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La prassi amministrativa in materia di cambiamento del cognome

12. Lo Stato belga afferma che, al fine di attenuare gli inconvenienti connessi al possesso della doppia cittadinanza, le autorità belghe propongono, in situazioni come quella della fattispecie, di operare un cambiamento di cognome, cosicché i figli si vedano attribuire soltanto la prima parte del cognome del padre. In via eccezionale, in particolare qualora siano scarsi i fattori di collegamento con il Belgio, può essere attribuito un cognome conforme alla legge straniera, in particolare nell'ipotesi in cui la famiglia abbia vissuto in un paese estero in cui il figlio sia stato registrato con il doppio cognome, e ciò al fine di non nuocere alla sua integrazione. Più recentemente, l'amministrazione avrebbe adottato una posizione più flessibile, in particolare qualora un primo figlio, nato con lo status spagnolo, porti un doppio cognome conformemente al diritto spagnolo, mentre il secondo figlio,

In possesso della cittadinanza belga e di quella spagnola, porti il doppio cognome del padre conformemente all'art. 335, n. 1, del codice civile, e ciò al fine di ristabilire l'unità del cognome in seno alla famiglia.

Causa principale e questione pregiudiziale

13. Il sig. Garcia Avello, cittadino spagnolo, e la sig.ra I. Weber, cittadina belga, risiedono in Belgio, ove si sono sposati nel 1986. I due figli nati dalla loro unione, Esmeralda e Diego, nati rispettivamente nel 1988 e nel 1992, possiedono la doppia cittadinanza, belga e spagnola.

14. Conformandosi al diritto belga, l'ufficiale di stato civile belga ha indicato sull'atto di nascita dei figli il patronimico del padre, vale a dire "Garcia Avello", come loro cognome.

15. Con istanza motivata indirizzata al Ministro della Giustizia il 7 novembre 1995, il sig. Garcia Avello e la moglie hanno chiesto, in qualità di legali rappresentanti dei loro due figli, il cambiamento del cognome di

questi ultimiin «Garcia Weber», affermando che, secondo l'uso invalso in diritto spagnolo, il cognome dei figli di una coppiaconiugata è composto dal primo cognome del padre seguito da quello della madre.

16. Risulta dagli atti che gli interessati sono stati registrati con il cognome «Garcia Weber» presso la sezioneconsolare dell'Ambasciata di Spagna in Belgio.

17. Con lettera 30 luglio 1997, le autorità belghe hanno proposto al ricorrente nella causa principale di cambiare ilcognome dei figli in «Garcia», in sostituzione del cambiamento auspicato; con lettera 18 agosto 1997, ilricorrente nella causa principale e la moglie hanno respinto tale proposta.

18. Con lettera 1° dicembre 1997, il Ministro della Giustizia ha informato il sig. Garcia Avello del rigetto della suadomanda nei seguenti termini: «Il Governo ritiene che non vi siano motivi sufficienti per proporre a Sua Maestàil Re di accordarvi la sostituzione

del vostro cognome in "Garcia Weber". Infatti, qualsiasi richiesta di aggiungere il cognome della madre a quello del padre, per un figlio, è abitualmente respinta in quanto, in Belgio, i figli portano il cognome del padre". 319. Il 29 gennaio 1998 il ricorrente nella causa principale, in qualità di legale rappresentante dei figli Esmeralda e Diego, ha proposto avverso la detta decisione ricorso di annullamento dinanzi al Conseil d'État, il quale, tenuto conto degli argomenti svolti dalle parti e dopo aver escluso l'applicabilità dell'art. 43 CE come non pertinente, giacché manifestamente, nei confronti dei figli minorenni oggetto della domanda controversa, non sorgeva alcuna questione di libertà di stabilimento, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: "Se i principi del diritto comunitario in materia di cittadinanza europea e di libertà di stabilimento sono applicabili a una situazione in cui uno Stato membro, come il Belgio, non consente ai figli di portare il cognome di entrambi i genitori".

Circolazione delle persone, riconosciuti in particolar modo agli artt. 17 [CE] e 18 .CE., debbano essere interpretati nel senso che ostano anche l'autorità amministrativa belga, cui è stata rivolta una domanda di cambiamento di cognome per figli minorenni residenti in Belgio e titolari della doppia cittadinanza belga e spagnola, motivata, senza altre circostanze particolari, con il fatto che tali figli dovrebbero portare il cognome di cui sarebbero titolari in forza del diritto e della tradizione spagnoli, rifiuti tale cambiamento, sostenendo che questo genere di domanda "è abitualmente respinta poiché in Belgio i figli portano il cognome del padre", in particolar modo qualora la prassi generalmente seguita dall'autorità derivi dal fatto che essa ritiene che la concessione di un cognome diverso possa, nell'ambito della vita sociale in Belgio, dare origine a questioni relative alla filiazione del figlio in questione, e qualora, al

fine di attenuare gli inconvenienti connessi alla doppia cittadinanza, venga proposto ai richiedenti che si trovano in tale situazione di adottare solo il primo cognome del padre, ma eccezionalmente, ove sussistano scarsi legami con il Belgio o occorra ristabilire l'unità di cognome tra fratelli, possa essere adottata una decisione favorevole.

Sulla questione pregiudiziale:

20. Occorre anzitutto esaminare se, contrariamente alla tesi propugnata dallo Stato belga nonché dai governi danese e dei Paesi Bassi, la situazione oggetto della controversia principale rientri nell'ambito di applicazione del diritto comunitario e, in particolare, delle disposizioni del Trattato relative alla cittadinanza dell'Unione.

21. L'art. 17 CE conferisce a chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro lo status di cittadino dell'Unione (v., in particolare, sentenza 11 luglio 2002, causa C-224/98, D'Hoop, Racc. pag. I-6191, punto 27). Atteso che i figli del sig.

Garcia Avello posseggono la cittadinanza di due Stati membri, beneficiano di tale status.

Come la Corte ha più volte rilevato (v., in particolare, sentenza 17 settembre 2002, causa C-413/99, Baumbast eR., Racc. pag. I-7091, punto 82), lo status di cittadino dell'Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri.

Tale status consente a chi tra di essi si trovi nella medesima situazione di ottenere, nell'ambito di applicazione ratione materiae del Trattato CE, indipendentemente dalla cittadinanza e fatte salve le eccezioni a tal riguardo espressamente previste, il medesimo trattamento giuridico (v., in particolare, sentenze 20 settembre 2001, causa C-184/99, Grzelczyk, Racc. pag. I-6193, punto 31, nonché D'Hoop, cit., punto 28).

Tra le situazioni che rientrano nell'ambito di applicazione ratione materiae del diritto comunitario figurano quelle relative all'esercizio delle libertà fondamentali.

garantite dal Trattato, in particolare della libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri quale conferita dall'art. 18 CE (sentenza 24 novembre 1998, causa C-274/96, Bickel e Franz, Racc. pag. I-7637, punti 15 e 16, nonché citate sentenze Grzelczyk, punto 33, e D'Hoop, punto 29).

Sebbene, allo stato attuale del diritto comunitario, le norme che disciplinano il cognome di una persona rientrino nella competenza degli Stati membri, questi ultimi, nell'esercizio di tale competenza, devono tuttavia rispettare il diritto comunitario (v., per analogia, sentenza 2 dicembre 1997, causa C-336/94, Dafeki, Racc. pag. I-6761, punti 16-20) e, in particolare, le disposizioni del Trattato relative alla libertà, riconosciuta a ogni cittadino dell'Unione, di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri (v., in particolare, sentenza 23 novembre 2000, causa C-135/99, Elsen, Racc. pag. I-10409, punto 33).

La cittadinanza dell'Unione,

sancita dall'art. 17 CE, non ha tuttavia lo scopo di ampliare la sfera di applicazione del Trattato a situazioni nazionali che non abbiano alcun collegamento con il diritto comunitario (sentenza 5 giugno 1997, cause riunite C-64/96 e C-65/96, Uecker e Jacquet, Racc. pag. I-3171, punto 23).

Tuttavia, sussiste un simile collegamento con il diritto comunitario nel caso di persone che si trovino in una situazione come quella dei figli del sig. Garcia Avello, che sono cittadini di uno Stato membro i quali soggiornano legalmente sul territorio di un altro Stato membro.

A tale conclusione non si può obiettare che gli interessati hanno anche la cittadinanza dello Stato membro in cui soggiornano dalla nascita e che, secondo le autorità di tale Stato, sarebbe pertanto l'unica cittadinanza a essere riconosciuta da quest'ultimo. Infatti, lo Stato membro non è legittimato a limitare gli effetti dell'attribuzione della cittadinanza di un

Stato membro, pretendendo un requisito ulteriore per il riconoscimento di tale cittadinanza ai fini dell'esercizio delle libertà fondamentali previste dal Trattato (v., in tal senso, in particolare, sentenza 7 luglio 1992, causa C-369/90, Micheletti e a., Racc. pag. I-4239, punto 10). Peraltro, l'art. 3 della Convenzione dell'Aia, sulla quale il Regno del Belgio si fonda per riconoscere soltanto la cittadinanza del foro in caso di pluralità di cittadinanze ove una di esse sia la cittadinanza belga, prevede non un obbligo, bensì una semplice facoltà, per le parti contraenti, di far prevalere quest'ultima cittadinanza su ogni altra. 29. Ciò considerato, i figli del ricorrente nella causa principale possono avvalersi del diritto, sancito dall'art. 12 CE, di non subire alcuna discriminazione in ragione della propria cittadinanza con riferimento alle norme che disciplinano il loro cognome. 30. Occorre pertanto accertare se gli artt.12 CE e 17 CE ostino a che l'autorità amministrativa belga respinga unadomanda di cambiamento del cognome in una situazione come quella della fattispecie. 31. In proposito, risulta da una giurisprudenza costante che il divieto di discriminazione impone di non trattaresituazioni analoghe in maniera differente e situazioni diverse in maniera uguale (v., in particolare, sentenza 17luglio 1997, causa C-354/95, National Farmers' Union e a., Racc. pag. I-4559, punto 61). Un trattamento delgenere potrebbe essere giustificato solo se fondato su considerazioni oggettive, indipendenti dalla cittadinanzadelle persone interessate, e adeguatamente commisurate allo scopo legittimamente perseguito (v., inparticolare, sentenza D'Hoop, cit., punto 36). 32. Nel caso di specie è pacifico che le persone che possiedono, oltre alla cittadinanza belga, quella di un altro Statomembro sono, di regola, trattate allo stesso modo delle persone che abbiano soltanto la cittadinanza belga inquanto,

In Belgio, chi possiede la cittadinanza belga è considerato esclusivamente belga. Alla stregua dei cittadini belgi, i cittadini spagnoli che abbiano anche la cittadinanza belga si vedono solitamente negare il diritto

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

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