento o una circostanza che è stata l’unica ragione unica o principale che ha
indotto il soggetto a stipulare il negozio.
errore vizio.
➢
errore ostativo : che cade sulla dichiarazione non è conforme alla sua volontà. Art
➢ ⇒
1433 : quando viene fatta una dichiarazione da un terzo soggetto ne è responsabile
chi ha ordinato di fare quelle dichiarazioni. Equiparato all’errore vizio.
Violenza (
morale → fisica è causa di nullità): minaccia di un male ingiusto e notevole . Art
1434-1435 . Non per forza un male di violenza corporale,male conforme al diritto. Art 1438 : la
minaccia di far valere un diritto è invece rilevante quando sia diretta a conseguire un
vantaggio ingiusto. Art 1437 : timore riverenziale ,non è legato alla minaccia,ma al semplice
timore dell’altro a causa di una sua carica/posizione → può diventare una minaccia implicita,
non è causa di annullamento del contratto.
Dolo
: inganno,raggiro. Art 1439 . Dolus bonus
: affermazioni non atte a trarre in
inganno,affermazioni positive su un bene che si sta venendo, vanterie che si fanno che sono
atte a trarre in inganno il 2% delle persone (magari più deboli) il comportamento non è
considerato lecito.
Dolo omissivo: non è dolo rilevante, diventa rilevante se le informazioni omesse
➢ dovevano essere citate per legge non dire = mentire.
⇒
Dolo incidente art 1440 : sarebbe stato concluso a condizioni diverse risarcimento
➢ ⇒
danni (per il contraente in mala fede) → si tratta di responsabilità precontrattuale = il
risarcimento verrà quantificato sulla differenza tra le utilità che la vittima del dolo trae
dal contratto così come stipulato e quelle che invece avrebbe ricavato se l’assetto di
interessi si fosse realizzato in assenza di raggiri.
La differenza esistente tra la figura dell’errore, in cui la falsa rappresentazione che inficia il
processo di formazione della volontà e endogena alla volontà stessa, e quella del dolo, in cui
essa è esogena, in quanto
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Tutele contrattuali
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Contratti. Tutele contrattuali
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Nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione
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Garanzie e tutele dei diritti dei lavoratori