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I TITOLI AZIONARI

Le azioni sono strumenti finanziari che rappresentano una quota parte del capitale sociale di imprese costituite in forma di s.p.a., s.a.s., società cooperativa per azioni. L'emissione di azioni ha lo scopo di raccogliere disponibilità finanziarie sotto forma di capitale di rischio. I poteri dei soci sono stabiliti in parte dalla legge, in parte dallo statuto dell'emittente. Le azioni hanno tutte lo stesso valore nominale. Ogni azione, cioè, rappresenta la stessa quota parte del capitale sociale. Il valore d'emissione dell'azione non può mai essere inferiore al suo valore nominale. In linea generale, all'azionista permangono diritti di tre nature: - Diritti amministrativi: che consentono al socio di tutelare la propria posizione, perché lo mettono in grado di partecipare alle vicende della società; - Diritti patrimoniali: che consistono nel diritto al rimborso del capitale conferito.all'atto dello scioglimento dell'associazione e nel diritto al dividendo; • Diritti di natura mista: che comprendono una componente amministrativa e una economico patrimoniale. I DIRITTI DI PERTINENZA DEGLI AZIONISTI ORDINARI Diritti amministrativi: - diritto a partecipare alle assemblee (ordinarie o straordinarie) della società; - diritto al voto; - diritto di impugnativa, con il quale è consentito ai soci assenti, astenuti o dissenzienti, di impugnare, dinanzi al Tribunale, le decisioni assunte dall'assemblea che siano contrarie alla legge o allo statuto della società; - diritto di denunciare al collegio sindacale i fatti ritenuti censurabili; - diritto di prendere visione del libro dei soci, del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; - diritto di richiedere la convocazione dell'assemblea. Diritti patrimoniali: - diritto al dividendo: rappresenta la remunerazione periodica attribuita altitolare di ogni azione. Taleremunerazione è condizionata da:

  1. all’esistenza di un utile residuo dopo che sono stati soddisfatti gli obblighi di destinazione del risultato economico conseguito alla delibera da parte dell’assemblea che approva il bilancio, di distribuzione di tutto o di parte del risultato distribuibile conseguito dalla società;
  2. diritto al rimborso del capitale conferito. È previsto in due casi:
    • quando la società si scioglie: vengono liquidati i beni del patrimonio della stessa e sono poi soddisfatti i creditori, secondo un ordine di priorità stabilito dalla legge e dai contratti di finanziamento stipulati. L’eventuale residuo viene distribuito tra gli azionisti;
    • quando il socio ha la possibilità di recedere dalla società.

Diritti misti:

  • diritto di recesso: consiste nella possibilità per il socio di vedersi rimborsato anticipatamente il capitale conferito.
recedere è contemplata quando l'assemblea della società modifica i contenuti dell'atto costitutivo (per es. variando l'oggetto o la forma sociale) oppure deliberando il trasferimento della sede all'estero. Se l'atto costitutivo viene modificato in misura sostanziale, le condizioni che regolavano inizialmente il rapporto tra socio e società possono risultare considerevolmente alterate. Poiché le delibere assembleari riflettono la volontà della maggioranza, la legge tutela la posizione dei soci di minoranza prevedendo per essi la facoltà di richiedere la liquidazione della propria partecipazione nella società. - diritto di opzione: consiste nella possibilità di sottoscrivere le azioni di nuova emissione in occasione di aumento di capitale a pagamento. Le azioni di nuova emissione offerte in opzione al socio sono proporzionali al numero di azioni vecchie da lui possedute (a chi possiede il 5% del capitale).

Prima dell'emissione viene offerto il 5% delle azioni nuove). Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni è in genere inferiore al loro valore di mercato.

I DIRITTI DI PERTINENZA DI POSSESSORI DELLE AZIONI PRIVILEGIATE E DI RISPARMIO

Azioni privilegiate: il codice civile (art. 2348) consente alle spa di emettere categorie speciali di titoli azionari, privilegiate:

  • nella ripartizione degli utili: diritto a una determinata quota dell'utile, assegnata prima che abbia luogo la remunerazione delle azioni ordinarie. In taluni casi può essere prevista la cumulabilità dei dividendi (non corrisposti in precedenza per mancanza o insuff. di utili). Se è prevista la cumulabilità dei dividendi, gli azionisti hanno diritto anche negli esercizi successivi ad una remunerazione aggiuntiva di 5 centesimi di euro per azione.
  • nel rimborso del capitale all'atto dello scioglimento della società (diritto all'attribuzione di una

La somma è pari al valore nominale delle azioni, oppure di una somma maggiorata rispetto a quella spettante alle azioni ordinarie.

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A.A. 2012-2013
2 pagine
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SSD Scienze economiche e statistiche SECS-P/09 Finanza aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeria0186 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Finanza aziendale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Rigamonti Silvia.