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LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO
Metodo tradizionale di riscossione
Il ruolo di riscossione viene affidato all'agente della riscossione (Equitalia); l'agente, sulla base del ruolo,
notifica la cartella di pagamento e provvede alla riscossione coattiva. La cartella è l'estrapolazione che
Equitalia fa dal ruolo delle partite riferite a ciascun singolo debitore. Il ruolo è titolo esecutivo formato dal
soggetto creditore (l'autorità finanziaria) e la cartella funge da atto di precetto.
È però una procedura che prevede tempi lunghi e molti adempimenti (e conseguentemente molte
possibilità di errore) dall'avviso di accertamento alla cartella.
Accertamento esecutivo o atto impoesattivo [art.29 dl 78/2010]
È previsto a partire dall'ottobre 2011 in materia di iva, irap, imposte sui redditi e doganali. È la
combinazione dell'avviso di accertamento e degli atti della riscossione coattiva (ruolo e cartella di
pagamento): ne condensa in un unico atto i caratteri e le funzioni.
Deve avere gli elementi formali dell'avviso di accertamento e della cartella di pagamento, con effetti di
titolo esecutivo. Deve contenere l'intimazione ad adempiere e l'avvertimento che si procederà ad
intimazione forzata (caratteristici del precetto): dunque non occorrono più ruolo e cartella di pagamento,
ma l'avviso di accertamento è già suscettibile di esecuzione forzata.
Termine di pagamento. Mentre nella cartella di pagamento il termine è fisso (entro 60 giorni dalla notifica
della cartella), nell'avviso di pagamento il termine è mobile (entro il termine per presentare ricorso
avverso l'atto, 60 giorni prorogabili). Dunque il termine per l'intimazione segue quello processuale: dove è
sospeso uno, è sospeso l'altro. La sospensione del termine di impugnazione per effetto dell'istanza di
adesione fa sospendere anche il termine per il pagamento: è una conseguenza del fatto che è un termine
mobile!
Geometria variabile. Il termine dell'avviso di accertamento è a geometria variabile (nella cartella la somma
intimata è quella scritta): nei nuovi accertamenti esecutivi c'è un'appendice all'atto su cosa, quanto e dove
pagare, perché a seconda della reazione del contribuente all'atto dovrà pagare cose diverse (ricorso,
acquiescenza e ricorso, acquiescenza per l'intero, inazione etc: per ciascuna ipotesi sono scritte le
conseguenze in termini di quantum debeatur, e cambia la somma intimabile).
Intimazione. L'intimazione è che se non si provvede al pagamento entro il termine, l'avviso di accertamento
viene affidato all'agente della riscossione, il quale potrà procedere ad esecuzione forzata (l'avviso di
accertamento non è come la cartella atto dell'agente di riscossione, ma atto dell'amministrazione: ecco
perché non c'è direttamente l'avvertimento che si procederà ad esecuzione forzata).
Effetto della notifica. L'avviso di accertamento diventa titolo esecutivo solo decorsi 60 giorni dalla notifica.
Se ci sono dei vizi di notifica quindi non diventa titolo esecutivo e non si può procedere ad esecuzione
forzata.
Preavviso di esecuzione forzata. Una volta notificato e decorso il termine per impugnare, l'agente della
riscossione può procedere direttamente, senza comunicare niente. Nella disciplina previgente c'erano due
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Appunti di diritto tributario – Parte generale
atti notificati che portavano a conoscenza il contribuente della pretesa (difficili che fossero viziati
entrambi); ora se l'avviso di accertamento è viziato, il contribuente viene a conoscenza della pretesa
esecutiva solo a pignoramento o ipoteca o fermo già avvenuti. È necessario quindi un preavviso di ipoteca,
fermo, pignoramento etc.
La riscossione coattiva
Richiedono ancora iscrizione a ruolo e cartella di pagamento:
le imposte liquidate ex 36bis e 36ter
le imposte per le quali non è previsto l'accertamento esecutivo
le altre entrate pubbliche non autonomamente assolte dal contribuente, come i contributi previdenziali e le
sanzioni alla violazione del codice della strada.
L'iscrizione a ruolo deve essere legittimata da un titolo, che è l'avviso di accertamento o l'esito delle
attività nei casi di 36bis e 36ter, attraverso cui l'amministrazione vanta un credito. I ruoli vengono
trasmessi in via telematica e sono già atti esecutivi.
Esistono due tipi di ruolo
ordinario: tipicamente formato
straordinario: formato in caso di pericolo per l'esito della riscossione (per es, quando il contribuente è
dichiarato fallito). Inizia la riscossione frazionata in pendenza di giudizio.
Misura dell'iscrizione a ruolo
Per regola generale le somme pretese dall'amministrazione finanziaria possono essere iscritte a ruolo
in misura integrale soltanto nei casi di liquidazioni dei controlli formali o quando l'avviso di accertamento è
divenuto definitivo
in misura parziale quando l'avviso di accertamento viene impugnato.
La riscossione dei debiti tributari è un'esigenza primaria del sistema, e questo consente deroghe alla
disciplina della riscossione dei debiti: quelli tributari sono più importanti di tutti gli altri (nella procedura
concorsuale torna in vigore la par condicio creditorum).
Dunque si procede alla riscossione anche se il credito è contestato; questa riscossione può essere per
l'intero o per una quota soltanto.
hp1] Se il credito è vantato con una procedura 36bis o 36ter che dà buone garanzie di attendibilità dell'esito
perché sono procedure tendenzialmente automatizzate, il credito viene iscritto a ruolo per l'intero (sanzioni
comprese).
hp2] Se la verosimiglianza della pretesa erariale non è certa, e l'avviso viene impugnato , la somma viene
iscritta per 1/3 dell'imposta senza sanzioni (che diventano riscuotibili solo dopo la sentenza di I grado).
hp3] L'iscrizione al ruolo straordinario è ammessa per l'intera somma anche se l'atto è impugnato, con una
deroga giustificata dal pericolo per il buon esito della riscossione. Sarà poi il giudice a verificare la
spettanza della somma, e nel caso il contribuente chiederà un rimborso.
Cartellazione 29
Appunti di diritto tributario – Parte generale
L'agente della riscossione forma le cartelle e le notifica al contribuente e al coobbligato (art.25 dpr
602/73). Il coobbligato è un soggetto che prima della cartella non ha ricevuto nulla e non è a conoscenza di
nulla: la deroga è enorme!
La notifica della cartella è sottoposta a termine decadenziale. La notifica della cartella vale come notifica
del titolo esecutivo, e deve essere fatta entro i termini: l'Agenzia delle Entrate non può fare controlli
sempre, e difatti l'art.43 prevede termini per l'avviso di accertamento; in altri casi i termini sono previsti
non per l'agenzia, ma per Equitalia, e quindi c'è un termine anche per la notifica della cartella. L'avviso di
irregolarità è un atto interno che non impatta sul termine decadenziale.
I termini previsti per la notificazione della cartella sono:
ad esito di controllo ex 36bis, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla dichiarazione corretta
ad esito di controllo ex 36ter, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla dichiarazione corretta
ad esito di accertamento divenuto definitivo perché non impugnato, il termine è di due anni
nel caso delle liquidazione delle imposte dei redditi soggetti a tassazione separata, c'è un altro termine
Con la notifica della cartella parte il termine di 60 giorni entro il quale si può pagare, con uno sconto del
50% sul compenso dell'agente della riscossione.
Misure cautelari
L'ipoteca è una misura cautelare che può iscrivere l'agente della riscossione se il credito per cui procede è
superiore a 20 000€ (è opponibile a tutti i successivi proprietari; è funzionale all'espropriazione
immobiliare, dove però Equitalia ha delle limitazioni superiori alla norma).
Altra misura cautelare che può prendere Equitalia è il fermo dell'autoveicolo iscritto al pra. Non è una
misura conservativa perché non è un pegno!
Oppure Equitalia procede con azione esecutiva: pignoramento esattoriale, che può essere immobiliare,
mobiliare o presso terzi con determinate specificità (cautele solo sugli strumenti di lavoro e sui beni delle
società, non pignorabilità della prima casa etc).
Istituti deflattivi del contenzioso [d lgs 218/1997]
Servono a ridurre il contenzioso davanti alle commissione tributarie. Il ricorso è una procedura lunga,
difficile e costosa. La logica è che al contribuente conviene che l'amministrazione finanziaria agisca quanto
meno possibile.
[1] Ravvedimento operoso [art.13 d lgs sanzioni 471/1997]
Permette al contribuente di sanare la propria situazione quando si accorge del proprio errore, prima che
sia intervenuta l'amministrazione finanziaria; può auto-dichiararsi e auto-sanzionarsi, pagando il quantum
dovuto. La riduzione delle sanzioni è proporzionale al periodo in cui il contribuente si accorge dell'errore.
La condizione fondamentale è che non devono essere iniziati accessi, ispezioni e verifiche. Il contribuente
ha un software dell'agenzia e calcola la differenza dovuta, le sanzioni e gli interessi dovuti.
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Appunti di diritto tributario – Parte generale
[2] Autotutela [dm 37/1997 in combinato disposto con l'art.2quater d lgs 564/1998?]
È un istituto pensato per sanare gli errori dell'amministrazione finanziaria. Gli organi dell'amministrazione
finanziaria, se emanano atti non corretti, sono tenuti ad annullarli. Le ipotesi di errore manifestamente
annullabili sono indicate al dm 37/1997:
errore di persona
errore logico
errore di calcolo
doppia imposizione
mancata considerazione di pagamenti effettuati
mancata considerazione di errore già sanato
sussistenza di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi
Deve intervenire o l'amministrazione finanziaria che ha cagionato l'errore o il soggetto sovraordinato a
livello regionale. Dunque è un potere-dovere dell'amministrazione finanziaria di annullare l'atto emesso
che risulti illegittimo o infondato.
Ambito soggettivo
L'autotutela può essere attivata sia dal contribuente, quando per es viene emanato un avviso di
accertamento, il contribuente può fare ricorso o proporre autotutela se l'atto è manifestamente errato.
Oppure la stessa amministrazione finanziaria se