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ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE
ADEMPIMENTO: di solito è il soggetto passivo che deve procedere all’adempimento (quasi sempre
pagamenti in denaro), ma a volte anche il soggetto attivo deve procedere al rimborso d’imposta
(ritenute maggiori hanno dato luogo ad un credito).
COMPENSAZIONE: in passato non era ritenuta compatibile con il carattere indisponibile del credito
tributario (previsione anomala visto che anche il diritto fallimentare, nonostante la tutela dei
chirografari ecc., lo consentiva): se pagavo un acconto d’imposta a novembre maggiore del saldo di
giugno potevo utilizzarlo solo per l’anno in corso altrimenti si andava a credito con la pubblica
amministrazione e questo voleva dire riscuotere dopo 6 o 7 anni, mentre in caso di acconti minori
rispetto al saldo c’erano delle forti sanzioni. Oggi la compensazione è consentita dallo statuto del
contribuente.
ACCOLLO: cessione del debito tributario ad un altro soggetto (ad es. la capogruppo che paga anche
per le società controllate).
CONFUSIONE: modo di estinzione che si verifica allorché l’ente impositore, titolare del diritto di
credito, subentra per successione nel patrimonio del contribuente defunto.
PRESCRIZIONE (mezzo con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare
non li esercita entro il termine previsto dalla legge) o DECADENZA del diritto di credito dell’ente
impositore (perdita della possibilità di esercitare un diritto per il mancato esercizio in un termine
perentorio).
SOGGETTO ATTIVO: è il creditore della prestazione, ovvero il destinatario del gettito e il titolare di
tutti i poteri accertativi di controllo. A volte si ha una differenziazione tra il soggetto a cui va il tributo
e il soggetto che fa l’accertamento che è sempre lo Stato (es. IRAP ha come soggetto attivo lo stato
anche se vi è una assegnazione quasi completa agli enti locali). Occorre ricordarsene perché in
qualche modo ci potrebbero essere delle influenze (es. il comune potrebbe per l’Addizionale IRPEF
cambiare l’aliquota o essere la stessa diversificata in funzione del comune coinvolto). I tratti peculiari
del credito d’imposta comportano che il credito stesso non è suscettibile di cessione, salva diversa
disposizione di legge tributaria, e che neppure possono essere trasferiti a terzi, in mancanza di
analoga esplicita previsione legislativa, i poteri di cui è titolare l’ente impositore in tema di
accertamento e riscossione. Ci sono comunque casi in cui l’attuazione del rapporto obbligatorio viene
affidata in tutto o in parte a soggetti diversi.
I soggetti attivi sono: lo Stato inteso come Amministrazione centrale; la regione o gli enti locali; e
Unione Europea che per ora non ha tributi diretti però è destinataria di alcune parti /frazioni di tributi
nazionali/domestici per es. in particolare sull’IVA (accertamento e riscossione dell’IVA rimangono allo
Stato italiano, ma una parte dell’IVA va all’UE). Si ha una struttura statale per i tributi dello Stato, una
struttura regionale per i tributi regionali, una struttura provinciale per i tributi provinciali.
ORGANIZZAZIONE STATALE: è una struttura fortemente piramidale legata da un rapporto gerarchico.
L’autorità amministrativa competente per la fiscalità statale è stata per lungo tempo il Ministero delle
Finanze (competente per le entrate), oggi accorpato con quello del Tesoro (competente per la spesa)
nel Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Il MEF ha una notevole importanza in quanto
l’impulso a qualunque attività di carattere amministrativo nonché legislativo parte dallo stesso
ministero. Nel passato la struttura burocratica era articolata in DIREZIONI GENERALI con distinzione
fra tributi diretti e indiretti, e tutta l’amministrazione dello Stato rispettava tale ripartizione.
Per un lungo periodo, dall’unificazione dell’Italia fino a quasi 20 anni fa, il fulcro della riscossione dei
tributi era l’intendenza di finanza, un organo provinciale con rappresentanza statale e dunque con
poteri enormi: sovrintendeva a tutti gli uffici imposte, poteva fungere da giudice in alcune
controversie e gli era consentito anche di introdurre alcune nuove imposte. Sotto l’intendenza di
finanza c’erano gli uffici locali che erano specializzati per tributi di competenza: ufficio bollo, ufficio
registro, ecc. con il risultato che un soggetto poteva ricevere più avvisi di accertamento per la solita
azione dai diversi uffici.
Con la riforma degli anni ‘70 e l’introduzione a livello regionale di due ispettorati compartimentali, il
potere dell’intendenza di finanza si è attenuato. Gli ispettorati compartimentali sono messi in cima
alle strutture regionali, uno per le imposte dirette, l’altro per le imposte indirette. All’inizio c’è stato
un forte conflitto fra questi nuovi organi regionali e l’intendenza di finanza.
Con la riforma degli anni ‘85/’90 vengono aboliti sia gli ispettorati compartimentali che le intendenze
e la funzione apicale del sistema di riscossione tributi è affidata alle direzioni regionali sotto le quali
si diramano uffici competenti per territorio, non più specializzati per tributo (così un soggetto riceve
un solo avviso di accertamento con specificato il tributo per il quale viene indagato).
A partire dal 2001 è stata effettuata una riforma della pubblica amministrazione ed in particolare è
stato creato il MEF e i rapporti con i contribuenti sono stati attribuiti alle AGENZIE FISCALI che sono
4: delle entrate (si occupa di tutti i tributi diretti e indiretti); dogane; territorio (si occupa del catasto
e delle relative valutazioni); e il demanio (si occupa dei beni che appartengono allo Stato:
principalmente immobili).
Al ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite il dipartimento delle Politiche fiscali, spetta la
vigilanza sulle Agenzie, la redazione di atti normativi regolamentari, l’effettuazione di studi di politica
tributaria. Le agenzie sono state costituite scorporando i precedenti dipartimenti del ministero, con
relativo personale, e trasferendoli alle agenzie suddette. Quindi, allo stato attuale il MEF non ha più
le direzioni, ma le Agenzie. Le motivazioni della loro istituzione sono essenzialmente quello di:
separare la gestione politica (linee guida del Ministero) dalla gestione tecnico operativa (delle
Agenzie); e poter utilizzare strumenti gestionali (flessibilità e autonomia) per migliorare l’efficacia e
l’efficienza del sistema fiscale.
AGENZIA DELLE ENTRATE ha un rapporto contrattuale con il Ministero (convenzione per la fornitura
di servizi) senza rapporto gerarchico e deve lavorare in base agli obbiettivi che vengono fissati di volta
in volta. Il MEF nomina il direttore dell’Agenzia come prima nominava il direttore e se lo sceglie in
base alle proprie aspettative. Comunque l’AGENZIA è un ente di diritto pubblico di carattere
economico che gestisce la quasi totalità delle imposte statali, con circa 35.000 addetti. Ha dunque
funzione pubblica, ma opera con regole gestionali di impronta privatistica (es. la gestione delle risorse
umane: contratto separato da quello dei
Ministeri). La missione dell’agenzia è quella di svolgere tutte le funzioni ed i compiti al fine di
perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali. A tal fine l’Agenzia assicura e
sviluppa l’assistenza ai contribuenti, il miglioramento delle relazioni con gli stessi, i controlli diretti a
contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e
trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. L’Agenzia deve dunque stimolare
la tax compliance cioè il livello di adesione spontanea del contribuente agli obblighi fiscali, che
l'Amministrazione finanziaria ottiene utilizzando opportunamente due leve: da un lato il servizio,
l'assistenza e le informazioni che fornisce al singolo, dall'altro il contrasto all'evasione fiscale, e la
coscienza fiscale; quindi l’adempimento tributario spontaneo e la percezione del dovere fiscale. Le
agenzie lavorano per obiettivi di budget, secondo criteri di efficienza aziendalistica non si possono
però prevaricare le norme di legge istituendo nuovi tributi per arrivare al budget fissato. È questa
loro autonomia a differenziarle dalle direzioni generali, anche se in realtà non si è sentita molta
differenza: il direttore dell’agenzia è nominato dal ministro e molti dei suoi collaboratori cambiano al
cambiare della maggioranza di governo. L’agenzia ha inoltre una serie di compiti di coordinamento
dell’amministrazione periferica, regionale e locale, compiti di indirizzo, e possibilità di intervento
diretto (es. V. Rossi) per il singolo accertamento. Altro compito fondamentale è quello di predisporre
le circolari che hanno molta importanza perché il disattenderle significa certezza di contestazione.
Ultimamente vengono molto utilizzati i comunicati stampa che essendo diffusi dall’Agenzia assumono
quasi la stessa valenza delle circolari. Oltre ai comunicati hanno forza di circolare anche tutte le
dichiarazioni e chiarimenti forniti in caso di simposio o altre occasioni pubbliche.
DIREZIONI REGIONALI: sono dirette da un direttore regionale hanno competenza territoriale sulla
singola regione. Le direzioni sono coordinate dalla agenzia ma a loro volta devono coordinare gli uffici
regionali nei cui confronti esercita impulso e controlli. Sovrintendono all’applicazione, nella regione,
di tutti i tributi di competenza dell’Agenzia delle entrate, coordinando l’azione degli uffici locali;
coordinano gli uffici regionali; hanno funzione di impulso agli accertamenti; funzione di controllo;
funzione di risposta agli interpelli (quesiti dei contribuenti); possono mandare direttamente i propri
funzionari presso le imprese per fare accessi/ispezioni/verifiche (controllo diretto sui soggetti passivi
); ma NON possono fare la contestazione al soggetto passivo, infatti l’avviso di accertamento (atto
con cui si contesta a un soggetto l’omesso pagamento delle imposte) spetta agli uffici locali, è un loro
potere esclusivo, non concorrente. La Direzione Regionale può in certi casi intervenire sul concreto
operare degli uffici ad es. per gli accertamenti con adesioni che superano un certo ammontare ci
vuole l’autorizzazione della Direzione Regionale. La Direzione Regionale ha un potere nella figura del
direttore del tutto peculiare: può autorizzare l’accesso in banca (l’altro che ha lo stesso potere è il
Comandante regionale della guardia di finanza).
UFFICI LOCALI: sono affidati i rapporti diretti col contribuente, sono preposti all’applicazione, sul
territorio di loro competenza, di tutte l