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I titoli di credito

Premessa

I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto a una determinata prestazione che può consistere nel pagamento di una somma di denaro, come avviene nella cambiale, nell'assegno bancario e circolare e nelle obbligazioni di società (titoli di credito in senso stretto), può consistere anche nel diritto alla riconsegna di merci depositate, come avviene nella fede di deposito, nella polizza di carico (titoli di credito rappresentativi di merci). Vi sono infine titoli di credito che rappresentano una situazione giuridica complessa ed i relativi diritti, come le azioni di società e le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento (titoli di partecipazione).

Fra i titoli di credito ve ne sono alcuni che vengono di regola emessi ognuno per una distinta operazione economica, titoli individuali (cambiali e assegni). Altri come le azioni e le obbligazioni, rappresentano frazioni di uguale valore nominale di una unitaria operazione economica di finanziamento ed attribuiscono ciascuno uguali diritti (titoli di massa). Alcuni titoli di credito, come le azioni e i titoli rappresentativi di merci, presuppongono un determinato rapporto giuridico e solo in base a tale rapporto possono essere emessi (titoli causali). Per altri, come cambiale assegni, il rapporto giuridico che dà luogo alla loro emissione può variamente atteggiarsi (titoli astratti).

Funzione e caratteri essenziali dei titoli di credito

I titoli di credito hanno la funzione tipica di rendere più semplice, rapida e sicura la circolazione dei diritti di credito. Le regole di circolazione più semplici e sicure sono certamente quelle previste per i beni mobili: la proprietà dei beni mobili si trasferisce con il semplice consenso (art. 1376) e l'acquirente di un bene "possessomobile è tutelato contro il rischio della mancanza di titolarità nel trasferente dalla regola di buona fede vale titolo" (art. 1153).

  • Chi acquista la proprietà del documento (cosa mobile) diventa titolare del diritto in esso menzionato. Diventa titolare del diritto cartolare anche se ha acquistato il titolo a non domino (ad esempio, da un ladro), purché sia in buona fede (titolarità).
  • Chi acquista un titolo di credito acquista un diritto il cui contenuto è determinato esclusivamente dal tenore letterale del documento (letteralità).
  • Chi ha conseguito il possesso materiale del titolo di credito, nelle forme prescritte dalla legge, è senz'altro legittimato all'esercizio del diritto cartolare. Può cioè pretendere dal debitore la prestazione senza essere tenuto a provare l'acquisto della proprietà del titolo e della titolarità del diritto. È questa la funzione di legittimazione del titolo di credito (art. 1992) (legittimità).
  • I vincoli sul diritto menzionato in un titolo di credito (pegno, sequestro, pignoramento) devono essere effettuati sul titolo e non hanno effetto se non risultano dal titolo (art. 1997).

La creazione del titolo di credito: rapporto cartolare e rapporto fondamentale

La creazione ed il rilascio di un titolo di credito trovano giustificazione in un preesistente rapporto fra emittente e primo prenditore (c.d. rapporto fondamentale o causale) ed in un accordo fra gli stessi con cui si conviene di fissare nel titolo di credito la prestazione dovuta dal primo al secondo in base a tale rapporto (convenzione di rilascio o esecutiva).

Titoli di credito astratti e causali

L'emissione di un titolo di credito presuppone sempre l'esistenza di un determinato rapporto fondamentale fra emittente e primo prenditore. I titoli di credito possono distinguersi in due grandi categorie: titoli astratti e titoli casuali.

Sono titoli di credito astratti quelli che possono essere emessi in base a un qualsiasi rapporto fondamentale e non contengono alcuna menzione del rapporto che in concreto ha dato luogo alla loro emissione. Un esempio classico di titoli astratti è la cambiale: chi emette una cambiale lo può fare per vari motivi.

Sono titoli di credito causali quelli che possono essere emessi solo in base a un determinato tipo di rapporto fondamentale, predeterminato per legge. Sono titoli di credito causali le azioni e le obbligazioni di società, le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, i titoli rappresentativi di merce.

I titoli rappresentativi di merce attribuiscono al possessore:

  • Il diritto alla consegna delle merci che sono in essi specificate.
  • Il possesso delle medesime.
  • Il potere di disporne mediante trasferimento del titolo (art. 1996).

Rappresentano quindi strumenti per la circolazione documentale di merci viaggianti o depositate nei magazzini generali e si caratterizzano per il fatto che l'obbligazione cartolare del vettore o del depositario ha per oggetto la riconsegna di cose determinate e descritte nel documento.

La circolazione dei titoli di credito

Uno dei profili caratterizzanti la disciplina dei titoli di credito è la distinzione fra titolarità del diritto cartolare e legittimazione all'esercizio dello stesso: titolare del diritto cartolare è il proprietario del titolo; legittimato al suo esercizio è invece il possessore del titolo nelle forme prescritte dalla legge (possessore qualificato).

Le qualità di proprietario-titolare e di possessore-legittimato di regola circolano congiuntamente e coincidono nella stessa persona. Nel corso della circolazione del titolo si può tuttavia verificare una dissociazione delle due posizioni reali sul titolo (proprietà e possesso) ed una conseguente dissociazione fra chi è titolare del diritto cartolare (proprietario spossessato) e chi è invece solo legittimato ad esercitarlo (possessore non proprietario).

Si ha circolazione regolare quando il titolo viene trasferito dall'attuale proprietario ad altro soggetto in forza di un valido negozio di trasmissione, che di regola trova fondamento in un preesistente rapporto causale fra le parti. Nella circolazione regolare il solo consenso è sufficiente per il trasferimento della proprietà del titolo ed il conseguente acquisto della titolarità del diritto.

Si ha circolazione irregolare quando la circolazione del titolo non è sorretta da un valido negozio di trasferimento, ad esempio è stato rubato, il possessore del titolo (il ladro) non acquista la proprietà del titolo e la titolarità del diritto, che restano al derubato; ha però la possibilità di fatto di esercitare il diritto (legittimazione) e di far circolare ulteriormente il titolo. Si ha quindi una dissociazione fra (proprietà) titolarità e (possesso) legittimazione.

Chi ha perso il possesso del titolo contro la sua volontà non è senza tutela. Potrà esercitare azione di rivendicazione nei confronti dell'attuale possessore e riottenere così il documento necessario ai fini della legittimazione. che "chi Stabilisce l'art. 1994 ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione, diventa anche proprietario del titolo e titolare del diritto cartolare. La sua posizione è perciò inattaccabile dall'ormai ex proprietario spogliato, che potrà esercitare solo azione di risarcimento danni nei confronti di colui che gli ha sottratto il titolo.

Perché si perfezioni l'acquisto a non dominio di un titolo di credito devono ricorrere tre presupposti:

  • Un negozio astrattamente idoneo a trasferire la proprietà del titolo; un negozio cioè non valido ed efficace salvo che per il difetto di titolarità del dante causa.
  • L'investitura dell'acquirente nel possesso del titolo, con l'osservanza delle formalità prescritte dalla relativa legge di circolazione (legittimazione).
  • La buona fede dell'acquirente; cioè l'ignoranza, non dovuta a colpa grave, del difetto di proprietà del documento nell'alienante.

La legge di circolazione. I titoli al portatore

In base alla legge di circolazione i titoli di credito si distinguono in: titoli al portatore, all'ordine e nominativi. Sono al portatore i titoli di credito che recano la clausola "al portatore", anche se contrassegnati da un nome. Essi circolano mediamente la semplice consegna del titolo. Il possessore è legittimato all'esercizio del diritto menzionato in base alla sola presentazione del titolo al debitore.

Possono essere al portatore: gli assegni bancari, i libretti di deposito, le azioni di risparmio, le obbligazioni di società, le quote di partecipazione a fondi comuni, le azioni di Sicav, i titoli del debito pubblico. Per i titoli al portatore non è, di regola, ammesso l'ammortamento.

I titoli all'ordine

I titoli all'ordine sono titoli intestati ad una persona determinata. Essi circolano mediante consegna del titolo accompagnata dalla girata. Sono titoli di credito all'ordine: la cambiale, l'assegno bancario, l'assegno circolare, i titoli rappresentativi di merci.

La girata è una dichiarazione scritta sul titolo (di regola sul retro) e sottoscritta, con la quale l'attuale possessore (girante) ordina al debitore di adempiere nei confronti di altro soggetto (giratario). La girata può essere:

  • In pieno quando contiene il nome del giratario (art. 2009). La forma consueta è "per me pagate a....", con la sottoscrizione del girante;
  • In bianco, quando non contiene il nome del giratario. Di regola essa è costituita dalla sola firma del girante.

Chi riceve un titolo girato in bianco può:

  • Riempire la girata col proprio nome o con quello dell'altra persona;
  • Girare di nuovo il titolo in pieno o in bianco;
  • Trasmettere il titolo ad un terzo senza riempire la girata e senza apporne una nuova.

In quest'ultimo caso la circolazione successiva avviene mediante semplice consegna manuale del titolo, analogamente a quanto avviene nei titoli al portatore. Quando vi siano state più girate, l'attuale possessore del titolo si legittima in base ad una serie continua di girate, di cui l'ultima è a lui intestata o in bianco. È necessario che il nome di ogni girante corrisponda a quello del giratario della girata precedente, fino a risalire al primo prenditore. Il debitore è tenuto a controllare solo la regolarità formale delle girate. Non è invece tenuto a verificarne l'autenticità e la validità.

Di regola la girata non ha la funzione di garanzia, il girante non assume alcuna obbligazione cartolare: non è responsabile verso i giratari successivi per l'inadempimento da parte dell'emittente. Vi sono due tipi di girata con effetti limitati:

  • La girata per incasso o per procura (art. 2013), dove il giratario assume la veste di rappresentante per l'incasso del girante. Titolare del credito cartolare resta il girante e il giratario non acquista alcun diritto autonomo. Il debitore può opporre al giratario per procura tutte e soltanto le eccezioni personali opponibili al girante; non invece quelle personali al giratario. Il giratario per procura non può ulteriormente girare il titolo se non per procura;
  • La girata a titolo di pegno (art. 2014), detta anche girata in garanzia o valuta in garanzia, attribuisce al giratario un diritto di pegno sul titolo, a garanzia di un credito che il giratario stesso vanta nei confronti del girante. Il giratario acquista perciò un diritto autonomo, sia pure limitato. Al giratario non sono opponibili le eccezioni personali al girante. Il giratario in garanzia non può trasferire ad altri il titolo in quanto non è proprietario dello stesso. Perciò, la girata da lui fatta vale solo come girata per procura.

I titoli nominativi

I titoli nominativi sono titoli intestati ad una persona determinata. Essi si caratterizzano per il fatto che l'intestazione deve risultare non solo dal titolo, ma anche da un apposito registro tenuto dall'emittente (doppia intestazione). Possono essere titoli nominativi: le obbligazioni, le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, i titoli del debito pubblico.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher siyalu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Teramo o del prof Ruggieri Francesca.
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