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La cambiale può essere emessa e circolare anche in mancanza dei requisiti (cambiale
in bianco): purché il titolo sia firmato dal traente e porti la denominazione di
cambiale.
Il riempimento dovrà avvenire entro tre anni dalla sua emissione.
La cambiale incompleta è equiparata alla cambiale in bianco, ne consegue
l’inopponibilità della sua volontaria emissione al terzo prenditore in buona fede.
Perché l’obbligazione cambiaria sia validamente assunta, è necessario:
- la piena capacità di agire del firmatario;
- che la firma sia autentica;
- oppure che sia stata apposta da un soggetto munito di validi poteri di
rappresentanza.
La cambiale tratta viene emessa a causa di un negozio (cd. rapporto di provvista)
concluso tra il traente ed il trattario, in forza del quale il traente vanta un credito ed il
trattario ne è obbligato al pagamento.
Essa è poi consegnata dal traente al beneficiario a causa di un ulteriore rapporto (cd.
rapporto di valuta) in cui il traente è debitore del beneficiario. La cambiale poi potrà
essere trasferita dal beneficiario ad un terzo, da questi ad un altro e così via, finché
non sarà incassata.
La modalità naturale di trasferimento della cambiale è la girata, “l’ordine impartito
dal possessore attuale del titolo al debitore originario, di pagare al nuovo prenditore
della cambiale” .
Colui che gira la cambiale è detto girante; la persona che la riceve e a favore della
quale è impartito l’ordine è detta giratario.
La girata ha la funzione di trasferire la legittimità all’esercizio del diritto cambiario: il
presentatore del titolo è legittimato ad ottenere la prestazione dal debitore sulla base
di una serie continua di girate.
La trasferibilità della cambiale mediante girata è elemento naturale, non essenziale ad
essa; solo il traente o l’emittente possono escluderne la girabilità con la “clausola
non all’ordine”, in tal caso il titolo sarà trasferibile mediante un’ordinaria cessione
del credito.
L’avallo è una garanzia cambiaria tipica: è una firma di garanzia posta sul titolo da
un soggetto (avallante) a favore di un obbligato cambiario (avallato).
Nella cambiale tratta il soggetto che è chiamato al pagamento è il trattario, perché
egli assuma qualità di obbligato cambiario è necessario che accetti la cambiale,
firmandola. Con l’accettazione, alla scadenza egli assume l’obbligazione di pagare la
somma portata dal titolo.
Alla cambiale sono connesse molte obbligazioni: quella del trattario accettante, del
traente, dei giranti, ecc. Esistono:
- obbligati principali: l’emittente principale e i suoi avallanti nel pagherò; il
trattario accettante e i suoi avallanti nella tratta. Essi sono obbligati verso tutti i
prenditori del titolo;
- obbligati di regresso: il traente e i suoi avallanti, ogni girante e i suoi
avallanti. Ciascuno di essi è responsabile solidalmente per il pagamento del
titolo.
Il pagamento della cambiale deve essere richiesto all’obbligato principale presso il
suo domicilio e nei termini di scadenza del titolo.
Ha diritto al pagamento il portatore del titolo legittimato in base ad una serie continua
di girate: egli dovrà risultare l’ultimo giratario della cambiale, a meno che l’ultima
girata non sia in bianco.
Il mancato pagamento del trattario o dell’emittente dà diritto:
- all’azione diretta contro gli obbligati principali;
- all’azione di regresso contro i relativi obbligati.
In caso di mancato pagamento il portatore del titolo ha l’obbligo di avvisare il
proprio girante e i suoi avallanti. Il mancato avviso obbliga l’inadempiente al
risarcimento dei danni arrecati.
L’azione di regresso contro il traente, i giranti e relativi avallanti presenta alcune
caratteristiche:
- può essere esercitata alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo;
- oppure prima della scadenza , in caso di : 1) mancata o parziale accettazione
del trattario; 2) fallimento del trattario; 3) fallimento del traente in caso di
cambiale non accettabile;
- è soggetta a decadenza per decorrenza dei termini stabiliti dalla legge;
- è subordinata alla levata del protesto.
Il protesto è la constatazione effettuata da un pubblico ufficiale, del mancato
pagamento alla presentazione della cambiale.