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LE REGIONI
Regioni ordinarie:( modificate dalla legge cost 1/1999 - viene riconosciuta maggior
autonomia statutaria (gli statuti sono adottati con legge rinforzata delle regioni
secondo art. 123 Cost) prevedendo necessariamente una fdg in deroga, principi
fondamentali di organizzazione regionali, esercizio di iniziativa e
referendum,consiglio delle autonomie locali[CAL]. Questi sono i punti necessari di
uno statuto ).
Regioni speciali: hanno uno statuto speciale adottati con legge cost. (secondo l’art.
116 Cost) vengono riconosciute più competenze ( legge cost 2/2001 ).
Organi regionali (121) :
1) Consiglio regionale: organo deliberativo rappresentativo e legislativo
2) La giunta:(composto dagli assessori) esercita la funziona esecutiva insieme al suo
3) Presidente della Giunta regionale: è il vertice della regione e del potere esecutivo,
rappresenta la regione, promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti, ha il
potere di nomina e di revoca nei confronti della giunta. E’ eletto talvolta direttamente
dal corpo elettorale regionale ( salvo disposizione diversa dello statuto ).
Vale la formula aut simul stabunt aut simul cadent, che evidenzia il rapporto
fiduciario intercorrente tra il pres. della giunta e il consiglio regionale che quindi crea
stabilità. (es. se cade il presidente cade sia il consiglio che la giunta e viceversa).
Funzioni delle regioni
1) FUNZIONE NORMATIVA che si divide in:
● statutaria (art. 116 comma 1 e art. 123) [FONTI STATUTARIE ]
Legge costituzionale dello stato in base all’art
-statuto regionale speciale: adottati con legge costituzionale
138. La forma di governo è disciplinata in una legge statutaria. Questi possono
fungere da parametro di costituzionalità in quanto vanno proprio ad integrare la
costituzione.
Legge regionale primaria
- statuto regionale ordinario: legge regionale rinforzata adottata dal consiglio
regionale in armonia con la costituzione ( ha dei limiti sia formali[la costituz] che
sostanziali[i 5 punti del 123] ).
Lo statuto è approvato e modificato dal consiglio regionale, a maggioranza assoluta
dei suoi componenti con due deliberazioni ( intervallo minore di 2 mesi ). Non c’è
controllo preventivo del governo, ma questo potrebbe promuovere la questione di
legittimità costituzionale dinanzi alla corte costituzionale entro 30gg dalla loro
pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum confermativo popolare entro 3
mesi qualora ne facciano richiesta 1/50 degli elettori della regione o 1/5 dei
componenti del consiglio regionale.
- legislativa (art. 117 comma 3 e 4) Legge regionale [Fonte primaria]
condivisa con lo stato nel rispetto dei limiti espressi dall’art 117comma1 ( costituz-
UE- obblighi internaz ).
3: potestà legislativa concorrente con lo stato ( commercio con l’estero,
-Comma
tutela e sicurezza del lavoro,alimentazione… ). La regione può legiferare attenendosi
sempre alla legge quadro dello stato ( parlamento e decreto legislativo ).
-Comma 4: potestà legislativa residuale regionale che afferma che nelle materie non
comprese nelle materie indicate nel comma 2,3 del medesimo articolo, la potestà
spetta alle regioni. Fatto comunque salvo l’interesse dello Stato.
-Art 116 comma 2: le regioni a statuto speciale hanno potestà legislativa esclusiva in
materie indicate nello statuto.
- regolamentare (art. 117.6) - regolamenti regionali [Fonte secondaria]
la potestà regolamentare spetta allo stato nelle materie di legislazione esclusiva
(117.2) salvo delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni
La potestà regolamentare rimane quindi radicata in capo all’organo
altra materia.
designato dallo statuto vigente ( consiglio o giunta ).
2) FUNZIONE AMMINISTRATIVA (118): le funzioni amministrative furono trasferite
dallo stato alle regioni sul finire degli anni ‘70 poi integrate con la legge bassanini
‘97, e con la legge cost 3/2001.
Questa riforma ha previsto il superamento del parallelismo (stato-reg) a favore dei
seguenti principi introdotti con la riforma del titolo V.
● PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ (Art. 118 Cost): inteso sia in senso verticale così
che le funzioni amministrative spettino di regola all’ente più vicino al cittadino, mentre
l’intervento degli enti di livello superiore è solo sussidiario; sia in senso orizzontale in
forza del quale tutto gli enti territoriali che costituiscono la Repubblica (Comuni,
province, città metropolitane, regioni e stato) sono tenuti a favorire l'autonoma
iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse
generale.
● PRINCIPIO DI DIFFERENZIAZIONE (art. 118 Cost) lo Stato o le regioni possono
differenziare l’allocazione delle funzioni amministrative: una finzione amministrativa
potrà essere affidata a un ente o a quello superiore se vi sono giustificazioni valide.
● PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA (art. 118 Cost) il livello di governo individuato dalla
legge deve essere in grado di gestire quella funzione assegnata, dovendosi altrimenti
assegnare la funzione a un livello di governo più adeguato.
● PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE fra gli enti.
(Per i principi vedi documento ad hoc)
3) FUNZIONE AUTONOMIA FINANZIARIA (119) di entrata e di spesa
integrata dalla legge costituzionale 1/2012 (monti) introducendo il rispetto dell’equilibrio di
l’indebitamento. Alle regioni si riconoscono risorse autonome
bilancio che ha limitato proprio
tributi ed entrate proprie, con partecipazione al gettito dei tributi erariali, risorse del fondo
perequativo ( fondi statali quasi inesistenti che dovrebbero creare uguaglianza tra le regioni
). Queste sono tutte le risorse ordinarie a cui si possono aggiungere risorse straordinarie in
caso di deficit.
Le regioni godono di autonomia e non di sovranità e per questo devono uniformarsi ai
principi dell’ordinamento statale. Resta un potere sostitutivo ( 120 ) in capo dal governo in
caso di inadempienza regionale sulla base del principio di leale collaborazione. Il governo
quando ritiene che una legge regionale ecceda dalla sua competenza può promuovere la
QLC davanti alla Corte Costituzionale.
Il numero delle regioni è sancito dall’art 131, di cui 5 sono a statuto speciale(116). La
possibilità di dar vita a nuove regioni o fonderle è prevista dall’art 132.1 con legge
costituzionale e dopo necessaria approvazione di referendum confermativo popolare.
IL COMUNE
E’ l’ente pubblico rappresentativo e territoriale la cui consacrazione costituzione è la
legge cost. 3/2001, è l’ente più vicino alle esigenze dei cittadini e per questo è