Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 9
Testo e analisi Sentenza Corte di Giustizia C-32/02 (Omega, laserdrome): diritti fondamentali, dignità dell'uomo Pag. 1 Testo e analisi Sentenza Corte di Giustizia C-32/02 (Omega, laserdrome): diritti fondamentali, dignità dell'uomo Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 9.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Testo e analisi Sentenza Corte di Giustizia C-32/02 (Omega, laserdrome): diritti fondamentali, dignità dell'uomo Pag. 6
1 su 9
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Il giudice del rinvio espone che la dignità umana è un principio costituzionale

che può essere violato sia attraverso un trattamento degradante dell'avversario, cosa che non si verifica nel caso di specie, sia risvegliando o rafforzando nel giocatore un'attitudine che neghi il diritto fondamentale di ogni persona ad essere riconosciuta e rispettata, come la rappresentazione, nel caso di specie, di atti fittizi di violenza a scopo di gioco. Un valore costituzionale supremo quale la dignità umana non può essere soppresso nell'ambito di un gioco. I diritti fondamentali invocati dall'Omega non possono, nei confronti del diritto nazionale, modificare tale valutazione.

Per quanto riguarda l'applicazione del diritto comunitario, il giudice del rinvio ritiene che il provvedimento in esame incida sulla libera prestazione dei servizi prevista all'art. 49 CE. Infatti l'Omega avrebbe concluso un contratto di franchising con...

Una società britannica, la quale sarebbe stata impossibilitata a fornire prestazioni al suo cliente tedesco mentre fornirebbe prestazioni simili nello Stato membro in cui ha sede. Si dovrebbe prevedere parimenti una violazione della libera circolazione delle merci di cui all'art. 28 CE, nei limiti in cui l'Omega desidera acquistare nel Regno Unito beni di equipaggiamento del suo "laserdromo", in particolare apparecchi laser da tiro.

Il giudice del rinvio considera che la causa principale dà occasione di precisare ulteriormente le condizioni cui il diritto comunitario assoggetta la restrizione di una determinata categoria di prestazioni di servizi o dell'importazione di determinati beni. Esso rileva che, secondo la giurisprudenza della Corte, gli ostacoli alla libera prestazione dei servizi che risultano da provvedimenti nazionali indifferentemente applicabili sono consentiti solo qualora tali provvedimenti siano giustificati da motivi imperativi.

dovrebbe essere valutato alla luce di una nozione comune del diritto in tutti gli Stati membri.difficilmente potrebbe essere confermato se non fosse possibile dedurre una nozione comune del diritto per quanto riguarda la valutazione, negli Stati membri, dei giochi che simulano omicidi. Esso rileva che le due sentenze citate, Läära e a. e Zenatti, emanate successivamente alla citata sentenza Schindler, potrebbero dare l'impressione che la Corte non si è più rigidamente attenuta ad una nozione comune del diritto al fine di limitare la libera prestazione dei servizi. Se così fosse, il diritto comunitario non osterebbe, secondo il giudice del rinvio, a che il provvedimento in esame sia confermato. A seguito dell'importanza fondamentale del principio della dignità umana, in diritto comunitario come anche in diritto tedesco, non vi è luogo di interrogarsi ulteriormente sul carattere proporzionato della misura nazionale che limita la libera prestazione dei servizi. Alla luce di ciò il Bundesverwaltungsgericht ha deciso di operazione a caratteretrasfrontaliero e non ha dunque potuto limitare le libertà fondamentali garantite dal Trattato. La stessa rileva che, alladata di adozione di tale provvedimento, l'installazione che la Pulsar avrebbe offerto di fornire all'Omega non era ancorastata consegnata e quest'ultima non era obbligata da nessun contratto di franchising ad adottare la variante del giocooggetto del divieto.

Occorre tuttavia rilevare che, in forza di una costante giurisprudenza, spetta unicamente ai giudici nazionali aditi, chedebbono assumere la responsabilità della decisione giudiziaria, valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, siala necessità di una pronuncia in via pregiudiziale per essere posti in grado di statuire nel merito sia la pertinenza dellequestioni sottoposte alla Corte. Pertanto, dal momento che le questioni sottoposte riguardano l'interpretazione deldiritto comunitario, la Corte, in linea di principio,

è tenuta a statuire (v., in particolare, sentenze 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I-2099, punto 38; 22 gennaio 2002, causa C-390/99, Canal Satélite Digital, Racc.pag. I-607, punto 18; 27 febbraio 2003, causa C-373/00, Adolf Truley, Racc. pag. I-1931, punto 21; 22 maggio 2003, causaC-18/01, Korhonen e a., Racc. pag. I-5321, punto 19 e 29 aprile 2004, causa C-476/01, Kapper, Racc. pag. I-5205, punto24).

Inoltre, emerge dalla stessa giurisprudenza che la Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudizialesollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del dirittocomunitario non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale oppure qualora il problemasia di natura ipotetica o infine la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzioneutile alle questioni che le vengono sottoposte (v.

PreussenElektra, punto 39, Canal Satélite Digital, punto 19; Adolf Truley, punto 22; Korhonen e a., punto 20, e Kapper, punto 25). 21 Ciò non si verifica nel caso di specie. Infatti, anche se emerge dal fascicolo che, al momento dell’adozione del provvedimento 14 settembre 1994, l’Omega non aveva ancora concluso formalmente contratti di fornitura o franchising con la società stabilita nel Regno Unito, basti constatare che tale provvedimento è in ogni caso, in considerazione del suo valore venturo e del contenuto del divieto che stabilisce, atto a limitare lo sviluppo futuro delle relazioni contrattuali tra le due parti. Non appare dunque in modo manifesto che la questione posta dal giudice del rinvio, che verte sull’interpretazione delle disposizioni del Trattato che garantiscono le libertà di prestazione dei servizi e di circolazione delle merci, non ha alcun rapporto con l’effettività o con l’oggetto.della controversia principale.
Ne consegue che la questione pregiudiziale sottoposta dal Bundesverwaltungsgericht dev'essere dichiarata ricevibile.
Sulla questione pregiudiziale
Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, da un lato, se il divieto riguardante un'attività economica per ragioni di tutela dei valori fondamentali sanciti dalla Costituzione nazionale, come, in questo caso, la dignità umana, sia compatibile con il diritto comunitario e, dall'altro, se la facoltà di cui dispongono gli Stati membri di limitare, per tali ragioni, determinate libertà fondamentali garantite dal Trattato, ossia le libertà di prestazione dei servizi e di circolazione delle merci, sia subordinata, come potrebbe indicare la citata sentenza Schindler, alla condizione che tale restrizione si basi su una concezione del diritto comune a tutti gli Stati membri. 424
In via preliminare si deve determinare entro quali limiti la

restrizione constatata dal giudice del rinvio sia atta a colpire l'esercizio delle libertà di prestazione dei servizi e di circolazione delle merci, disciplinate da disposizioni del Trattato diverse. 25 A tale proposito si deve osservare che il provvedimento controverso, vietando all'Omega di gestire il suo "laserdromo" secondo il modello di gioco sviluppato dalla Pulsar e commercializzato legalmente da quest'ultima nel Regno Unito, in particolare mediante franchising, incide sulla libera prestazione di servizi garantita dall'art. 49 CE sia ai prestatori sia ai destinatari di tali servizi con sede in un altro Stato membro. Inoltre, nei limiti in cui lo sfruttamento del modello di gioco sviluppato dalla Pulsar implica l'uso di un equipaggiamento specifico, che è parimenti commercializzato legalmente nel Regno Unito, il divieto imposto all'Omega è tale da dissuadere quest'ultima dall'acquistare.

l'equipaggiamento in esame, violando così la libera circolazione delle merci garantita dall'art. 28 CE. Si deve tuttavia rammentare che, qualora un provvedimento nazionale incida sia sulla libera prestazione dei servizi sia sulla libera circolazione delle merci, la Corte procede al suo esame, in linea di principio, solamente con riguardo ad una delle due dette libertà fondamentali qualora risulti che, alla luce delle circostanze della specie, una delle due sia del tutto secondaria rispetto all'altra e possa essere a questa ricollegata (v., in tal senso, sentenze Schindler, cit., punto 22; CanalSatélite Digital, cit., punto 31, e 25 marzo 2004, causa C-71/02, Karner, Racc. pag. I-3025, punto 46). Nelle circostanze della causa principale l'aspetto della libera prestazione dei servizi prevale su quello della libera circolazione delle merci. Infatti, l'Oberbürgermeisterin e la Commissione delle Comunità europee hannosottolineatogiustamente che il provvedimento controverso limita le importazioni di merci unicamente per quanto riguarda l'equipaggiamento specificamente concepito per la variante di gioco laser vietata e che ciò è conseguenza ineluttabile della restrizione imposta.
Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher martatodeschi di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Woelk Jens.