Schmidberger C-112/00: diritti fondamentali vs libertà fondamentali economiche
Testo sentenza
SENTENZA DELLA CORTE
12 giugno 2003
«Libera circolazione delle merci - Ostacoli derivanti da atti di privati - Obblighi degli Stati membri - Decisione di non vietare una riunione a scopo ambientale che ha comportato il blocco totale dell'autostrada del Brennero per quasi 30 ore - Giustificazione - Diritti fondamentali - Libertà d'espressione e libertà di riunione - Principio di proporzionalità»
Procedimento C-112/00
Nel procedimento C-112/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Oberlandesgericht Innsbruck (Austria) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge e Repubblica d'Austria, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30, 34 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE, 29 CE e 30 CE), letti in combinato disposto con l'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), nonché sulle condizioni di responsabilità di uno Stato membro per danni cagionati ai privati in ragione delle violazioni del diritto comunitario.
Composizione della Corte
LA CORTE, composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.-P. Puissochet, M. Wathelet e R. Schintgen (relatore), presidenti di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, giudici.
Avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
Cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale
Osservazioni scritte
Viste le osservazioni scritte presentate:
- Per la Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge, dai sigg. K.-H. Plankel, H. Mayrhofer e R. Schneider, Rechtsanwälte;
- Per la Repubblica d'Austria, dal sig. A. Riccabona, in qualità di agente;
- Per il governo austriaco, dal sig. H. Dossi, in qualità di agente;
- Per il governo ellenico, dalla sig.ra N. Dafniou e dal sig. G. Karipsiadis, in qualità di agenti;
- Per il governo italiano, dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. O. Fiumara, vice avvocato generale dello Stato;
- Per il governo olandese, dal sig. M.A. Fierstra, in qualità di agente;
- Per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J.C. Schieferer, in qualità di agente.
Vista la relazione d'udienza,
Sentite le osservazioni orali della Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge, rappresentata dall'avv. R. Schneider, della Repubblica d'Austria, rappresentata dal sig. A. Riccabona, del governo austriaco, rappresentato dal sig. E. Riedl, in qualità di agente, del governo ellenico, rappresentato dalla sig.ra N. Dafniou e dal sig. G. Karipsiadis, del governo italiano, rappresentato dal sig. O. Fiumara, del governo olandese, rappresentato dalla sig.ra H.G. Sevenster, in qualità di agente, del governo finlandese, rappresentato dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dai sigg. J.C. Schieferer e J. Grunwald, in qualità di agente, all'udienza del 12 marzo 2002, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'11 luglio 2002, 1 ha pronunciato la seguente Sentenza.
Sentenza
1. Con ordinanza 1° febbraio 2000, giunta in cancelleria il 24 marzo successivo, l'Oberlandesgericht Innsbruck ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, sei questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 30, 34 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE, 29 CE e 30 CE), letti in combinato disposto con l'art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE), nonché sui presupposti della responsabilità di uno Stato membro per danni cagionati ai privati in ragione delle violazioni del diritto comunitario.
2. Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia che oppone la Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge (in prosieguo: la «Schmidberger») alla Repubblica d'Austria, avente ad oggetto l'autorizzazione implicitamente accordata dalle autorità competenti di quest'ultima a un'associazione con finalità essenzialmente ambientale ad organizzare una manifestazione sull'autostrada del Brennero che ha comportato il blocco completo della circolazione sull'autostrada stessa per quasi trenta ore.
Ambito giuridico nazionale
3. L'art. 2 del Versammlungsgesetz (legge sulle riunioni) del 1953, come in seguito modificato (in prosieguo: il «VslG»), dispone:
«(1) Chiunque intenda organizzare una manifestazione pubblica, o in generale una riunione aperta al pubblico non limitata a persone designate, deve darne preavviso per iscritto all'autorità (art. 16) almeno 24 ore prima della data prevista, indicando lo scopo, il luogo e la data della riunione. Il preavviso deve pervenire all'autorità, al più tardi, 24 ore prima della data della riunione in programma.
(2) L'autorità deve, su richiesta, emettere immediatamente un provvedimento relativo al preavviso presentato(...)».
4. Ai sensi dell'art. 6 del VslG:
«Devono essere vietate dall'autorità le riunioni il cui scopo sia contrario alle leggi penali, o il cui svolgimento metta in pericolo la pubblica sicurezza o il pubblico interesse».
5. L'art. 16 del VslG prevede:
«Ai sensi della presente legge, s'intende, in generale, per autorità competente:
a) nei luoghi che rientrano nella loro competenza, i servizi della polizia federale;
b) nel luogo in cui ha sede il Landeshauptmann [capo del governo del Land], ove non vi sia alcun servizio di polizia federale, la Sichereitsdirektion [direzione superiore di polizia]; (...)
c) in ogni altro luogo, la Bezirksverwaltungsbehörde [autorità amministrativa della collettività territoriale del Bezirk]».
6. L'art. 42, n. 1, della Strassenverkehrsordnung (codice della strada) del 1960, come in seguito modificato (in prosieguo: la «StVO»), vieta la circolazione stradale degli automezzi pesanti a rimorchio il sabato dalle ore 15 alle ore 24, nonché la domenica e i giorni festivi dalle ore 00 alle ore 22, quando il peso totale massimo autorizzato dell'automezzo pesante o del rimorchio supera le 3,5 t. Del pari, ai sensi del n. 2 della citata disposizione, nei periodi indicati al n. 1, è vietata la circolazione degli automezzi pesanti, dei veicoli articolati e dei veicoli ad autotrazione con un peso totale massimo autorizzato superiore a 7,5 t. Sono previste talune eccezioni, segnatamente per il trasporto del latte, dei generi alimentari facilmente deperibili o degli animali da macello (salvo per il trasporto di bestiame di grossa taglia sulle autostrade).
7. Ai sensi dell'art. 42, n. 6, della StVO, la circolazione degli automezzi pesanti con un peso totale massimo autorizzato superiore a 7,5 t è vietata tra le ore 22 e le ore 5; non ricadono in tale divieto i viaggi effettuati da veicoli poco rumorosi.
8. Ai sensi dell'art. 45, nn. 2 e segg., della StVO, possono concedersi deroghe in ordine all'utilizzo delle strade su istanza individuale e in presenza di talune condizioni.
9. L'art. 86 della StVO prevede:
«Cortei. Salve altre disposizioni, se si prevede di utilizzare la strada a questo fine, le riunioni all'aperto, i cortei pubblici o di uso locale, le feste popolari, le processioni o altre simili manifestazioni devono essere dichiarate all'amministrazione interessata tre giorni prima ad opera dei loro organizzatori (...)».
Causa principale e questioni pregiudiziali
10. Risulta dal fascicolo della causa principale che il 15 maggio 1998 l'associazione Transitforum Austria Tirol, il cui obiettivo è la «tutela dello spazio vitale nella regione alpina», ha informato la Bezirkshauptmannschaft Innsbruk, ai sensi degli artt. 2 della VslG e 86 della StVO, che si sarebbe tenuta una manifestazione sull'autostrada del Brennero (A 13) dal venerdì 12 giugno 1998, alle ore 11, al sabato 13 giugno 1998, alle ore 15, la quale avrebbe comportato, per tutto il periodo indicato, la chiusura totale della circolazione in tale autostrada sul tratto tra l'area di sosta dell'Europabrücke e il casello di Schönberg (Austria).
11. Il giorno stesso, il presidente dell'associazione citata ha tenuto una conferenza stampa, a seguito della quale i media austriaci e tedeschi hanno diffuso informazioni in ordine alla chiusura dell'autostrada del Brennero. Anche i club automobilistici austriaci e tedeschi, essendo stati previamente informati, hanno fornito indicazioni pratiche ai viaggiatori, precisando in particolare che tale autostrada doveva essere evitata nel periodo in questione.
12. In data 21 maggio 1998, la Bezirkshauptmannschaft ha chiesto alla Sicherheitsdirektion für Tirol istruzioni in merito all'annunciata manifestazione. In data 3 giugno 1998, il Sicherheitsdirektor ha dato ordine di non vietarla. Il 10 giugno 1998 si è tenuta una riunione dei rappresentanti delle varie autorità locali allo scopo di garantire il regolare svolgimento della manifestazione stessa.
13. Ritenendo tale manifestazione lecita ai sensi del diritto austriaco, la Bezirkshauptmannschaft ha deciso di non vietarla, senza tuttavia verificare se la sua decisione potesse violare il diritto comunitario.
14. Tale manifestazione è stata effettivamente organizzata nel luogo e alla data indicati. Di conseguenza, venerdì 12 giugno 1998, a partire dalle ore 9, gli automezzi pesanti che avrebbero dovuto attraversare l'autostrada del Brennero sono stati bloccati. L'autostrada è stata riaperta alla circolazione sabato 13 giugno 1998 verso le ore 15,30, salvi i divieti di circolazione applicabili, ai sensi della normativa austriaca, agli automezzi pesanti superiori a 7,5 t in talune fasce orarie il sabato e la domenica.
15. La Schmidberger è un'impresa di trasporti internazionali avente sede a Rot an der Rot (Germania), che dispone di sei automezzi pesanti «silenziosi e non inquinanti» con rimorchio. L'attività principale dell'impresa consiste nell'effettuare trasporti di legname dalla Germania verso l'Italia e trasporti d'acciaio dall'Italia verso la Germania. A tal fine, i suoi automezzi utilizzano essenzialmente l'autostrada del Brennero.
16. La Schmidberger ha presentato ricorso dinanzi al Landesgericht Innsbruck (Austria) al fine di ottenere la condanna della Repubblica d'Austria al pagamento in suo favore della somma di ATS 140 000 a titolo di danni, in quanto a cinque dei suoi automezzi era stato impossibile attraversare l'autostrada del Brennero per quattro giorni consecutivi, considerando che, da un lato, giovedì 11 giugno 1998 era un giorno festivo in Austria, mentre il 13 e il 14 giugno seguenti erano un sabato e una domenica, e che, d'altro lato, la normativa austriaca prevede un divieto di circolazione degli automezzi pesanti superiori a 7,5 t durante la maggior parte dei fine settimana nonché dei giorni festivi. Tale autostrada rappresenterebbe l'unico itinerario percorribile dai suoi veicoli tra la Germania e l'Italia. Il mancato divieto della manifestazione e il mancato intervento delle autorità austriache per impedire il blocco di tale asse stradale rappresenterebbero un ostacolo alla libera circolazione delle merci. Poiché tale ostacolo non sarebbe giustificato alla luce dei diritti alla libertà d'espressione ed alla libertà di riunione dei manifestanti, esso rappresenterebbe una violazione del diritto comunitario e farebbe quindi sorgere la responsabilità dello Stato membro interessato. Nella fattispecie, il danno subìto dalla Schmidberger deriverebbe dalla immobilizzazione dei suoi automezzi pesanti (ATS 50 000), dalle spese fisse per gli autisti (ATS 5 000) e da un mancato guadagno risultante dagli sconti concessi ai clienti a causa dei rilevanti ritardi nel trasporto delle merci, nonché dalla mancata esecuzione di sei trasporti tra la Germania e l'Italia (ATS 85 000).
17. La Repubblica d'Austria ha chiesto il rigetto di tale ricorso, poiché la decisione di non vietare la manifestazione preannunciata sarebbe stata assunta a seguito di un esame minuzioso della situazione di fatto, poiché in Austria, in Germania nonché in Italia erano state preliminarmente diffuse informazioni sulla data della chiusura dell'autostrada del Brennero e poiché tale manifestazione non avrebbe dato luogo a intasamenti rilevanti né ad altri incidenti. L'ostacolo alla libera circolazione derivante da una manifestazione sarebbe consentito quando l'ostacolo che essa genera non ha carattere permanente e serio. Il bilanciamento di interessi in causa dovrebbe favorire le libertà d'espressione e di riunione, in quanto i diritti fondamentali sarebbero intangibili all'interno di una società democratica.
18. Dopo aver preso atto che non era stato dimostrato che gli autocarri della Schmidberger avrebbero dovuto attraversare l'autostrada del Brennero il 12 e il 13 giugno 1998, né che non vi fosse stata la possibilità, dopo che l'impresa interessata aveva avuto notizia dell'organizzazione della manifestazione, di modificare gli itinerari al fine di evitare un danno, con sentenza 23 settembre 1999 il Landesgericht Innsbruck ha respinto il ricorso, in quanto tale società di trasporto, da un lato, non avrebbe adempiuto agli oneri di allegazione e di prova ad essa incombenti in base al diritto sostanziale austriaco relativi al presunto danno economico e, d'altro lato, non avrebbe ottemperato all'obbligo, su di essa gravante ai sensi del diritto procedurale austriaco, di esporre tutti i fatti su cui si fonda la domanda e che sono necessari ai fini della risoluzione della controversia.
19. La Schmidberger ha quindi interposto appello avverso tale sentenza di fronte all'Oberlandesgericht Innsbruck, il quale ritiene necessario tener conto delle disposizioni del diritto comunitario quando si tratti, come nel caso di specie, di diritti che sono fondati, almeno in parte, su quest'ultimo.
20. A tal proposito sarebbe necessario stabilire, in primo luogo, se il principio della libera circolazione delle merci, eventualmente in combinato disposto con l'art. 5 del Trattato, imponga a uno Stato membro di garantire il libero accesso alle principali vie di comunicazione e se tale obbligo prevalga sui diritti fondamentali, quali la libertà di espressione e la libertà di riunione, garantiti dagli artt. 10 e 11 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU»).
21. In caso di risposta affermativa, il giudice di rinvio chiede, in secondo luogo, se la violazione del diritto comunitario così accertata sia sufficientemente caratterizzata da far sorgere la responsabilità dello Stato. Talune questioni interpretative si porrebbero, in particolare, per quanto concerne la determinazione del grado di precisione e di chiarezza degli artt. 5, 30, 34 e 36 del Trattato.
22. Nella fattispecie, la responsabilità dello Stato potrebbe sorgere in forza di un atto normativo erroneo - in quanto il legislatore austriaco avrebbe omesso di adeguare la disciplina relativa alla libertà di riunione agli obblighi derivanti dal diritto comunitario e, in particolare, al principio della libera circolazione delle merci -, ovvero sulla base di una violazione amministrativa - in quanto le autorità nazionali competenti sarebbero state tenute, in conformità all'obbligo di cooperazione e di lealtà di cui all'art. 5 del Trattato, a interpretare il diritto interno in conformità alle disposizioni del Trattato stesso in materia di libera circolazione delle merci, per quanto tali obblighi derivanti dal diritto comunitario sono direttamente applicabili.
23. Il giudice a quo si interroga, in terzo luogo, sulla natura e sull'importo del diritto al risarcimento del danno derivante dalla responsabilità dello Stato. Esso si chiede quanto rigorosa debba essere la prova della causa e dell'entità del danno arrecato da una violazione del diritto comunitario di carattere legislativo o...
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