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Garcia Avello C-148/02: cittadinanza europea e diritto al nome

➔ Testo sentenza

SENTENZA DELLA CORTE (in seduta plenaria)

2 ottobre 2003 (1)

«Cittadinanza dell'Unione europea - Trasmissione del cognome - Figli di cittadini di Stati membri - Doppia cittadinanza»

Nel procedimento C-148/02,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Conseil d'État

(Belgio) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Carlos Garcia Avello e Stato belga,

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 17 CE e 18 CE,

LA CORTE (in seduta plenaria),

composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans,

presidenti di sezione, dai sigg. D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai

sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues (relatore) e A. Rosas, giudici,

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs

cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il sig. Garcia Avello, dal sig. P. Kileste, avocat;

- per lo Stato belga, dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente, assistita dal sig. J. Bourtembourg, avocat;

- per il governo danese, dal sig. J. Bering Liisberg, in qualità di agente;

- per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra H.G. Sevenster, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J.L. Iglesias Buhigues, dalla sig.ra C. O'Reilly e dal sig. D. Martin,

in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del sig. Garcia Avello, rappresentato dal sig. P. Kileste, dello Stato belga, rappresentato dal

sig. C. Molitor, avocat, del governo danese, rappresentato dal sig. J. Molde, in qualità di agente, del governo dei Paesi

Bassi, rappresentato dal sig. N.A.J. Bel, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal sig. J.L. Iglesias

Buhigues, dalla sig.ra C. O'Reilly e dal sig. D. Martin, all'udienza dell'11 marzo 2003,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 22 maggio 2003,

ha pronunciato la seguente Sentenza 1

1. Con ordinanza 21 dicembre 2001, pervenuta alla Corte il 24 aprile 2002, il Conseil d'État (Consiglio di Stato) ha

sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione degli artt. 17 CE

e 18 CE.

2. La questione è sorta nell'ambito di una controversia tra il sig. C. Garcia Avello, in qualità di legale rappresentante dei

suoi figli, e lo Stato belga in merito a una domanda di cambiamento del cognome di questi ultimi.

Contesto normativo

Normativa comunitaria

3. Ai sensi dell'art. 12, n. 1, CE:

«Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso

previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».

4. L'art. 17 CE così dispone:

«1. E' istituita una cittadinanza dell'Unione. E' cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato

membro. La cittadinanza dell'Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce

quest'ultima.

2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti dal presente trattato».

5. A norma dell'art. 18, n. 1, CE:

«1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati

membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in

applicazione dello stesso».

Normativa e prassi nazionali

Il diritto internazionale privato belga

6. L'art. 3, terzo comma, del codice civile belga così dispone:

«Le leggi relative allo stato e alla capacità delle persone si applicano ai cittadini belgi, anche se residenti

all'estero».

7. I giudici belgi si fondano su questa disposizione per applicare la regola secondo la quale lo stato e la capacità

delle persone sono disciplinati dalla rispettiva legge nazionale.

8. Secondo lo Stato belga, quando un cittadino belga possiede al contempo una o più altre cittadinanze, le autorità

belghe fanno prevalere la cittadinanza belga, in applicazione della regola, di origine consuetudinaria, codificata

dall'art. 3 della Convenzione dell'Aia 12 aprile 1930, concernente determinate questioni relative ai conflitti di

leggi in materia di cittadinanza (Raccolta dei trattati della Società delle Nazioni, vol. 179, pag. 89; in prosieguo: la

«Convenzione dell'Aia»), ai sensi della quale «la persona avente cittadinanza doppia o plurima può essere

considerata come proprio cittadino da ciascuno degli Stati di cui possiede la cittadinanza».

Il codice civile belga

9. Ai sensi dell'art. 335 del codice civile, che fa parte del capitolo V, intitolato «Degli effetti della filiazione»,

nell'ambito del titolo VII («Della filiazione»):

«1. Il figlio di cui sia accertata solo la filiazione paterna o la cui filiazione paterna e materna siano accertate allo

stesso tempo porta il cognome del padre, salvo che il padre sia sposato e riconosca un figlio concepito durante

il matrimonio da una donna diversa dalla moglie.

(...)».

10. Al capitolo II, intitolato «Cambiamento del cognome e del nome», della legge 15 maggio 1987, relativa ai cognomi

e ai nomi, l'art. 2 così dispone: 2

«Chiunque abbia motivo di cambiare cognome o nome rivolge la relativa domanda motivata al Ministro della

Giustizia.

L'istanza è proposta dall'interessato stesso o dal suo legale rappresentante».

11. L'art. 3, che fa parte dello stesso capitolo della detta legge, dispone quanto segue:

«Il Ministro della Giustizia può autorizzare il cambiamento del nome qualora i nomi richiesti non si prestino a

confusione e non possano arrecare pregiudizio al ricorrente o a terzi.

Il Re può, eccezionalmente, autorizzare il cambiamento di cognome ove ritenga che la domanda sia fondata su

motivi seri e che il cognome richiesto non si presti a confusione né possa arrecare pregiudizio al ricorrente o a

terzi».

La prassi amministrativa in materia di cambiamento del cognome

12. Lo Stato belga afferma che, al fine di attenuare gli inconvenienti connessi al possesso della doppia cittadinanza,

le autorità belghe propongono, in situazioni come quella della fattispecie, di operare un cambiamento di

cognome, cosicché i figli si vedano attribuire soltanto la prima parte del cognome del padre. In via eccezionale,

in particolare qualora siano scarsi i fattori di collegamento con il Belgio, può essere attribuito un cognome

conforme alla legge straniera, in particolare nell'ipotesi in cui la famiglia abbia vissuto in un paese estero in cui

il figlio sia stato registrato con il doppio cognome, e ciò al fine di non nuocere alla sua integrazione. Più di

recente, l'amministrazione avrebbe adottato una posizione più flessibile, in particolare qualora un primo figlio,

nato con lo status spagnolo, porti un doppio cognome conformemente al diritto spagnolo, mentre il secondo

figlio, in possesso della cittadinanza belga e di quella spagnola, porti il doppio cognome del padre

conformemente all'art. 335, n

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

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