Diritto commerciale
I titoli di credito
I titoli di credito consentono la mobilitazione della ricchezza conferendo celerità e sicurezza alla circolazione del capitale. La forma tradizionale di circolazione dei crediti prevista dal codice è la cessione del credito (artt. 1260-1267); gli elementi di rischio sono i seguenti:
- Il cessionario acquista il credito a titolo derivativo e ne consegue che si vede opposte tutte le eccezioni che erano opponibili al cedente e con il rischio di non divenirne proprietario se il cedente era in difetto di titolarità.
- Il cessionario, per ottenere la prestazione del debitore, dovrà provare l’acquisto del credito; è necessario, inoltre, notificare la cessione al debitore in modo istantaneo per evitare che questi possa pagare a terzi cui il cedente abbia trasferito ulteriormente il credito.
Meno rischiosa è la disciplina della circolazione dei beni mobili (artt. 1153 ss):
- L’acquirente del bene è tutelato contro il rischio che l’alienante non ne sia il vero proprietario e contro ogni altra eccezione sconosciuta a lui e non risultante dal negozio di trasferimento.
- La legittimità ad esercitare i diritti sul bene acquistato deriva dal possesso in buona fede, a prescindere dalla prova di un atto d’acquisto; inoltre, il principio del possesso vale titolo risolve ogni dubbio in caso di alienazione del bene a più persone.
I requisiti dei titoli di credito sono rappresentati da:
- Incorporazione. Il diritto di credito è associato ad un documento cartaceo (titolo) necessario possa circolare o essere esercitato. Sarà applicato il principio possesso vale titolo: il possessore in buona fede di un titolo di credito non è soggetto a rivendicazione (art. 1994). Il principio dell’incorporazione comporta che: per provare l’esistenza del diritto è necessario il documento; per ottenere la prestazione è necessaria la presentazione del documento; la distruzione del documento può importare la perdita del diritto; qualsiasi vincolo sul diritto non ha effetto sul credito incorporato se non colpisce anche il titolo; con il trasferimento del documento si trasferisce anche il diritto.
- Autonomia. Il credito cartolare è acquistato a titolo originario (artt. 1993, 1994): ogni possessore del documento acquista la titolarità del diritto incorporato in esso in modo autonomo dai precedenti possessori.
- Letteralità. Il contenuto del diritto cartolare è solamente quello risultante definito dal testo del titolo in cui esso è incorporato.
Il titolo di credito viene ad esistenza con la sua creazione (redazione e sottoscrizione) da parte del soggetto obbligato (debitore): esso è creato tramite il cd. rapporto fondamentale da cui siano scaturiti diritti e obblighi per le parti. Alla creazione segue l’emissione, cioè la consegna materiale del titolo alla parte attiva del rapporto; infine, il titolo comincia a circolare da un soggetto ad un altro e così via.
La circolazione del credito è connessa alla circolazione del documento in cui è incorporato. Tanto è vero che:
- La titolarità del diritto cartolare consegue all’acquisto della proprietà del titolo.
- La legittimazione all’esercizio del diritto cartolare è collegata al possesso materiale del titolo, qualificato secondo la legge di circolazione del titolo.
Il possesso legittimo qualificato del titolo di credito è condizione sufficiente per l’esercizio del diritto cartolare.
I titoli si distinguono in:
- Titoli al portatore (artt. 2003-2007): il trasferimento del titolo e la legittimazione all’esercizio dei diritti avvengono mediante la semplice consegna del titolo.
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Diritto commerciale - i titoli di credito