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FEDERALISMO

Federalismo assetto del potere statale in cui quest’ultimo è ripartito, su base

=

territoriale, tra un’entità centrale (lo Stato federale) e numerose entità territoriali

(gli stati federati).

Il prototipo è stata la Costituzione americana del 1787, e si contrappone alla forma tipica dello .

Stato accentrato unitario, ereditata dalla Rivoluzione francese e dall’ordinamento napoleonico

Il federalismo viene spesso accostato e talora contrapposto al regionalismo, anch’esso una

tecnica di ripartizione del potere statale su base territoriale, con cui si creano entità (le

regioni) cui vengono trasferiti più o meno ampi poteri. I due sistemi si differenziano per

caratteristiche quantitative: bisogna pesare quanta funzione legislativa, esecutiva,

amministrativa, fiscale e giurisdizionale sia effettivamente esercitata, con autonomia

d’indirizzo, dagli enti decentrati.

Sin dalla Costituzione americana del 1787, per separare le sfere di competenza tra

federazioni e stato centrale si è fatto ricorso alla tecnica dell’enumerazione delle sfere di

competenza. Accanto alla tradizionale separazione dei poteri tra funzione legislativa,

esecutiva e giurisdizionale che impediscono l’intromissione dei tre poteri l’uno nell’altro, si

verifica, dunque, anche una separazione verticale del potere.

Le tecniche di enumerazione materiale maggiormente utilizzate sono tre:

1) Criterio con il quale si enumerano solo le competenze dello Stato centrale, con

correlata identificazione meramente “residuale” (cioè a logica) delle materie di

competenza degli altri enti; adottato dalla Costituzione americana;

2) Criterio col quale si enumerano solo le competenze degli stati decentrati, con

correlata identificazione residuale delle competenze dello Stato; adottato dall’art.

117 della nostra Costituzione prima della riforma del Titolo V con la legge

costituzionale n° 3 del 18 ottobre 2001.

3) Criterio per cui si definiscono le materie di competenza dello Stato e degli enti

decentrati, sia nel testo costituzionale che in altre fonti; criterio adottato dal

riformato art. 117 Cost.

La riforma dell’art. 117 del 2001 sottolinea una trasformazione nel rapporto Stato/Regioni

volta ad aumentare i poteri di queste ultime e a diminuire il peso delle competenze

amministrative e legislative dello Stato.

Le dinamiche istituzionali che scaturiscono nelle costituzioni a struttura decentrata sono

due, diametralmente opposte:

1. Dinamica centralizzante, tipica del federalismo statunitense, per cui la Costituzione

istituisce una nuova identità che tende a unificare ciò che prima era diviso;

2. Dinamica decentralizzante, tipica dell’Italia, del Belgio e della Spagna, che

mediante l’enumerazione delle competenze tende a dividere ciò che prima era

accentrato (c.d. “federalismo per scissione”).

A partire dal secondo dopoguerra, nello stato ormai divenuto pluriclasse, si è venuto a

formare un tipo di decentramento politico caratterizzato dalla cooperazione tra la pluralità

di livelli di governo che lo compongono. In questo decentramento di tipo “cooperativo”, le

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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

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