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La Cambiale

La cambiale è un titolo di credito la cui funzione tipica è quella di differire il pagamento di una somma di danaro. È una dichiarazione unilaterale, in quanto viene fatta da una sola parte, e deve avere letteralità e rigore formale.

Esistono due tipi di cambiale:

  1. La cambiale tratta, in cui una persona (traente, è il destinatario dell'ordine di pagamento) ordina ad un'altra persona (trattario) di pagare una somma di denaro al portatore del titolo (prenditore). La cambiale tratta ha la struttura di un ordine di pagamento.
  2. Il vaglia cambiario, ha la struttura di una promessa di pagamento. In esso figurano solo due persone: l'emittente, che promette il pagamento assumendo la veste di obbligato cambiario principale, il prenditore che è il beneficiario.

La cambiale tratta e il vaglia cambiario presentano alcuni caratteri comuni:

  • Deve essere scritta su carta cambiale;
  • Deve contenere la promessa incondizionata di pagare una somma determinata;
  • Deve indicare il luogo e la data di emissione;
  • Deve essere firmata dal traente.

la cambiale, sia tratta che pagherò, è un titolo di credito all'ordine, cioè circola con la girata;

la cambiale è un titolo astratto, in quanto il rapporto fondamentale è astratto rispetto al rapporto cartaceo, in quanto una volta che viene trasferita la cambiale, i due rapporti sono separati. La cambiale può essere emessa anche se manca un preesistente debito del traente o nei confronti del prenditore; ciò al fine di dare a quest'ultimo uno strumento dell'emittente per procurarsi temporaneamente disponibilità di denaro negoziando il titolo (ad esempio, scontando presso una banca). È questa la cosiddetta cambiale di favore, nella quale il rapporto causale è costituito dal relativo accordo fra emittente e primo prenditore;

la cambiale è un titolo formale;

la cambiale è un titolo che può incorporare una pluralità di obbligazioni:

  • nella cambiale tratta: quella del traente, dell'accettante,
  • dei giranti, dei loro avallanti;

    nel vaglio cambiario: quelle dell'emittente, dei giranti e dei loro avallanti.

    La cambiale è un titolo esecutivo, in quanto il titolo di credito ha carattere probatorio e in caso di mancato pagamento consente al portatore un pronto soddisfacimento.

    I requisiti formali della cambiale

    La cambiale è di consueto redatta su appositi moduli prestampati con i quali viene assolta l'imposta di bollo sulle cambiali.

    Sono requisiti formali essenziali della cambiale:

    1. la denominazione di cambiale espressa nella lingua nella quale il titolo è redatto;
    2. l'ordine incondizionato della cambiale tratta (pagherete a...) e la promessa incondizionata (pagherò a...) di pagare una somma determinata, la somma deve essere indicata in lettere ed in cifre, se c'è discordanza vale la somma espressa in lettere;
    3. l'indicazione nella cambiale tratta del nome di chi è designato a pagare (trattario), nonché
    luogo e data di nascita ovvero il codice fiscale dello stesso. Trattario può essere anche lo stesso traente; ed anche l'indicazione del giorno in cui il titolo è messo4. la data di emissione della cambiale,in circolazione;5. la sottoscrizione del traente o dell'emittente: la sottoscrizione deve essere autografa, cioè apposta manualmente dal traente o dall'emittente. Sono requisiti formali naturali della cambiale: sono le indicazione che possono mancare in quanto le lacune vengono colmate dalla legge con norme suppletive, i requisiti sono: 1. l'indicazione della scadenza: - a vista: deve essere pagato entro un anno e deve essere pagato immediatamente; - a certo tempo vista: viene indicato sul titolo il termine di presentazione; - a giorno fisso: viene indicato un giorno ben preciso, oppure fine mese, inizio mese, metà mese; Questa può essere omessa ed in tal caso la cambiale si considera pagabile a vista; 2. l'indicazione del

    luogo dove la cambiale è emessa. In mancanza, la cambiale si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente o dell'emittente;

    l'indicazione del luogo di pagamento. In mancanza:

    • la cambiale tratta è pagabile nel luogo indicato accanto al nome del trattario;
    • il vaglia cambiario è pagabile nel luogo di emissione del titolo.

    La cambiale può essere anche domiciliata, cioè quando il luogo del pagamento si ha presso un terzo.

    L'imposta di bollo non è un requisito ma la mancanza priva la cambiale della qualità di titolo esecutivo, la successiva regolarizzazione fiscale è necessaria affinché il portatore possa esercitare in giudizio i diritti cambiari.

    La cambiale in bianco

    La cambiale che circola sprovvista di uno o più requisiti essenziali si chiama cambiale in bianco, e perché si possa parlare di titolo di credito, basta la sottoscrizione autografa apposta sul modulo bollato o

    Anche su un qualsiasi foglio di carta che porti la denominazione di cambiale. In genere si ricorre all'emissione della cambiale in bianco quando alcuni dati cambiari non sono attualmente determinabili ma lo saranno in futuro. Chi rilascia una cambiale in bianco resta esposto al rischio che sia riempita dal prenditore in modo difforme da quanto pattuito nell'accordo di riempimento; al rischio cioè di un abusivo riempimento. Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo tre anni dal giorno di emissione del titolo.

    Capacità e rappresentanza cambiaria. Il rappresentante legale del minore o dell'interdetto può assumere obbligazioni cambiarie in loro nome solo previa autorizzazione del giudice tutelare. Per l'inabilitato e il minore emancipato non autorizzato all'esercizio di impresa commerciale, è del curatore con la clausola "per esistenza" previsto che la loro firma sia accompagnata da quella o altra equivalente.

    In mancanza, il curatore è obbligato personalmente.

    L'obbligazione cambiaria può essere assunta anche a mezzo rappresentante. Questi deve far risultare utilizzando la formula "per dal titolo tale sua qualità procura" o altra equivalente purché idonea a evidenziare che sta assumendo l'obbligazione in nome altrui. Senza poteri è per legge "obbligato proprio".

    Il rappresentante cambiario cambiariamente come se avesse firmato in Vale a dire, è tenuto al pagamento in luogo del preteso rappresentato, che può eccepire il difetto di rappresentanza anche al terzo possessore di buona fede trattandosi di eccezione reale.

    Il rappresentante senza poteri che ha pagato ha "gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato". Può cioè agire cambiariamente nei confronti degli eventuali obblighi cambiari di grado anteriore.

    Le obbligazioni cambiarie

    La cambiale è un titolo che può

    Essere destinato ad incorporare più obbligazioni. Nasce con l'obbligazione del traente o dell'emittente ed altre se ne possono aggiungere durante la vita del titolo: quella del trattario-accettante, quella dei singoli giranti, degli avallanti e dell'accettante per intervento.

    Le obbligazioni cambiarie hanno alcuni principi:

    1. Il principio della reciproca indipendenza: l'invalidità della singola obbligazione cambiaria non incide sulla validità delle altre;
    2. Obbligazioni solidali: tutti gli obblighi cambiari sono obbligati in solido nei confronti del portatore del titolo (rapporti esterni) alla scadenza, quindi il portatore può chiedere a ciascuno di essi il pagamento dell'intera somma cambiaria.

    Nei confronti del portatore del titolo gli obblighi sono distinti in due categorie:

    1. Obbligati diretti:
      • L'emittente;
      • L'accettante;
      • I loro avallanti;
      L'azione nei confronti di costoro non è subordinata ad alcuna finalità.
    1. obbligati di regresso:
      • il traente;
      • i giranti;
      • i loro avallanti;
      • l'accettante per intervento;
    2. l'azione nei confronti di costoro presuppone il verificarsi di determinate condizioni (rifiuto dell'accettazione o del pagamento) ed è subordinata ad alcuni adempimenti formali (levata del protesto).

    Diversa è anche la posizione degli obbligati cambiari nei rapporti reciproci (rapporti interni): uno solo di essi deve sopportare il peso definitivo del debito cambiario, mentre gli altri sono per legge garantiti di grado successivo del pagamento.

    Nei rapporti interni infatti gli obbligati cambiari sono disposti per gradi, secondo un ordine tassativamente fissato per legge. Nella cambiale tratta accettata, obbligato di primo grado è l'accettante, obbligato di secondo grado è il traente, obbligato di terzo grado è il primo girante eseguono poi nell'ordine i successivi giranti. Nel vaglia cambiario, obbligato di primo grado è sempre l'emittente.

    Seguono poi i giranti. La cambiale può contenere anche l'obbligazione di pari grado, ciò si verifica quando più persone assumono la stessa posizione cambiaria: coemittenti, coavallanti.

    L'accettazione della cambiale. L'accettazione è la dichiarazione con la quale il trattario si obbliga a pagare la cambiale alla scadenza. Con l'accettazione il trattario diventa obbligato principale (di primo grado) e diretto, mentre il traente e gli altri soggetti assumono la figura di obbligati di regresso.

    Prima dell'accettazione il portatore non ha alcuna azione nei confronti del trattario. L'accettazione deve essere scritta sulla cambiale ed è espressa con le parole "accetto" o "vista" o altro equivalente, seguito dalla sottoscrizione del trattario.

    La presentazione per l'accettazione è tuttavia obbligatoria: cambiale a certo tempo vista l'accettazione è necessaria per determinare la scadenza.

    nelladel titolo;
    b. quando la presentazione per l'accettazione è prescritta dal traente o da un girante con la fissazione del termine. Ogni modifica apportata dall'accettante (ad esempio della scadenza) alla cambiale equivale ad un rifiuto di accettazione e consente il regresso anticipato. Il rifiuto di accettare la cambiale espone gli obblighi di regresso al pagamento prima della scadenza (regresso per mancata accettazione).
    L'avallo
    L'avallo è una tipica garanzia cambiaria; è una dichiarazione cambiaria con la quale un soggetto (avallante) garantisce il pagamento della cambiale per tutta o parte della somma. Esso deve risultare dal titolo dal foglio di allungamento, ed è espresso con le parole "per avvallo" o altri equivalenti, seguito dalla sottoscrizione dell'avallante. L'avallo può essere dato per uno qualsiasi degli obbligati ca
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Publisher
A.A. 2007-2008
13 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher siyalu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Teramo o del prof Ruggieri Francesca.