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I TITOLI AZIONARI
Le azioni sono strumenti finanziari che rappresentano una quota parte del capitale sociale di imprese costituite in forma di s.p.a., s.a.s., società cooperativa per azioni. L'emissione di azioni ha lo scopo di raccogliere disponibilità finanziarie sotto forma di capitale di rischio. I poteri dei soci sono stabiliti in parte dalla legge, in parte dallo statuto dell'emittente. Le azioni hanno tutte lo stesso valore nominale. Ogni azione, cioè, rappresenta la stessa quota parte del capitale sociale. Il valore d'emissione dell'azione non può mai essere inferiore al suo valore nominale. In linea generale, all'azionista permangono diritti di tre nature: - Diritti amministrativi: che consentono al socio di tutelare la propria posizione, perché lo mettono in grado di partecipare alle vicende della società; - Diritti patrimoniali: che consistono nel diritto al rimborso del capitale conferito.all'atto dello scioglimento dell'associazione e nel diritto al dividendo; • Diritti di natura mista: che comprendono una componente amministrativa e una economico patrimoniale. I DIRITTI DI PERTINENZA DEGLI AZIONISTI ORDINARI Diritti amministrativi: - diritto a partecipare alle assemblee (ordinarie o straordinarie) della società; - diritto al voto; - diritto di impugnativa, con il quale è consentito ai soci assenti, astenuti o dissenzienti, di impugnare, dinanzi al Tribunale, le decisioni assunte dall'assemblea che siano contrarie alla legge o allo statuto della società; - diritto di denunciare al collegio sindacale i fatti ritenuti censurabili; - diritto di prendere visione del libro dei soci, del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; - diritto di richiedere la convocazione dell'assemblea. Diritti patrimoniali: - diritto al dividendo: rappresenta la remunerazione periodica attribuita al- all’esistenza di un utile residuo dopo che sono stati soddisfatti gli obblighi di destinazione del risultato economico conseguito alla delibera da parte dell’assemblea che approva il bilancio, di distribuzione di tutto o di parte del risultato distribuibile conseguito dalla società;
- diritto al rimborso del capitale conferito. È previsto in due casi:
- quando la società si scioglie: vengono liquidati i beni del patrimonio della stessa e sono poi soddisfatti i creditori, secondo un ordine di priorità stabilito dalla legge e dai contratti di finanziamento stipulati. L’eventuale residuo viene distribuito tra gli azionisti;
- quando il socio ha la possibilità di recedere dalla società.
Diritti misti:
- diritto di recesso: consiste nella possibilità per il socio di vedersi rimborsato anticipatamente il capitale conferito.
Prima dell'emissione viene offerto il 5% delle azioni nuove). Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni è in genere inferiore al loro valore di mercato.
I DIRITTI DI PERTINENZA DI POSSESSORI DELLE AZIONI PRIVILEGIATE E DI RISPARMIO
Azioni privilegiate: il codice civile (art. 2348) consente alle spa di emettere categorie speciali di titoli azionari, privilegiate:
- nella ripartizione degli utili: diritto a una determinata quota dell'utile, assegnata prima che abbia luogo la remunerazione delle azioni ordinarie. In taluni casi può essere prevista la cumulabilità dei dividendi (non corrisposti in precedenza per mancanza o insuff. di utili). Se è prevista la cumulabilità dei dividendi, gli azionisti hanno diritto anche negli esercizi successivi ad una remunerazione aggiuntiva di 5 centesimi di euro per azione.
- nel rimborso del capitale all'atto dello scioglimento della società (diritto all'attribuzione di una
La somma è pari al valore nominale delle azioni, oppure di una somma maggiorata rispetto a quella spettante alle azioni ordinarie.