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IL NUOVO CRITERIO DI RIPARTO DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA TRA STATO E REGIONI
La riscrittura dell'art 117 della cost. avvenuta con legge 3 del 2001 ha portato all'inversione del criterio di elencazione delle competenze dello Stato e delle Regioni. Mentre il precedente sistema si fondava sulla residualità a favore dello Stato di tutte quelle materie che non erano espressamente affidate alla competenza legislativa delle regioni, la riforma ha introdotto il principio della residualità a favore delle Regioni della competenza legislativa enumerando di contro le materie rimesse alla competenza delle Regioni.
La competenza legislativa delle Regioni risulta adesso di due tipi:
- Generale (o residuale) che concerne ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
- Concorrente o ripartita. Si parla di potestà legislativa concorrente in quanto spetta sia allo Stato che alle Regioni. Allo Stato spetta fissare i principi fondamentali della materia e alla Regione di...
svolgerli in armonia coi primi secondo i peculiari interessi della collettività di appartenenza. La legislazione statale pertanto espressa nelle cd legge cornice costituisce un limite all'attività legislativa delle regioni. Con il nuovo riparto di attribuzioni legislative le regioni possono intervenire nelle materie coperte da riserva di legge a meno che non si tratti di materie attinenti la potestà legislativa esclusiva dello Stato.
LIMITI ALLA POTESTÀ LEGISLATIVA REGIONALE
- Anzitutto la Costituzione e leggi costituzionale che del resto sono i limiti generali di tutta l'attività legislativa.
- Il rispetto dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza che sono principi che manifestano l'esigenza di rendere unitaria la disciplina legislativa giustificano l'esercizio della potestà legislativa dello stato in ambiti estranei a quelli a lui riservati.
- Tale attività statale viene comunque giustificata se contenuta entro i punti di
Componenti sulla base di intesa tralo Stato e la Regione interessata.
Regionalismo differenziato: è possibile giungere ad una negoziazione tra Stato e singola Regione che ne fa richiesta in modo che quest'ultima possa godere di una forma differenziata (rispetto alle altre) di autonomia sulla base di una legge statale che provveda in tal senso dopo aver accertato la sussistenza nella regione richiedente delle capacità finanziarie e organizzative.
L'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia potrà riguardare:
- Materie di legislazione regionale concorrente (terzo comma art 117) che potranno quindi essere gestite dalla Regione che ne avesse le capacità (finanziaria e amministrativa) alla stregua di attribuzioni di propria competenza esclusiva
- Le materie di competenza statale esclusiva indicate alle lettere l) limitatamente alla organizzazione dei giudici di pace n) relativamente alle norme generali sull'istruzione s)
Riguardo alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali dell'art. 117 che potranno essere trattate alla stregua di competenze concorrenti tra lo Stato e la Regione.
La formulazione della disposizione lascia intendere che il procedimento previsto per gli assetti differenziati riguarda esclusivamente le Regioni ad autonomia ordinaria (queste sono appunto le altre Regioni rispetto a quelle ad autonomia speciale disciplinate nei precedenti commi dello stesso art. 116).
Con questa riforma si avvia un processo che può condurre al graduale superamento della distinzione degli statuti regionali speciali e ordinari in un quadro di diversificazione delle autonomie secondo le istanze proprie delle comunità.
Le forme e condizioni particolari di autonomia incidono soprattutto sul piano amministrativo e finanziario ma possono riguardare anche il versante legislativo.