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LE REGIONI

Regioni ordinarie:( modificate dalla legge cost 1/1999 - viene riconosciuta maggior

autonomia statutaria (gli statuti sono adottati con legge rinforzata delle regioni

secondo art. 123 Cost) prevedendo necessariamente una fdg in deroga, principi

fondamentali di organizzazione regionali, esercizio di iniziativa e

referendum,consiglio delle autonomie locali[CAL]. Questi sono i punti necessari di

uno statuto ).

Regioni speciali: hanno uno statuto speciale adottati con legge cost. (secondo l’art.

116 Cost) vengono riconosciute più competenze ( legge cost 2/2001 ).

Organi regionali (121) :

1) Consiglio regionale: organo deliberativo rappresentativo e legislativo

2) La giunta:(composto dagli assessori) esercita la funziona esecutiva insieme al suo

3) Presidente della Giunta regionale: è il vertice della regione e del potere esecutivo,

rappresenta la regione, promulga le leggi regionali ed emana i regolamenti, ha il

potere di nomina e di revoca nei confronti della giunta. E’ eletto talvolta direttamente

dal corpo elettorale regionale ( salvo disposizione diversa dello statuto ).

Vale la formula aut simul stabunt aut simul cadent, che evidenzia il rapporto

fiduciario intercorrente tra il pres. della giunta e il consiglio regionale che quindi crea

stabilità. (es. se cade il presidente cade sia il consiglio che la giunta e viceversa).

Funzioni delle regioni

1) FUNZIONE NORMATIVA che si divide in:

● statutaria (art. 116 comma 1 e art. 123) [FONTI STATUTARIE ]

Legge costituzionale dello stato in base all’art

-statuto regionale speciale: adottati con legge costituzionale

138. La forma di governo è disciplinata in una legge statutaria. Questi possono

fungere da parametro di costituzionalità in quanto vanno proprio ad integrare la

costituzione.

Legge regionale primaria

- statuto regionale ordinario: legge regionale rinforzata adottata dal consiglio

regionale in armonia con la costituzione ( ha dei limiti sia formali[la costituz] che

sostanziali[i 5 punti del 123] ).

Lo statuto è approvato e modificato dal consiglio regionale, a maggioranza assoluta

dei suoi componenti con due deliberazioni ( intervallo minore di 2 mesi ). Non c’è

controllo preventivo del governo, ma questo potrebbe promuovere la questione di

legittimità costituzionale dinanzi alla corte costituzionale entro 30gg dalla loro

pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum confermativo popolare entro 3

mesi qualora ne facciano richiesta 1/50 degli elettori della regione o 1/5 dei

componenti del consiglio regionale.

- legislativa (art. 117 comma 3 e 4) Legge regionale [Fonte primaria]

condivisa con lo stato nel rispetto dei limiti espressi dall’art 117comma1 ( costituz-

UE- obblighi internaz ).

3: potestà legislativa concorrente con lo stato ( commercio con l’estero,

-Comma

tutela e sicurezza del lavoro,alimentazione… ). La regione può legiferare attenendosi

sempre alla legge quadro dello stato ( parlamento e decreto legislativo ).

-Comma 4: potestà legislativa residuale regionale che afferma che nelle materie non

comprese nelle materie indicate nel comma 2,3 del medesimo articolo, la potestà

spetta alle regioni. Fatto comunque salvo l’interesse dello Stato.

-Art 116 comma 2: le regioni a statuto speciale hanno potestà legislativa esclusiva in

materie indicate nello statuto.

- regolamentare (art. 117.6) - regolamenti regionali [Fonte secondaria]

la potestà regolamentare spetta allo stato nelle materie di legislazione esclusiva

(117.2) salvo delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni

La potestà regolamentare rimane quindi radicata in capo all’organo

altra materia.

designato dallo statuto vigente ( consiglio o giunta ).

2) FUNZIONE AMMINISTRATIVA (118): le funzioni amministrative furono trasferite

dallo stato alle regioni sul finire degli anni ‘70 poi integrate con la legge bassanini

‘97, e con la legge cost 3/2001.

Questa riforma ha previsto il superamento del parallelismo (stato-reg) a favore dei

seguenti principi introdotti con la riforma del titolo V.

● PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ (Art. 118 Cost): inteso sia in senso verticale così

che le funzioni amministrative spettino di regola all’ente più vicino al cittadino, mentre

l’intervento degli enti di livello superiore è solo sussidiario; sia in senso orizzontale in

forza del quale tutto gli enti territoriali che costituiscono la Repubblica (Comuni,

province, città metropolitane, regioni e stato) sono tenuti a favorire l'autonoma

iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse

generale.

● PRINCIPIO DI DIFFERENZIAZIONE (art. 118 Cost) lo Stato o le regioni possono

differenziare l’allocazione delle funzioni amministrative: una finzione amministrativa

potrà essere affidata a un ente o a quello superiore se vi sono giustificazioni valide.

● PRINCIPIO DI ADEGUATEZZA (art. 118 Cost) il livello di governo individuato dalla

legge deve essere in grado di gestire quella funzione assegnata, dovendosi altrimenti

assegnare la funzione a un livello di governo più adeguato.

● PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE fra gli enti.

(Per i principi vedi documento ad hoc)

3) FUNZIONE AUTONOMIA FINANZIARIA (119) di entrata e di spesa

integrata dalla legge costituzionale 1/2012 (monti) introducendo il rispetto dell’equilibrio di

l’indebitamento. Alle regioni si riconoscono risorse autonome

bilancio che ha limitato proprio

tributi ed entrate proprie, con partecipazione al gettito dei tributi erariali, risorse del fondo

perequativo ( fondi statali quasi inesistenti che dovrebbero creare uguaglianza tra le regioni

). Queste sono tutte le risorse ordinarie a cui si possono aggiungere risorse straordinarie in

caso di deficit.

Le regioni godono di autonomia e non di sovranità e per questo devono uniformarsi ai

principi dell’ordinamento statale. Resta un potere sostitutivo ( 120 ) in capo dal governo in

caso di inadempienza regionale sulla base del principio di leale collaborazione. Il governo

quando ritiene che una legge regionale ecceda dalla sua competenza può promuovere la

QLC davanti alla Corte Costituzionale.

Il numero delle regioni è sancito dall’art 131, di cui 5 sono a statuto speciale(116). La

possibilità di dar vita a nuove regioni o fonderle è prevista dall’art 132.1 con legge

costituzionale e dopo necessaria approvazione di referendum confermativo popolare.

IL COMUNE

E’ l’ente pubblico rappresentativo e territoriale la cui consacrazione costituzione è la

legge cost. 3/2001, è l’ente più vicino alle esigenze dei cittadini e per questo è

Dettagli
A.A. 2017-2018
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Riassunti-Giuri di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Mezzetti Luca.