Riforma del titolo V della costituzione
Referendum costituzionale 7 ottobre 2001
A seguito dell'esito favorevole del referendum è stata promulgata la legge di revisione costituzionale recante "modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", la quale rappresenta l'inizio di un disegno riformatore tendente alla trasformazione in senso federale dell'ordinamento. Tale referendum ha dato luogo alla prima applicazione della consultazione popolare al procedimento per l'approvazione di leggi costituzionali o di revisione costituzionale.
Ragioni ispiratrici della riforma
Il titolo V conteneva, prima della revisione, alcuni istituti divenuti incompatibili con l'impostazione più decisamente regionalistica e autonomistica che l'ordinamento si è dato nel corso di questi anni. Basti pensare ai controlli preventivi di legittimità costituzionale delle leggi regionali.
La prima ragione che ha reso necessaria la revisione del titolo V è quindi quella di eliminare gli statuti in essa compresi che appaiono non più conformi all'impostazione del nuovo sistema. La seconda ragione è data dall'esigenza di adeguare l'ambito delle competenze regionali, tanto legislative quanto amministrative, alla nuova impostazione che l'ordinamento si è dato il quale ha piano piano previsto un aumento delle competenze regionali. La terza ragione è data dall'esigenza di adeguare i principi costituzionali in materia di finanza regionale all'orientamento che sta emergendo nel senso di stabilire che ciascuna regione per regola vive di mezzi propri salve compensazioni dello Stato verso le situazioni più svantaggiate.
I limiti della riforma
Un sistema di forte regionalismo necessita di una presenza delle regioni stesse in sede parlamentare (ci si riferisce alle regioni come enti non come territori la cui rappresentanza è garantita da deputati e senatori). Emerge dunque la questione ampiamente dibattuta della camera delle regioni (ma anche della diversa composizione della corte costituzionale la quale dovrebbe essere integrata da una componente regionale).
Il principio di pari dignità costituzionale
La pari dignità costituzionale, in sostanza, è un principio di natura organizzatoria che pone sullo stesso piano le entità tutte essenziali e costitutive della Repubblica. L'art 14 pone sullo stesso piano non solo Stato ed enti territoriali ma anche una pluralità di enti autonomi elencandoli a partire da quello più vicino al cittadino.
Art 14. La Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla costituzione.
La posizione di pari dignità costituzionale degli enti trova conferme anche in altre parti in cui è articolata la riforma del titolo V ed in particolare:
- Nell'abrogazione oltre che dell'art 128 del 129 non essendo configurabili comuni e province come vere e proprie circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
- Nella garanzia territoriale ulteriore.
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Istituzioni di diritto pubblico - la riforma del titolo V della Costituzione
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Riforma della dirigenza pubblica - Riforma Bassanini
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Riforma protestante
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