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FEDERALISMO
Federalismo assetto del potere statale in cui quest’ultimo è ripartito, su base
=
territoriale, tra un’entità centrale (lo Stato federale) e numerose entità territoriali
(gli stati federati).
Il prototipo è stata la Costituzione americana del 1787, e si contrappone alla forma tipica dello .
Stato accentrato unitario, ereditata dalla Rivoluzione francese e dall’ordinamento napoleonico
Il federalismo viene spesso accostato e talora contrapposto al regionalismo, anch’esso una
tecnica di ripartizione del potere statale su base territoriale, con cui si creano entità (le
regioni) cui vengono trasferiti più o meno ampi poteri. I due sistemi si differenziano per
caratteristiche quantitative: bisogna pesare quanta funzione legislativa, esecutiva,
amministrativa, fiscale e giurisdizionale sia effettivamente esercitata, con autonomia
d’indirizzo, dagli enti decentrati.
Sin dalla Costituzione americana del 1787, per separare le sfere di competenza tra
federazioni e stato centrale si è fatto ricorso alla tecnica dell’enumerazione delle sfere di
competenza. Accanto alla tradizionale separazione dei poteri tra funzione legislativa,
esecutiva e giurisdizionale che impediscono l’intromissione dei tre poteri l’uno nell’altro, si
verifica, dunque, anche una separazione verticale del potere.
Le tecniche di enumerazione materiale maggiormente utilizzate sono tre:
1) Criterio con il quale si enumerano solo le competenze dello Stato centrale, con
correlata identificazione meramente “residuale” (cioè a logica) delle materie di
competenza degli altri enti; adottato dalla Costituzione americana;
2) Criterio col quale si enumerano solo le competenze degli stati decentrati, con
correlata identificazione residuale delle competenze dello Stato; adottato dall’art.
117 della nostra Costituzione prima della riforma del Titolo V con la legge
costituzionale n° 3 del 18 ottobre 2001.
3) Criterio per cui si definiscono le materie di competenza dello Stato e degli enti
decentrati, sia nel testo costituzionale che in altre fonti; criterio adottato dal
riformato art. 117 Cost.
La riforma dell’art. 117 del 2001 sottolinea una trasformazione nel rapporto Stato/Regioni
volta ad aumentare i poteri di queste ultime e a diminuire il peso delle competenze
amministrative e legislative dello Stato.
Le dinamiche istituzionali che scaturiscono nelle costituzioni a struttura decentrata sono
due, diametralmente opposte:
1. Dinamica centralizzante, tipica del federalismo statunitense, per cui la Costituzione
istituisce una nuova identità che tende a unificare ciò che prima era diviso;
2. Dinamica decentralizzante, tipica dell’Italia, del Belgio e della Spagna, che
mediante l’enumerazione delle competenze tende a dividere ciò che prima era
accentrato (c.d. “federalismo per scissione”).
A partire dal secondo dopoguerra, nello stato ormai divenuto pluriclasse, si è venuto a
formare un tipo di decentramento politico caratterizzato dalla cooperazione tra la pluralità
di livelli di governo che lo compongono. In questo decentramento di tipo “cooperativo”, le