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Capitolo primo (tossicologia forense)

Compiti e finalità della tossicologia forense

È una disciplina nata nell’ambito della medicina legale per la necessità di indagine su materiale cadaverico per la ricerca di veleni. Il fondatore della tossicologia forense è M.J.Orfila, docente di Medicina Legale alla Sorbona di Parigi. Nel suo trattato sui veleni del 1814 offre il primo esempio di indagine generica tossicologica. Levine, nel suo libro intitolato “I princìpi della tossicologia forense”, indica la tossicologia forense come l’applicazione della tossicologia per finalità di legge, delineando i campi di interesse di tale disciplina in tre settori:

  • Tossicologia forense su cadavere
  • Tossicologia forense comportamentale
  • Tossicologia forense delle sostanze di abuso

Nel corso degli anni, questa disciplina ha ampliato il suo campo di interesse grazie anche allo sviluppo tecnologico della società moderna, per l'esigenza di disciplinare con leggi settori nei quali può derivare per l’uomo un danno di energie lesive di ordine chimico (lesività di natura chimica). Il compito specifico della tossicologia forense è quello di studiare il rapporto tra uomo e agente tossico in relazione all’applicazione di specifici disposti di legge (penale, civile, speciale, ecc.) attraverso l’identificazione e la valutazione delle sostanze tossiche presenti in un qualsiasi substrato.

L'indagine di laboratorio porta all’acquisizione qualitativa e quantitativa del dato analitico, con interpretazione e motivazione dello stesso. Il laboratorio di chimica tossicologica fornisce un aiuto fondamentale alla disciplina poiché attrezzato con attrezzature idonee alle complesse indagini richieste, comprensivo di personale professionalmente preparato in materia. Tale laboratorio viene inserito nelle strutture di Medicina Legale.

Modalità di esecuzione dell’indagine: scelta tecnica di analisi dotata di specificità, affidabilità e sensibilità. Affidabile è un’indagine sperimentata in un tempo adeguato. L’esecuzione dell’analisi deve offrire la possibilità di confermare il dato ottenuto attraverso un’altra metodologia analitica differente dalla prima e, se necessario, si deve considerare anche la possibilità di ripetere la medesima indagine mediante la conservazione del materiale. Dopo l’analisi si deve valutare, ai fini della rilevanza giuridica, l’eventuale danno prodotto dalla sostanza tossica.

Si suppone quindi la presenza nella tossicologia di molte discipline quali:

  • Farmacologia
  • Medicina
  • Chimica
  • Biologia
  • Diritto

Responsabilità professionale del tossicologo forense

Il tossicologo forense viene identificato in ambito professionale in base al tipo di attività che deve svolgere all’interno dei laboratori universitari degli istituti di Medicina Legale. I suoi compiti principali sono:

  • Acquisizione del dato analitico
  • Interpretazione del dato analitico

In sede penale, il tossicologo forense svolge la professione di perito o consulente qualora l'attività venga svolta per conto dell'autorità giudiziaria. Sotto tale veste, le attività illecite e ipotesi di reato riguardanti la sua professione sono:

  • Art. 373 (falsa perizia)
  • Art. 374 (frode processuale)
  • Art. 374 bis (falsa dichiarazione o falsi atti destinati all’A.G.)
  • Art. 380 (consulenza infedele)
  • Art. 371 bis (false dichiarazioni a Pubblico Ministero)
  • Art. 231 del Codice di Procedura Penale (sostituzione del perito) qualora non fornisce il proprio parere nei termini concordati.

Inoltre, è l’unico responsabile della conduzione degli accertamenti sia in ambito di acquisizione del dato, sia sulla valutazione dello stesso. Diversa è la situazione nei casi di avvelenamento se incaricati dall’A.G. di condurre le analisi affianco al Medico Legale. Per quanto riguarda la gestione del materiale da analizzare (oggetto dell’indagine), il tossicologo forense, in qualità di consulente o perito, dovrà rispondere individualmente delle varie fasi di accertamento alle quali verrà sottoposto il materiale e sarà responsabile di tutte le procedure di custodia.

Se un tossicologo forense dovrà effettuare delle indagini, non in qualità di perito o consulente ma in qualità di responsabile o come figura apicale, la situazione sarà differente. Infine, regola imprescindibile per la professione di tossicologo forense, è l'obbligo di riservatezza connaturato all’incarico stesso.

Capitolo secondo (veleno e avvelenamento)

Cenni storici

La storia del veleno è coeva alla storia dell’uomo; a causa della vita nomade, gli antichi si sono esposti subito ad avvelenamenti accidentali causati da animali e piante. Dal 1500 a.C. in avanti, si hanno delle prove concrete sulla conoscenza da parte degli antichi dei veleni. Al tempo dei Romani esistevano delle leggi molto rigide nei confronti di chi commetteva un veneficio; inoltre tale pratica, al tempo, era coltivata maggiormente dalle donne. A Roma ci fu un alto tasso di morte da veneficio intorno al 300 a.C. La condanna per chi commetteva tale atto era la pena capitale. Era reo di veneficio non solo l'avvelenatore, ma anche coloro che preparano, vendono e conservano sostanze velenose.

I veleni più conosciuti dell'antichità sono quelli di origine vegetale, minerale e animale come:

  • Cicuta
  • Oppio
  • Aconito
  • Belladonna
  • Arsenico
  • Mercurio
  • Cantaridina
  • Sangue di toro putrefatto
  • Piombo

Uno dei primi esempi di osservazione del cadavere si è verificato a seguito della morte di Alessandro Il Grande, essendo state messe in atto ipotesi di avvelenamento. Dalla caduta dell’Impero Romano al Rinascimento, il veneficio fu praticato in tutta Europa e furono attribuiti alla somministrazione di veleni i decessi di ben cinque papi. Molto diffusa fu la ricerca di antidoti che fossero in grado di contrastare i veleni, un celebre alchimista e monaco fu Pietro di Abano nel 1300. Scrisse "De remedis venenorum".

Famose furono anche le vicende che coinvolsero la celeberrima famiglia Borgia poiché all’epoca si diffuse la voce che si fossero disfatti di molti nemici avvelenandoli con l’arsenico. Inoltre, papa Alessandro VI divenne vittima del suo stesso veleno somministratogli da un servo per errore. Tra il 16o ed il 17o secolo, si diffuse moltissimo in Italia, soprattutto fu famosa la Tofana che iniziò a Roma un traffico illecito di veleni “acqua di tafana” a base di arsenico alla quale si attribuiscono 600 venefici. Soltanto nel 19o secolo iniziarono gli apporti scientifici per la diagnosi di avvelenamento, poiché il progresso scientifico permetteva di avere gli strumenti adatti a ricercare le sostanze tossiche all’interno dell’organismo.

Orfila (fondatore della tossicologia forense) nel “Trattato dei veleni o Tossicologia generale” del 1814, offre il primo esempio di indagine generica tossicologica e afferma che per asserire che c’è stato un avvelenamento il tossicologo forense deve dimostrare la presenza del veleno attraverso saggi chimici rigorosi o attraverso particolari caratteri botanici. Fu anche perito di celebri venefici come quello che vide la condanna di Marie Capelle per l'avvelenamento di suo marito. In Gran Bretagna, invece, a portare avanti lo sviluppo della tossicologia fu un allievo di Orfila, professore all’Università di Edimburgo, che scrisse il “Trattato dei veleni”, dove collega l’esame del materiale cadaverico alla ricerca chimico analitica. Il chimico Selmi identificò le basi putrefattive cadaveriche, ovvero sostanze che si formano nel cadavere per fenomeni di degradazione dei tessuti. Tali composti, solubili nei solventi organici, davano reazioni cromatiche dello stesso tipo di quelle ottenute con composti organici di natura esogena che erano anche in grado di condurre alla morte l’animale da esperimento.

Il concetto di veleno

Secondo alcune scuole medico legali si può definire veleno ogni sostanza che introdotta nell’organismo cagiona una malattia o eventualmente la morte con meccanismo chimico o biochimico. Altri autori, invece, per definire il concetto di veleno introducono la limitazione che esso deve agire in quantità molto piccole o in dosi relativamente piccole. Il codice penale, invece, detta delle indicazioni di carattere specifico al riguardo considerando il veneficio come aggravante di un omicidio doloso.

Nel passato molti studiosi hanno accettato l’esistenza di veleni assoluti, esempio Zacchia che distinse due categorie di veleni:

  • Venenum proprie dictum (sostanze sempre nocive)
  • Venenum improprie dictum (sostanze utili in un caso specifico, ma se assunte in certe modalità sono letali)

Ad esempio, l’arsenico in opportuni dosaggi rappresenta una forma di terapia, oppure gli alimenti ritenuti come sostanze innocue, se assunti in rilevante quantità, possono nuocere. La capacità di causare un’azione lesiva da parte della sostanza è data da diversi fattori:

  • La solubilità che rende il veleno assimilabile o meno
  • Fattori propri della sostanza (la dose può trasformare un medicamento in una sostanza nociva)
  • Determinante è la via di introduzione della sostanza tossica; alcune sostanze, se assunte per via orale, non creano danno.
  • Condizioni del soggetto che può rispondere in maniera diversa all’azione lesiva a seconda dell’età, dello stato di salute, della sensibilità, ecc.

Gli avvelenamenti o le intossicazioni possono essere classificati in:

  • Acuti: collegati ad una sola assunzione, conducono alla morte in poco tempo
  • Cronici: sono dovuti ad un tipo di assorbimento lento e ripetuto in piccole quantità della sostanza nel corso di mesi/anni

Il veneficio

Il codice penale individua il veneficio come un concetto giuridico che grava sull’omicidio, considerato il caso in cui si sia adoperato “un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso” come scritto nell’art.576 e reputa un’aggravante anche il fatto che un qualsiasi omicidio sia commesso “col mezzo di sostanze venefiche ovvero altro mezzo insidioso” come scritto nell’art.577. Il veleno è comunque definito come mezzo insidioso, ma la gravità deriva non tanto dalla sostanza tossica, bensì dalla modalità d’uso che deve rendere il veleno difficile da evitare da parte della vittima. Per il nostro codice penale, il veneficio non rappresenta un’ipotesi di reato, bensì un’aggravante. Per quelli dell’800, invece, era un tipo di reato.

Capitolo terzo (post mortem)

Diagnosi di avvelenamento

Il momento di incontro tra la tossicologia forense e la medicina legale è senza dubbio individuato nella diagnosi di avvelenamento. L’uso del veleno ricorre con frequenza nel suicidio poiché rappresenta il mezzo con facile reperibilità, non traumatico e di indubbia efficacia. Ma in aumento sono anche gli avvenimenti accidentali nell'ambiente lavorativo (pesticidi in agricoltura) ma anche nell’ambiente domestico.

La valutazione ultima deve essere il frutto della fusione tra la competenza del tossicologo e quella del medico legale. L'analisi pertanto deve trovare il suo fondamento e convergere in una serie di elementi di giudizio che scaturiscono l’applicazione dei seguenti criteri:

  • Criterio clinico: Si attiene alla conoscenza della sintomatologia presentata dal soggetto in pre-mortem, in base ad essa si deduce lo stato di avvelenamento con conseguente individuazione della qualità dello stesso. Inoltre, se effettuata da personale sanitario esperto, il criterio avrà di certo una maggiore rilevanza.
  • Criterio circostanziale: Detto anche criterio storico-anamnestico, si fonda sull’acquisizione e sulla valutazione di notizie collegate all’evento che ha portato all’avvelenamento, raccolte dagli inquirenti. Peraltro, in tale criterio confluiscono tutti i dati del sopralluogo che spesso possono essere di grande utilità. Ad esempio, il ritrovamento di sostanze nei pressi del cadavere.
  • Criterio anatomo-patologico: Consiste nell’acquisizione e nel rilievo ai fini di determinare la causa della morte, di tutti gli elementi di giudizio che provengono dall’esame esterno del cadavere e dall’autopsia completata con l’esame istologico dei visceri. L'attività di osservazione diretta e la valutazione degli esami istologici è competenza del medico legale. L’autopsia consente il prelievo dei visceri e dei liquidi biologici per le successive indagini chimico-tossicologiche e di laboratorio.
  • Criterio biologico: Anche detto fisiologico, ad oggi ha un ruolo secondario. Si occupa però di valutare gli effetti provocati su cavia dal presunto veleno isolato da materiale cadaverico.
  • Criterio chimico-tossicologico: Si attiene alla ricerca del veleno nel cadavere attraverso le opportune indagini di laboratorio.

Metodologia di indagine chimico-tossicologica

Il punto dal quale si inizia l’indagine è la raccolta e la successiva conservazione del materiale biologico. Nei vari decessi da imputarsi ad avvelenamento devono essere eseguiti dei prelievi:

  • Indispensabili: sangue, urine, bile, contenuto gastrico
  • In aggiunta: fegato, rene, capelli, encefalo, polmoni, umor vitreo, sede di iniezione, tamponi nasali, liquor

Il comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, il 2 febbraio 1999, ha emesso un comune protocollo in tema di autopsie medico legali aggiungendo che il precedente campionamento deve essere arricchito a seconda dei gruppi di sostanze tossiche in ipotesi assunte quali:

  • Droghe di abuso: encefalo, cute circostante alla puntura e capelli
  • Sostanze volatili liposolubili (benzina, solvente): sangue dal ventricolo sinistro, tessuto cerebrale, tessuto adiposo sottocutaneo, tessuto polmonare
  • Intossicazioni alimentari: contenuto intestinale
  • Intossicazioni croniche da metalli pesanti, droghe, pesticidi: capelli, ossa, tessuto adiposo, contenuto intestinale

La raccomandazione Europea aggiunge:

  • Sangue periferico
  • Urine
  • Contenuto gastrico
  • Bile
  • Fegato
  • Rene

La scelta del tipo di prelievo da effettuare varia in base alle particolari situazioni legate all’evento sul quale si indaga e in base alle richieste provenienti dall’Autorità giudiziaria. La quantità del prelievo deve essere abbondante poiché le procedure di indagine, essendo complesse e articolate, non escludono la possibilità di essere ripetute o rinnovate con altre tecniche successivamente.

Il materiale che è stato prelevato deve essere riposto in appositi contenitori di vetro o di un materiale plastico inerte. Se le analisi non iniziano nell’immediato, deve essere riposto in frigo con temperatura sotto i -20°C senza aggiunta di liquidi conservatori che falserebbero la diagnosi. Nel caso del sangue, invece, è opportuno aggiungere ad una parte di esso un antifermentativo (es. Fluoruro di sodio) al fine di impedire alcune trasformazioni di tale liquido legate all'attività enzimatica (es. Glucosio in alcool etilico). Le procedure di prelievo degli organi, dei tessuti e dei liquidi sono contenute nella circolare ministeriale emanata nel 1910 dall’allora Ministro di Grazia e Giustizia Fani. (Circolare n. 1665 del 30 giugno 1910)

L'indagine chimico-tossicologica può avere percorsi e caratteristiche differenti:

  • Indagine specifica: quando gli elementi raccolti dalle indagini secondo il criterio circostanziale, anatomo-patologico e clinico, portano al sospetto che a provocare il decesso sia una determinata molecola o una famiglia di composti.
  • Indagine generica: si possiede già l’indicazione specifica sulla natura del veleno, quindi si mette in atto un protocollo di analisi volto a verificare o ad escludere la presenza del maggior numero possibile di composti.

Valutazione dato negativo

L’indagine generica può anche non condurre a verificare la presenza di tale liquido biologico, quindi prima di convincersi che non si sia verificato l’avvelenamento occorre confrontare anche altri elementi di giudizio:

  • La sostanza tossica, forse, non è stata ricercata in quanto non compresa nel protocollo di analisi
  • Attraverso i vari screening non è stata raggiunta la modalità di ritrovamento della molecola esogena
  • La sostanza tossica ha subito processi di trasformazione all’interno del cadavere per cui non è più rintracciabile o non è più distinguibile
  • Il veleno assunto dalla vittima è stato completamente eliminato (nel caso di intossicazione acuta)

Valutazione dato positivo

Una risposta positiva si ha quando viene rinvenuto, nei visceri, un composto di natura esogena. In seguito al rinvenimento del composto deve essere eseguita una corretta determinazione quantitativa da effettuarsi con metodi specifici che confermeranno il risultato. Per tale interpretazione occorre conoscere i livelli di concentrazione di un determinato composto in casi riferiti all'avvelenamento. Inoltre, può essere d’aiuto anche comparare i vari livelli di concentrazione della sostanza tossica e delle sue trasformazioni, in vari liquidi e tessuti per valutare anche il profilo temporale. Occorre poi procedere ad una valutazione del dato analitico ottenuto attraverso:

  • Concentrazioni umorali e tissutali: livelli tossici
  • Tempo di sopravvivenza
  • Via di somministrazione
  • Politossicità
  • Pregresse assunzioni

I veleni possono anche essere classificati in diversi modi:

  • Sugli effetti farmacologici o di azione lesiva
  • In relazione alla loro struttura chimica
  • Secondo l’origine naturale o artificiale
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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bartolomucciemanuela24 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Tossicologia forense e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Macerata o del prof Scienze giuridiche Prof.
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