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cioè il peso del costo della fiscalità sul reddito dei cittadini è ancora alto in ordine alla qualità dei
servizi che sono il corrispettivo delle imposte pagate. La fiscalità di massa pone problemi di
applicazione e attuazione, ma anche di giustizia fiscale non indifferenti, problemi che condizionano
molto la spinta all'adempimento volontario, cioè il comportamento evasivo o elusivo dei
contribuenti non può essere liquidato solo come comportamento non etico ma deve essere compreso
nelle ragioni sia di complessità dell'adempimento che di peso complessivo della fiscalità che di
rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuenti e quindi la riduzione di tali comprotagonisti
di violazione passa anche per la ricostruzione di maggiori incentivi di adempimento, che
semplifichino il complesso di oneri a carico dei cittadini, che semplifichino il carico della pressione
fiscale e ristrutturino in modo più efficiente il rapporto tra amministrazione finanziaria e
contribuente.
Sulla lezione di oggi la domanda che può essere posta in esame è: la dichiarazione dei redditi, quale
possono essere queste dichiarazioni, la natura giuridica delle dichiarazioni e la rettifica delle
dichiarazioni. Quanto poi la competenza degli uffici o la fiscalità di massa sono le nozioni che sono
considerate base e mi accorgo che le avete ben messe a sistema dall'uso che fate dei termini in altre
domande specifiche e potrebbero essere oggetto di richiesta di chiarimento sul funzionamento
complessivo del sistema di fiscalità di massa basato sugli adempimenti posti a carico del
contribuente e sul sistema di controlli selettivi funzionale alla deterrenza rispetto agli illeciti.
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Abbiamo visto che nell’ambito della tutela di massa è richiesta una partecipazione attiva ai
contribuenti all’interno del procedimento di individuazione dell’imposta dovuta: è un procedimento
che coinvolge tutti i cittadini e quindi implica in qualche modo adempimenti diffusi ed è dal punto
di vista organizzativo un sistema che implica grandi costi gestionali. Dunque per poter arginare
questi costi e raggiungere ugualmente gli obiettivi di individuazione dell’imposta e di adempimento
spontaneo dell’obbligazione tributaria, il sistema tributario impernia questo coinvolgimento dei
contribuenti sul meccanismo della dichiarazione spontanea (dichiarazione e liquidazione
spontanea). Ci sono alcuni modelli di dichiarazione ricorrenti, alcune imposte non hanno proprio
dichiarazione, altre prevedono una dichiarazione e liquidazione successiva dall’ufficio; il modello
in assoluto più diffuso e che coinvolge il maggior numero di cittadini (dichiarazione dell’imposta
dei redditi) prevede invece una dichiarazione e una liquidazione da parte del soggetto contribuente
pur coadiuvato da altri soggetti. Abbiamo anche dichiarazioni permanenti che non variano fino a
che non variano i presupposti d’imposta (imposta comunale sugli immobili), abbiamo dichiarazioni
che fungono da riepilogo dei versamenti d’imposta operati. Ora questo discorso della dichiarazione
ci ha più volte interessato soprattutto nella definizione della natura giuridica della dichiarazione.
Abbiamo individuato come la dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza, vale a dire
che è la restituzione di una serie di informazioni che consentono di riequilibrare il rapporto di
simmetria in cui opera l’amministrazione finanziaria: quindi abbiamo una prevalente natura della
dichiarazione dei redditi come dichiarazione di scienza. Abbiamo però analizzato come vi siano
comunque elementi legati alla dichiarazione dei redditi come vera e propria manifestazione di
volontà. Abbiamo anche ragionato sugli effetti e sulle conseguenze della natura della dichiarazione
dei redditi, in ordine alla rettificabilità della stessa, distinguendo due grandi casi: il caso in cui si
dichiara di più di quello che si sarebbe dovuto dichiarare e il caso in cui il soggetto invece abbia
dichiarato di meno: nel primo caso abbiamo descritto tutte le alternative: quella della possibilità di
andare al rimborso, quella di dichiarare e di non pagare impugnando poi l’eventuale atto con cui
viene richiesta la maggiore imposta o quella di presentare una dichiarazione che vada a sostituire
quella precedente; nel secondo caso invece abbiamo visto che da un lato c’è una logica di
salvaguardia della posizione del contribuente che accortosi in buona fede di aver dichiarato di meno
vuole riparare alla sua posizione (e lo fa prima che intervenga l’amministrazione); abbiamo anche
visto l’introduzione dell’istituto generale di ravvedimento operoso che consente di poter integrare o
sostituire (entro un certo termine) la dichiarazione.
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Oggi dobbiamo entrare un po’ in quello che è il cuore della materia dell’accertamento che spesso è
oggetto di esame. Abbiamo visto che tutto il meccanismo dell’adempimento volontario e delle
indagini selettive sono un po’ fuori dalla materia che stiamo trattando. Questo adempimento
volontario è in qualche modo corrispondente legato all’esercizio della materia di amministrazione
finanziaria di controllo. Questi controlli non sono su tutte le questioni fiscali, perché se così fosse
implicherebbero un così alto costo organizzativo non produttivo. E’ quindi necessario che
l’organizzazione dell’amministrazione finanziaria sia concentrata su un numero limitato di controllo
in funzione di deterrenza. Perché il contribuente nella fiscalità di massa è portato spontaneamente a
dichiarare l’imposta, a liquidarle e apprezzarle, così collaborando con l’amministrazione? Questo
grado di adempimento volontario è la risultante in qualche modo del rapporto tra aliquote, sanzioni
e controlli. Le aliquote possono essere basse o alte, le sanzioni possono essere basse o alte, i
controlli possono essere più o meno frequenti. La probabilità di un controllo interviene
sull’adempimento spontaneo a modificare un comportamento; anche la sanzione elevata condiziona
positivamente a un incentivo all’adempimento spontaneo; anche l’aliquota bassa è un incentivo
all’adempimento spontaneo; il contrario di ciò opera come disincentivo all’adempimento spontaneo.
Quindi il legislatore per costruire un sistema che sia in grado di produrre un alto livello di
adempimento spontaneo dovrà prevedere aliquote più basse,sanzioni più elevate ma anche controlli
più frequenti.
Un altro elemento di disincentivo all’adempimento spontaneo è dato dal frequente ricorso del
legislatore allo strumento del condono fiscale. Il condono fiscale è in qualche modo una
dichiarazione del pubblico potere di non essere in grado di produrre adempimento spontaneo
attraverso i controlli ordinari e dunque una forma di premialità ad un adempimento spontaneo più
ridotto che di fatto ha effetto di disincentivare la condotta di adempimento da parte di coloro che si
sono sempre allineati spontaneamente agli obblighi di legge. In particolare il peggior tipo di
condono è quello che si commisura in grado di premialità agli importi elevati e quindi consente
effettivamente di far realizzare grandi benefici economici al soggetto che condoni.
Diverso è quando noi abbiamo dei condoni che sono legati alla regolarizzazione di posizioni che
erano state sollevate quali forme necessarie di regolarizzazione: quindi abbiamo delle forme di
irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi che devono essere sanate e che vengono pagate grazie al
pagamento di somme.
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Quando si realizza una politica di controlli, noi dobbiamo commisurare attentamente un sistema
calibrato di aliquote, controlli e sanzioni che tenda a trasmettere la certezza dell’enforcement della
norma tributaria, perché in una prospettiva di incertezza vi è una caduta percentuale significativa
dell’adempimento spontaneo delle obbligazioni tributarie.
Ora entriamo dentro la logica del controllo. Qual è lo strumento principale dell’amministrazione
finanziaria nello svolgimento dei controlli fiscali? Questa è essenzialmente l’anagrafe tributaria,
cioè questa banca dati poderosa dell’amministrazione finanziaria carica una serie di informazioni
riguardo tutte le vicende che presentano rilevanza di natura fiscale e che attengono alla vita dei
singoli contribuenti.
Tutto ciò che attiene alla relazione tra contribuenti e fisco è oggetto di trattamento automatico
all’interno di questa banca dati che si chiama anagrafe tributaria. Quindi noi attraverso una lettura
individuale possiamo sapere tutto in relazione alla dinamica di rilevanza fiscale dell’attività del
singolo soggetto; ma in una prospettiva trasversale, cioè trattando automaticamente date
informazioni lungo tutti i contribuenti, possiamo avere un’alimentazione imponente e affidabile che
viene utilizzata essenzialmente per le stime previsionali che servono alla gestione di politiche di
bilancio.
Questa anagrafe tributaria ci consente di fare due primi tipi di controllo sulle dichiarazioni dei
redditi: uno è proprio la riepilogazione informatica delle dichiarazioni dei redditi che interviene su
tutte le dichiarazioni (art. 36 bis D.P.R. sull’accertamento); il controllo informale delle dichiarazioni
invece è un controllo un po’ più complesso e che viene già operato in via selettiva, vale a dire non
su tutte le dichiarazioni dei redditi ma su un certo numero di dichiarazioni dei redditi individuate
attraverso l’applicazione di criteri selettivi e che tende innanzitutto a chiedere (attraverso un
controllo più approfondito) tutti gli elementi giustificativi in relazione alla dichiarazione dei redditi.
Dunque l’esito di questo controllo può essere anche un po’ più complesso: ad esempio potrebbe
essere che non venga riscontrato nella documentazione un certo tipo di detrazione d’imposta che
dunque viene disconosciuta e che determina un maggior reddito imponibile e una maggiore imposta
che verrà richiesta al contribuente; potrebbe anche esservi una riflessione che siano stati compiuti
all’interno della dichiarazione dei redditi; potrebbe esservi il misconoscimento di una detrazione per
ragioni giuridiche.
Questo discorso della selezione dei contribuenti come viene fatto? Noi diciamo: abbiamo
un’anagrafe tributaria che registra tutte le posizioni, abbiamo l’esigenza di controllare i contribuenti
e di realizzare attraverso quei controlli l’effetto di deterrenza che ci assicura solo la funzionalità di
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