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Estratto del documento

La cambiale può essere emessa e circolare anche in mancanza dei requisiti (cambiale

in bianco): purché il titolo sia firmato dal traente e porti la denominazione di

cambiale.

Il riempimento dovrà avvenire entro tre anni dalla sua emissione.

La cambiale incompleta è equiparata alla cambiale in bianco, ne consegue

l’inopponibilità della sua volontaria emissione al terzo prenditore in buona fede.

Perché l’obbligazione cambiaria sia validamente assunta, è necessario:

- la piena capacità di agire del firmatario;

- che la firma sia autentica;

- oppure che sia stata apposta da un soggetto munito di validi poteri di

rappresentanza.

La cambiale tratta viene emessa a causa di un negozio (cd. rapporto di provvista)

concluso tra il traente ed il trattario, in forza del quale il traente vanta un credito ed il

trattario ne è obbligato al pagamento.

Essa è poi consegnata dal traente al beneficiario a causa di un ulteriore rapporto (cd.

rapporto di valuta) in cui il traente è debitore del beneficiario. La cambiale poi potrà

essere trasferita dal beneficiario ad un terzo, da questi ad un altro e così via, finché

non sarà incassata.

La modalità naturale di trasferimento della cambiale è la girata, “l’ordine impartito

dal possessore attuale del titolo al debitore originario, di pagare al nuovo prenditore

della cambiale” .

Colui che gira la cambiale è detto girante; la persona che la riceve e a favore della

quale è impartito l’ordine è detta giratario.

La girata ha la funzione di trasferire la legittimità all’esercizio del diritto cambiario: il

presentatore del titolo è legittimato ad ottenere la prestazione dal debitore sulla base

di una serie continua di girate.

La trasferibilità della cambiale mediante girata è elemento naturale, non essenziale ad

essa; solo il traente o l’emittente possono escluderne la girabilità con la “clausola

non all’ordine”, in tal caso il titolo sarà trasferibile mediante un’ordinaria cessione

del credito.

L’avallo è una garanzia cambiaria tipica: è una firma di garanzia posta sul titolo da

un soggetto (avallante) a favore di un obbligato cambiario (avallato).

Nella cambiale tratta il soggetto che è chiamato al pagamento è il trattario, perché

egli assuma qualità di obbligato cambiario è necessario che accetti la cambiale,

firmandola. Con l’accettazione, alla scadenza egli assume l’obbligazione di pagare la

somma portata dal titolo.

Alla cambiale sono connesse molte obbligazioni: quella del trattario accettante, del

traente, dei giranti, ecc. Esistono:

- obbligati principali: l’emittente principale e i suoi avallanti nel pagherò; il

trattario accettante e i suoi avallanti nella tratta. Essi sono obbligati verso tutti i

prenditori del titolo;

- obbligati di regresso: il traente e i suoi avallanti, ogni girante e i suoi

avallanti. Ciascuno di essi è responsabile solidalmente per il pagamento del

titolo.

Il pagamento della cambiale deve essere richiesto all’obbligato principale presso il

suo domicilio e nei termini di scadenza del titolo.

Ha diritto al pagamento il portatore del titolo legittimato in base ad una serie continua

di girate: egli dovrà risultare l’ultimo giratario della cambiale, a meno che l’ultima

girata non sia in bianco.

Il mancato pagamento del trattario o dell’emittente dà diritto:

- all’azione diretta contro gli obbligati principali;

- all’azione di regresso contro i relativi obbligati.

In caso di mancato pagamento il portatore del titolo ha l’obbligo di avvisare il

proprio girante e i suoi avallanti. Il mancato avviso obbliga l’inadempiente al

risarcimento dei danni arrecati.

L’azione di regresso contro il traente, i giranti e relativi avallanti presenta alcune

caratteristiche:

- può essere esercitata alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo;

- oppure prima della scadenza , in caso di : 1) mancata o parziale accettazione

del trattario; 2) fallimento del trattario; 3) fallimento del traente in caso di

cambiale non accettabile;

- è soggetta a decadenza per decorrenza dei termini stabiliti dalla legge;

- è subordinata alla levata del protesto.

Il protesto è la constatazione effettuata da un pubblico ufficiale, del mancato

pagamento alla presentazione della cambiale.

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Publisher
A.A. 2019-2020
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giurisprud80 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Teramo o del prof Brancadoro Gianluca.