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Diritti fondamentali e dignità dell'uomo: Caso Omega (Laserdrome) C-36/02

Testo della sentenza

Nel procedimento C-36/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) con decisione 24 ottobre 2001, pervenuta in cancelleria il 12 febbraio 2002, nella causa Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs GmbH contro Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, LA CORTE (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas (relatore), S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 4 febbraio 2004, viste le osservazioni presentate:

  • Per l'Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs GmbH, dal sig. P. Tuxhorn, Rechtsanwalt;
  • Per l'Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, dal sig. F. Montag, Rechtsanwalt;
  • Per il governo tedesco, dal sig. W.-D. Plessing, in qualità di agente;
  • Per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re M. Patakia e C. Schmidt, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 marzo 2004, ha pronunciato la seguente Sentenza.

Interrogativi giuridici e questioni pregiudiziali

1. La domanda di decisione pregiudiziale verte sull'interpretazione degli artt. 49 CE - 55 CE sulla libera prestazione dei servizi e degli artt. 28 CE - 30 CE sulla libera circolazione delle merci.

2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un ricorso in cassazione ("Revision") proposto dinanzi a tale giudice dalla società Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs GmbH (in prosieguo: l'“Omega”), in occasione del quale quest’ultima ha messo in discussione la compatibilità con il diritto comunitario di un provvedimento di divieto adottato nei suoi confronti dal sindaco di Bonn (Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn) il 14 settembre 1994.

I fatti, il procedimento principale e la questione pregiudiziale

3. L’Omega, una società di diritto tedesco, gestiva a Bonn (Germania), dal 1º agosto 1994, un locale denominato “laserdromo”, normalmente destinato alla pratica del “laser-sport”. Tale attività è stata esercitata anche dopo il 14 settembre 1994, dato che l’Omega aveva ottenuto una licenza provvisoria per la continuazione dell’attività con ordinanza del Verwaltungsgericht Köln (Germania) in data 18 novembre 1994. L’attrezzatura utilizzata dall’Omega nel suo locale, che comprende in particolare apparecchi di puntamento a raggi laser simili ad armi da fuoco nonché sensori riceventi installati sia nelle piattaforme di tiro sia nei giubbotti indossati dai giocatori, è stata inizialmente sviluppata a partire da un gioco per bambini liberamente disponibile in commercio. Poiché tale attrezzatura si era rivelata insufficiente, l’Omega ha fatto ricorso, a partire da una data non specificata, comunque successiva al 2 dicembre 1994, all’attrezzatura fornita da una società britannica, la Pulsar International Ltd (divenuta Pulsar Advanced Games Systems Ltd; in prosieguo: la “Pulsar”). Tuttavia si è giunti ad un contratto di franchising con la Pulsar solo il 29 maggio 1997.

4. Da parte del pubblico sorgevano proteste già prima dell’entrata in esercizio del “laserdromo”. All’inizio del 1994, l’Oberbürgermeisterin chiedeva che l’Omega fornisse una precisa descrizione del gioco che si intendeva svolgere in tale “laserdromo” e, con lettera 22 febbraio 1994, le comunicava l’intenzione di adottare un provvedimento di divieto nel caso in cui vi si giocasse “ad uccidere” le persone. Il 18 marzo 1994 l’Omega replicava che si trattava unicamente di colpire sensori fissi installati nelle piattaforme di tiro.

5. Poiché si era osservato che il gioco praticato nel “laserdromo” prevedeva anche che si colpissero i sensori fissati sui giubbotti indossati dai giocatori, l’Oberbürgermeisterin emanava nei confronti dell’Omega, in data 14 settembre 1994, un provvedimento con il quale le veniva fatto divieto “di rendere possibile o di tollerare nel suo (…) impianto giochi che hanno come oggetto quello di colpire deliberatamente uomini mediante raggi laser o altri strumenti tecnici (come, ad esempio, raggi infrarossi) nonché il cosiddetto “omicidio simulato” sulla base della registrazione dei colpi mandati a segno”. In caso d’infrazione sarebbe stata inflitta una multa di DM 10 000 per ogni partita giocata.

6. Tale provvedimento è stato adottato sulla base dell’art. 14, n. 1, dell’Ordnungsbehördengesetz Nordrhein-Westfalen (legge sulla polizia amministrativa del Land Renania del Nord-Vestfalia; in prosieguo: l’“OBG NW”), che dispone: “Le autorità di polizia possono adottare le misure necessarie per prevenire in casi particolari un pericolo che possa minacciare la pubblica sicurezza o l’ordine pubblico”.

7. Secondo il provvedimento di divieto del 14 settembre 1994, i giochi che si svolgevano nei locali gestiti dall’Omega costituivano un pericolo per l’ordine pubblico, dato che gli atti di omicidio simulato e la gratuità della violenza che ne conseguiva violavano i valori etici fondamentali riconosciuti dalla collettività.

8. Il reclamo depositato dall’Omega contro tale provvedimento è stato respinto dalla Bezirksregierung (autorità amministrativa locale) di Colonia il 6 novembre 1995. Con decisione 3 settembre 1998, il Verwaltungsgericht Köln ha respinto l’impugnazione in sede contenziosa. L’appello proposto dall’Omega è stato parimenti respinto, il 27 settembre 2000, dall’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Germania).

9. Successivamente, l’Omega ha proposto ricorso in cassazione dinanzi al Bundesverwaltungsgericht. A sostegno del suo ricorso essa invoca, tra numerosi altri motivi, la minaccia costituita dal provvedimento controverso per il diritto comunitario, in particolare per la libertà di prestazione di servizi sancita all’art. 49 CE, dato che il suo “laserdromo” doveva utilizzare l’attrezzatura e gli strumenti tecnici forniti dalla società britannica Pulsar.

10. Il Bundesverwaltungsgericht considera che, in applicazione del diritto nazionale, il ricorso in cassazione proposto dall’Omega dev’essere respinto. Esso si chiede, tuttavia, se tale soluzione sia compatibile con il diritto comunitario, in particolare con gli artt. 49 CE - 55 CE sulla libera prestazione dei servizi e gli artt. 28 CE - 30 CE sulla libera circolazione delle merci.

11. Secondo il giudice del rinvio, l’Oberverwaltungsgericht ha giustamente concluso che lo sfruttamento commerciale di un “gioco d’omicidio” nel “laserdromo” dell’Omega costituiva una violazione della dignità umana, nozione stabilita all’art. 1, n. 1, prima frase, della Costituzione tedesca.

12. Il giudice del rinvio espone che la dignità umana è un principio costituzionale che può essere violato sia attraverso un trattamento degradante dell’avversario, cosa che non si verifica nel caso di specie, sia risvegliando o rafforzando nel giocatore un’attitudine che neghi il diritto fondamentale di ogni persona ad essere riconosciuta e rispettata, come la rappresentazione, nel caso di specie, di atti fittivi di violenza a scopo di gioco. Un valore costituzionale supremo quale la dignità umana non può essere soppresso nell’ambito di un gioco. I diritti fondamentali invocati dall’Omega non possono, nei confronti del diritto nazionale, modificare tale valutazione.

13. Per quanto riguarda l’applicazione del diritto comunitario, il giudice del rinvio ritiene che il provvedimento in esame incida sulla libera prestazione dei servizi prevista all’art. 49 CE. Infatti l’Omega avrebbe concluso un contratto per l'utilizzo dell'attrezzatura con una società estera, configurando così una situazione di rilevanza comunitaria.

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

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