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Trattamento fiscale delle azioni o partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

Se uno strumento finanziario è iscritto nelle immobilizzazioni finanziarie e viene venduto o disposto in altro modo, si genera una plusvalenza o una minusvalenza. Tuttavia, esiste un'eccezione per la vendita di azioni o partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie di società di persone o capitali (art. 87).

L'eventuale plusvalenza ottenuta dalla cessione di azioni o partecipazioni in società di persone o capitali non concorre a formare il reddito della società cedente per il 95% (il 95% dell'importo della plusvalenza è escluso dalla tassazione). Solo il 5% della plusvalenza concorre a formare il reddito imponibile IRAP.

Tutto ciò avviene solo se sono soddisfatte contemporaneamente 4 condizioni:

  1. La partecipazione/azione deve essere posseduta dalla società cedente da almeno 12 mesi.
  2. La partecipazione/azione deve essere stata iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie fin dal momento in cui il titolo è stato acquistato.
  3. La società nel...
cui capitale si detiene la partecipazione (partecipata) non deve avere sede in un paradiso fiscale. La società partecipata (dove abbiamo le azioni) deve svolgere una effettiva attività commerciale e per presunzione assoluta si considera non operativa una società il cui patrimonio sia costituito prevalentemente da beni immobili che non costituiscono beni merce per la società. ALTRE COMPONENTI CHE CONCORRONO A FORMARE REDDITO IMPONIBILE IRES: - SOPRAVVENIENZE: Le sopravvenienze attive/passive concorrono ad aumentare o diminuire la base imponibile. Ad esempio, se l'impresa nel 2020 consegna beni merce al cliente e nel 2021 il cliente fallisce senza pagare il prezzo della merce fornita dall'impresa, si ha una sopravvenienza passiva. - DIVIDENDI (simil PEX): È l'utile di esercizio distribuito da una società di capitali o ente commerciale soggetto a IRES. Se la società è socia di società di capitali o ente assoggettato a IRES, il

dividendo che riceveconcorre a formare reddito solo per il 5% del suo valore

  • BENI IMMOBILI PATRIMONIALI - Concorrono a formare il reddito secondo rendita catastale
  • INTERESSI PASSIVI - Gli interessi passivi sono deducibili dal reddito ma con alcuni limiti:
    1. Sono deducibili dal reddito fino a concorrenza degli interessi attivi percepiti dalla società in relazione ai prestiti compiuti nei confronti di terzi
    2. Se l'importo degli interessi passivi eccede quello degli interessi attivi, questa differenza è deducibile dal reddito con un limite: la differenza è deducibile solo per l'importo al di sotto del limite del 30% del ROL della gestione caratteristica (= differenza tra ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività ordinarie o caratteristiche (no interessi attivi, rivalutazioni e altri proventi straordinari) e costi ordinari (no quote di ammortamento e canoni di leasing)

Ipotizzando per l'anno 2008 un ROL di 1.300.000:

interessi passivi pari a € 500.000 e interessi attivi pari a 15.000, la differenza da interessi passivi da porre a confronto con il ROL sono pari a: 500.000 - 15.000 = 485.000

La soglia base di deducibilità degli interessi per il 2008 è pari a Euro 1.300.000 x 30% = 390.000 + Euro 10.000 (franchigia fissata per l'anno 2008) = Euro 400.000 perciò:

  • Interessi passivi deducibili 400.000
  • Interessi passivi indeducibili Euro 485.000 - 400.000 = 85.000 ("variazione in aumento" in Unico 2009). Tale importo potrà essere dedotto negli esercizi successivi sino alla capienza del 30% del ROL relativamente a ciascun anno.

MINUSVALENZE (solo beni patrimoniali)

A differenza delle plusvalenze, sono deducibili solo se conseguite con la cessione/vendita dei beni patrimoniali

AMMORTAMENTO (beni strumentali) 33

Riguarda i beni strumentali e normalmente: il costo di acquisto, DAL PUNTO DI VISTA FISCALE, è

deducibile solamente in quote costanti (ammortamento) nel corso degli esercizi. ACCANTONAMENTI Si deducono anche se manca la certezza della loro effettiva esistenza e/o del loro effettivo importo. Dal punto di vista fiscale sono deducibili solo gli accantonamenti indicati dal TU. Esempio: accantonamento perdita su crediti. L'impresa consegna il bene merce al cliente e secondo la legge fiscale deve far concorrere il ricavo relativo al prezzo di vendita alla determinazione del reddito imponibile, anche se l'impresa non incassa il prezzo. Se l'impresa teme di non poter incassare il prezzo di questo credito, il legislatore fiscale consente eccezionalmente di fare un accantonamento deducibile dal reddito imponibile IRAP. TASSAZIONE DEI GRUPPI (IRES) REGIME DELLA TRASPARENZA (art 115 TU) È un regime: - Obbligatorio per le società di persone residenti in Italia - Può essere scelto in opzione da società di capitali assoggettate ad IRES Per quanto riguardale società di capitali si può optare per questo regime solo quando le proprie partecipazioni (è partecipata) sono detenute da una o più altre società di capitali ciascuna delle quali detiene partecipazioni non inferiori al 10% e non superiore al 50% e con un diritto alla distribuzione degli utili non inferiore al 10% e non superiore al 50%. Le srl partecipate da persone fisiche quando il numero di soci non è superiore a 10. Le srl cooperative partecipate da persone fisiche quando il numero di soci non è superiore a 20. Se si opta per il regime di trasparenza il reddito prodotto dalla società partecipata è imputato PROQUOTA direttamente alle società socie in base alla quota di partecipazione agli utili. La società partecipata (quella per la quale si detengono le azioni) cessa di essere soggetto passivo IRES ma il reddito da essa prodotto è imputato direttamente alle socie sulla quale si applica.

L'IRES (Imposta sul Reddito delle Società) è vantaggiosa perché il reddito prodotto dalla società partecipata viene tassato una sola volta e non due volte. Questo perché:

  1. La tassazione avviene esclusivamente in capo alla socia che accoglie il reddito della partecipata.
  2. Quando la partecipata distribuisce l'utile, esso non concorre a formare reddito della socia.

Se si opta per il regime della trasparenza, esso dura per 3 anni e non è revocabile.

REGIME DEL CONSOLIDATO (art 117 e succ TU)

È un regime opzionale con il quale il reddito della controllante si cumula con quello delle controllate (vale se la controllante detiene partecipazioni in altre società superiori al 50%).

Vantaggio: si ha un risparmio fiscale immediato perché tutto va in compensazione immediatamente.

Il regime di consolidato fiscale può essere nazionale o mondiale.

CONSOLIDATO NAZIONALE:

  • La controllante e tutte le controllate sono residenti in Italia (o hanno stabile organizzazione in Italia).
  • Alcune...

società controllate possono rimanere fuori dal consolidato

Se scelto ha durata 3 anni con possibilità di rinnovo

Tutte le partecipanti concorrono a formare il risultato del gruppo al 100%

CONSOLIDATO MONDIALE

La controllante dev'essere residente in Italia

Le controllate devono essere residenti all'estero e devono partecipare tutte al consolidato

Se scelto ha durata di 5 anni e può essere rinnovato 3 anni per volta

Il risultato delle controllate concorre al risultato del gruppo in proporzione alla quota di partecipazione che la controllante possiede nelle controllate

REGIME PER LE SOCIETA' DI COMODO (art 30 legge 724/1994)

Riguarda qualunque tipo di società, sia residenti che non residenti

Lo scopo della disciplina è quello di contrastare il fenomeno delle società non operative costituite al solo scopo di fare da schermo tra fisco e soci, nascondendo i veri proprietari dei beni formalmente intestati

alle società di comodo (solitamente sono intestatarie di immobili, mezzi di trasporto e diritti immateriali al fine di incassare le somme che derivano da questi beni)

Il regime delle società di comodo stabilisce L'OBBLIGO DI UN TEST DI VITALITÀ NEI CONFRONTI DI TUTTE LE SOCIETÀ ovvero: i ricavi della società devono superare una certa somma ottenuta applicando delle percentuali al valore medio dei beni posseduti dalla società nell'esercizio corrente e nei 2 precedenti

Ex. se la società possiede azioni, partecipazioni... si applica il 2% al valore medio degli ultimi 3 anni delle azioni, partecipazioni... se la società ha immobili si applica la percentuale 6% al valore medio degli ultimi 3 anni → Se i ricavi superano l'importo medio sopra visto la società supera test di operatività

In caso di non superamento del test di operatività, le conseguenze sono che:

  1. La società ha

l'obbligo di dichiarare un reddito minimo indipendentemente dal risultato conseguito che si ottiene applicando al valore di esercizio corrente una serie di altri importi. Ad esempio, se detiene immobili o imbarcazioni, si applica il valore percentuale del 4,75% al valore corrente di esercizio degli immobili e imbarcazione, indipendentemente dal risultato effettivamente conseguito nell'esercizio.

Questo reddito minimo costituisce base imponibile IRES al 34,5%.

L'aliquota IRES da applicare è del 35%.

La società di comodo che ha un credito IVA non lo può utilizzare in compensazione di altre imposte o cederlo a terzi, ma solo chiederne il rimborso al fisco purché svolga operazioni imponibili IVA negli anni successivi (impossibile rimborso se non fa operazioni imponibili IVA per 3 anni).

Questo regime di tassazione viene applicato:

  • PER LE SOCIETÀ DI COMODO
  • SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA

avuto perdite o sempre ottenuto perdite tranne che in 1 esercizio nella quale hanno ottenuto un risultato operativo inferiore a quello necessario per superare il test di operatività

LIMITI ALL'APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI COMODO:

Non si applica a: società le cui azioni sono quotate, a società partecipate da enti pubblici, a società con un numero di soci o dipendenti superiori a un certo numero, a società che operano in settori dove gli operatori devono avere esclusivamente la forma di società di capitali.

IN GENERALE qualunque società che non supera il test di vitalità ha il diritto, tramite interpello all'agenzia delle entrate, di dimostrare la ragione economica per la quale non è riuscita a superare il test di operatività con conseguente richiesta di disapplicazione di questa disciplina

IVA (Imposta sul Valore Aggiunto)

DPR 633/1972

Imposta indiretta colpisce una

manifestazione indiretta
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Publisher
A.A. 2020-2021
68 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher edodaprince di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Gaffuri Antonio Maria.